Cass. civ., sez. II, sentenza 21/12/1970, n. 2727
CASS
Sentenza 21 dicembre 1970

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Le norme di un regolamento di condominio possono riguardare solo le cose comuni e non possono in alcun modo menomare i diritti esclusivi di ciascun condomino. Non puo pertanto configurarsi come norma di regolamento condominiale la clausola di una donazione immobiliare con cui il donante, proprietario di un intero immobile prometta a vantaggio della porzione donata dell'immobile medesimo la soppressione di un balcone facente parte di altra porzione dell'edificio, dal donante successivamente alienata a terzi.*

L'interpretazione della volonta delle parti e riservata al giudice di merito ed e insindacabile in Sede di legittimita, se congruamente motivata. ( Conf 1778'67, mass n 328651).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 21/12/1970, n. 2727
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2727
    Data del deposito : 21 dicembre 1970

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