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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/03/2025, n. 3571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3571 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16264/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16264 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 24/9/2024, svolta nelle modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., applicabile anche per i procedimenti pendenti dall'1/1/2023, con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Roma, Via Brenta, n. 6, presso lo studio degli avv.ti Angelo Sonnino e
Bruno Funaro che lo rappresentano e difendono per procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona del rappresentante pro-tempore Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC: rappresentata e difesa dagli Email_1
avv.ti Matteo Castioni, Giovanni Bisazza, Maria Vittoria Surace e Alessandro Mercurio per procure in atti
APPELLATA
OGGETTO: appello
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno
2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, la documentazione allegata e i verbali di causa del primo e del secondo grado di giudizio.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti proposte in questa sede.
ha proposto appello avverso la sentenza n. 26990/21 con la quale il Giudice di Parte_1
Pace di Roma aveva rigettato la domanda che aveva proposto nei confronti della Controparte_1
(in seguito per brevità anche solo volta a ottenere la condanna della suddetta
[...] CP_1
compagnia aerea al pagamento della somma di € 129,03 a titolo di rimborso del biglietto aereo, ai sensi del Reg. (Ce) 261/04, a seguito della cancellazione del volo per le tratte Venezia/Bruxelles e
Bruxelles/Venezia, con partenza il 4/04/2020 e ritorno il 6/04/2020.
L'appellante ha quindi chiesto di: “
1. dichiarare nulla e/o comunque riformare integralmente la sentenza n. 26990/21, resa in data 15.12.2021 dal Giudice di Pace di Roma, Sezione I, nella persona del-la Dott.ssa Magni, nell'ambito del procedimento rubricato al R.G. n. 50126/20; e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante ad ottenere il rimborso del prezzo del biglietto, condannando la al versamento dell'importo di € 129,03 a tale titolo. Il tutto, con Controparte_1 vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”. ha dedotto come motivo di appello la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in Pt_1 relazione all'art. 2697 c.c., per erronea e omessa valutazione di prove documentali, sostenendo, in estrema sintesi, che il Giudice di pace avesse errato nel ritenere che la prenotazione fosse insufficiente a dimostrare il proprio diritto al rimborso del biglietto, attribuendo così, di fatto, al passeggero l'onere di provare la cancellazione del volo, essendo invece onere della compagnia aerea dimostrare l'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni.
pagina 2 di 5 ha contestato la fondatezza dell'appello, deducendo, sempre in sintesi, che: 1) parte CP_2
appellante fosse privo di interesse ad agire avendo ricevuto il rimborso del biglietto in data 9/09/2020;
2) aveva provveduto a rimborsare il biglietto con ritardo, rispetto al termine di 7 giorni dalla cancellazione del volo in questione, a causa della impossibilità temporanea determinata dalla emergenza sanitaria da Covid-19; 3) alla luce delle suesposte circostanze non poteva essere condannata alla rifusione delle spese legali a favore di controparte.
L'appellata ha chiesto quindi di accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire in capo al Sig. , per i motivi di fatto e di diritto esposti in Parte_1 narrativa, e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'appello ex adverso proposto da parte del Sig. nei confronti di In ogni caso, con Parte_1 Controparte_1 vittoria di spese e compensi di causa, oltre a accessori come per legge”.
Il gravame è stato trattenuto in decisione all'udienza del 25/10/2023, sulle conclusioni in epigrafe riportate, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
****
Ritiene il Tribunale di condividere le censure mosse da alla sentenza appellata. Parte_1
Il Giudice di Pace, infatti, ha errato nel ritenere che parte attrice, avendo prodotto solo la prenotazione del volo, non avesse adempiuto il proprio onere probatorio.
Va premesso in iure che la Suprema Corte ha chiarito che la Convenzione di Montreal e il
Regolamento CE n. 261/2004 non contengono alcuna regola specifica in tema di onere della prova dell'inadempimento (negato imbarco o cancellazione del volo) o dell'inesatto adempimento (ritardato arrivo rispetto all'orario previsto) e, pertanto, deve farsi riferimento, trattandosi di responsabilità contrattuale, ai criteri ordinari di riparto dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., e alla pronuncia n. 13533 del 30/10/2001 delle Sezioni Unite (cfr. v. Cass. Civ. Sez. III, 23/01/2018, n. 1584).
Ebbene, deve ritenersi che la prenotazione del volo, indicando sia il giorno e l'orario di partenza dei voli che l'avvenuto pagamento dei relativi biglietti dal costo di € 129,03 (cfr. doc. allegato sub 1 al fascicolo di primo grado di parte attrice) sia documento idoneo a provare l'esistenza del contratto di trasporto e quindi costituisca titolo per ottenere il rimborso del biglietto in caso di cancellazione del volo ai sensi degli artt. 5 e 8 del Regolamento CE n. 261/2004 (sulla idoneità probatoria della prenotazione nel caso di diritto all'ottenimento della compensazione pecuniaria prevista dal citato
Regolamento: cfr. Corte di Giustizia con ordinanza del 24 ottobre 2019 resa nella causa C-756/2018).
Pertanto detta produzione, alla luce del condivisibile principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, esaurisce l'incombente probatorio posto a carico dell'attore in primo grado, avendo lo stesso dimostrato il titolo della propria pretesa e allegato l'inadempimento della Compagnia aerea.
pagina 3 di 5 Spettava, pertanto, alla fornire la prova dell'avvenuto adempimento della propria CP_1
obbligazione, dimostrazione che, in primo grado, non è stata resa, essendo la convenuta rimasta contumace.
Né può ritenersi che possa produrre in grado di appello la prova documentale dell'avvenuto CP_1
rimborso del biglietto, per il divieto di cui all'art. 345 c.p.c..
Invero, il divieto, di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., di produzione di documenti nuovi in appello, non
è superabile argomentando dalla natura, in senso lato, di un'eccezione proposta, per la prima volta, in sede d'impugnazione, atteso che il giudice è, invece, chiamato, onde legittimare la nuova produzione documentale, alla verifica dell'impossibilità per la parte di provvedere tempestivamente, nel giudizio di primo grado, a tale produzione per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 24/10/2023,
n.29506).
Nulla in proposito ha dimostrato l'appellata, con conseguente inammissibilità di tale produzione documentale.
In conclusione, l'appello proposto da va accolto e, per l'effetto, la Parte_1 [...]
va condannata al pagamento in favore del predetto appellante della somma di € 129,03, CP_1
a titolo di rimborso del biglietto aereo ai sensi del Reg. CE n. 261/2004.
Nulla può essere disposto in relazione al pagamento degli interessi sulla suddetta somma per il disposto di cui all'art. 346 c.p.c., non essendo stata la domanda relativa alla corresponsione degli interessi espressamente riproposta con l'atto di appello.
La riforma della sentenza di primo grado comporta la nuova statuizione sulle spese del primo grado che, unitamente a quelle di secondo grado, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della appellata secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa di appello cui in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da e, in riforma dell'impugnata sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Roma n. 26990/21, condanna la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare a la somma di € 129,03 a titolo di Parte_1
rimborso del biglietto aereo ai sensi del Reg. CE n. 261/2004;
2. Condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Controparte_1
favore dell'appellante delle spese del doppio grado del giudizio che liquida in € 389,00, di cui €
pagina 4 di 5 346,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali Iva e Cpa come per legge per il primo grado e in € 727,00, di cui € 662,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali, Iva e Cpa come per legge, per il secondo grado.
Così deciso in Roma l'8/03/2025
Il Giudice
Dott. Raffaele Miele
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16264 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 24/9/2024, svolta nelle modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., applicabile anche per i procedimenti pendenti dall'1/1/2023, con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Roma, Via Brenta, n. 6, presso lo studio degli avv.ti Angelo Sonnino e
Bruno Funaro che lo rappresentano e difendono per procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona del rappresentante pro-tempore Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC: rappresentata e difesa dagli Email_1
avv.ti Matteo Castioni, Giovanni Bisazza, Maria Vittoria Surace e Alessandro Mercurio per procure in atti
APPELLATA
OGGETTO: appello
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno
2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, la documentazione allegata e i verbali di causa del primo e del secondo grado di giudizio.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti proposte in questa sede.
ha proposto appello avverso la sentenza n. 26990/21 con la quale il Giudice di Parte_1
Pace di Roma aveva rigettato la domanda che aveva proposto nei confronti della Controparte_1
(in seguito per brevità anche solo volta a ottenere la condanna della suddetta
[...] CP_1
compagnia aerea al pagamento della somma di € 129,03 a titolo di rimborso del biglietto aereo, ai sensi del Reg. (Ce) 261/04, a seguito della cancellazione del volo per le tratte Venezia/Bruxelles e
Bruxelles/Venezia, con partenza il 4/04/2020 e ritorno il 6/04/2020.
L'appellante ha quindi chiesto di: “
1. dichiarare nulla e/o comunque riformare integralmente la sentenza n. 26990/21, resa in data 15.12.2021 dal Giudice di Pace di Roma, Sezione I, nella persona del-la Dott.ssa Magni, nell'ambito del procedimento rubricato al R.G. n. 50126/20; e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante ad ottenere il rimborso del prezzo del biglietto, condannando la al versamento dell'importo di € 129,03 a tale titolo. Il tutto, con Controparte_1 vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”. ha dedotto come motivo di appello la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in Pt_1 relazione all'art. 2697 c.c., per erronea e omessa valutazione di prove documentali, sostenendo, in estrema sintesi, che il Giudice di pace avesse errato nel ritenere che la prenotazione fosse insufficiente a dimostrare il proprio diritto al rimborso del biglietto, attribuendo così, di fatto, al passeggero l'onere di provare la cancellazione del volo, essendo invece onere della compagnia aerea dimostrare l'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni.
pagina 2 di 5 ha contestato la fondatezza dell'appello, deducendo, sempre in sintesi, che: 1) parte CP_2
appellante fosse privo di interesse ad agire avendo ricevuto il rimborso del biglietto in data 9/09/2020;
2) aveva provveduto a rimborsare il biglietto con ritardo, rispetto al termine di 7 giorni dalla cancellazione del volo in questione, a causa della impossibilità temporanea determinata dalla emergenza sanitaria da Covid-19; 3) alla luce delle suesposte circostanze non poteva essere condannata alla rifusione delle spese legali a favore di controparte.
L'appellata ha chiesto quindi di accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire in capo al Sig. , per i motivi di fatto e di diritto esposti in Parte_1 narrativa, e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'appello ex adverso proposto da parte del Sig. nei confronti di In ogni caso, con Parte_1 Controparte_1 vittoria di spese e compensi di causa, oltre a accessori come per legge”.
Il gravame è stato trattenuto in decisione all'udienza del 25/10/2023, sulle conclusioni in epigrafe riportate, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
****
Ritiene il Tribunale di condividere le censure mosse da alla sentenza appellata. Parte_1
Il Giudice di Pace, infatti, ha errato nel ritenere che parte attrice, avendo prodotto solo la prenotazione del volo, non avesse adempiuto il proprio onere probatorio.
Va premesso in iure che la Suprema Corte ha chiarito che la Convenzione di Montreal e il
Regolamento CE n. 261/2004 non contengono alcuna regola specifica in tema di onere della prova dell'inadempimento (negato imbarco o cancellazione del volo) o dell'inesatto adempimento (ritardato arrivo rispetto all'orario previsto) e, pertanto, deve farsi riferimento, trattandosi di responsabilità contrattuale, ai criteri ordinari di riparto dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., e alla pronuncia n. 13533 del 30/10/2001 delle Sezioni Unite (cfr. v. Cass. Civ. Sez. III, 23/01/2018, n. 1584).
Ebbene, deve ritenersi che la prenotazione del volo, indicando sia il giorno e l'orario di partenza dei voli che l'avvenuto pagamento dei relativi biglietti dal costo di € 129,03 (cfr. doc. allegato sub 1 al fascicolo di primo grado di parte attrice) sia documento idoneo a provare l'esistenza del contratto di trasporto e quindi costituisca titolo per ottenere il rimborso del biglietto in caso di cancellazione del volo ai sensi degli artt. 5 e 8 del Regolamento CE n. 261/2004 (sulla idoneità probatoria della prenotazione nel caso di diritto all'ottenimento della compensazione pecuniaria prevista dal citato
Regolamento: cfr. Corte di Giustizia con ordinanza del 24 ottobre 2019 resa nella causa C-756/2018).
Pertanto detta produzione, alla luce del condivisibile principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, esaurisce l'incombente probatorio posto a carico dell'attore in primo grado, avendo lo stesso dimostrato il titolo della propria pretesa e allegato l'inadempimento della Compagnia aerea.
pagina 3 di 5 Spettava, pertanto, alla fornire la prova dell'avvenuto adempimento della propria CP_1
obbligazione, dimostrazione che, in primo grado, non è stata resa, essendo la convenuta rimasta contumace.
Né può ritenersi che possa produrre in grado di appello la prova documentale dell'avvenuto CP_1
rimborso del biglietto, per il divieto di cui all'art. 345 c.p.c..
Invero, il divieto, di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., di produzione di documenti nuovi in appello, non
è superabile argomentando dalla natura, in senso lato, di un'eccezione proposta, per la prima volta, in sede d'impugnazione, atteso che il giudice è, invece, chiamato, onde legittimare la nuova produzione documentale, alla verifica dell'impossibilità per la parte di provvedere tempestivamente, nel giudizio di primo grado, a tale produzione per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 24/10/2023,
n.29506).
Nulla in proposito ha dimostrato l'appellata, con conseguente inammissibilità di tale produzione documentale.
In conclusione, l'appello proposto da va accolto e, per l'effetto, la Parte_1 [...]
va condannata al pagamento in favore del predetto appellante della somma di € 129,03, CP_1
a titolo di rimborso del biglietto aereo ai sensi del Reg. CE n. 261/2004.
Nulla può essere disposto in relazione al pagamento degli interessi sulla suddetta somma per il disposto di cui all'art. 346 c.p.c., non essendo stata la domanda relativa alla corresponsione degli interessi espressamente riproposta con l'atto di appello.
La riforma della sentenza di primo grado comporta la nuova statuizione sulle spese del primo grado che, unitamente a quelle di secondo grado, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della appellata secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa di appello cui in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da e, in riforma dell'impugnata sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Roma n. 26990/21, condanna la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare a la somma di € 129,03 a titolo di Parte_1
rimborso del biglietto aereo ai sensi del Reg. CE n. 261/2004;
2. Condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Controparte_1
favore dell'appellante delle spese del doppio grado del giudizio che liquida in € 389,00, di cui €
pagina 4 di 5 346,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali Iva e Cpa come per legge per il primo grado e in € 727,00, di cui € 662,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali, Iva e Cpa come per legge, per il secondo grado.
Così deciso in Roma l'8/03/2025
Il Giudice
Dott. Raffaele Miele
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