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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/07/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 48/2025 P.U.CCI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione V Civile
Il giudice designato alla trattazione delle procedure di composizione della crisi di sovraindebitamento;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.5.2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Premesso:
− che con ricorso depositato il 12.2.2025 il sig. C.F. Parte_1
, residente in [...], ha presentato, con C.F._1
l'ausilio della dott.ssa Rossella Magini, gestore della crisi designato dal Tribunale in data
17.6.2022 (prima dell'entrata in vigore del CCII), un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII;
− che, premesso che il ricorso era stato presentato congiuntamente alla coniuge sig.ra che tuttavia aveva proposto domanda di esdebitazione ex art. 283 Parte_2
CCII, con provvedimento reso all'udienza dell'11.3.2025 il giudice ha disposto la separazione delle cause;
− che con decreto ex art. 70 CCII del 23.3.2025 il Tribunale ha fissato l'udienza del 22.5.2025 per l'esame delle eventuali osservazioni e per la decisione sull'omologazione;
− che comparso all'udienza fissata il gestore della crisi, il giudice ha riservato la decisione;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Requisiti oggettivi e soggettivi
Deve preliminarmente rilevarsi che sussistono nel caso di specie i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dagli artt. 67 e ss. CCII.
La proposta, avente ad oggetto la risoluzione della crisi ai sensi dell'art. 67 CCII, promana da soggetto persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale, che si trova in una situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII.
Risulta inoltre che il debitore:
1 - è consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), CCII, in quanto persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale svolta;
- quanto ai requisiti di cui all'art. 69, comma 1 CCII, non è mai stato esdebitato nei cinque anni precedenti al deposito del ricorso e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte (quanto all'ulteriore requisito richiesto dalla norma in oggetto, cioè quello per cui il debitore non deve aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, lo stesso sarà indagato in apposito capo della sentenza);
- la domanda è corredata dell'elenco:
a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.
2. Le cause del sovraindebitamento
Secondo quanto risulta dal ricorso e dalla relazione del gestore della crisi, il sig. Parte_1 coniugato con la sig.ra ha, sin dagli anni '90, sempre prestato come Parte_2 dipendente l'attività di autotrasportatore presso varie aziende. Tale attività gli imponeva di assentarsi dalla famiglia anche per lunghi periodi, ma il sacrificio era ripagato da un'adeguata ed elevata – rispetto agli standard dell'epoca – remunerazione;
nel 2014, tuttavia, a seguito della diagnosi (nel 2006) di una malattia debilitante, il ricorrente fu costretto a un pensionamento anticipato.
Nel 1992 i coniugi acquistarono un'abitazione da destinare alla propria residenza a Seano (PO) per 200 milioni di lire, accendendo un mutuo con BNL di 100.000,00 ECU;
nonostante la buona retribuzione del ricorrente, i coniugi non riuscirono a rispettare le scadenze di pagamento, di talché l'immobile venne venduto all'asta e i coniugi si trasferirono in una nuova abitazione a
Empoli.
A seguito del contenzioso con l'istituto di credito, alla famiglia venne preclusa la possibilità di accedere a finanziamenti presso il sistema bancario (circostanza che avrebbe condizionato le successive scelte di vita), con la conseguenza che i coniugi poterono da quel momento rivolgersi, per le proprie esigenze, esclusivamente a finanziarie.
A causa delle lunghe assenze per lavoro, il sig. delegava alla moglie sig.ra Parte_1 Parte_2 varie attività, quali la gestione finanziaria e gli investimenti familiari, con la conseguente insorgenza di debiti comuni o, anche se assunti solamente dalla sig.ra comunque Parte_2 riconducibili ad acquisti di beni e/o impegni finanziari facenti capo al nucleo familiare.
L'evento scatenante della crisi finanziaria e patrimoniale dell'intero nucleo familiare (tant'è che anche la sig.ra ha adito il Tribunale al fine di vedersi dichiarare la propria Parte_2 esdebitazione) è costituito – secondo il ricorrente – dall'insorgenza della malattia (sclerosi multipla invalidante) in capo al sig. Parte_1
2 La malattia venne diagnosticata al ricorrente del 2006; per alcuni anni il sig. riuscì a Parte_1 svolgere attività lavorativa, seppur con le relative difficoltà derivanti dal proprio stato di salute, che andò purtroppo negli anni ad aggravarsi, fino al 2013, quando il ricorrente fu costretto a ridurre il proprio impegno lavorativo e quando gli venne riconosciuto un assegno di invalidità di circa € 782,00 mensili.
Il reddito familiare subì quindi una drastica riduzione, e il sig. riuscì con difficoltà a far Parte_1 fronte alle spese di casa e agli impegni finanziari assunti.
Nel mese di agosto 2014 il ricorrente cessò la propria attività lavorativa;
nello stesso anno l'assegno di invalidità venne aumentato a € 1.050,00 mensili, importo comunque notevolmente inferiore rispetto a quanto percepito negli anni precedenti, quando il sig. lavorava a Parte_1 pieno regime.
Solo nel 2017, con il peggioramento dello stato di salute, al sig. venne riconosciuta Parte_1 un'invalidità al 100%, con percezione dal mese di agosto 2018 di un assegno di accompagnamento di € 516,00 mensili.
Nel 2019 l'assegno di invalidità fu tramutato in pensione di invalidità; tuttavia, a seguito del superamento del reddito-soglia, l' cominciò a recuperare, con trattenuta su cedolino, gli CP_1 importi di invalidità civile di € 282,00 mensili, in precedenza erogati e non spettanti.
In definitiva, le difficoltà finanziarie cominciarono nel 2015, e cioè dopo alcuni mesi dalla cessazione dell'attività lavorativa, quando le rate mensili dei finanziamenti cominciarono a incidere pesantemente sull'assegno di invalidità,
3. Attività, passività, spese familiari
La situazione debitoria del sig. riporta le seguenti poste: Parte_1
1) ER NK (cedente Alicudi SPV Srl - Guber SP;
€ 26.301,52 significato dal Creditore al 28.03.2022 ex BNL); mutuo fondiario 1874927012K del 19.11.1992 (confermato Aprile 2023) sulla base di esecuzione per acquisto prima casa;
finanziamento iniziale € immobiliare conclusa: tale importo costituisce il residuo
100.000,00 (cointestata ) ancora a debito (Doc.n.6 e 6 bis) FO Parte_2
In data 03.10.2024 ER NK comunica l'avvenuta cessione del credito (19.01.2024) significando un credito di € 110.228,90
2) (già finanziamento assunto
€ 6.400,00 (cambiali di € 200,00 ciascuna dal 30.09.2020 al CP_2 CP_3
[... per acquisto auto nel 1998 (cointestata 30.04.2023) + 14.830,98; posizione azionata mediante Parte_2
) 3566/98 e Transazione del 25.11.2013 (Doc.n.7) Parte_3
FO
3) IS NP SP (ex Santander Cons.NK
€ 3.517,00 in corso pignoramento presso terzi della
SP) finanziamento assunto per acquisto auto nel 1998 pensione del Signor FO (Doc.n.8) Parte_1 (coobbligata ) Parte_2
4) Compass Banca SP; finanziamento 151375220
€ 13.254,36 (verificato tramite Precetto del 24.01.2019, il assunto nel 2015; erogato € 15.000,00 da rimettere € pignoramento presso terzi della retribuzione della
27.608,28 (coobbligata , figlia) Signora e come significato dal Creditore. Controparte_4 Controparte_4
RO (Doc.n.9)
5) IS NP SP n. 131030358400 (cessionaria dal
€ 22.513,00 (Doc.n.10 CP_5 07.10.2020) ex DI SP finanziamento 7005167490, RO per rifinanziamento di precedenti finanziamenti;
nel
2014 per € 20.436,00 (coobbligati e Parte_1
) Controparte_4
3 6) IS NP SP n.10273028246750 (cessionaria dal
€ 16.901,00
07.10.2020) ex DI SP finanziamento 3046582840, per acquisto auto nel 2013 per 19.100,00 (coobbligato
) Parte_1
7)
€ 12.364,40 ( Doc.n.11): Controparte_6
a) € 10.244,00 privilegio
b) € 2.120,40 FO
8) – locazione abitativa
€ 6.900,00 Parte_4
RO (Doc. 12)
Totale debiti: € 112.738,26 FO
€ 10.244,00 privilegio
Totale Generale € 122.982,26 (non considerando € 110.225,90 significato da ER NK)
Il ricorrente dispone di un reddito netto annuo di circa € 15.000,00.
Quanto alla situazione patrimoniale, il sig. Parte_1
− non è proprietario di beni immobili;
− risulta proprietario di un'autovettura Jeep Cherokee tg. BY547LE immatricolata nel 2013 del valore di stima pari a € 5.000,00 (doc.n.16), gravata da ipoteca-pignoramento DI
e fermo amministrativo dell (questo ultimo è stato sospeso in data Controparte_6
24.08.2021 in quanto veicolo in uso a persona diversamente abile: Doc.n.16 bis); il bene è comunque destinato alla vendita in modo da poter acquistare una nuova vettura e quindi necessita della relativa cancellazione del fermo amministrativo promosso da DI
(finanziamento 3046582840). Sul punto, stante le proprie condizioni di salute e le necessarie esigenze logistiche anche per gli spostamenti destinati alle relative cure personali, in data 21.02.2023 il è stato costretto ad acquistare (per mezzo delle Parte_1 figlie che hanno assunto tale onere economico) un mezzo idoneo che consente l'accesso ed il trasporto con la carrozzina (Doc.n.16 ter).
La misura dell'importo mensile per le spese di sostentamento del debitore e della sua famiglia sono state individuate dal gestore in € 1.900,00 mensili, tenuto conto dei componenti del nucleo familiare (il debitore, sua moglie sig.ra e la figlia , dell'assenza di Parte_2 Per_1 reddito in capo alla coniuge (che ha chiesto di essere ammessa all'esdebitazione ex art. 283 CCII), delle necessità sanitarie e della situazione di salute del debitore, che è fortemente limitato nei movimenti a causa della malattia che lo affligge.
4. La proposta di ristrutturazione
La proposta prevede, in sintesi, la messa a disposizione dei creditori di n. 72 rate mensili di €
100,00 ciascuna, da detrarre dalla pensione del debitore, per complessivi € 7.200,00, il tutto come da tabella a pag. 33 della relazione del gestore.
È stata depositata relazione particolareggiata della dott.ssa Rossella Magini professionista designato dall'OCC, nonché successiva integrazione, dalla quale emerge che risultano sussistenti i presupposti di ammissibilità alla procedura.
*******
Ritiene il tribunale che sussistano i presupposti per l'omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata dal sig. Parte_1
4 Si è già detto in ordine alla sussistenza dei requisiti oggetti e soggettivi, nonché della ricorrenza delle condizioni di ammissibilità della proposta.
Il sig. si trova certamente in stato di sovraindebitamento. Parte_1
In particolare, il ricorrente:
1) non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
2) non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
3) non ha, ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Ritiene il Tribunale, quanto al profilo della meritevolezza, che dalle allegazioni e dalla documentazione agli atti, risulta che il sig. non abbia determinato la situazione di Parte_1 sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Come è noto, l'art. 12-bis, legge n. 3/2012, e cioè la previgente disciplina in tema di sovraindebitamento del consumatore, prevedeva tre parametri di valutazione per l'ammissibilità del piano.
In particolare, era preclusa l'ammissione quando il consumatore: 1) aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere oppure, 2) aveva colposamente determinato il sovraindebitamento, ovvero, 3) aveva fatto ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Con la novella del 2020 tale disposizione è stata abrogata ed è stata inserita nell'art. 7 della legge n. 3/2012 una nuova condizione ostativa all'ammissibilità del piano del consumatore (comma 2, lett. d-ter), che è quella dell'aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Tale disposizione è stata poi trasfusa, nei medesimi termini, nell'art. 69 CCII.
Occorre dunque indagare in cosa consista, vista la nuova formulazione, la meritevolezza del debitore.
Nel vigore della precedente normativa si era affermata nella giurisprudenza di merito un'interpretazione particolarmente restrittiva del requisito in questione.
In particolare, questo Tribunale (come anche altri) riteneva:
- che il consumatore meritevole fosse quel soggetto che, confidando sull'entità di reddito e patrimonio, aveva ragionevolmente ritenuto di poter pagare alla scadenza i debiti contratti;
- che la sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria non dovesse conseguire ad una condotta colposa;
- che in definitiva il debitore potesse accedere al piano del consumatore ogni volta che la consistenza del patrimonio avrebbe ragionevolmente consentito l'assunzione dei debiti, essendo risultato il sovraindebitamento una conseguenza di eventi imprevedibili e/o non programmati.
In altre parole, la tutela del consumatore era ancorata alla presenza di eccezionali condizioni o eventi, definititi come ipotesi di forza maggiore sociale, che portavano uno scombussolamento imprevisto nella vita del debitore come, ad esempio, il sopravvenire di una grave malattia propria o di un familiare, la perdita del posto di lavoro, una crisi familiare.
5 La nuova formulazione della norma impone una revisione dell'interpretazione sopra illustrata.
Deve osservarsi infatti come il legislatore non faccia più riferimento né alla ragionevole prospettiva di adempimento né al ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, ma si sia focalizzato esclusivamente sull'elemento psicologico, e cioè sulla sussistenza di colpa grave, o dolo, o sulla sussistenza di un comportamento fraudolento del debitore, volto cioè a cagionare consapevolmente un danno ai creditori.
Ne deriva che nella valutazione della meritevolezza non dovrà più farsi riferimento alle singole assunzioni del debito in maniera statica, ma dovrà guardarsi alla formazione del sovraindebitamento in prospettiva dinamica e tenere in considerazione le vicende personali e familiari del debitore complessivamente considerate, posto che nella maggior parte dei casi la crisi è frutto di più eventi e situazioni che via via si sovrappongono, e che trascinano il consumatore, in maniera quasi automatica ma inesorabile, nella spirale del sovraindebitamento.
Solo alla luce di una visione della formazione dell'indebitamento nel suo complesso, e non delle singole assunzioni di obbligazioni isolatamente considerate, potrà verificarsi la sussistenza di un comportamento connotato da colpa grave, malafede o frode.
Nel caso di specie, risulta che il sovraindebitamento del debitore sia stato causato dalla grave malattia invalidante che ha colpito il sig. Parte_1
L'insorgenza della malattia ha infatti determinato una progressiva contrazione del reddito, e ha quindi comportato l'impossibilità di adempiere regolarmente alle obbligazioni contratte.
A ciò si aggiunga che da tempo al sig. era precluso l'accesso al credito bancario, a causa Parte_1 del procedimento esecutivo intentato da BNL conclusosi con la vendita dell'immobile dei sig.ri e che il debitore, nel corso degli anni, aveva dovuto far ricorso al credito Controparte_7 erogato dalle società finanziarie, che notoriamente presenta tassi di interesse maggiori.
È noto, inoltre, che una malattia grave come quella che ha colpito il debitore necessita di spese per controlli medici e per farmaci che non sempre sono coperte dal SSN: di qui l'aggravamento dell'indebitamento, evidentemente collegato anche alle esigenze di cura del sig. Parte_1
In conclusione, tenuto conto della interpretazione dinamica del sovraindebitamento imposta dalla nuova normativa, non si rinviene nel debitore un comportamento che ha causato lo stato di sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode.
Non essendovi state opposizioni o contestazioni, non deve indagarsi sul requisito della convenienza della proposta, che comunque appare evidente nella fattispecie in oggetto.
Infatti, in caso di apertura della liquidazione controllata, i creditori potrebbero soddisfarsi, tenuto conto della durata obbligatoria di tre anni, sulla somma di € 3.600,00, non potendosi considerare nell'attivo il retratto della vendita del veicolo, che è essenziale per le esigenze di vita e di cura del debitore (se si vendesse l'auto sottoposta al fermo amministrativo, il retratto dovrebbe impiegarsi per l'acquisto di nuova auto idonea a trasportare il debitore).
In definitiva, per i motivi tutti sopra illustrati, la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore può essere omologata.
Per quanto riguarda il versamento delle somme e gli altri adempimenti previsti, l'esecuzione del piano resta affidata al debitore, il quale dovrà corrispondere gli importi alle scadenze previste, sotto la vigilanza dell'OCC, che svolgerà le ulteriori funzioni di cui all'art. 71 CCII.
6 Inoltre, egli potrà risolvere, sentito il giudice, le eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano, apportando le modifiche necessarie in punto di quantificazione dei crediti, e vigilerà sull'esatto adempimento dello stesso comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità, anche ai fini delle determinazioni di cui all'art. 72 CCII.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 67 e ss. CCII, così provvede:
1) omologa la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata da
[...]
Parte_1
2) assegna all'OCC i compiti di cui all'art. 71 CCII, oltre a quelli indicati in parte motiva;
3) dichiara chiusa la procedura.
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente e all'OCC, che provvederà a notiziare i creditori tramite PEC.
Così deciso in Firenze il 13 luglio 2025
IL GIUDICE
Cristian Soscia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione V Civile
Il giudice designato alla trattazione delle procedure di composizione della crisi di sovraindebitamento;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.5.2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Premesso:
− che con ricorso depositato il 12.2.2025 il sig. C.F. Parte_1
, residente in [...], ha presentato, con C.F._1
l'ausilio della dott.ssa Rossella Magini, gestore della crisi designato dal Tribunale in data
17.6.2022 (prima dell'entrata in vigore del CCII), un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII;
− che, premesso che il ricorso era stato presentato congiuntamente alla coniuge sig.ra che tuttavia aveva proposto domanda di esdebitazione ex art. 283 Parte_2
CCII, con provvedimento reso all'udienza dell'11.3.2025 il giudice ha disposto la separazione delle cause;
− che con decreto ex art. 70 CCII del 23.3.2025 il Tribunale ha fissato l'udienza del 22.5.2025 per l'esame delle eventuali osservazioni e per la decisione sull'omologazione;
− che comparso all'udienza fissata il gestore della crisi, il giudice ha riservato la decisione;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Requisiti oggettivi e soggettivi
Deve preliminarmente rilevarsi che sussistono nel caso di specie i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dagli artt. 67 e ss. CCII.
La proposta, avente ad oggetto la risoluzione della crisi ai sensi dell'art. 67 CCII, promana da soggetto persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale, che si trova in una situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII.
Risulta inoltre che il debitore:
1 - è consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), CCII, in quanto persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale svolta;
- quanto ai requisiti di cui all'art. 69, comma 1 CCII, non è mai stato esdebitato nei cinque anni precedenti al deposito del ricorso e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte (quanto all'ulteriore requisito richiesto dalla norma in oggetto, cioè quello per cui il debitore non deve aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, lo stesso sarà indagato in apposito capo della sentenza);
- la domanda è corredata dell'elenco:
a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.
2. Le cause del sovraindebitamento
Secondo quanto risulta dal ricorso e dalla relazione del gestore della crisi, il sig. Parte_1 coniugato con la sig.ra ha, sin dagli anni '90, sempre prestato come Parte_2 dipendente l'attività di autotrasportatore presso varie aziende. Tale attività gli imponeva di assentarsi dalla famiglia anche per lunghi periodi, ma il sacrificio era ripagato da un'adeguata ed elevata – rispetto agli standard dell'epoca – remunerazione;
nel 2014, tuttavia, a seguito della diagnosi (nel 2006) di una malattia debilitante, il ricorrente fu costretto a un pensionamento anticipato.
Nel 1992 i coniugi acquistarono un'abitazione da destinare alla propria residenza a Seano (PO) per 200 milioni di lire, accendendo un mutuo con BNL di 100.000,00 ECU;
nonostante la buona retribuzione del ricorrente, i coniugi non riuscirono a rispettare le scadenze di pagamento, di talché l'immobile venne venduto all'asta e i coniugi si trasferirono in una nuova abitazione a
Empoli.
A seguito del contenzioso con l'istituto di credito, alla famiglia venne preclusa la possibilità di accedere a finanziamenti presso il sistema bancario (circostanza che avrebbe condizionato le successive scelte di vita), con la conseguenza che i coniugi poterono da quel momento rivolgersi, per le proprie esigenze, esclusivamente a finanziarie.
A causa delle lunghe assenze per lavoro, il sig. delegava alla moglie sig.ra Parte_1 Parte_2 varie attività, quali la gestione finanziaria e gli investimenti familiari, con la conseguente insorgenza di debiti comuni o, anche se assunti solamente dalla sig.ra comunque Parte_2 riconducibili ad acquisti di beni e/o impegni finanziari facenti capo al nucleo familiare.
L'evento scatenante della crisi finanziaria e patrimoniale dell'intero nucleo familiare (tant'è che anche la sig.ra ha adito il Tribunale al fine di vedersi dichiarare la propria Parte_2 esdebitazione) è costituito – secondo il ricorrente – dall'insorgenza della malattia (sclerosi multipla invalidante) in capo al sig. Parte_1
2 La malattia venne diagnosticata al ricorrente del 2006; per alcuni anni il sig. riuscì a Parte_1 svolgere attività lavorativa, seppur con le relative difficoltà derivanti dal proprio stato di salute, che andò purtroppo negli anni ad aggravarsi, fino al 2013, quando il ricorrente fu costretto a ridurre il proprio impegno lavorativo e quando gli venne riconosciuto un assegno di invalidità di circa € 782,00 mensili.
Il reddito familiare subì quindi una drastica riduzione, e il sig. riuscì con difficoltà a far Parte_1 fronte alle spese di casa e agli impegni finanziari assunti.
Nel mese di agosto 2014 il ricorrente cessò la propria attività lavorativa;
nello stesso anno l'assegno di invalidità venne aumentato a € 1.050,00 mensili, importo comunque notevolmente inferiore rispetto a quanto percepito negli anni precedenti, quando il sig. lavorava a Parte_1 pieno regime.
Solo nel 2017, con il peggioramento dello stato di salute, al sig. venne riconosciuta Parte_1 un'invalidità al 100%, con percezione dal mese di agosto 2018 di un assegno di accompagnamento di € 516,00 mensili.
Nel 2019 l'assegno di invalidità fu tramutato in pensione di invalidità; tuttavia, a seguito del superamento del reddito-soglia, l' cominciò a recuperare, con trattenuta su cedolino, gli CP_1 importi di invalidità civile di € 282,00 mensili, in precedenza erogati e non spettanti.
In definitiva, le difficoltà finanziarie cominciarono nel 2015, e cioè dopo alcuni mesi dalla cessazione dell'attività lavorativa, quando le rate mensili dei finanziamenti cominciarono a incidere pesantemente sull'assegno di invalidità,
3. Attività, passività, spese familiari
La situazione debitoria del sig. riporta le seguenti poste: Parte_1
1) ER NK (cedente Alicudi SPV Srl - Guber SP;
€ 26.301,52 significato dal Creditore al 28.03.2022 ex BNL); mutuo fondiario 1874927012K del 19.11.1992 (confermato Aprile 2023) sulla base di esecuzione per acquisto prima casa;
finanziamento iniziale € immobiliare conclusa: tale importo costituisce il residuo
100.000,00 (cointestata ) ancora a debito (Doc.n.6 e 6 bis) FO Parte_2
In data 03.10.2024 ER NK comunica l'avvenuta cessione del credito (19.01.2024) significando un credito di € 110.228,90
2) (già finanziamento assunto
€ 6.400,00 (cambiali di € 200,00 ciascuna dal 30.09.2020 al CP_2 CP_3
[... per acquisto auto nel 1998 (cointestata 30.04.2023) + 14.830,98; posizione azionata mediante Parte_2
) 3566/98 e Transazione del 25.11.2013 (Doc.n.7) Parte_3
FO
3) IS NP SP (ex Santander Cons.NK
€ 3.517,00 in corso pignoramento presso terzi della
SP) finanziamento assunto per acquisto auto nel 1998 pensione del Signor FO (Doc.n.8) Parte_1 (coobbligata ) Parte_2
4) Compass Banca SP; finanziamento 151375220
€ 13.254,36 (verificato tramite Precetto del 24.01.2019, il assunto nel 2015; erogato € 15.000,00 da rimettere € pignoramento presso terzi della retribuzione della
27.608,28 (coobbligata , figlia) Signora e come significato dal Creditore. Controparte_4 Controparte_4
RO (Doc.n.9)
5) IS NP SP n. 131030358400 (cessionaria dal
€ 22.513,00 (Doc.n.10 CP_5 07.10.2020) ex DI SP finanziamento 7005167490, RO per rifinanziamento di precedenti finanziamenti;
nel
2014 per € 20.436,00 (coobbligati e Parte_1
) Controparte_4
3 6) IS NP SP n.10273028246750 (cessionaria dal
€ 16.901,00
07.10.2020) ex DI SP finanziamento 3046582840, per acquisto auto nel 2013 per 19.100,00 (coobbligato
) Parte_1
7)
€ 12.364,40 ( Doc.n.11): Controparte_6
a) € 10.244,00 privilegio
b) € 2.120,40 FO
8) – locazione abitativa
€ 6.900,00 Parte_4
RO (Doc. 12)
Totale debiti: € 112.738,26 FO
€ 10.244,00 privilegio
Totale Generale € 122.982,26 (non considerando € 110.225,90 significato da ER NK)
Il ricorrente dispone di un reddito netto annuo di circa € 15.000,00.
Quanto alla situazione patrimoniale, il sig. Parte_1
− non è proprietario di beni immobili;
− risulta proprietario di un'autovettura Jeep Cherokee tg. BY547LE immatricolata nel 2013 del valore di stima pari a € 5.000,00 (doc.n.16), gravata da ipoteca-pignoramento DI
e fermo amministrativo dell (questo ultimo è stato sospeso in data Controparte_6
24.08.2021 in quanto veicolo in uso a persona diversamente abile: Doc.n.16 bis); il bene è comunque destinato alla vendita in modo da poter acquistare una nuova vettura e quindi necessita della relativa cancellazione del fermo amministrativo promosso da DI
(finanziamento 3046582840). Sul punto, stante le proprie condizioni di salute e le necessarie esigenze logistiche anche per gli spostamenti destinati alle relative cure personali, in data 21.02.2023 il è stato costretto ad acquistare (per mezzo delle Parte_1 figlie che hanno assunto tale onere economico) un mezzo idoneo che consente l'accesso ed il trasporto con la carrozzina (Doc.n.16 ter).
La misura dell'importo mensile per le spese di sostentamento del debitore e della sua famiglia sono state individuate dal gestore in € 1.900,00 mensili, tenuto conto dei componenti del nucleo familiare (il debitore, sua moglie sig.ra e la figlia , dell'assenza di Parte_2 Per_1 reddito in capo alla coniuge (che ha chiesto di essere ammessa all'esdebitazione ex art. 283 CCII), delle necessità sanitarie e della situazione di salute del debitore, che è fortemente limitato nei movimenti a causa della malattia che lo affligge.
4. La proposta di ristrutturazione
La proposta prevede, in sintesi, la messa a disposizione dei creditori di n. 72 rate mensili di €
100,00 ciascuna, da detrarre dalla pensione del debitore, per complessivi € 7.200,00, il tutto come da tabella a pag. 33 della relazione del gestore.
È stata depositata relazione particolareggiata della dott.ssa Rossella Magini professionista designato dall'OCC, nonché successiva integrazione, dalla quale emerge che risultano sussistenti i presupposti di ammissibilità alla procedura.
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Ritiene il tribunale che sussistano i presupposti per l'omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata dal sig. Parte_1
4 Si è già detto in ordine alla sussistenza dei requisiti oggetti e soggettivi, nonché della ricorrenza delle condizioni di ammissibilità della proposta.
Il sig. si trova certamente in stato di sovraindebitamento. Parte_1
In particolare, il ricorrente:
1) non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
2) non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
3) non ha, ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Ritiene il Tribunale, quanto al profilo della meritevolezza, che dalle allegazioni e dalla documentazione agli atti, risulta che il sig. non abbia determinato la situazione di Parte_1 sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Come è noto, l'art. 12-bis, legge n. 3/2012, e cioè la previgente disciplina in tema di sovraindebitamento del consumatore, prevedeva tre parametri di valutazione per l'ammissibilità del piano.
In particolare, era preclusa l'ammissione quando il consumatore: 1) aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere oppure, 2) aveva colposamente determinato il sovraindebitamento, ovvero, 3) aveva fatto ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Con la novella del 2020 tale disposizione è stata abrogata ed è stata inserita nell'art. 7 della legge n. 3/2012 una nuova condizione ostativa all'ammissibilità del piano del consumatore (comma 2, lett. d-ter), che è quella dell'aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Tale disposizione è stata poi trasfusa, nei medesimi termini, nell'art. 69 CCII.
Occorre dunque indagare in cosa consista, vista la nuova formulazione, la meritevolezza del debitore.
Nel vigore della precedente normativa si era affermata nella giurisprudenza di merito un'interpretazione particolarmente restrittiva del requisito in questione.
In particolare, questo Tribunale (come anche altri) riteneva:
- che il consumatore meritevole fosse quel soggetto che, confidando sull'entità di reddito e patrimonio, aveva ragionevolmente ritenuto di poter pagare alla scadenza i debiti contratti;
- che la sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria non dovesse conseguire ad una condotta colposa;
- che in definitiva il debitore potesse accedere al piano del consumatore ogni volta che la consistenza del patrimonio avrebbe ragionevolmente consentito l'assunzione dei debiti, essendo risultato il sovraindebitamento una conseguenza di eventi imprevedibili e/o non programmati.
In altre parole, la tutela del consumatore era ancorata alla presenza di eccezionali condizioni o eventi, definititi come ipotesi di forza maggiore sociale, che portavano uno scombussolamento imprevisto nella vita del debitore come, ad esempio, il sopravvenire di una grave malattia propria o di un familiare, la perdita del posto di lavoro, una crisi familiare.
5 La nuova formulazione della norma impone una revisione dell'interpretazione sopra illustrata.
Deve osservarsi infatti come il legislatore non faccia più riferimento né alla ragionevole prospettiva di adempimento né al ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, ma si sia focalizzato esclusivamente sull'elemento psicologico, e cioè sulla sussistenza di colpa grave, o dolo, o sulla sussistenza di un comportamento fraudolento del debitore, volto cioè a cagionare consapevolmente un danno ai creditori.
Ne deriva che nella valutazione della meritevolezza non dovrà più farsi riferimento alle singole assunzioni del debito in maniera statica, ma dovrà guardarsi alla formazione del sovraindebitamento in prospettiva dinamica e tenere in considerazione le vicende personali e familiari del debitore complessivamente considerate, posto che nella maggior parte dei casi la crisi è frutto di più eventi e situazioni che via via si sovrappongono, e che trascinano il consumatore, in maniera quasi automatica ma inesorabile, nella spirale del sovraindebitamento.
Solo alla luce di una visione della formazione dell'indebitamento nel suo complesso, e non delle singole assunzioni di obbligazioni isolatamente considerate, potrà verificarsi la sussistenza di un comportamento connotato da colpa grave, malafede o frode.
Nel caso di specie, risulta che il sovraindebitamento del debitore sia stato causato dalla grave malattia invalidante che ha colpito il sig. Parte_1
L'insorgenza della malattia ha infatti determinato una progressiva contrazione del reddito, e ha quindi comportato l'impossibilità di adempiere regolarmente alle obbligazioni contratte.
A ciò si aggiunga che da tempo al sig. era precluso l'accesso al credito bancario, a causa Parte_1 del procedimento esecutivo intentato da BNL conclusosi con la vendita dell'immobile dei sig.ri e che il debitore, nel corso degli anni, aveva dovuto far ricorso al credito Controparte_7 erogato dalle società finanziarie, che notoriamente presenta tassi di interesse maggiori.
È noto, inoltre, che una malattia grave come quella che ha colpito il debitore necessita di spese per controlli medici e per farmaci che non sempre sono coperte dal SSN: di qui l'aggravamento dell'indebitamento, evidentemente collegato anche alle esigenze di cura del sig. Parte_1
In conclusione, tenuto conto della interpretazione dinamica del sovraindebitamento imposta dalla nuova normativa, non si rinviene nel debitore un comportamento che ha causato lo stato di sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode.
Non essendovi state opposizioni o contestazioni, non deve indagarsi sul requisito della convenienza della proposta, che comunque appare evidente nella fattispecie in oggetto.
Infatti, in caso di apertura della liquidazione controllata, i creditori potrebbero soddisfarsi, tenuto conto della durata obbligatoria di tre anni, sulla somma di € 3.600,00, non potendosi considerare nell'attivo il retratto della vendita del veicolo, che è essenziale per le esigenze di vita e di cura del debitore (se si vendesse l'auto sottoposta al fermo amministrativo, il retratto dovrebbe impiegarsi per l'acquisto di nuova auto idonea a trasportare il debitore).
In definitiva, per i motivi tutti sopra illustrati, la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore può essere omologata.
Per quanto riguarda il versamento delle somme e gli altri adempimenti previsti, l'esecuzione del piano resta affidata al debitore, il quale dovrà corrispondere gli importi alle scadenze previste, sotto la vigilanza dell'OCC, che svolgerà le ulteriori funzioni di cui all'art. 71 CCII.
6 Inoltre, egli potrà risolvere, sentito il giudice, le eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano, apportando le modifiche necessarie in punto di quantificazione dei crediti, e vigilerà sull'esatto adempimento dello stesso comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità, anche ai fini delle determinazioni di cui all'art. 72 CCII.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 67 e ss. CCII, così provvede:
1) omologa la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata da
[...]
Parte_1
2) assegna all'OCC i compiti di cui all'art. 71 CCII, oltre a quelli indicati in parte motiva;
3) dichiara chiusa la procedura.
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente e all'OCC, che provvederà a notiziare i creditori tramite PEC.
Così deciso in Firenze il 13 luglio 2025
IL GIUDICE
Cristian Soscia
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