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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/06/2025, n. 3260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3260 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
VERBALE DI CAUSA
Numero di Ruolo RG 5372 / 2021
All'udienza del 24/06/2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni, come da verbale telematico depositato in atti.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, depositandola telematicamente, in allegato al presente verbale.
Catania 24/06/2025
Il G.I.
Dott.ssa Giada Maria Patanè
1
N. R.G. 5372/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giada Maria Patane
ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5372/2021 promossa da:
, nato a [...] il [...], CF: Parte_1
e (Cod. Fisc. ), nata C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2
in Catania, il 6.2.1958, nella sua qualità di Liquidatore e legale rappresentante pro-
tempore della società (Cod. Fisc./P.I. Parte_3
), con sede legale in Aci Catena (CT), via Vampolieri, n. 10, P.IVA_1
elettivamente domiciliati in VIA F. CRISPI, 247 CATANIA, presso lo studio dell'
Avv. BATTAGLIA FEBO FRANCESCO MASSIMO che li difende giusta procura in atti di causa;
ATTORE/I
contro
, in persona del Controparte_1
legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dal Funzionario, dott. Salvatore
2 Privitera, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio, in via Battello 29/B-
Catania;
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.06.2025, le parti hanno concluso e discusso come in verbale telematico. Il Giudice si è ritirato in camera di Consiglio, adottando, all'esito, il presente provvedimento depositato telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.04.2021, i ricorrenti hanno impugnato le seguenti ordinanze-ingiunzioni: n. 21/0015 prot. n. 5199 del 15 marzo 2021, dell'importo di €
519,00 (di cui € 500,00 per sanzione amministrativa ed € 19,00 per spese di notifica), notificata soltanto alla sig.ra in data 25 marzo 2021 e la n. 21/0016 Parte_1
prot. n. 5201 del 15 marzo 2021, dell'importo di € 5.035,20 (di cui € 5.005,00 per sanzione amministrativa ed € 30,20 per spese di notifica), notificata soltanto alla sig.ra in data 25 marzo 2021. Parte_1
In particolare i ricorrenti eccepiscono l'infondatezza dell'elevata sanzione amministrativa in quanto il rapporto di lavoro intercorrente con la dipendente Pt_4
non potrebbe qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato, ma come
[...]
prestazione occasionale, come dalla stessa riconosciuto nell'ambito dell'accordo sottoscritto con la ricorrente dinanzi alle organizzazioni sindacali. Parte_3
Inoltre le ricorrenti hanno eccepito la violazione dell'art. 14 del Dlgs 689/1981 da parte dell' . Controparte_1
In data 02.05.2022, si costituiva l' che chiedeva il Controparte_2
3 rigetto della spiegata opposizione.
Svolta attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
In via preliminare è necessario puntualizzare che i provvedimenti impugnati riguardano soltanto la posizione della , come si evince dalla lettura degli stessi. Parte_4
Ciò posto, è necessario far rilevare che parte ricorrente ha prodotto verbale di conciliazione, redatto dinanzi alle Associazioni sindacali, nell'ambito del quale la lavoratrice dichiara che il rapporto intercorso con la ha avuto Pt_4 Parte_3
natura di prestazione occasionale.
Sulla efficacia nel presente giudizio, di tale verbale, si osserva che lo stesso ha valore
“lato sensu” confessorio relativo alla circostanza che, nell'accettare la superiore proposta transattiva, la lavoratrice abbia acconsentito di riconoscere la natura saltuaria del rapporto di lavoro intercorso con l'opponente, nel periodo compreso tra gennaio ed agosto 2015.
Tuttavia va nondimeno osservato che nel presente giudizio - avente ad oggetto la valutazione di fondatezza della pretesa sanzionatoria azionata dall' opposto CP_1
e non già controversia di lavoro intercorrente tra il datore di lavoro e la lavoratrice -,
tale riconoscimento non é atto a vincolare il convincimento del decidente e va conseguentemente apprezzato alla luce delle complessive risultanze istruttorie.
Partendo dal presupposto giuridico che “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio,
4 per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti. (Cass. 9251/2010)
Ed ancora “I verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di omesso versamento di contributi, costituiscono prova idonea a legittimare il ricorso al procedimento ingiuntivo e fanno fede, fino a querela di falso,
per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, incombe all'opponente di fornire la prova contraria;
invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può
valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli.” (Cass. 3973/1998)
Orbene, alla luce di tali superiori principi, si evince che il verbale redatto dall'Ispettorato del lavoro non fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto affermato de relato, ed in particolare con riferimento alle dichiarazioni rilasciate dalle lavoratrici in sede di audizione dinanzi all'autorità ispettiva, con la conseguenza che, sotto tale profilo, lo stesso non è vincolante per la decisione del Giudice.
Nella fattispecie in esame, l'accertamento ispettivo si fonda soltanto sulle dichiarazioni delle lavoratrici.
5 Tali dichiarazioni risultano smentite da vari elementi emersi in corso di causa: dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, si evince che, dal punto di vista fiscale,
il rapporto è stato gestito come rapporto di lavoro occasionale, in quanto l'opponente ha prodotto le ricevute emesse dalla società, nonché la certificazione sulle ritenute d'acconto effettuate.
Anche l'espletata prova per testi, conferma che la non era sempre presente in Pt_4
negozio, ma solo saltuariamente.
Pertanto, alla luce di tali elementi probatori, risulta che il rapporto di lavoro intercorrente tra la e la non era di natura subordinata, ma solo Pt_4 Parte_3
occasionale, con la conseguenza che venendo meno il presupposto fattuale dell'accertamento effettuato dall'Ispettorato del lavoro, il ricorso va accolto e le ordinanze-ingiunzioni impugnate vanno annullate.
Le spese seguono la soccombenza e pertanto l' va condannato a rifondere a CP_1
parte ricorrente le spese legali che si liquidano in € 3.764,00 di cui € 264,00 per spese, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le ordinanze-ingiunzioni impugnate.
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite,
che si liquidano in € 264,00 per spese, € 3.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e
15% per spese generali.
6 Così deciso in Catania, il 24/06/2025
Il GIUDICE
dott.ssa Giada Maria Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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