CA
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/05/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 741/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1. dott. Michele PRENCIPE Presidente
2. dott. Emma MANZIONNA Consigliere
3. dott. Gaetano LABIANCA Consigliere rel. ha pronunziato, nella causa iscritta al nr. Rg.741/2024, la seguente
SENTENZA
Sulla riassunzione proposta da:
, in proprio e nella qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2 potestà genitoriale sul figlio nonché per Persona_1 [...]
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Lucio Rodolfo Crisci e Fabrizio Parte_3
Crisci del foro di Benevento, giusta mandato trasmesso telematicamente ai sensi dell'art. 83 cpc.; attori in riassunzione
CONTRO
con sede in Bari alla Via Zuppetta n. 7/D- CF Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. P.IVA_1 Controparte_2
rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto, dall'avv. Valentina
[...]
Lucianetti presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Foggia, alla via A. Gramsci n.
73/a, convenuta in riassunzione
Oggetto: riassunzione in materia di risarcimento danni e domanda di indennizzo.
All'esito dell'udienza collegiale del 28.1.2025 svoltasi a seguito di trattazione scritta, la causa è stata riservata per il deposito della sentenza ex art. 190 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 28.1.2025.
Motivi della decisione.
Fatto.
Con atto di citazione del 29/05/2013, i coniugi e Parte_1 Parte_2
(in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui figli Persona_2
, e , premesso di
[...] Parte_3 Persona_1
pagina 1 di 16 essere proprietari di un fabbricato ad uso abitativo sito nel Comune di Volturino, alla c.da
Montorsi o Volpe, in catasto al fg. 34 p.lla 365 in cui dimoravano, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lucera, la società , nella qualità di Controparte_1 responsabile dei danni causati alla loro proprietà ed alla salute di tutti i membri del nucleo familiare, per aver realizzato su fondi privati limitrofi n. 2 aerogeneratori alti 120 metri (sormontati ciascuno da n. 3 pale eoliche lunghe 44 m. ognuna, che giravano ad 80
m. di altezza di ciascun traliccio) a distanza illegale e non regolamentare, producenti immissioni rumorose e visive intollerabili, nonché costituenti vincoli di inedificabilità e deprezzamento dell'intero compendio immobiliare.
All'uopo, deducevano:
- che, in ragione della immediata contiguità tra gli impianti eolici e l'abitazione della sig.ra , questa era diventata invivibile, oltre a non essere più appetibile Pt_1 commercialmente, sebbene situata in località amena dal punto di vista paesaggistico;
- che le turbine eoliche, in funzione dal 01/06/2010, avevano provocato effetti deleteri sulla salute dell'intera famiglia;
Pt_1
- che l'azione mirava a tutelare il diritto di proprietà e il diritto di salute costituzionalmente protetti;
- che le pale eoliche avevano reso invivibili il fabbricato ed il fondo di parte attrice determinando una drastica diminuzione nel godimento della proprietà, cagionato dalle nuove situazioni (rumore, campo elettromagnetico, infrasuoni, modificazione del paesaggio e del sottosuolo).
Tanto premesso, chiedevano che la Società venisse condannata alla Controparte_1 rimozione, demolizione, eliminazione e/o all'arretramento dei due aerogeneratori, con il consequenziale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da quantificare in corso di causa, anche a mezzo di CTU.
Si costituiva la società convenuta, che chiedeva il rigetto della domanda, perché infondata in fatto ed in diritto.
Istruita la causa a mezzo CTU, con sentenza n. 1369/2018, il Tribunale di Foggia così statuiva:
“dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande di riduzione in pristino e di risarcimento danni avanzate dagli attori, essendo la relativa cognizione devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
dichiara inammissibile la domanda di indennizzo ex artt. 46 L. 2359/1865 e 44 dpr
327/2001;
pagina 2 di 16 condanna gli attori in solido a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 5000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese di c.t.u.”.
Avverso detta sentenza, gli attori interponevano appello dinanzi alla Corte d'Appello di
Bari, affidandolo a quattro motivi di censura.
Si costituiva la società che resisteva all'appello. Controparte_3
Con sentenza nr. 1064/2019 depositata in data 7.5.2019, la Corte d'Appello confermava integralmente la sentenza di primo grado, condannando gli appellanti al pagamento delle spese di lite.
Gli attori proponevano ricorso per Cassazione, che veniva deciso con sentenza n.
5130/2024, con la quale la Corte rigettava i primi due motivi di ricorso ed accoglieva il terzo, rinviando alla Corte d'Appello in diversa composizione.
Con atto di citazione in riassunzione, gli attori chiedevano di voler liquidare il danno conseguente alla vicinanza delle torri eoliche, che avevano determinato un peso/servitù sulla loro proprietà, da accertarsi anche a mezzo di CTU così come richiesto in primo grado e in grado di appello.
Evidenziavano gli attori in riassunzione che il CTU nominato dal Tribunale aveva accertato la sussistenza delle immissioni rumorose, che di per sé diminuivano considerevolmente il valore della proprietà, ma non aveva proceduto all'accertamento del danno derivante dal vincolo di inedificabilità, entrambi rientranti nell'ipotesi normativa di cui all'art. 44 DPR
327/2001, per cui reiteravano la richiesta di riconvocazione e/o sostituzione del Ctu per tale accertamento.
Tanto premesso, chiedevano di:
1) accogliere i motivi nn. 3 e 4 dell'atto di appello trascritti in narrativa trascurati dalla
Corte di Appello di Bari nel giudizio n. 2720/2018 RG definito con sentenza n. 1064/2019
e per l'effetto nominarsi CTU per l'accertamento e determinazione dell'indennizzo/danno ex art. 44 DPR 327/01, così come specificato innanzi;
2) condannare la convenuta società al pagamento della somma Controparte_1 che sarà determinata dal CTU oltre rivalutazione ed interessi dall'anno 2010, epoca in cui
è entrato in funzione il;
CP_4
3) adottare ogni altra statuizione nei confronti della convenuta società nel rispetto dei principi stabiliti dalla sentenza di rinvio della Corte Suprema di Cassazione;
pagina 3 di 16 4) Condannare la al pagamento delle spese e competenze di Controparte_1 tutti i gradi di giudizio (Tribunale, Corte di Appello, Cassazione e giudizio di rinvio) con attribuzione all'avv. Fabrizio Crisci anticipatario.
Si costituiva la società che resisteva, ribadendo che, del tutto Controparte_1 correttamente, il primo Giudice aveva dichiarato inammissibile la domanda di indennizzo formulata dagli attori per la prima volta con la memoria ex art. 183 n. 1 co. 6 c.p.c., posto che questa integrava una domanda distinta ed autonoma rispetto a quella formulata nell'atto introduttivo di risarcimento del danno, esorbitando dalla mera emendatio libelli consentita in corso di causa;
evidenziava che l'ontologica differenza tra l'originaria istanza e la domanda di indennizzo formulata ex art. 46 L. 2359/1865 ora art. 44 d.p.r. n. 327/01, per la prima volta formulata dagli appellanti nella memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., era ulteriormente comprovata dalla recentissima giurisprudenza della
Suprema Corte che, addirittura, individuava per le due fattispecie termini prescrizionali differenti.
In subordine, osservava che le controparti avevano posto a base della domanda ex art. 44 D.P.R. n. 327/2001 la dedotta violazione delle distanze legali e regolamentari delle pale eoliche T1 e T2 dal manufatto oggetto di giudizio in proprietà degli appellanti;
sennonché, essendo risultato (l'immobile per il quale agivano gli appellanti) opera abusiva, non avevano diritto ad alcun indennizzo.
Al riguardo, evidenziava che il rispetto della distanza delle pale eoliche dal fabbricato di parte appellante era dovuta dalla parte appellata, nonché da tutti gli Enti preposti al rilascio dei pareri e dell'A.U., solo con riferimento ad immobili censiti come regolari e, quindi, nel caso in cui: a) vi fosse presenza di fabbricato regolarmente costruito;
b) munito di certificato di abitabilità; c) stabilmente abitato.
Nessuna di queste tre condizioni esisteva all'atto del rilascio dell'Autorizzazione Unica per l'immobile in proprietà degli appellanti, per cui nessuna distanza doveva essere rispettata dalla società . Controparte_1
Invero, era stato documentalmente provato dalla Società convenuta che l'immobile per cui è causa era urbanisticamente abusivo, perché le attività di demolizione e ricostruzione del fabbricato erano state poste in essere in totale assenza di validi titoli abilitativi rilasciati da parte del Comune di Volturino, dall'anno 2004 in poi (e dunque ben dopo l'anno 1985 al quale si riferiva il T.U. Edilizia).
Ed invero, i propri tecnici avevano rilevato, mediante l'analisi dei dati aereofotogrammetrici di Google Earth, che nell'anno 2003, in data 14.11 precisamente, il pagina 4 di 16 fabbricato in contrada Volpe identificato alla particella 189 (ora 365) del foglio 34, era composto da circa 4 vani senza copertura ed aveva tutte le caratteristiche del rudere.
Successivamente, sempre mediante l'analisi dei dati aereofotogrammetrici di Google
Earth relativi agli anni successivi, vi era stata la completa demolizione e rimozione dei ruderi costituenti il cd. fabbricato in contrada Volpe sulla particella 189 del foglio 34, e nel corso degli anni (precisamente dal 2004 al 2010) il fabbricato suddetto era stato parzialmente ricostruito assumendo una nuova veste.
Tuttavia, la descritta complessa attività edilizia, consistita nella demolizione (proprio in periodo coevo all'inizio della procedura autorizzativa del ) e ricostruzione di CP_4 un fabbricato preesistente (il donante aveva dichiarato in atto che il Persona_3 fabbricato fosse anteriore al 1967) non era stata oggetto di alcun titolo autorizzativo o abilitativo di carattere urbanistico/edilizio presso il competente Comune di Volturino, di talchè il suddetto fabbricato era da considerarsi urbanisticamente illegittimo e, in quanto tale, non idoneo ad alcuna dimora o residenza nei sensi di legge.
Tanto premesso, chiedeva il rigetto della domanda.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'udienza del 28.1.2025 la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione del termine ex art. 190 c.p.c.
Diritto.
1. - Va premesso che, in primo grado, parte attrice ha agito per la tutela del diritto alla salute e alla proprietà a causa della installazione di due aerogeneratori posti a distanza non regolamentare, chiedendo la condanna alla rimozione delle pale eoliche di grosse dimensioni, che avevano determinato immissioni rumorose ed elettromagnetiche superiori ai limiti di legge consentiti nonché deprezzamento del fabbricato della sig.ra
, con consequenziale richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e Parte_1 non, da quantificare in corso di causa a mezzo CTU.
2.- Nella memoria istruttoria depositata ex art. 183, sesto comma, c.p.c. n. 1), parte attrice – dopo aver premesso che il proprio fabbricato era stato realizzato nel rispetto della normativa vigente all'epoca della sua costruzione – ha precisato che “… la domanda non riguarda le condizioni e/o la legittimità dell'opera, ma gli effetti che tale opera provoca sui fondi e sui fabbricati vicini ed in particolare su chi li occupa stabilmente. Il giudice è stato adito per far cessare le attività nocive per la salute delle persone e non per valutare la legittimità della procedura che ha condotto all'approvazione dell'opera e alla sua realizzazione … la Cassazione a SS.UU n. 24410/2011 ha recentemente affermato che la liquidazione dell'indennizzo spettante al proprietario confinante non
pagina 5 di 16 inciso dall'opera pubblica è di competenza del giudice ordinario: ”l'opera in discorso può ingenerare, innanzi al giudice ordinario, soltanto la reazione indennitaria che
l'ordinamento prevede e consente, quella di cui all'art. 46 della legge 2359/1865 e, quindi, della successiva disposizione di cui all'art. 44 del Dpr 327/2001. Alla luce dei principi di cui alla richiamata sentenza della Cassazione a SSUU, a parte attrice compete quell'indennizzo derivante dalla svalutazione del fondo e dal peso determinato dalla costituita servitù di fatto di non edificare nel raggio di 200 ml indicati nell'autorizzazione unica da determinarsi anche a mezzo di CTU di cui si fa sin da ora richiesta”.
3. - Ora, rispetto a tale precisazione della domanda, il primo giudice (dopo aver declinato la propria giurisdizione sulla domanda di risarcimento, osservando - tra l'altro - che “i danni lamentati per come dedotti non sono conseguenza di meri comportamenti materiali
(concernenti le modalità di esecuzione dei lavori di realizzazione e messa in esercizio delle pale eoliche) posti in essere al di fuori di un'attività autoritativa … ma derivano da comportamenti c.d. amministrativi … adottati per la realizzazione degli interessi pubblici, la cui cura è alla medesima normativamente attribuita…”), ha ritenuto, in relazione alla domanda di indennizzo proposta ex art. 46 della legge 2359/1865, trattarsi di una domanda nuova e, come tale, tardiva e inammissibile.
3.1. - Sul punto, ha invero così statuito: “… detta domanda, proposta in aggiunta alla domanda risarcitoria, è infatti obiettivamente diversa e nuova rispetto alla domanda originaria, essendone diversi sia la causa petendi che il petitum. Infatti la nuova domanda ha ad oggetto l'indennizzo di un danno da attività legittima, mentre l'altra, quella originaria, mira al risarcimento di un danno da attività illecita. Si tratta pertanto di una inammissibile mutatio libelli”.
4. - Avverso tale statuizione, parte attrice ha preso posizione nell'atto di appello, richiamando le considerazioni svolte nella memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 1) ed osservando che, di tanto, il primo giudice non aveva tenuto affatto conto, posto che aveva erroneamente ritenuto sussistente una mutatio libelli determinata dalla diversità delle richieste (ovvero, tra quella contenuta nell'atto di citazione, di natura squisitamente risarcitoria e come tale conseguenza di un'attività illecita;
e quella contenuta nella memoria ex art. 183 c.p.c., di natura indennitaria, derivante da un'attività legittima).
4.1. - Si legge infatti nel primo atto di appello che ”… se il primo giudice avesse ben esaminato la domanda iniziale le deduzioni successive avrebbe constatato che alcuna modifica dell'originaria domanda era stata formulata. In effetti, nella domanda iniziale si
pagina 6 di 16 chiede al tribunale un indennizzo per la svalutazione del fondo determinata dalla situazione di vicinitas;
nelle memorie ex articolo 183 cpc detta richiesta viene specificata ed inquadrata normativamente, senza introdurre nuovi criteri di indagine. In ogni caso si rileva, contrariamente a quanto affermato nell'impugnata sentenza, che l'indennizzo richiesto era meritevole di accoglimento secondo il costante orientamento giurisprudenziale che ritiene: “in tema di espropriazione l'indennizzo di cui agli articoli 46 della legge n. 2359/1865 e 44 del D.lgs n. 327 del 2001 spetta se l'opera pubblica abbia realizzato una significativa compressione del diritto di proprietà conseguente alla riduzione della capacità abitativa, che può verificarsi sia per effetto di immissioni intollerabili di rumori, vibrazioni, gas di scarico e simili, sia in tutti i casi in cui il bene subisce un oggettiva ed apprezzabile riduzione della luminosità, panoramicità, godibilità, purché idonea a tradursi in una altrettanto oggettiva riduzione del suo valore economico
(Cassazione civile sez. I, 26/05/2017, n. 13368)”.
Pertanto, la distinzione tra attività illecite ed attività legittima operata dall'amministrazione l'impugnata sentenza è fuorviante e non corretta… del resto la modificazione della domanda ammessa ex articolo 183 può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi) sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che perciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, allungamento dei tempi processuali (Cass. SU 12310/2015).
5. - Ora, rispetto a tale specifico motivo di appello, la Corte di appello cassata ha omesso di prendere in considerazione la relativa censura, per cui occorre ora esaminare, come richiesto dalla Suprema Corte, l'originario motivo di gravame trascurato dalla sentenza impugnata (v. Cass. n. 5130/2024).
6. Ciò posto, a parere della odierna Corte, al quesito se la domanda di indennizzo sia ammissibile, deve darsi risposta positiva.
6.1. - Occorre muovere dalla considerazione che la S.C. a sezioni unite, con la sentenza n. 12310/2015, ha impartito il principio che “la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero
l'allungamento dei tempi processuali”.
pagina 7 di 16 A tale pronunzia ha fatto poi seguito Cass. SU n. 22404/18, secondo cui “nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta.”
Con la decisione del 2015, il Supremo Giudice nomofilattico ha ridisegnato i confini della tradizionale distinzione tra mutatio ed emendatio libelli, fondata sul richiamo agli elementi identificativi dell'azione del petitum e della causa petendi: non è l'intervento su questi a provocare la mutatio non consentita, ma solo la modifica della “vicenda sostanziale dedotta in giudizio”.
La ratio delle pronunce è chiaramente improntata alla necessità di ridimensionare l'eccessiva rigidità di un sistema processuale fondato sull'idea che qualsiasi intervento su causa petendi o petitum fosse precluso.
In particolare, la pronunzia del 2015, individuando l'elemento distintivo tra domanda
“nuova” e “modificata” nel fatto che nel primo caso la domanda era in “aggiunta” e non in “sostituzione” di quella originaria, finiva appunto per tagliare fuori dall'ambito di ammissibilità tutte le domande “aggiuntive” (così si legge in Cass. 12310/15: “La vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate - in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività.”).
Da qui la necessità dell'ulteriore intervento di Cass. S.U. n. 22404/18, che si è premurata di ampliare la nozione di modificazione ammessa, estendendola all'ipotesi di domanda che, sebbene aggiunta all'originaria, sia a questa “connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta”, ovvero sia alternativa alla prima, nel senso che “tra le due una sola è accoglibile” (v. richiamata sent.).
pagina 8 di 16 In tal caso, non si amplia la materia del contendere, perché “medesima è la vicenda sostanziale dedotta in giudizio”, restando solo da vedere se il bene della vita sia attribuibile in base ad un'azione o ad un'altra.
Tali caratteristiche – come osservato dalla S.C. nella sentenza citata - sono del tutto evidenti nel caso, ad esempio, di azioni di adempimento contrattuale e di ingiustificato arricchimento.
Invero, “….. entrambe le domande proposte (di adempimento contrattuale e di indebito arricchimento) si riferiscono indubbiamente alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, intesa come unica vicenda in fatto che delinea un interesse sostanziale;
sono attinenti al medesimo bene della vita, tendenzialmente inquadrabile in una pretesa di contenuto patrimoniale (pur se, nell'una, come corrispettivo di una prestazione svolta e, nell'altra, come indennizzo volto alla reintegrazione dell'equilibrio preesistente tra i patrimoni dei soggetti coinvolti); sono legate da un rapporto di connessione "di incompatibilità", non solo logica ma addirittura normativamente prevista, stante il carattere sussidiario dell'azione di arricchimento, ai sensi dell'art. 2042 cod. civ., e tale nesso giustifica ancor di più il ricorso al simultaneus processus.” (così par.
8.1 di Cass.
SU 22404/18).
Utilizzando l'espressione coniata da autorevole dottrina, pure nel caso di azione di ingiustificato arricchimento la domanda è ammissibile, perché non è nuova ma
“complanare” a quella originaria.
6.2. - Ora, venendo al caso di specie, gli attori hanno dapprima proposto una domanda di risarcimento danni collegata alla richiesta di eliminazione e/o arretramento dei due aerogeneratori e, poi, specificato - nella memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n.
1 - che detta domanda (ovvero quella relativa alla svalutazione della proprietà) prescindeva da qualsiasi accertamento del rispetto delle autorizzazioni amministrative rilasciate dalla convenuta società, derivando dalle limitazioni venutesi a creare per effetto ella realizzazione dei due aerogeneratori.
6.3. – Tale essendo il contenuto della specificazione, occorre chiedersi se si sia in presenza di una domanda nuova [in quanto totalmente modificata, posto che si richiede l'indennizzo (previsto dall'art. 46 della legge 2359/1865) derivante dalla svalutazione del fondo per effetto di una attività lecita della P.A.]; ovvero di una domanda in aggiunta
(perché “complanare”) a quella originaria di risarcimento;
oppure, ancora, di mera specificazione della domanda (c.d. emendatio).
pagina 9 di 16 A parere della Corte, al quesito deve rispondersi nel senso che è stata introdotta una vera e propria domanda c.d. “complanare”, incompatibile con quella originariamente proposta.
6.4. - Che la parte intendesse affermare la giurisdizione del primo giudice non vi sono dubbi, posto che si legge, nella memoria, che “si precisa quanto segue … il Giudice è stato adito per far cessare le attività nocive per la salute e non per valutare la legittimità della procedura che ha condotto all'approvazione dell'opera e alla sua realizzazione. La domanda prescinde da indagini sulla fattività e fattibilità dell'opera. Ciò che interessa in questa sede è far cessare l'effetto nocivo degli aerogeneratori denunziati… gli attori hanno indicato con precisione il petitum e le norme di riferimento da cui prendere le mosse per la soluzione del giudizio ed hanno anche indicato che gli aerogeneratori, oltre ad essere stati costruiti in violazione delle distane, non rispettano la normativa vigente in materia di inquinamento richiamando il DPCM del 1.3.1991 e il DPCM del 14.11.1997….
Al risarcimento del danno alla salute va, pertanto, aggiunto l'indennizzo spettante a parte attrice per la violazione del diritto di proprietà derivante, come sopra detto, dalle limitazioni venutesi a creare sui fondi actorei a cagione della realizzazione degli aerogeneratori. Detto indennizzo o indennità va commisurato al peso e/o pregiudizio che il fondo di proprietà del confinante non inciso direttamente dall'opera pubblica, anche se realizzata da privato autorizzato e/o concessionario, come nel caso di specie, subisce. E va commisurato al valore che il bene gravato dalla servitù aveva prima della realizzazione dell'opera”.
Ancora, nella comparsa conclusionale si legge, relativamente al richiesto indennizzo, di condannare la società convenuta al “pagamento dell'indennizzo dovuto ex art. 46 L.
2359/1865 e quindi ex art. 44 Dpr n. 327/2001, da determinarsi a mezzo di CTU”.
7. - Va tuttavia osservato come parte attrice abbia lasciato ferma (e non abbia affatto rinunciato) alle domande originarie di cui all'atto di citazione (ovvero, rimozione degli aerogeneratori e/o loro arretramento, perché posti a una distanza non legale e risarcimento danni patrimoniali e non), rispetto alle quali sia il primo giudice che la Corte di appello originariamente adita hanno ritenuto insussistente la giurisdizione del g.o., posto che quel che aveva inteso contestare parte attrice era proprio “l'attività esecutiva dei provvedimenti amministrativi e delle relative scelte discrezionali riguardanti
l'individuazione e la determinazione dell'opera pubblica sul territorio” (così Cass.
18165/17, richiamata dalla Corte di appello nella sentenza n. 1064/2019).
pagina 10 di 16 7.1. - Ne consegue che la domanda di indennizzo di cui alla memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma c.p.c, pur qualificata dalla parte come una mera emendatio libelli, integra – a parere della odierna Corte – una vera e propria domanda “aggiuntiva” rispetto a quella, originaria, di risarcimento del danno patrimoniale (non rinunciata), rispetto alla quale non appare corretta la qualificazione del primo giudice come domanda inammissibile, perché tardiva.
7.2. - Ed invero, in ossequio al disposto della Corte di Cassazione a sezioni unite n.
22404/2018, entrambe le domande proposte (di risarcimento del danno e di indennizzo) si riferiscono indubbiamente alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, intesa come unica vicenda in fatto che delinea un interesse sostanziale;
sono attinenti al medesimo bene della vita, tendenzialmente inquadrabile in una pretesa di contenuto patrimoniale (pur se, nell'una, come derivante da attività illecita della PA e e, nell'altra, come indennizzo volto alla reintegrazione dell'equilibrio preesistente tra i patrimoni dei soggetti coinvolti); sono legate da un rapporto di connessione "di incompatibilità", non solo logica, ma addirittura di giurisdizione, posto che l'una presuppone la giurisdizione del g.a., come confermato dalla S.C. nella sentenza di rinvio 5130/2024 e l'altra del g.o., come previsto da Cass. a SU 33690/2023.
7.3. - Ne consegue che, applicando i principi richiamati da Cassazione a S.U. n.
22404/2018 in tema di domanda c.d. “complanare”, la domanda di indennizzo deve considerarsi non solo ammissibile, ma anche tempestiva e soggetta alla giurisdizione del g.o.
7.4. - Sul punto, nella memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. si legge che “non viene dedotta l'illegittimità, neppure in via incidentale, dei provvedimenti amministrativi approvanti i relativi lavori pubblici, ma chiesta la liquidazione dell'indennità di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44”; essendo questo il "petitum sostanziale" è da escludersi un rapporto diretto con l'"amministrazione-autorità", foriero di posizioni d'interesse legittimo, tutelabili davanti al G.A., bensì va rilevata una posizione soggettiva, rivestente il carattere indennitario, soggetta alla riserva di giurisdizione ordinaria (D.Lgs.
n. 80 del 1998, art. 34, comma 3, lett. b); una posizione, in definitiva, astrattamente tutelabile come diritto soggettivo.
7.5. - Come noto (v. Cass. SU 33690/2023 in fattispecie analoga), si tratta della soddisfazione indennitaria per atto lecito della P.A., che arrechi pregiudizio con l'esecuzione dell'opera pubblica a uno o più fondi diversi da quello oggetto dell'espropriazione.
pagina 11 di 16 Il medesimo D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53 al suo comma 2, dispone che "Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa".
7.6. - Ciò posto, considerato che gli attori, come evidenziato, non contestano gli atti amministrativi che avevano dato vita ai due parchi eolici, la giurisdizione è del g.o.
Plurime sono le pronunce delle Sezioni unite nella medesima direzione (“la domanda di risarcimento del danno del proprietario di area contigua a quella in cui è realizzata l'opera pubblica (nella specie, la linea ferroviaria dell'alta velocità) appartiene alla giurisdizione ordinaria ove, nella prospettazione dell'attore, fonte del danno non siano né il "se" né il
"come" dell'opera progettata, ma le sue concrete modalità esecutive, atteso che la giurisdizione esclusiva amministrativa si fonda su un comportamento della P.A. (o del suo concessionario) che non sia semplicemente occasionato dall'esercizio del potere, ma si traduca, in base alla norma attributiva, in una sua manifestazione e, cioè, risulti necessario, considerate le sue caratteristiche in relazione all'oggetto del potere, al raggiungimento del risultato da perseguire (Sez. U. n. 2052, 03/02/2016, Rv. 638281).
7.7. - Si è cioè chiarito che le controversie aventi ad oggetto le indennità dovute dall'amministrazione L. n. 2359 del 1865, ex art. 46 o del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44 non rientrano nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistica, di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 atteso, da un lato, che nei confronti del beneficiario, terzo proprietario, confinante con l'opera pubblica ed estraneo al procedimento espropriativo, non è configurabile un rapporto diretto con l'amministrazione-autorità, nel cui ambito possa individuarsi una posizione d'interesse legittimo, soggetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, e, dall'altro, anche tenendo conto del carattere indennitario della prestazione, comunque collegata ad un procedimento espropriativo,
l'art. 34, comma 3, lett. b), prevede una riserva di giurisdizione ordinaria per la determinazione delle indennità conseguenti all'adozione di atti di natura espropriativa
(S.U. n. 2052, 03/02/2016, Rv. 638282).
E ancora, l'indennizzo di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 46 - il cui fondamento poggia sul principio di giustizia distributiva, per cui non è consentito soddisfare l'interesse generale attraverso il sacrificio del singolo senza che quest'ultimo ne sia indennizzato - spetta anche ai titolari di beni non espropriati, essendo necessario e sufficiente, ai fini dell'operatività di detta disposizione normativa, il compimento di una attività lecita della pubblica amministrazione, consistente nell'esecuzione di un'opera pubblica, comportante,
pagina 12 di 16 direttamente, l'imposizione di una servitù o la produzione di un danno di carattere permanente all'altrui proprietà (S.U. n. 10163, 26/06/2003, Rv. 564593; conf. S.U. n.
9341/2003; S.U., n. 25578, 12/11/2020, Rv. 659460 - 01; conf. S.U. n. 7636/2020).
8. - Ciò posto sulla ammissibilità della domanda di indennizzo e sul riconoscimento della giurisdizione del g.o., va esaminato il merito della domanda.
8.1. - Sul punto, reputa la Corte che la stessa non meriti accoglimento.
8.2. - Ed invero, è noto che “il danno permanente indennizzabile ai sensi della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 46, ora sostituito del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art.
44, causato dall'irreversibile diminuzione del godimento di un immobile, per effetto di immissioni intollerabili che siano dovute ad un'opera pubblica ed alla attività pubblicistica ad essa connessa e che risultino di durata prevedibilmente "sine die", può essere invocato solo dal proprietario che abbia iniziato l'opera prima dell'approvazione del progetto di opera pubblica, a condizione, tuttavia, che la costruzione sia considerata, ancorché "a posteriori", legittima dalla P.A. con il rilascio di permesso a costruire in sanatoria, sicché l'indennizzo non compete per le costruzioni abusive o non ancora sanate - salvo si lamenti un danno generico alla proprietà del fondo inedificato - o per quelle realizzate dopo l'approvazione del progetto di opera pubblica dalla cui realizzazione il proprietario abbia ragione di temere la compressione delle proprie facoltà dominicali” (v. Cass. 19305/2014).
9. - Orbene, nella specie, parte convenuta in riassunzione ha documentato che l'immobile per cui si richiede l'indennizzo costituisce opera costruita in assenza di titolo abilitativo, posto che le attività di demolizione e ricostruzione del fabbricato sono state poste in essere in assenza di permesso e/o concessione da parte del comune di
Volturino; a tal fine, dalle aerofotogrammetrie prodotte, risulta che, nell'anno 2003, il fabbricato aveva le caratteristiche del rudere e, negli anni successivi, veniva ricostruito tramite la demolizione del fabbricato preesistente e la ricostruzione in totale assenza di titolo abilitativo o autorizzativo;
il CTU nominato, dal canto suo, ha evidenziato che l'attrice non aveva aperto alcuna pratica edilizia in riferimento al fabbricato ricevuto in donazione nel 2010 né, tantomeno, tale pratica risultava aperta dal suo dante causa;
secondo il CTU, dalla documentazione depositata presso il catasto era emerso che lo spigolo anteriore del fabbricato era stato definito come punto fiduciale e prodotto un rilievo fotografico, riferito al 2009, con rappresentazione planimetrica del fabbricato dell'attrice, da cui si evinceva in modo evidente che l'originaria sagoma del fabbricato aveva consistenza e forma del tutto diversa da quella attuale;
ha concluso pertanto il pagina 13 di 16 CTU che il fabbricato (stante la incongruenza tra la sua attuale consistenza e la planimetria allegata alla scheda monografica, dove aveva una forma ad “L” diversa da quella attuale, di forma rettangolare) era “… stato oggetto di demolizione, certamente parziale, ma presumibilmente e con ogni probabilità anche totale, con sua ricostruzione con criteri tecnici e tecnologici improntati all'attualità così pure per quanto riguarda i materiali che sono contemporanei”; sicchè dalla ispezione, dalla documentazione tecnica esaminata e prodotta, era emerso che il fabbricato aveva subito una demolizione per la quale non fu mai richiesto permesso di costruire né segnalazione o denuncia di inizio attività e pertanto non si presentava, da un punto di vista amministrativo, come dotato del titolo abilitativo necessario per un suo utilizzo come destinazione abitativa.
9.1. - Non appare decisiva, sul punto, l'obiezione di parte attrice secondo la quale l'immobile era abitato da oltre 10 anni e non necessitava del certificato di agibilità, non avendo subito interventi annoverati tra quelli di cui all'art. 24 co. 2, lett. a, b e c del DPR
n. 380/2001, posto che quanto dedotto dal CTP di parte attrice risulta adeguatamente confutato dal CTU, il quale ha osservato che, essendo i materiali dell'edificio e le rifiniture piuttosto recenti, era chiaro che l'intera struttura, prima ridotta a rudere, dovesse avere subito una demolizione e ricostruzione ex novo, come comprovato dal fatto che l'agenzia del territorio aveva prodotto monografia, dalla quale si evinceva in modo evidente la originaria sagoma del fabbricato, che aveva forma e consistenza del tutto diversa, per cui l'immobile era stato oggetto di una pesante ristrutturazione edilizia che aveva comportato modifiche alla volumetria e alla sagoma dell'edificio.
9.2. - Appare pertanto evidente come non competa l'indennizzo in relazione a edificio costruito in assenza di permesso e/o concessione edilizia, rappresentando la legittimità urbanistica del manufatto il presupposto del pregiudizio indennizzabile, ove si tratti di immobile costruito abusivamente, e con riguardo al quale sia stata successivamente avanzata istanza di condono edilizio ai fini della determinazione della condizione urbanistica dello stesso, si richiede l'accertamento della circostanza dell'avvenuto rilascio della concessione in sanatoria, non essendo sufficiente la sola considerazione della presentazione della predetta istanza (Cass. 4.9.2004, n. 17881; 13.9.2005, n. 18125;
15.11.2007, n. 23627).
9.3. - E' invero principio in materia di indennizzi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche, quello della irrilevanza delle opere realizzate allo scopo di lucrare indennità, tali considerandosi, per presunzione di legge, quelle eseguite successivamente alla pubblicazione del piano di esecuzione delle opere (L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 43).
pagina 14 di 16 Il principio di carattere generale, desumibile dalla normativa sia urbanistica, che espropriativa (L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16, comma 6), per cui il proprietario non può trarre beneficio alcuno dalla sua attività illecita, comporta che nella determinazione indennitaria non deve tenersi conto delle costruzioni abusive (D.P.R. 8 giugno 2001, n.
327, art. 38, comma 2; art. 44, comma 2, specificamente per l'imposizione di servitù; anteriormente all'entrata in vigore del t.u. espropriazioni: Cass. 9.4.2002, n. 5046;
30.11.2006, n. 25523; 14.12.2007 n. 26260; 21.2.2011, n. 4206).
9.4. - Gli effetti della sanatoria edilizia, per cui attraverso il controllo postumo di regolarità alla stregua della disciplina urbanistica al momento della costruzione e al momento della sanatoria (L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13), l'edificio è da considerare legittimo, comportano che non ha rilievo che al momento della costruzione, esso non fosse munito del titolo abilitativo alla costruzione.
9.5. - Solo se l'originaria abusività di un immobile sia oggetto di successiva sanatoria, questo non osta al risarcimento del danno allo stesso cagionato da costruzioni su terreno confinante, atteso che l'immobile sanato, non essendo più incommerciabile, è in grado di risentire della correlata diminuzione di valore commerciale (Cass. 11.9.2013, n. 20849).
L'indennizzo previsto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 46, dunque, non può essere negato ove l'illiceità sia esclusa dal controllo postumo sulla regolarità amministrativa della costruzione (Cass. 19.5.2014, n. 10955).
La combinazione dei principi ora enunciati comporta che il danno permanente, indennizzabile ai sensi della norma richiamata, può essere invocato dal proprietario che abbia iniziato l'opera anteriormente all'approvazione del progetto di opera pubblica, a condizione, tuttavia, che la costruzione sia legittimamente assentita dall'amministrazione, sia pure a posteriori, attraverso un permesso costruttivo in sanatoria.
9.6. - Non pare però che parte attrice abbia offerto prova di una successiva sanatoria.
9.7. - In conclusione, l'indennizzo non compete per le costruzioni abusive, o non ancora sanate (a meno che il proprietario non lamenti un danno generico alla proprietà del fondo inedificato, ad esempio per la sopravvenuta impraticabilità delle colture agricole: l'art. 46 indennizza i proprietari "dei fondi"), e nemmeno per quelle opere la cui realizzazione sia iniziata successivamente all'approvazione del progetto dell'opera pubblica dalla cui realizzazione il proprietario abbia ragione di temere la compressione delle proprie facoltà dominicali.
pagina 15 di 16 9.8. - Alla luce delle considerazioni ora svolte, vanno quindi condivise le argomentazioni della convenuta in riassunzione riguardo alla assenza di titolo abilitativo e di abitabilità dell'immobile.
In definitiva, la domanda deve essere rigettata in quanto infondato.
10. - Di conseguenza, anche l'ulteriore motivo, rimasto assorbito dalla sentenza della
Suprema Corte, e relativo alle spese del giudizio, appare infondato, in quanto parte appellante è totalmente soccombente.
All'integrale rigetto della domanda consegue, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13
DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), l'obbligo di pagare le spese del giudizio di legittimità e di rinvio (parametri minimi, DM 55/23014 e succ. modif.), oltre che l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda in riassunzione proposta da
, in proprio e nella qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2 potestà genitoriale sul figlio nonché per Persona_1 [...]
nel giudizio avente nr. Rg. 741/2024, così provvede: Parte_3
- rigetta la domanda;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice in riassunzione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della convenuta, che liquida nella complessiva somma di
€ 2.757,00 oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice in riassunzione al pagamento delle spese del giudizio di rinvio in favore della convenuta, che liquida nella complessiva somma di €
4.996,00 oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Bari il 24.4.2025
Il Giudice rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr. Michele Prencipe
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1. dott. Michele PRENCIPE Presidente
2. dott. Emma MANZIONNA Consigliere
3. dott. Gaetano LABIANCA Consigliere rel. ha pronunziato, nella causa iscritta al nr. Rg.741/2024, la seguente
SENTENZA
Sulla riassunzione proposta da:
, in proprio e nella qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2 potestà genitoriale sul figlio nonché per Persona_1 [...]
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Lucio Rodolfo Crisci e Fabrizio Parte_3
Crisci del foro di Benevento, giusta mandato trasmesso telematicamente ai sensi dell'art. 83 cpc.; attori in riassunzione
CONTRO
con sede in Bari alla Via Zuppetta n. 7/D- CF Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. P.IVA_1 Controparte_2
rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto, dall'avv. Valentina
[...]
Lucianetti presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Foggia, alla via A. Gramsci n.
73/a, convenuta in riassunzione
Oggetto: riassunzione in materia di risarcimento danni e domanda di indennizzo.
All'esito dell'udienza collegiale del 28.1.2025 svoltasi a seguito di trattazione scritta, la causa è stata riservata per il deposito della sentenza ex art. 190 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 28.1.2025.
Motivi della decisione.
Fatto.
Con atto di citazione del 29/05/2013, i coniugi e Parte_1 Parte_2
(in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui figli Persona_2
, e , premesso di
[...] Parte_3 Persona_1
pagina 1 di 16 essere proprietari di un fabbricato ad uso abitativo sito nel Comune di Volturino, alla c.da
Montorsi o Volpe, in catasto al fg. 34 p.lla 365 in cui dimoravano, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lucera, la società , nella qualità di Controparte_1 responsabile dei danni causati alla loro proprietà ed alla salute di tutti i membri del nucleo familiare, per aver realizzato su fondi privati limitrofi n. 2 aerogeneratori alti 120 metri (sormontati ciascuno da n. 3 pale eoliche lunghe 44 m. ognuna, che giravano ad 80
m. di altezza di ciascun traliccio) a distanza illegale e non regolamentare, producenti immissioni rumorose e visive intollerabili, nonché costituenti vincoli di inedificabilità e deprezzamento dell'intero compendio immobiliare.
All'uopo, deducevano:
- che, in ragione della immediata contiguità tra gli impianti eolici e l'abitazione della sig.ra , questa era diventata invivibile, oltre a non essere più appetibile Pt_1 commercialmente, sebbene situata in località amena dal punto di vista paesaggistico;
- che le turbine eoliche, in funzione dal 01/06/2010, avevano provocato effetti deleteri sulla salute dell'intera famiglia;
Pt_1
- che l'azione mirava a tutelare il diritto di proprietà e il diritto di salute costituzionalmente protetti;
- che le pale eoliche avevano reso invivibili il fabbricato ed il fondo di parte attrice determinando una drastica diminuzione nel godimento della proprietà, cagionato dalle nuove situazioni (rumore, campo elettromagnetico, infrasuoni, modificazione del paesaggio e del sottosuolo).
Tanto premesso, chiedevano che la Società venisse condannata alla Controparte_1 rimozione, demolizione, eliminazione e/o all'arretramento dei due aerogeneratori, con il consequenziale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da quantificare in corso di causa, anche a mezzo di CTU.
Si costituiva la società convenuta, che chiedeva il rigetto della domanda, perché infondata in fatto ed in diritto.
Istruita la causa a mezzo CTU, con sentenza n. 1369/2018, il Tribunale di Foggia così statuiva:
“dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande di riduzione in pristino e di risarcimento danni avanzate dagli attori, essendo la relativa cognizione devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
dichiara inammissibile la domanda di indennizzo ex artt. 46 L. 2359/1865 e 44 dpr
327/2001;
pagina 2 di 16 condanna gli attori in solido a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 5000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese di c.t.u.”.
Avverso detta sentenza, gli attori interponevano appello dinanzi alla Corte d'Appello di
Bari, affidandolo a quattro motivi di censura.
Si costituiva la società che resisteva all'appello. Controparte_3
Con sentenza nr. 1064/2019 depositata in data 7.5.2019, la Corte d'Appello confermava integralmente la sentenza di primo grado, condannando gli appellanti al pagamento delle spese di lite.
Gli attori proponevano ricorso per Cassazione, che veniva deciso con sentenza n.
5130/2024, con la quale la Corte rigettava i primi due motivi di ricorso ed accoglieva il terzo, rinviando alla Corte d'Appello in diversa composizione.
Con atto di citazione in riassunzione, gli attori chiedevano di voler liquidare il danno conseguente alla vicinanza delle torri eoliche, che avevano determinato un peso/servitù sulla loro proprietà, da accertarsi anche a mezzo di CTU così come richiesto in primo grado e in grado di appello.
Evidenziavano gli attori in riassunzione che il CTU nominato dal Tribunale aveva accertato la sussistenza delle immissioni rumorose, che di per sé diminuivano considerevolmente il valore della proprietà, ma non aveva proceduto all'accertamento del danno derivante dal vincolo di inedificabilità, entrambi rientranti nell'ipotesi normativa di cui all'art. 44 DPR
327/2001, per cui reiteravano la richiesta di riconvocazione e/o sostituzione del Ctu per tale accertamento.
Tanto premesso, chiedevano di:
1) accogliere i motivi nn. 3 e 4 dell'atto di appello trascritti in narrativa trascurati dalla
Corte di Appello di Bari nel giudizio n. 2720/2018 RG definito con sentenza n. 1064/2019
e per l'effetto nominarsi CTU per l'accertamento e determinazione dell'indennizzo/danno ex art. 44 DPR 327/01, così come specificato innanzi;
2) condannare la convenuta società al pagamento della somma Controparte_1 che sarà determinata dal CTU oltre rivalutazione ed interessi dall'anno 2010, epoca in cui
è entrato in funzione il;
CP_4
3) adottare ogni altra statuizione nei confronti della convenuta società nel rispetto dei principi stabiliti dalla sentenza di rinvio della Corte Suprema di Cassazione;
pagina 3 di 16 4) Condannare la al pagamento delle spese e competenze di Controparte_1 tutti i gradi di giudizio (Tribunale, Corte di Appello, Cassazione e giudizio di rinvio) con attribuzione all'avv. Fabrizio Crisci anticipatario.
Si costituiva la società che resisteva, ribadendo che, del tutto Controparte_1 correttamente, il primo Giudice aveva dichiarato inammissibile la domanda di indennizzo formulata dagli attori per la prima volta con la memoria ex art. 183 n. 1 co. 6 c.p.c., posto che questa integrava una domanda distinta ed autonoma rispetto a quella formulata nell'atto introduttivo di risarcimento del danno, esorbitando dalla mera emendatio libelli consentita in corso di causa;
evidenziava che l'ontologica differenza tra l'originaria istanza e la domanda di indennizzo formulata ex art. 46 L. 2359/1865 ora art. 44 d.p.r. n. 327/01, per la prima volta formulata dagli appellanti nella memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., era ulteriormente comprovata dalla recentissima giurisprudenza della
Suprema Corte che, addirittura, individuava per le due fattispecie termini prescrizionali differenti.
In subordine, osservava che le controparti avevano posto a base della domanda ex art. 44 D.P.R. n. 327/2001 la dedotta violazione delle distanze legali e regolamentari delle pale eoliche T1 e T2 dal manufatto oggetto di giudizio in proprietà degli appellanti;
sennonché, essendo risultato (l'immobile per il quale agivano gli appellanti) opera abusiva, non avevano diritto ad alcun indennizzo.
Al riguardo, evidenziava che il rispetto della distanza delle pale eoliche dal fabbricato di parte appellante era dovuta dalla parte appellata, nonché da tutti gli Enti preposti al rilascio dei pareri e dell'A.U., solo con riferimento ad immobili censiti come regolari e, quindi, nel caso in cui: a) vi fosse presenza di fabbricato regolarmente costruito;
b) munito di certificato di abitabilità; c) stabilmente abitato.
Nessuna di queste tre condizioni esisteva all'atto del rilascio dell'Autorizzazione Unica per l'immobile in proprietà degli appellanti, per cui nessuna distanza doveva essere rispettata dalla società . Controparte_1
Invero, era stato documentalmente provato dalla Società convenuta che l'immobile per cui è causa era urbanisticamente abusivo, perché le attività di demolizione e ricostruzione del fabbricato erano state poste in essere in totale assenza di validi titoli abilitativi rilasciati da parte del Comune di Volturino, dall'anno 2004 in poi (e dunque ben dopo l'anno 1985 al quale si riferiva il T.U. Edilizia).
Ed invero, i propri tecnici avevano rilevato, mediante l'analisi dei dati aereofotogrammetrici di Google Earth, che nell'anno 2003, in data 14.11 precisamente, il pagina 4 di 16 fabbricato in contrada Volpe identificato alla particella 189 (ora 365) del foglio 34, era composto da circa 4 vani senza copertura ed aveva tutte le caratteristiche del rudere.
Successivamente, sempre mediante l'analisi dei dati aereofotogrammetrici di Google
Earth relativi agli anni successivi, vi era stata la completa demolizione e rimozione dei ruderi costituenti il cd. fabbricato in contrada Volpe sulla particella 189 del foglio 34, e nel corso degli anni (precisamente dal 2004 al 2010) il fabbricato suddetto era stato parzialmente ricostruito assumendo una nuova veste.
Tuttavia, la descritta complessa attività edilizia, consistita nella demolizione (proprio in periodo coevo all'inizio della procedura autorizzativa del ) e ricostruzione di CP_4 un fabbricato preesistente (il donante aveva dichiarato in atto che il Persona_3 fabbricato fosse anteriore al 1967) non era stata oggetto di alcun titolo autorizzativo o abilitativo di carattere urbanistico/edilizio presso il competente Comune di Volturino, di talchè il suddetto fabbricato era da considerarsi urbanisticamente illegittimo e, in quanto tale, non idoneo ad alcuna dimora o residenza nei sensi di legge.
Tanto premesso, chiedeva il rigetto della domanda.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'udienza del 28.1.2025 la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione del termine ex art. 190 c.p.c.
Diritto.
1. - Va premesso che, in primo grado, parte attrice ha agito per la tutela del diritto alla salute e alla proprietà a causa della installazione di due aerogeneratori posti a distanza non regolamentare, chiedendo la condanna alla rimozione delle pale eoliche di grosse dimensioni, che avevano determinato immissioni rumorose ed elettromagnetiche superiori ai limiti di legge consentiti nonché deprezzamento del fabbricato della sig.ra
, con consequenziale richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e Parte_1 non, da quantificare in corso di causa a mezzo CTU.
2.- Nella memoria istruttoria depositata ex art. 183, sesto comma, c.p.c. n. 1), parte attrice – dopo aver premesso che il proprio fabbricato era stato realizzato nel rispetto della normativa vigente all'epoca della sua costruzione – ha precisato che “… la domanda non riguarda le condizioni e/o la legittimità dell'opera, ma gli effetti che tale opera provoca sui fondi e sui fabbricati vicini ed in particolare su chi li occupa stabilmente. Il giudice è stato adito per far cessare le attività nocive per la salute delle persone e non per valutare la legittimità della procedura che ha condotto all'approvazione dell'opera e alla sua realizzazione … la Cassazione a SS.UU n. 24410/2011 ha recentemente affermato che la liquidazione dell'indennizzo spettante al proprietario confinante non
pagina 5 di 16 inciso dall'opera pubblica è di competenza del giudice ordinario: ”l'opera in discorso può ingenerare, innanzi al giudice ordinario, soltanto la reazione indennitaria che
l'ordinamento prevede e consente, quella di cui all'art. 46 della legge 2359/1865 e, quindi, della successiva disposizione di cui all'art. 44 del Dpr 327/2001. Alla luce dei principi di cui alla richiamata sentenza della Cassazione a SSUU, a parte attrice compete quell'indennizzo derivante dalla svalutazione del fondo e dal peso determinato dalla costituita servitù di fatto di non edificare nel raggio di 200 ml indicati nell'autorizzazione unica da determinarsi anche a mezzo di CTU di cui si fa sin da ora richiesta”.
3. - Ora, rispetto a tale precisazione della domanda, il primo giudice (dopo aver declinato la propria giurisdizione sulla domanda di risarcimento, osservando - tra l'altro - che “i danni lamentati per come dedotti non sono conseguenza di meri comportamenti materiali
(concernenti le modalità di esecuzione dei lavori di realizzazione e messa in esercizio delle pale eoliche) posti in essere al di fuori di un'attività autoritativa … ma derivano da comportamenti c.d. amministrativi … adottati per la realizzazione degli interessi pubblici, la cui cura è alla medesima normativamente attribuita…”), ha ritenuto, in relazione alla domanda di indennizzo proposta ex art. 46 della legge 2359/1865, trattarsi di una domanda nuova e, come tale, tardiva e inammissibile.
3.1. - Sul punto, ha invero così statuito: “… detta domanda, proposta in aggiunta alla domanda risarcitoria, è infatti obiettivamente diversa e nuova rispetto alla domanda originaria, essendone diversi sia la causa petendi che il petitum. Infatti la nuova domanda ha ad oggetto l'indennizzo di un danno da attività legittima, mentre l'altra, quella originaria, mira al risarcimento di un danno da attività illecita. Si tratta pertanto di una inammissibile mutatio libelli”.
4. - Avverso tale statuizione, parte attrice ha preso posizione nell'atto di appello, richiamando le considerazioni svolte nella memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 1) ed osservando che, di tanto, il primo giudice non aveva tenuto affatto conto, posto che aveva erroneamente ritenuto sussistente una mutatio libelli determinata dalla diversità delle richieste (ovvero, tra quella contenuta nell'atto di citazione, di natura squisitamente risarcitoria e come tale conseguenza di un'attività illecita;
e quella contenuta nella memoria ex art. 183 c.p.c., di natura indennitaria, derivante da un'attività legittima).
4.1. - Si legge infatti nel primo atto di appello che ”… se il primo giudice avesse ben esaminato la domanda iniziale le deduzioni successive avrebbe constatato che alcuna modifica dell'originaria domanda era stata formulata. In effetti, nella domanda iniziale si
pagina 6 di 16 chiede al tribunale un indennizzo per la svalutazione del fondo determinata dalla situazione di vicinitas;
nelle memorie ex articolo 183 cpc detta richiesta viene specificata ed inquadrata normativamente, senza introdurre nuovi criteri di indagine. In ogni caso si rileva, contrariamente a quanto affermato nell'impugnata sentenza, che l'indennizzo richiesto era meritevole di accoglimento secondo il costante orientamento giurisprudenziale che ritiene: “in tema di espropriazione l'indennizzo di cui agli articoli 46 della legge n. 2359/1865 e 44 del D.lgs n. 327 del 2001 spetta se l'opera pubblica abbia realizzato una significativa compressione del diritto di proprietà conseguente alla riduzione della capacità abitativa, che può verificarsi sia per effetto di immissioni intollerabili di rumori, vibrazioni, gas di scarico e simili, sia in tutti i casi in cui il bene subisce un oggettiva ed apprezzabile riduzione della luminosità, panoramicità, godibilità, purché idonea a tradursi in una altrettanto oggettiva riduzione del suo valore economico
(Cassazione civile sez. I, 26/05/2017, n. 13368)”.
Pertanto, la distinzione tra attività illecite ed attività legittima operata dall'amministrazione l'impugnata sentenza è fuorviante e non corretta… del resto la modificazione della domanda ammessa ex articolo 183 può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi) sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che perciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, allungamento dei tempi processuali (Cass. SU 12310/2015).
5. - Ora, rispetto a tale specifico motivo di appello, la Corte di appello cassata ha omesso di prendere in considerazione la relativa censura, per cui occorre ora esaminare, come richiesto dalla Suprema Corte, l'originario motivo di gravame trascurato dalla sentenza impugnata (v. Cass. n. 5130/2024).
6. Ciò posto, a parere della odierna Corte, al quesito se la domanda di indennizzo sia ammissibile, deve darsi risposta positiva.
6.1. - Occorre muovere dalla considerazione che la S.C. a sezioni unite, con la sentenza n. 12310/2015, ha impartito il principio che “la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero
l'allungamento dei tempi processuali”.
pagina 7 di 16 A tale pronunzia ha fatto poi seguito Cass. SU n. 22404/18, secondo cui “nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta.”
Con la decisione del 2015, il Supremo Giudice nomofilattico ha ridisegnato i confini della tradizionale distinzione tra mutatio ed emendatio libelli, fondata sul richiamo agli elementi identificativi dell'azione del petitum e della causa petendi: non è l'intervento su questi a provocare la mutatio non consentita, ma solo la modifica della “vicenda sostanziale dedotta in giudizio”.
La ratio delle pronunce è chiaramente improntata alla necessità di ridimensionare l'eccessiva rigidità di un sistema processuale fondato sull'idea che qualsiasi intervento su causa petendi o petitum fosse precluso.
In particolare, la pronunzia del 2015, individuando l'elemento distintivo tra domanda
“nuova” e “modificata” nel fatto che nel primo caso la domanda era in “aggiunta” e non in “sostituzione” di quella originaria, finiva appunto per tagliare fuori dall'ambito di ammissibilità tutte le domande “aggiuntive” (così si legge in Cass. 12310/15: “La vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate - in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività.”).
Da qui la necessità dell'ulteriore intervento di Cass. S.U. n. 22404/18, che si è premurata di ampliare la nozione di modificazione ammessa, estendendola all'ipotesi di domanda che, sebbene aggiunta all'originaria, sia a questa “connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta”, ovvero sia alternativa alla prima, nel senso che “tra le due una sola è accoglibile” (v. richiamata sent.).
pagina 8 di 16 In tal caso, non si amplia la materia del contendere, perché “medesima è la vicenda sostanziale dedotta in giudizio”, restando solo da vedere se il bene della vita sia attribuibile in base ad un'azione o ad un'altra.
Tali caratteristiche – come osservato dalla S.C. nella sentenza citata - sono del tutto evidenti nel caso, ad esempio, di azioni di adempimento contrattuale e di ingiustificato arricchimento.
Invero, “….. entrambe le domande proposte (di adempimento contrattuale e di indebito arricchimento) si riferiscono indubbiamente alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, intesa come unica vicenda in fatto che delinea un interesse sostanziale;
sono attinenti al medesimo bene della vita, tendenzialmente inquadrabile in una pretesa di contenuto patrimoniale (pur se, nell'una, come corrispettivo di una prestazione svolta e, nell'altra, come indennizzo volto alla reintegrazione dell'equilibrio preesistente tra i patrimoni dei soggetti coinvolti); sono legate da un rapporto di connessione "di incompatibilità", non solo logica ma addirittura normativamente prevista, stante il carattere sussidiario dell'azione di arricchimento, ai sensi dell'art. 2042 cod. civ., e tale nesso giustifica ancor di più il ricorso al simultaneus processus.” (così par.
8.1 di Cass.
SU 22404/18).
Utilizzando l'espressione coniata da autorevole dottrina, pure nel caso di azione di ingiustificato arricchimento la domanda è ammissibile, perché non è nuova ma
“complanare” a quella originaria.
6.2. - Ora, venendo al caso di specie, gli attori hanno dapprima proposto una domanda di risarcimento danni collegata alla richiesta di eliminazione e/o arretramento dei due aerogeneratori e, poi, specificato - nella memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n.
1 - che detta domanda (ovvero quella relativa alla svalutazione della proprietà) prescindeva da qualsiasi accertamento del rispetto delle autorizzazioni amministrative rilasciate dalla convenuta società, derivando dalle limitazioni venutesi a creare per effetto ella realizzazione dei due aerogeneratori.
6.3. – Tale essendo il contenuto della specificazione, occorre chiedersi se si sia in presenza di una domanda nuova [in quanto totalmente modificata, posto che si richiede l'indennizzo (previsto dall'art. 46 della legge 2359/1865) derivante dalla svalutazione del fondo per effetto di una attività lecita della P.A.]; ovvero di una domanda in aggiunta
(perché “complanare”) a quella originaria di risarcimento;
oppure, ancora, di mera specificazione della domanda (c.d. emendatio).
pagina 9 di 16 A parere della Corte, al quesito deve rispondersi nel senso che è stata introdotta una vera e propria domanda c.d. “complanare”, incompatibile con quella originariamente proposta.
6.4. - Che la parte intendesse affermare la giurisdizione del primo giudice non vi sono dubbi, posto che si legge, nella memoria, che “si precisa quanto segue … il Giudice è stato adito per far cessare le attività nocive per la salute e non per valutare la legittimità della procedura che ha condotto all'approvazione dell'opera e alla sua realizzazione. La domanda prescinde da indagini sulla fattività e fattibilità dell'opera. Ciò che interessa in questa sede è far cessare l'effetto nocivo degli aerogeneratori denunziati… gli attori hanno indicato con precisione il petitum e le norme di riferimento da cui prendere le mosse per la soluzione del giudizio ed hanno anche indicato che gli aerogeneratori, oltre ad essere stati costruiti in violazione delle distane, non rispettano la normativa vigente in materia di inquinamento richiamando il DPCM del 1.3.1991 e il DPCM del 14.11.1997….
Al risarcimento del danno alla salute va, pertanto, aggiunto l'indennizzo spettante a parte attrice per la violazione del diritto di proprietà derivante, come sopra detto, dalle limitazioni venutesi a creare sui fondi actorei a cagione della realizzazione degli aerogeneratori. Detto indennizzo o indennità va commisurato al peso e/o pregiudizio che il fondo di proprietà del confinante non inciso direttamente dall'opera pubblica, anche se realizzata da privato autorizzato e/o concessionario, come nel caso di specie, subisce. E va commisurato al valore che il bene gravato dalla servitù aveva prima della realizzazione dell'opera”.
Ancora, nella comparsa conclusionale si legge, relativamente al richiesto indennizzo, di condannare la società convenuta al “pagamento dell'indennizzo dovuto ex art. 46 L.
2359/1865 e quindi ex art. 44 Dpr n. 327/2001, da determinarsi a mezzo di CTU”.
7. - Va tuttavia osservato come parte attrice abbia lasciato ferma (e non abbia affatto rinunciato) alle domande originarie di cui all'atto di citazione (ovvero, rimozione degli aerogeneratori e/o loro arretramento, perché posti a una distanza non legale e risarcimento danni patrimoniali e non), rispetto alle quali sia il primo giudice che la Corte di appello originariamente adita hanno ritenuto insussistente la giurisdizione del g.o., posto che quel che aveva inteso contestare parte attrice era proprio “l'attività esecutiva dei provvedimenti amministrativi e delle relative scelte discrezionali riguardanti
l'individuazione e la determinazione dell'opera pubblica sul territorio” (così Cass.
18165/17, richiamata dalla Corte di appello nella sentenza n. 1064/2019).
pagina 10 di 16 7.1. - Ne consegue che la domanda di indennizzo di cui alla memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma c.p.c, pur qualificata dalla parte come una mera emendatio libelli, integra – a parere della odierna Corte – una vera e propria domanda “aggiuntiva” rispetto a quella, originaria, di risarcimento del danno patrimoniale (non rinunciata), rispetto alla quale non appare corretta la qualificazione del primo giudice come domanda inammissibile, perché tardiva.
7.2. - Ed invero, in ossequio al disposto della Corte di Cassazione a sezioni unite n.
22404/2018, entrambe le domande proposte (di risarcimento del danno e di indennizzo) si riferiscono indubbiamente alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, intesa come unica vicenda in fatto che delinea un interesse sostanziale;
sono attinenti al medesimo bene della vita, tendenzialmente inquadrabile in una pretesa di contenuto patrimoniale (pur se, nell'una, come derivante da attività illecita della PA e e, nell'altra, come indennizzo volto alla reintegrazione dell'equilibrio preesistente tra i patrimoni dei soggetti coinvolti); sono legate da un rapporto di connessione "di incompatibilità", non solo logica, ma addirittura di giurisdizione, posto che l'una presuppone la giurisdizione del g.a., come confermato dalla S.C. nella sentenza di rinvio 5130/2024 e l'altra del g.o., come previsto da Cass. a SU 33690/2023.
7.3. - Ne consegue che, applicando i principi richiamati da Cassazione a S.U. n.
22404/2018 in tema di domanda c.d. “complanare”, la domanda di indennizzo deve considerarsi non solo ammissibile, ma anche tempestiva e soggetta alla giurisdizione del g.o.
7.4. - Sul punto, nella memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. si legge che “non viene dedotta l'illegittimità, neppure in via incidentale, dei provvedimenti amministrativi approvanti i relativi lavori pubblici, ma chiesta la liquidazione dell'indennità di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44”; essendo questo il "petitum sostanziale" è da escludersi un rapporto diretto con l'"amministrazione-autorità", foriero di posizioni d'interesse legittimo, tutelabili davanti al G.A., bensì va rilevata una posizione soggettiva, rivestente il carattere indennitario, soggetta alla riserva di giurisdizione ordinaria (D.Lgs.
n. 80 del 1998, art. 34, comma 3, lett. b); una posizione, in definitiva, astrattamente tutelabile come diritto soggettivo.
7.5. - Come noto (v. Cass. SU 33690/2023 in fattispecie analoga), si tratta della soddisfazione indennitaria per atto lecito della P.A., che arrechi pregiudizio con l'esecuzione dell'opera pubblica a uno o più fondi diversi da quello oggetto dell'espropriazione.
pagina 11 di 16 Il medesimo D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53 al suo comma 2, dispone che "Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa".
7.6. - Ciò posto, considerato che gli attori, come evidenziato, non contestano gli atti amministrativi che avevano dato vita ai due parchi eolici, la giurisdizione è del g.o.
Plurime sono le pronunce delle Sezioni unite nella medesima direzione (“la domanda di risarcimento del danno del proprietario di area contigua a quella in cui è realizzata l'opera pubblica (nella specie, la linea ferroviaria dell'alta velocità) appartiene alla giurisdizione ordinaria ove, nella prospettazione dell'attore, fonte del danno non siano né il "se" né il
"come" dell'opera progettata, ma le sue concrete modalità esecutive, atteso che la giurisdizione esclusiva amministrativa si fonda su un comportamento della P.A. (o del suo concessionario) che non sia semplicemente occasionato dall'esercizio del potere, ma si traduca, in base alla norma attributiva, in una sua manifestazione e, cioè, risulti necessario, considerate le sue caratteristiche in relazione all'oggetto del potere, al raggiungimento del risultato da perseguire (Sez. U. n. 2052, 03/02/2016, Rv. 638281).
7.7. - Si è cioè chiarito che le controversie aventi ad oggetto le indennità dovute dall'amministrazione L. n. 2359 del 1865, ex art. 46 o del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44 non rientrano nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistica, di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 atteso, da un lato, che nei confronti del beneficiario, terzo proprietario, confinante con l'opera pubblica ed estraneo al procedimento espropriativo, non è configurabile un rapporto diretto con l'amministrazione-autorità, nel cui ambito possa individuarsi una posizione d'interesse legittimo, soggetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, e, dall'altro, anche tenendo conto del carattere indennitario della prestazione, comunque collegata ad un procedimento espropriativo,
l'art. 34, comma 3, lett. b), prevede una riserva di giurisdizione ordinaria per la determinazione delle indennità conseguenti all'adozione di atti di natura espropriativa
(S.U. n. 2052, 03/02/2016, Rv. 638282).
E ancora, l'indennizzo di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 46 - il cui fondamento poggia sul principio di giustizia distributiva, per cui non è consentito soddisfare l'interesse generale attraverso il sacrificio del singolo senza che quest'ultimo ne sia indennizzato - spetta anche ai titolari di beni non espropriati, essendo necessario e sufficiente, ai fini dell'operatività di detta disposizione normativa, il compimento di una attività lecita della pubblica amministrazione, consistente nell'esecuzione di un'opera pubblica, comportante,
pagina 12 di 16 direttamente, l'imposizione di una servitù o la produzione di un danno di carattere permanente all'altrui proprietà (S.U. n. 10163, 26/06/2003, Rv. 564593; conf. S.U. n.
9341/2003; S.U., n. 25578, 12/11/2020, Rv. 659460 - 01; conf. S.U. n. 7636/2020).
8. - Ciò posto sulla ammissibilità della domanda di indennizzo e sul riconoscimento della giurisdizione del g.o., va esaminato il merito della domanda.
8.1. - Sul punto, reputa la Corte che la stessa non meriti accoglimento.
8.2. - Ed invero, è noto che “il danno permanente indennizzabile ai sensi della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 46, ora sostituito del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art.
44, causato dall'irreversibile diminuzione del godimento di un immobile, per effetto di immissioni intollerabili che siano dovute ad un'opera pubblica ed alla attività pubblicistica ad essa connessa e che risultino di durata prevedibilmente "sine die", può essere invocato solo dal proprietario che abbia iniziato l'opera prima dell'approvazione del progetto di opera pubblica, a condizione, tuttavia, che la costruzione sia considerata, ancorché "a posteriori", legittima dalla P.A. con il rilascio di permesso a costruire in sanatoria, sicché l'indennizzo non compete per le costruzioni abusive o non ancora sanate - salvo si lamenti un danno generico alla proprietà del fondo inedificato - o per quelle realizzate dopo l'approvazione del progetto di opera pubblica dalla cui realizzazione il proprietario abbia ragione di temere la compressione delle proprie facoltà dominicali” (v. Cass. 19305/2014).
9. - Orbene, nella specie, parte convenuta in riassunzione ha documentato che l'immobile per cui si richiede l'indennizzo costituisce opera costruita in assenza di titolo abilitativo, posto che le attività di demolizione e ricostruzione del fabbricato sono state poste in essere in assenza di permesso e/o concessione da parte del comune di
Volturino; a tal fine, dalle aerofotogrammetrie prodotte, risulta che, nell'anno 2003, il fabbricato aveva le caratteristiche del rudere e, negli anni successivi, veniva ricostruito tramite la demolizione del fabbricato preesistente e la ricostruzione in totale assenza di titolo abilitativo o autorizzativo;
il CTU nominato, dal canto suo, ha evidenziato che l'attrice non aveva aperto alcuna pratica edilizia in riferimento al fabbricato ricevuto in donazione nel 2010 né, tantomeno, tale pratica risultava aperta dal suo dante causa;
secondo il CTU, dalla documentazione depositata presso il catasto era emerso che lo spigolo anteriore del fabbricato era stato definito come punto fiduciale e prodotto un rilievo fotografico, riferito al 2009, con rappresentazione planimetrica del fabbricato dell'attrice, da cui si evinceva in modo evidente che l'originaria sagoma del fabbricato aveva consistenza e forma del tutto diversa da quella attuale;
ha concluso pertanto il pagina 13 di 16 CTU che il fabbricato (stante la incongruenza tra la sua attuale consistenza e la planimetria allegata alla scheda monografica, dove aveva una forma ad “L” diversa da quella attuale, di forma rettangolare) era “… stato oggetto di demolizione, certamente parziale, ma presumibilmente e con ogni probabilità anche totale, con sua ricostruzione con criteri tecnici e tecnologici improntati all'attualità così pure per quanto riguarda i materiali che sono contemporanei”; sicchè dalla ispezione, dalla documentazione tecnica esaminata e prodotta, era emerso che il fabbricato aveva subito una demolizione per la quale non fu mai richiesto permesso di costruire né segnalazione o denuncia di inizio attività e pertanto non si presentava, da un punto di vista amministrativo, come dotato del titolo abilitativo necessario per un suo utilizzo come destinazione abitativa.
9.1. - Non appare decisiva, sul punto, l'obiezione di parte attrice secondo la quale l'immobile era abitato da oltre 10 anni e non necessitava del certificato di agibilità, non avendo subito interventi annoverati tra quelli di cui all'art. 24 co. 2, lett. a, b e c del DPR
n. 380/2001, posto che quanto dedotto dal CTP di parte attrice risulta adeguatamente confutato dal CTU, il quale ha osservato che, essendo i materiali dell'edificio e le rifiniture piuttosto recenti, era chiaro che l'intera struttura, prima ridotta a rudere, dovesse avere subito una demolizione e ricostruzione ex novo, come comprovato dal fatto che l'agenzia del territorio aveva prodotto monografia, dalla quale si evinceva in modo evidente la originaria sagoma del fabbricato, che aveva forma e consistenza del tutto diversa, per cui l'immobile era stato oggetto di una pesante ristrutturazione edilizia che aveva comportato modifiche alla volumetria e alla sagoma dell'edificio.
9.2. - Appare pertanto evidente come non competa l'indennizzo in relazione a edificio costruito in assenza di permesso e/o concessione edilizia, rappresentando la legittimità urbanistica del manufatto il presupposto del pregiudizio indennizzabile, ove si tratti di immobile costruito abusivamente, e con riguardo al quale sia stata successivamente avanzata istanza di condono edilizio ai fini della determinazione della condizione urbanistica dello stesso, si richiede l'accertamento della circostanza dell'avvenuto rilascio della concessione in sanatoria, non essendo sufficiente la sola considerazione della presentazione della predetta istanza (Cass. 4.9.2004, n. 17881; 13.9.2005, n. 18125;
15.11.2007, n. 23627).
9.3. - E' invero principio in materia di indennizzi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche, quello della irrilevanza delle opere realizzate allo scopo di lucrare indennità, tali considerandosi, per presunzione di legge, quelle eseguite successivamente alla pubblicazione del piano di esecuzione delle opere (L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 43).
pagina 14 di 16 Il principio di carattere generale, desumibile dalla normativa sia urbanistica, che espropriativa (L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16, comma 6), per cui il proprietario non può trarre beneficio alcuno dalla sua attività illecita, comporta che nella determinazione indennitaria non deve tenersi conto delle costruzioni abusive (D.P.R. 8 giugno 2001, n.
327, art. 38, comma 2; art. 44, comma 2, specificamente per l'imposizione di servitù; anteriormente all'entrata in vigore del t.u. espropriazioni: Cass. 9.4.2002, n. 5046;
30.11.2006, n. 25523; 14.12.2007 n. 26260; 21.2.2011, n. 4206).
9.4. - Gli effetti della sanatoria edilizia, per cui attraverso il controllo postumo di regolarità alla stregua della disciplina urbanistica al momento della costruzione e al momento della sanatoria (L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13), l'edificio è da considerare legittimo, comportano che non ha rilievo che al momento della costruzione, esso non fosse munito del titolo abilitativo alla costruzione.
9.5. - Solo se l'originaria abusività di un immobile sia oggetto di successiva sanatoria, questo non osta al risarcimento del danno allo stesso cagionato da costruzioni su terreno confinante, atteso che l'immobile sanato, non essendo più incommerciabile, è in grado di risentire della correlata diminuzione di valore commerciale (Cass. 11.9.2013, n. 20849).
L'indennizzo previsto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 46, dunque, non può essere negato ove l'illiceità sia esclusa dal controllo postumo sulla regolarità amministrativa della costruzione (Cass. 19.5.2014, n. 10955).
La combinazione dei principi ora enunciati comporta che il danno permanente, indennizzabile ai sensi della norma richiamata, può essere invocato dal proprietario che abbia iniziato l'opera anteriormente all'approvazione del progetto di opera pubblica, a condizione, tuttavia, che la costruzione sia legittimamente assentita dall'amministrazione, sia pure a posteriori, attraverso un permesso costruttivo in sanatoria.
9.6. - Non pare però che parte attrice abbia offerto prova di una successiva sanatoria.
9.7. - In conclusione, l'indennizzo non compete per le costruzioni abusive, o non ancora sanate (a meno che il proprietario non lamenti un danno generico alla proprietà del fondo inedificato, ad esempio per la sopravvenuta impraticabilità delle colture agricole: l'art. 46 indennizza i proprietari "dei fondi"), e nemmeno per quelle opere la cui realizzazione sia iniziata successivamente all'approvazione del progetto dell'opera pubblica dalla cui realizzazione il proprietario abbia ragione di temere la compressione delle proprie facoltà dominicali.
pagina 15 di 16 9.8. - Alla luce delle considerazioni ora svolte, vanno quindi condivise le argomentazioni della convenuta in riassunzione riguardo alla assenza di titolo abilitativo e di abitabilità dell'immobile.
In definitiva, la domanda deve essere rigettata in quanto infondato.
10. - Di conseguenza, anche l'ulteriore motivo, rimasto assorbito dalla sentenza della
Suprema Corte, e relativo alle spese del giudizio, appare infondato, in quanto parte appellante è totalmente soccombente.
All'integrale rigetto della domanda consegue, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13
DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), l'obbligo di pagare le spese del giudizio di legittimità e di rinvio (parametri minimi, DM 55/23014 e succ. modif.), oltre che l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda in riassunzione proposta da
, in proprio e nella qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2 potestà genitoriale sul figlio nonché per Persona_1 [...]
nel giudizio avente nr. Rg. 741/2024, così provvede: Parte_3
- rigetta la domanda;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice in riassunzione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della convenuta, che liquida nella complessiva somma di
€ 2.757,00 oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice in riassunzione al pagamento delle spese del giudizio di rinvio in favore della convenuta, che liquida nella complessiva somma di €
4.996,00 oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Bari il 24.4.2025
Il Giudice rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr. Michele Prencipe
pagina 16 di 16