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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 07/06/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE - Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 123 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 3174/2019(RG 7450/2018) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di indebito, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. V. GAUDIO
- Appellante - contro
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1
rappr. e difeso dall'avv.A. ANDRIULLI,
-Appellata-
OGGETTO: “Assegno sociale”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 23/3/2020 l'istante in epigrafe indicata ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato la sua domanda di
CP_ accertamento della non debenza delle somme domandate in restituzione dall' con provvedimento del 18/6/2018, riferite al periodo gennaio 2015-giugno 2018, corrisposte a titolo di
CP_ assegno sociale e non dovute secondo l' stante il superamento del limite di reddito previsto per gli stessi anni. L'appellante ha rilevato l'erroneità della sentenza per aver ritenuto che l'indebito scaturisse dalla decadenza per non avere comunicato i redditi, anziché per il superamento del limite, il che era smentito dalla documentazione esibita dallo stesso . CP_3 Ha domandato quindi la riforma della sentenza impugnata e il riconoscimento del suo diritto alla percezione a dell'assegno. CP_ L'appello è fondato. In effetti la sentenza del Tribunale ha fatto propria la difesa dell' secondo cui la ricorrente avrebbe perso il diritto all'assegno per l'anno 2015, perché sarebbe incorsa nella decadenza derivante dalla omessa comunicazione dei redditi per l'anno 2014, in applicazione dell'art 35, comma 10 bis, DL 207/2008 conv in L 14/2009, introdotto dalla dell'art 13, comma 6
DL 78/2010 convertito in L 122/2010. Invero, esaminando la documentazione agli atti di causa promanante dallo stesso è emersa una realtà differente. Infatti dal gennaio 2015 anche il CP_3
coniuge della ricorrente, risultava beneficiario di assegno sociale e dunque Persona_1 occorreva cumulare i redditi dei coniugi ai fini dell'accertamento del superamento del limite annuale per fruire dell'intera misura dell'assegno. In particolare risulta dall'allegato “tabella limiti CP_ di reddito”alla memoria di costituzione dell' in primo grado, che il reddito del per Parte_2 il 2015 fosse stato di € 7453,00, comportando una riduzione dell'assegno percepito dalla , ad Pt_1
€ 322,83; mentre per il 2016 fosse stato pari ad € 7963,00 comportando una riduzione dell'assegno della ad € 283,60; la causa della riduzione dell'assegno risultava anche dal modello TE08 Pt_1
CP_ allegato sempre alla memoria dell'
Dunque la ricorrente non era incorsa in una sanzione per la mancata comunicazione dei redditi, che peraltro non avrebbe comportato solo una riduzione dell'assegno, ma la sua intera perdita, ma era incorsa in una riduzione per coesistenza dei redditi del coniuge.
A fronte della contestazione da parte della ricorrente del superamento del limite di reddito, avendo ella dichiarato che anche il avesse subito una decurtazione dell'assegno sociale, questa Parte_2
Corte ha ritenuto opportuno disporre una ctu al fine di far luce sulla intera vicenda e comprendere CP_ se, a seguito delle decurtazioni operate dall' i coniugi avessero superato il Persona_2 limite di reddito e la dovesse restituire una parte dell'assegno sociale ricevuto. Pt_1
Il consulente nominato ha accertato, dopo aver esaminato i redditi coniugali e dopo averlo confrontati con i limiti di reddito previsti annualmente per fruire del beneficio, che nessun indebito
CP_ sussiste a carico della ricorrente, al contrario di quanto sostenuto dall'
Nessun rilievo può darsi invece alla affermazione del ctu secondo cui la ricorrente sarebbe creditrice di una somma, perché la causa verteva unicamente sull'esistenza dell'indebito domandato dall'istituto che, alla luce della consulenza, deve escludersi;
la ricorrente invece non ha mai sostenuto di essere creditrice di alcunché.
CP_
L'appello deve essere accolto e deve dichiararsi l'inesistenza dell'indebito richiesto dall' CP_ Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e gravano sull' liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inesistenza dell'indebito CP_ CP_ richiesto dall' Condanna l' alla rifusione delle spese del doppio grado, che liquida per il primo grado in € 2600,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, per il secondo grado in € 3000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge con distrazione in favore del procuratore anticipante. Pone le spese di ctu liquidate con separato decreto
CP_ a carico dell'
Taranto, 28/5/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott.ssa A. Lastella