Ordinanza cautelare 15 settembre 2025
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00005/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00369/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 369 del 2025, proposto da Md Shaha AL, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Di Blasio, Orietta Colafella, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti e Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la stessa in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
nei confronti
Md IR OS, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’atto del 6 luglio 2024, di revoca del nulla osta al lavoro subordinato per Md IR OS.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ispettorato Territoriale Lavoro di Chieti e Pescara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2025 il dott. IL AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con atto del 6 luglio 2024 la Prefettura di Pescara revocava il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del Sig. OS Md IR, per difetto di reddito e scoperture contributive del datore di lavoro, Sig. AL Md Shaha.
Quest’ultimo impugnava il cennato provvedimento, censurandolo per violazione dell’art.29 del D.Lgs. n.286 del 1998, degli artt.10 bis, 21 quinquies della Legge n.241 del 1990, dei principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto nonché per eccesso di potere sotto il profilo dell’erroneità dei presupposti, dell’ingiustizia, del difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Ministero dell’Interno e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti e Pescara si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame.
Con ordinanza n.164 del 2025 il Tribunale disponeva incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione e fissava l’udienza per la definizione nel merito della controversia.
Seguiva il riscontro del Soggetto pubblico, il quale riferiva della notevole mole di lavoro e di problemi tecnici occorsi nel richiesto riesame della pratica, dell’imminente rilascio in ogni caso del nuovo nulla osta, acquisiti gli elementi positivi per l’accoglimento della relativa istanza, ritenendo quindi il venir meno della materia del contendere.
Nell’udienza del 12 dicembre 2025, nel corso della quale il legale della parte ricorrente richiedeva la declaratoria della cessata materia del contendere, insistendo nel contempo per la refusione delle spese di lite, la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Alla luce di quanto fatto presente dalle parti, tenuto conto in particolare che ancora non è comprovata l’emissione del nuovo nulla osta, ma che comunque risulta imminente il suo rilascio, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
In considerazione dei fatti di causa, sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso n.369/2025 indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA ON, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere
IL AZ, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL AZ | PA ON |
IL SEGRETARIO