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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 30/08/2021, n. 4608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4608 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/08/2021
N. 06094/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6094 del 2021, proposto da
Navigli s.a.s. di VI AF VA e C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Nespor, Federico Boezio e Giovanni Crisostomo Sciacca, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via di Porta Pinciana n. 6;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Donatella Silvia, Anna Tavano ed Enrico Barbagiovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Polibio n. 15;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 554/2021, resa tra le parti.
Visto l'art. 62 Cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2021 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Sciacca e Ciliutti, quest’ultimo in dichiarata delega dell’avvocato Lepore;
Ritenuto che, prima facie , la particolarità delle questioni dedotte dall’appellante mal si concilia con la sommarietà propria della fase cautelare del giudizio, presupponendo invece una più articolata e completa valutazione, nel merito, delle risultanze istruttorie di causa;
Ritenuto, peraltro, che le dedotte esigenze cautelari possono essere soddisfatte con la sollecita definizione del giudizio di prime cure in tempi compatibili con la scadenza del rapporto in essere;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare proposta in primo grado ai soli fini della celere definizione del giudizio di merito di primo grado;
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione, entro il mese di dicembre 2021, dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, Cod. proc. amm.
Compensa tra le parti le spese di lite dell’attuale fase del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2021 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Perotti | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO