Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1805.
(Perimento della cosa).
Il comodatario e' responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.
Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo piu' lungo di quello a lui consentito, e' responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito.
(Perimento della cosa).
Il comodatario e' responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.
Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo piu' lungo di quello a lui consentito, e' responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito.
Commentari • 35
- 1. comodato gratuitohttps://www.brocardi.it/ · 204.64818
[…] Perché...» Consulenza legale Q202335101 (Articolo 2475 Codice Civile - Amministrazione della società) «Le società si costituiscono con la stipula di un atto costitutivo tra i soci che contiene, tra le altre cose, anche lo Statuto della stessa come previsto dall' art....» Consulenza legale Q202334882 (Articolo 1803 Codice Civile - Nozione) «Il comodato d'uso di un bene immobile, quale può essere terreno, è un contratto stipulato tra il comodante, colui che detiene l'immobile, e il...» Quesito Q202334230 (Articolo 1805 Codice Civile - Perimento della cosa) «Salve. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 97
- 1. Trib. Macerata, sentenza 22/02/2022, n. 193Provvedimento: […] Evidente dunque che ai sensi dell'art. 1805 c.c. il comodatario deve ritenersi responsabile della perdita del bene. Infatti, grava ex lege sul comodatario l'obbligo di custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia, con tutte le precauzioni necessarie ad evitarne il deterioramento, la distruzione, la perdita ed in tale ultimo caso ne risponde anche se avvenuta per caso fortuito.Leggi di più...
- art. 1806 c.c.·
- inammissibilità prove tardive·
- diligenza del buon padre di famiglia·
- comodato d'uso·
- perimento del bene·
- risarcimento danni·
- responsabilità del comodatario·
- perdita del bene·
- onere della prova·
- art. 1805 c.c.