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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 02/10/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1338/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara Antonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
LEANDRO ALBERGHINA;
-opponente-
CONTRO
P.Iva Gruppo KR IT , C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 degli Avv.ti RAFFAELE ZURLO e ANDREA ONORATI;
-opposta-
Parte opposta ha precisato le conclusioni come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
246/2021 emesso dal Tribunale di Enna in data 13.06.2021 nel procedimento monitorio iscritto al n.
R.G. 608/2021.
Con il decreto ingiuntivo sopra richiamato il Tribunale ha ingiunto all'odierno opponente il pagamento di € 15.923,60, oltre ad interessi al tasso legale sulla sorte capitale dalla data della domanda all'effettivo pagamento, oltre al pagamento delle spese del procedimento di ingiunzione, in forza del rapporto contrattuale n. 9870996 ab origine intrattenuto con Compass Banca S.p.A., già Compass
S.p.A., ceduto ad mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Controparte_1
ITna.
In particolare, l'opponente ha eccepito:
(i) la parziale inesistenza del credito, per avere parzialmente pagato le rate in scadenza;
(ii) l'avvenuta prescrizione decennale del credito relativo al rapporto contrattuale n. 9870996 ab origine stipulato con
Compass Banca S.p.A., già Compass S.p.A.
L'opponente si è quindi opposto alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
Instauratosi il contraddittorio, si è ritualmente costituita in giudizio parte opposta, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione avversa in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché la conferma del decreto ingiuntivo.
All'udienza dell'1.03.2022, il Tribunale, esaminati gli atti e lette le note scritte depositate dalle parti, ritenuto che i motivi dell'opposizione allo stato degli atti non apparivano fondati e rilevato che non era stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 del D. Lgs. 28/2010, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato a parte opposta il termine di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza, per presentare la domanda di mediazione obbligatoria.
Alla successiva udienza del 29.11.2025, preso atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione obbligatoria per mancata partecipazione di parte opponente, sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c.
Indi, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni. Concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., depositata la comparsa conclusionale dalla sola parte opposta, la causa viene decisa sulla scorta dei motivi di seguito esposti.
*
2. Sulle eccezioni di inesistenza parziale del credito e di difetto di legittimazione di Controparte_1
Al fine della disamina delle predette eccezioni, giova rammentare che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento è previsto dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente;
provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore
2 allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria
(ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; conf.: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Trattandosi di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente e l'opposto assumono rispettivamente la posizione di attore e convenuto solo in senso formale.
Ne consegue che su parte opposta, attrice sostanziale, grava l'onere della prova dell'esistenza e dell'entità della pretesa creditoria in forza di un valido titolo, spettando invece a parte opponente, convenuta sostanziale, allegare e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. Cass. civ. Sez. I, 22/04/2003, n. 6421).
Quanto alla validità del titolo posto a base della pretesa creditoria giova rammentare che in materia di cessioni in blocco - come nel caso di specie - si applica l'art. 58 T.U.B. che, al fine di agevolare la realizzazione delle operazioni di cessione, consente alle banche di rendersi cessionarie a qualsiasi titolo di una pluralità di rapporti giuridici senza che sia necessario effettuare la notifica alle singole controparti dei rapporti acquisiti, in deroga a quanto previsto dalle norme di diritto comune. La banca cessionaria dà notizia dell'operazione di avvenuta cessione dei crediti mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale e tale adempimento produce nei confronti dei debitori ceduti gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.
Quanto alla prova della titolarità del credito, la Corte di Cassazione ha chiarito che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. ordinanza n. 15884/2019, conforme Cass. ordinanza n.
31118/2017).
Nel caso di specie, al fine di provare l'avvenuta cessione del credito per cui è causa, Controparte_2 ha prodotto l'avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli Artt. 1 e 4 della L. del 30/04/1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) e dell'Art. 58 T.U.B. pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 14 luglio 2018 al foglio delle inserzioni, Parte Seconda, n. 81, dal quale si desume che la stessa ha acquistato pro soluto dalla Cedente, con effetto giuridico dal 4 giugno 2018, tutti i crediti dovuti a titolo di capitale, interessi (anche di mora), accessori, spese e quant'altro che, alla data di cessione, soddisfino in via cumulativa i seguenti criteri oggettivi:
(i) crediti la cui cessione a favore di Isabel SPV S.r.l. da parte di Compass Banca S.p.A. è stata oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 149, pagina 2, del 29/12/2015; (ii) crediti che derivano da
3 contratti di credito che sono denominati in Euro;
(iii) crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla legge italiana;
(iv) crediti che derivano da erogazioni effettuate, alternativamente, da Compass
Banca S.p.A. (già Compass S.p.A.), da ovvero da (queste ultime oggi CP_3 CP_4 incorporate in Compass Banca S.p.A.) in una data compresa tra il 27/07/2004 (incluso) e il 22/12/2014;
(v) crediti con riferimento ai quali la relativa decadenza dal beneficio del termine sia stata comunicata ai debitori in una data compresa tra il 10/02/2006 (incluso) e l'11/06/2015.
Unitamente ai crediti, sono stati trasferiti ad senza necessità di alcuna formalità e CP_1 annotazione, come previsto dall'Art. 58, 3° comma del TUB (richiamato dall'Art. 4 della Legge 130), tutti gli altri diritti della cedente come derivanti dai crediti oggetto di cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti crediti ed ai contratti che li hanno originati.
I crediti originariamente vantati da Compass Banca S.p.A., già Compass S.p.A., nei confronti dell'opponente rientrano tra quelli oggetto della suddetta cessione, atteso che sono sorti nel periodo indicato e derivano da un contratto di credito.
Non merita quindi accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da parte opponente, in quanto risulta legittimata a richiedere il pagamento della somma ingiunta. Controparte_1
Con riferimento all'eccezione dell'opponente di parziale pagamento dell'importo dovuto, va rilevato che parte opposta, a sostegno della sua pretesa creditoria, ha prodotto la seguente documentazione: (i) contratto di finanziamento n. 9870996 dell'01.07.2011 ritualmente sottoscritto da Parte_1
(doc. 3 fascicolo monitorio); (ii) contratto di cessione del credito intervenuto tra Isabel SPV s.r.l.
(cessionaria dei crediti Compass Banca S.p.A., già Comapss S.p.A., giusta pubblicazione nella G.U. n.
149, pag. 2, del 29/12/2015) e (doc.7 fascicolo monitorio); (iii) lista dei crediti ceduti da Controparte_1
Isabel SPV s.r.l. a ove è espressamente richiamato il contratto di finanziamento Controparte_1 stipulato tra Compass S.p.A. e (doc. 8 fascicolo monitorio); (iv) lettera di cessione Parte_1 inviata da a del 06.08.2018 (doc.6 fascicolo monitorio); (v) avviso Controparte_1 Parte_1 di ricevimento della cessione inviata il 06.08.2018 e consegnata il 14.08.2018 (doc. 4 comparsa di costituzione); (vi) raccomandata con cui la cedente Compass. S.p.A. ha comunicato all'opponente la decadenza dal beneficio del termine (doc. 5 comparsa di costituzione).
Peraltro, parte opponente non ha mai contestato di avere sottoscritto il contratto di finanziamento posto alla base del decreto ingiuntivo, né di avere ricevuto la somma finanziata. Tali fatti, non contestati, si considerano ammessi e non necessitano di prova in virtù di quanto statuito dall'art. 115 c.p.c.
Diversamente le allegazioni dell'opponente in ordine all'avvenuto pagamento di parte dell'importo dovuto sono rimaste del tutto prive di confronto probatorio, non avendo l'opponente prodotto
4 documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto parziale pagamento o altri eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
Ne consegue che è infondata l'eccezione di inesistenza parziale del credito per mancata prova dell'avvenuto pagamento, anche solo parziale, di talune rate in scadenza.
*
3. Sulla prescrizione del credito
L'opponente ha, infine, eccepito l'estinzione del diritto credito di per intervenuta Controparte_1 prescrizione decennale del diritto credito relativo al rapporto contrattuale n. 9890996 stipulato ab origine tra Compass Banca S.p.A., già Compass S.p.A., ed il Sig. Parte_1
L'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'opponente non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Com'è noto, in materia di mutui e finanziamenti la prescrizione del diritto al rimborso della somma finanziata inizia a decorrere dalla data di scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. sentenza n. 17798/2011).
Inoltre, ai contratti di finanziamento personale si applica la prescrizione decennale di cui all'art. 2946
c.c., in quanto le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome, ma un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato.
Orbene, nel caso di specie il contratto di finanziamento è stato sottoscritto dalle parti in data 1.07.2011, con decorrenza della prima rata di scadenza fissata per il giorno 30.07.2011, per una durata complessiva di 84 mesi (7 anni), dunque con scadenza dell'ultima rata il giorno 30.06.2018.
Dunque, il dies a quo dal quale computare il termine di prescrizione decennale decorre dal 30.06.2018, giorno della scadenza dell'ultima rata.
Ciò posto, in assenza di atti interruttivi, il credito risulterà prescritto alla data del 30.06.2028.
Alla luce delle superiori considerazioni è possibile escludere che sia maturato il periodo di prescrizione.
Per completezza, va aggiunto che parte opposta il 6.08.2018 ha inviato all'opponente una raccomandata
(ricevuta da parte opponente in data 14.08.2018), in seno alla quale ha comunicato l'intervenuta cessione del credito nei propri confronti e lo ha sollecitato a saldare il proprio debito, pari ad €
15.257,60.
Tale comunicazione deve essere a tutti gli effetti considerata un atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., in quanto atto che vale a costituire in mora il debitore.
5 Ne consegue quindi che alla data di notificazione del decreto ingiuntivo il termine prescrizionale non era certamente ancora decorso.
Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
In conclusione, l'opposizione va rigettata, atteso che parte opposta ha provato la fonte negoziale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, nonché l'entità del credito dalla stessa vantato.
Diversamente, sono infondate le eccezioni di parziale inesistenza del credito e di intervenuta prescrizione sollevate dall'opponente che non ha assolto al proprio onere probatorio, non avendo né dedotto né provato alcun fatto estintivo e/o modificativo del diritto di credito vantato dall'opposta.
*
4. Conclusioni.
Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo n. 246/2021, emesso dal Tribunale di Enna in data
13.06.2021 nel procedimento monitorio iscritto al n. 608/2021 R.G.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 55/14, come modificato dal D.M. n. 147/22, tenuto conto tenuto conto del valore della controversia e del mancato espletamento di attività istruttoria.
***
PQM
Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 246/2021, emesso dal Tribunale di Enna nel procedimento monitorio iscritto al n. R.G. 608/2021, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Enna, 2 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della G.O.P., dott.ssa Ylenia Denix Cammarata.
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