Sentenza 21 dicembre 1970
Massime • 2
Le norme di un regolamento di condominio possono riguardare solo le cose comuni e non possono in alcun modo menomare i diritti esclusivi di ciascun condomino. Non puo pertanto configurarsi come norma di regolamento condominiale la clausola di una donazione immobiliare con cui il donante, proprietario di un intero immobile prometta a vantaggio della porzione donata dell'immobile medesimo la soppressione di un balcone facente parte di altra porzione dell'edificio, dal donante successivamente alienata a terzi.*
L'interpretazione della volonta delle parti e riservata al giudice di merito ed e insindacabile in Sede di legittimita, se congruamente motivata. ( Conf 1778'67, mass n 328651).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/12/1970, n. 2727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2727 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 1970 |
Testo completo
Le norme di un regolamento di condominio possono riguardare solo le cose comuni e non possono in alcun modo menomare i diritti esclusivi di ciascun condomino. Non puo pertanto configurarsi come norma di regolamento condominiale la clausola di una donazione immobiliare con cui il donante, proprietario di un intero immobile prometta a vantaggio della porzione donata dell'immobile medesimo la soppressione di un balcone facente parte di altra porzione dell'edificio, dal donante successivamente alienata a terzi.*