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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 156/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LUBERTO VINCENZO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6640/2024 depositato il 12/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Alto Jonio Cosent - 94017400782
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21884455 CONTRIBUTI CONS 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento documento n. 21884455, del 3-6-2024, notificato il 14-6-2024 da Area srl con raccomandata n. 61951925256-4, per conto del
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO, per il pagamento della somma di € 60,79, di cui € 35,52 per il tributo 1H78 asseritamente dovuto per l'anno 2020, € 9,30 per sanzione 30 % per omesso versamento, € 2,96 per interessi legali ed € 13,01 per spese di notificazione e di procedura, conseguente a documento n. 9630111 che si dice notificato in data
6-9-2021, e tutti i relativi atti presupposti.Il contribuente eccepisce il difetto di motivazione dell'atto e la mancanza del presupposto impositivo.
Si è costituita AREA adducendo l'inammissibilità del ricorso in considerazione della precedente notifica di un atto con il quale si è richiesto il pagamento del tributo..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve osservarsi l' ammissibilità del ricorso perché Questo Giudice condivide l'orientamento della SC ( da ultimo Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17120 Anno 2025) col quale si sono qualificati gli atti di richieste notificati prima dell'avviso di accertamento come atti atipici autonomamente impugnabili ma , proprio perché atti atipici non preclusivi rispetto all'impugnazione dell'eventuale , successivo, avviso di accertamento.
Non è fondata la questione relativa al difetto di motivazione dell'atto che, sebbene sinteticamente, rende edotto il contribuente delle ragioni della pretesa. Diversamente occorre concludere per quanto attiene al presupposto impositivo. Invero , in seguito all'intervento della Corte Costituzionale ( Sentenza 118/2018) si è confermato la natura sinallagmatica del contributo consortile che è dovuto solo ove il fondo del contribuente abbia tratto un effettivo vantaggio dall'attività consortile. Quanto alla prova del beneficio per orientamento pacifico della Cassazione ( da ultimo Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11102
Anno 2025), il beneficio si presume ove vi in atti la prova dell'approvazione del c.d. piano di classifica da parte del Consiglio regionale. Nel caso di specie non c'è traccia dell'approvazione del piano di classifica pertanto, in difetto di allegazioni da parte della parte resistente, si deve concludere per la mancata dimostrazione del beneficio consortile e , conseguentemente per l'annullamento dell'atto
P.Q.M.
Il giudice accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese, liquidate in euro 233, oltre ad oneri e accessori se dovuti, con distrazione se richiesta.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LUBERTO VINCENZO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6640/2024 depositato il 12/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Alto Jonio Cosent - 94017400782
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21884455 CONTRIBUTI CONS 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento documento n. 21884455, del 3-6-2024, notificato il 14-6-2024 da Area srl con raccomandata n. 61951925256-4, per conto del
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO, per il pagamento della somma di € 60,79, di cui € 35,52 per il tributo 1H78 asseritamente dovuto per l'anno 2020, € 9,30 per sanzione 30 % per omesso versamento, € 2,96 per interessi legali ed € 13,01 per spese di notificazione e di procedura, conseguente a documento n. 9630111 che si dice notificato in data
6-9-2021, e tutti i relativi atti presupposti.Il contribuente eccepisce il difetto di motivazione dell'atto e la mancanza del presupposto impositivo.
Si è costituita AREA adducendo l'inammissibilità del ricorso in considerazione della precedente notifica di un atto con il quale si è richiesto il pagamento del tributo..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve osservarsi l' ammissibilità del ricorso perché Questo Giudice condivide l'orientamento della SC ( da ultimo Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17120 Anno 2025) col quale si sono qualificati gli atti di richieste notificati prima dell'avviso di accertamento come atti atipici autonomamente impugnabili ma , proprio perché atti atipici non preclusivi rispetto all'impugnazione dell'eventuale , successivo, avviso di accertamento.
Non è fondata la questione relativa al difetto di motivazione dell'atto che, sebbene sinteticamente, rende edotto il contribuente delle ragioni della pretesa. Diversamente occorre concludere per quanto attiene al presupposto impositivo. Invero , in seguito all'intervento della Corte Costituzionale ( Sentenza 118/2018) si è confermato la natura sinallagmatica del contributo consortile che è dovuto solo ove il fondo del contribuente abbia tratto un effettivo vantaggio dall'attività consortile. Quanto alla prova del beneficio per orientamento pacifico della Cassazione ( da ultimo Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11102
Anno 2025), il beneficio si presume ove vi in atti la prova dell'approvazione del c.d. piano di classifica da parte del Consiglio regionale. Nel caso di specie non c'è traccia dell'approvazione del piano di classifica pertanto, in difetto di allegazioni da parte della parte resistente, si deve concludere per la mancata dimostrazione del beneficio consortile e , conseguentemente per l'annullamento dell'atto
P.Q.M.
Il giudice accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese, liquidate in euro 233, oltre ad oneri e accessori se dovuti, con distrazione se richiesta.