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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 456/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO LA Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4579/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00100 Roma RM
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Via G. Grezar N. 14 00100 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250011057176000 BOLLO 2020 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250011057176000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6795/2025 depositato il 25/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e ON LA depositato in data Ricorrente_17.7.2025, , con il ministero del difensore e procuratore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento della CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250000011057176000 per TASSA AUTO anni 2020 e 2022 notificata in data 19.4.2025. Deduceva il ricorrente l'illegittimità della cartella impugnata per essere stata omessa la notifica dell'avviso di accertamento presupposto e conseguentemente, oltre a integrarsi il difetto di motivazione dell'atto (per esserne stata omessa l'allegazione) per essere intervenuta la decadenza/prescrizione quinquennale della pretesa tributaria. Si invocava pertanto l'annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si costituiva AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e, resistendo al ricorso, opponeva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle questioni concernenti l'iscrizione a ruolo. Si costituiva pure ON LA e, resistendo al ricorso, opponeva la regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto quanto all'annualità 2020 e la non necessità dello stesso quanto all'annualità 2022 in quanto emesso in forza della legge regionale n. 56/2023 che lo consentiva senza necessità di previa adozione dell'avviso di accertamento. Entrambe le resistenti invocavano il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite. All'odierna udienza, assenti le parti, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Invero parte ricorrente non ha offerto prova della notifica del ricorso (i file che dovrebbero attestare la nofifica della PEC non si aprono) e dunque della sua proposizione entro il termine di 60 giorni prescritto a pena di decadenza dell'azione dall'art. 21 D.L.vo 546/1992. Si impone dunque la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il che solleva dall'evidenziare che, in ogni caso, il ricorso non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento nel merito. ON LA ha dimostrato la notifica dell'avviso di accertamento presupposto per l'annualità 2020 a mezzo raccomandata A/R regolarmente consegnata (peraltro a mani del ricorrente) in data 12.9.2023, ciò che implica il rigetto della relativa eccezione di illegittimità derivata della cartella impugnata, ma anche del rilievo di decadenza dalla potestà accertativa e della eventuale prescrizione maturata anteriormente a quella data, vizi che andavano evidentemente opposti verso l'avviso di accertamento nei termini di legge, nel mentre gli stessi sono divenuti inoppugnabili a termini dell'art. 19 ult. co. D.lgs. 546/1992 [ancora di recente la Suprema Corte ha infatti avuto modo di ribadire che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.” (Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29.11.2021)]. Risulta poi, e in tal guisa, pure evidentemente interrotto il termine prescrizionale triennale del tributo oggetto della cartella impugnata, sicché alla data della notifica della cartella (19.4.2025) non era decorso il nuovo termine triennale. Passando poi all'annualità 2022, la pretesa tributaria è stata avanzata facendo ricorso alla diretta iscrizione a ruolo, entro i termini di decadenza, appunto in ossequio a quanto previsto dalla nuova disposizione di legge di cui all'art. 6 della L.R. N. 56/2023, che recita: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.” Il provvedimento impugnato risulta dunque legittimamente emesso, non occorrendo più la previa notifica di avviso di accertamento, né tantomeno di avviso bonario. Proprio la soccombenza virtuale, pure in presenza del rilievo d'ufficio della decadenza, impone la condanna del ricorrente alla rifusione in favore delle resistenti delle competenze di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori ove dovuti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite in favore delle parti resistenti liquidate in euro 150,00 per ciascuna, oltre accessori di legge ove dovuti.
Il GIUDICE (Dott. Francesco Petrone)
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO LA Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4579/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00100 Roma RM
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Via G. Grezar N. 14 00100 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250011057176000 BOLLO 2020 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250011057176000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6795/2025 depositato il 25/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e ON LA depositato in data Ricorrente_17.7.2025, , con il ministero del difensore e procuratore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento della CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250000011057176000 per TASSA AUTO anni 2020 e 2022 notificata in data 19.4.2025. Deduceva il ricorrente l'illegittimità della cartella impugnata per essere stata omessa la notifica dell'avviso di accertamento presupposto e conseguentemente, oltre a integrarsi il difetto di motivazione dell'atto (per esserne stata omessa l'allegazione) per essere intervenuta la decadenza/prescrizione quinquennale della pretesa tributaria. Si invocava pertanto l'annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si costituiva AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e, resistendo al ricorso, opponeva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle questioni concernenti l'iscrizione a ruolo. Si costituiva pure ON LA e, resistendo al ricorso, opponeva la regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto quanto all'annualità 2020 e la non necessità dello stesso quanto all'annualità 2022 in quanto emesso in forza della legge regionale n. 56/2023 che lo consentiva senza necessità di previa adozione dell'avviso di accertamento. Entrambe le resistenti invocavano il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite. All'odierna udienza, assenti le parti, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Invero parte ricorrente non ha offerto prova della notifica del ricorso (i file che dovrebbero attestare la nofifica della PEC non si aprono) e dunque della sua proposizione entro il termine di 60 giorni prescritto a pena di decadenza dell'azione dall'art. 21 D.L.vo 546/1992. Si impone dunque la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il che solleva dall'evidenziare che, in ogni caso, il ricorso non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento nel merito. ON LA ha dimostrato la notifica dell'avviso di accertamento presupposto per l'annualità 2020 a mezzo raccomandata A/R regolarmente consegnata (peraltro a mani del ricorrente) in data 12.9.2023, ciò che implica il rigetto della relativa eccezione di illegittimità derivata della cartella impugnata, ma anche del rilievo di decadenza dalla potestà accertativa e della eventuale prescrizione maturata anteriormente a quella data, vizi che andavano evidentemente opposti verso l'avviso di accertamento nei termini di legge, nel mentre gli stessi sono divenuti inoppugnabili a termini dell'art. 19 ult. co. D.lgs. 546/1992 [ancora di recente la Suprema Corte ha infatti avuto modo di ribadire che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.” (Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29.11.2021)]. Risulta poi, e in tal guisa, pure evidentemente interrotto il termine prescrizionale triennale del tributo oggetto della cartella impugnata, sicché alla data della notifica della cartella (19.4.2025) non era decorso il nuovo termine triennale. Passando poi all'annualità 2022, la pretesa tributaria è stata avanzata facendo ricorso alla diretta iscrizione a ruolo, entro i termini di decadenza, appunto in ossequio a quanto previsto dalla nuova disposizione di legge di cui all'art. 6 della L.R. N. 56/2023, che recita: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.” Il provvedimento impugnato risulta dunque legittimamente emesso, non occorrendo più la previa notifica di avviso di accertamento, né tantomeno di avviso bonario. Proprio la soccombenza virtuale, pure in presenza del rilievo d'ufficio della decadenza, impone la condanna del ricorrente alla rifusione in favore delle resistenti delle competenze di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori ove dovuti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite in favore delle parti resistenti liquidate in euro 150,00 per ciascuna, oltre accessori di legge ove dovuti.
Il GIUDICE (Dott. Francesco Petrone)