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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 05/08/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1344/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARLO Parte_1 C.F._1
v. SE amente domiciliata in FERMO, VIA PROSPERI, N. 33/A, presso il primo dei difensori, in virtù di procure in calce all'atto di citazione e alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICHELE CP_1 C.F._2
CARDENÀ e dell'avv. MAURIZIO MINNUCCI, elettivamente domiciliato in FERMO, VIA BELLESI, N. 66, presso il difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale deducendo che, in data 02.06.2017, le era stato CP_1 notificato atto di precetto, con in allegato ricorso monitorio e decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, n.82/2017 emesso dal Tribunale di Fermo, per asseriti canoni di locazione non pagati. In forza di tale titolo, in data 21.02.2017, l'esercizio commerciale
1 della veniva sottoposto a pignoramento mobiliare, con inutile e dannoso clamore e Pt_1 pubblicità negativa per la opponente, in quanto lo stesso era avvenuto alla presenza di una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Montegiorgio e di un fabbro per la sostituzione della serratura.
Inoltre, all'epoca, l'esercizio commerciale di era già stato messo Pt_2 Parte_1 in vendita e la circostanza era nota al creditore procedente. Pertanto, in ragione dell'ingiustizia della promossa esecuzione, proponeva opposizione ex art. Parte_1
615, comma 2, c.p.c. con ricorso dinanzi al G.E. presso il Tribunale di Fermo.
L'opposizione, in particolare, veniva proposta sulla scorta dei seguenti motivi:
1. non esigibilità del credito posto a fondamento del titolo azionato, ai sensi dell'allegato n.2 della L. 15.12.2016, n. 229 che aveva convertito il D.L. 17.10.2016 n.189, in virtù del quale il Comune di Montegiorgio era stato ricompreso nei Comuni interessati dall'evento sismico del 30.10.2016.
Ai sensi dell'art. 49, commi 4 e 5, per i soggetti che, alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni come quello di Montegiorgio si applicava la sospensione dei termini sostanziali e processuali. Di conseguenza, non si sarebbe potuto procedere esecutivamente nei confronti della ricorrente;
2. malafede o colpa grave del creditore procedente che aveva agito esecutivamente in violazione dell'art. 96, comma 2 c.p.c.. Il creditore, invero, aveva violato la sospensione di legge e aveva fatto intervenire la Forza Pubblica con il chiaro intento di danneggiare l'avviamento dell'esercizio commerciale della senza che il suddetto intervento fosse Pt_1 necessario, tenuto conto del contegno pacifico tenuto dall'esecutata.
All'udienza del 19.09.2017, il G.E. si riservava sulla richiesta di sospensione e, all'esito anche della concessione di un termine per note, con ordinanza del 06.10.2017, provvedeva accogliendo l'istanza di sospensione e fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Riassunto il giudizio, nella fase di merito, la parte convenuta ammetteva la fondatezza della domanda attrice, chiedendo la compensazione delle spese di lite, nonché il rigetto della richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c..
Con la sentenza n. 499/2019, il Tribunale di Fermo accoglieva l'opposizione dichiarando la nullità del pignoramento mobiliare, peraltro, rigettando la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. e dichiarando l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
2 Avverso la suddetta sentenza, ai sensi dell'art. 618 c.p.c., veniva proposto ricorso per
Cassazione nell'ambito del quale veniva fatto valere, ex art. 360, n. 3 c.p.c., il vizio di violazione o falsa applicazione dell'art. 96, comma 2 c.p.c., nonché, ai sensi della medesima norma, quello di violazione o falsa applicazione dell'art. 92, comma 2 c.p.c.. si costituiva, contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso stesso. CP_1
Con ordinanza n. 20317/2022, del 09.06.2022, la Corte di Cassazione, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava inammissibile il primo motivo di impugnazione, viceversa, accogliendo il secondo.
La sentenza pronunciata dal Tribunale di Fermo, pertanto, veniva cassata, con rinvio, in relazione al motivo accolto. Il rinvio ricomprendeva anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nella parte motiva, in relazione al motivo di gravame accolto, poteva leggersi il seguente principio di diritto: “La decisione impugnata va pertanto cassata, affinché, in sede di rinvio venga rivalutata la questione relativa alla regolamentazione delle spese processuali del giudizio di merito
(procedendosi al riconoscimento delle sesse in favore della parte opponente, integralmente vittoriosa o, al più alla loro compensazione, ma esclusivamente sulla base della eventuale sussistenza di eccezionali ragioni ai sensi del"art.92, comma 2, c.p.c., nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale 7 marzo-19aprile 2018 n.77)”.
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, allora, Parte_1 conveniva in giudizio chiedendo, nella presente sede, l'accoglimento delle CP_1 seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, in accoglimento della domanda attrice ed in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, condannare al pagamento delle spese dei CP_1 due gradi di giudizio come da allegate note spese.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio chiedendo la compensazione delle spese legali CP_1 relative al primo grado di giudizio.
Il convenuto specificava che la sussistenza delle eccezionali ragioni utili alla compensazione delle spese di lite doveva trarsi dalla circostanza per la quale l'opposizione agli atti esecutivi era stata accolta facendo applicazione della disciplina speciale prevista dalla L 15.12.2016 n. 229, contenente gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto.
Nel caso di specie, infatti, il pignoramento mobiliare sui beni siti in Magliano di Tenna –
Comune al di fuori del c.d. cratere – ove svolgeva la propria attività Parte_1
3 lavorativa, era stato eseguito il 21.02.2017. L'applicazione della legge speciale derivava dal fatto che l'esecutata fosse residente nel Comune di Montegiorgio, facente parte del c.d. cratere.
La circostanza che l'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi fosse riconducibile all'applicazione della legislazione speciale ed eccezionale, resasi necessaria per far fronte ad una situazione di emergenza, costituiva proprio un motivo, a sua volta, eccezionale idoneo a giustificare la compensazione delle spese legali.
Del resto, lo stesso atteggiamento processuale dell'opposto, nel giudizio di primo grado, doveva evidenziarsi in termini di assenza di colpa in capo a tenuto conto che, CP_1 seppur il creditore aveva agito per il pignoramento, detto atto era riconducibile all'Ufficiale
Giudiziario il quale avrebbe dovuto procrastinare l'esecuzione a data successiva al
31.07.2017.
Parimenti, nessun comportamento colposo poteva essere ascritto a anche CP_1 in relazione alla richiesta di assistenza dei Carabinieri e del fabbro i quali erano stati chiamati non dall'odierno convenuto ma probabilmente dall'Ufficiale Giudiziario.
La inoltre, non aveva invocato l'applicazione della normativa sul sisma e Pt_1
l'Ufficiale Giudiziario non aveva avuto modo di astenersi dall'eseguire il pignoramento, forse confidando nella rinuncia all'avvalimento da parte della debitrice.
Ancora, le eccezionali ragioni potevano rinvenirsi nella novità delle questioni trattate, posto che la disciplina speciale sulla base della quale era stata decisa l'opposizione agli atti esecutivi era entrata in vigore da circa due mesi e non vi erano pronunce giurisprudenziali.
Neppure esistevano linee guida relative all'applicazione, intervenute solo successivamente.
L'opposto chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo tribunale adito, rigettare le domande formulate dalla signora nei confronti del Pt_1 signor con vittoria di spese e competenze professionali”. CP_1
Instaurato il contraddittorio, istruita documentalmente la causa, definito il tema del giudizio e terminata l'istruzione, all'udienza del 24.04.2025, le parti precisavano le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, occorre osservare quanto segue.
Il presente giudizio in riassunzione verte esclusivamente in punto di rideterminazione delle spese di lite relative al procedimento, incardinato dinanzi all'intestato Tribunale, avente R.g.n. 2360/2017 e definito con la sentenza n. 499/2019, pubblicata il 29.08.2019.
4 Giova premettere che, nel giudizio di rinvio, ex art. 394, co. 2 c.p.c., “le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata” e, quindi, l'attuale attrice quella di opponente e quella di opposto. CP_1
Tanto precisato, occorre osservare che, con la pronuncia sopra citata, il Tribunale di
Fermo aveva accolto l'opposizione proposta da avverso il pignoramento Parte_1 mobiliare notificato in data 21.02.2017 su istanza di dichiarandone la nullità. CP_1
Con la predetta sentenza, poi, veniva, peraltro, rigettata la domanda volta ad ottenere la condanna dell'opposto ex art. 96, comma 2 c.p.c. e, infine, dichiarata la compensazione delle spese di lite, con la seguente motivazione: “L'esito del giudizio, che vede l'accoglimento dell'opposizione in ordine alla nullità del pignoramento 21.2.17 ed il rigetto della domanda di condanna ex art. 96/2 cpc al risarcimento del danno, comporta la compensazione delle spese di lite”.
Per quanto di immediato interesse in questa sede, si è dato conto, nell'ambito della ricostruzione del thema disputandum, che, a seguito di ricorso per Cassazione, la Corte di
Legittimità ha cassato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Fermo relativamente al punto relativo alla compensazione delle spese di lite.
In particolare, la Corte di Cassazione ha così motivato: “La compensazione delle spese di lite è stata giustificata dal tribunale sulla base della reciproca soccombenza delle parti, ritenuta sussistente in virtù del rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'opponente, vittoriosa nel merito, ai sensi dell'art.
96, comma 2, c.p.c..
La decisione non è però conforme, in diritto, al più recente indirizzo di questa Corte (dal quale non sono prospettati nel presente giudizio motivi idonei a discostarsi), secondo il quale il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art, 96 c.p,c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Cass, Sez, 6 - 3, Ordinanza n. 9532 del 12/04/2017, Rv. 643825 - 01;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11792 del 15/05/2018, Rv. 648541 - 01; Sez, 6 - 3, Ordinanza n. 5466 del 28/02/2020, Rv. 657296 - 01).
La decisione impugnata va pertanto cassata, affinché, in sede di rinvio, venga rivalutata la questione relativa alla regolamentazione delle spese processuali del giudizio di merito (procedendosi al riconoscimento delle stesse in favore della parte opponente, integralmente vittoriosa o, al più, alla loro compensazione, ma esclusivamente sulla base della eventuale sussistenza di eccezionali ragioni ai sensi dell'art, 92, comma 2,
c.p.c., nella formulazione risultante dalla sentenza della Cofte costituzionale 7 marzo-19 aprile 2018
n.77)”.
5 Ebbene, con riferimento alle spese relative al primo grado di giudizio, rispetto al quale in questa sede è stata proposta la riassunzione, osserva il Tribunale come non possono ritenersi sussistenti i giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite, bensì per la compensazione delle stesse nella misura della metà.
Da un lato, infatti, non può che essere messa in evidenza la soccombenza principale di nel merito. CP_1
Emerge agevolmente come il pignoramento notificato in data 06.02.2017 è stato dichiarato nullo, così accertando che l'odierno opposto non avesse diritto a procedere esecutivamente in forza dello stesso, tenuto conto della piena applicabilità dell'art. 49, comma 4 e comma 5 D.L. n.189/16, convertito in l. 229/16.
A norma dell'art. 49, comma 4, ratione temporis vigente, veniva previsto che “per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni di cui all'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali
e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente”.
La stessa circostanza del pignoramento notificato a dal procuratore di Parte_1 nonostante la vigenza della sospensione de qua ha sostanzialmente CP_1 comportato l'avvio dell'esecuzione e, con essa, la necessità per la debitrice di proporre opposizione agli atti esecutivi.
Né, sul punto, può rilevare l'assenza di colpa in capo al creditore o la concorrente inerzia dell'Ufficiale Giudiziario nel non far presente la sospensione dei termini per procedere ad esecuzione anche tenuto conto che, a norma del disposto sopra richiamato,
6 l'eventuale rinuncia del debitore ad avvalersi della sospensione dei termini avrebbe dovuto essere dallo stesso espressa.
Né può rilevare la specialità della materia trattata o la sua interpretazione, a mezzo di linee guida successivamente intervenute, riguardando le stesse al più accorgimenti da inserire in sede di emissione del provvedimento monitorio o regole comportamentali esigibili in capo all'ufficiale giudiziario, dovendosi, piuttosto, valorizzare come la norma, con chiarezza disponesse che, nel periodo dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017, fossero sospesi, nei riguardi dei soggetti sopra indicati, i termini relativi ai processi esecutivi.
Tuttavia, devono ritenersi sussistenti i presupposti per una compensazione parziale, nella misura della metà, delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c..
È noto, infatti, l'arresto giurisprudenziale con il quale la Corte Costituzionale, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” specificando come “l''obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati” (cfr. Corte Cost., sent. n.77/2018).
Sul punto, l'arresto citato ha chiarito che “La regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla regola generale victus victori fissata dall'art. 91, primo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui – ripetendo l'analoga prescrizione dell'art. 370, primo comma, del codice di procedura civile del 1865 − prevede che «il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa». Quindi la soccombenza si accompagna, di norma, alla condanna al pagamento delle spese di lite”. A fondamento del principio in questione vi è l'osservazione secondo cui l'alea del processo deve gravare sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente. In questi termini, “è giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa. Questa Corte ha in proposito affermato che «il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento» (sentenza n. 135 del 1987)”.
7 Quella della regolamentazione delle spese di lite sulla scorta della sola soccombenza, peraltro, “non è una regola assoluta proprio in ragione del carattere accessorio della pronuncia sulle spese di lite … come è consentito al giudice di compensare tra le parti le spese di lite ricorrendo le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (disposizione attualmente censurata), così rientra nella discrezionalità del legislatore modulare l'applicazione della regola generale secondo cui alla soccombenza nella causa si accompagna la condanna al pagamento delle spese di lite…
Ampia quindi è la discrezionalità di cui gode il legislatore nel dettare norme processuali (ex plurimis, sentenze n. 270 del 2012, n. 446 del 2007 e n. 158 del 2003) e segnatamente nel regolamentare le spese di lite. Sicché è ben possibile – … (sentenza n. 157 del 2014) − «una deroga all'istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino (sentenze n. 270 del 2012 e n. 196 del 1982), non essendo, quindi, indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese (sentenza n. 117 del 1999)»”. Ecco allora che, se il “legislatore, nel 2014, …ha ristretto ulteriormente il perimetro della deroga alla regola che vuole che le spese di lite gravino sulla parte totalmente soccombente” prevedendo “non più la clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni», ma due ipotesi nominate (oltre quella della soccombenza reciproca che non è mai mutata), ossia l'assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” la Corte Costituzionale ha individuato come rigide le uniche due ipotesi tassative tipizzate, idonee a comportare una violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza, essendo state lasciate fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. In particolare, è stato precisato che “Si ha quindi che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma,
Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti” (cfr.
Corte Cost. n.77/2018).
Ebbene, osserva il Tribunale come tra le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, in un'ottica di ragionevolezza nei termini anzidetti, deve essere sicuramente incluso il comportamento processuale nella specie posto in essere da che, lungi dal CP_1
8 resistere in giudizio, ha sostanzialmente concluso riconoscendo la fondatezza delle pretese della controparte.
La compensazione, quantomeno parziale, delle spese di lite in casi analoghi deve essere giustificata sulla scorta del ragionamento perorato dalla Corte Costituzionale anche ai fini della garanzia della ragionevole durata del processo in un'ottica di incentivazione di comportamenti processuali improntati, anche attraverso il riconoscimento della correttezza della fondatezza delle ragioni di controparte, alla lealtà.
In definitiva, in parziale accoglimento della domanda attorea e in parziale riforma della sentenza n. 499/2019, pronunciata dal Tribunale di Fermo e pubblicata il 29.08.2019 deve essere disposta la parziale compensazione delle spese di lite relative al procedimento avente
R.G. n. 2360/2017.
La restante parte di spesa viene posta a carico della parte opposta in quanto soccombente principale e viene liquidata, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, in base al valore complessivo della controversia, come dichiarato nell'atto di citazione. Partendo dai parametri medi previsti dalle tabelle, vigenti al momento della definizione del predetto giudizio, allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, sono così liquidati in favore di parte attrice compensi nella misura complessiva, già ridotta del detratto 50% compensato, di euro 2.417,50, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Le suddette spese devono essere distratte in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario già nel giudizio definito con la sentenza, poi, parzialmente cassata con rinvio.
Deve darsi, a questo punto, atto di come la domanda proposta in questa sede dall'attore in riassunzione, volta ad ottenere la condanna della controparte “al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio come da allegate note spese” ricomprenda anche le spese relative alla fase interdittale dell'opposizione, ex art. 617 c.p.c., svolta dinanzi al G.E..
La domanda sul punto deve essere rigettata.
A tal riguardo è sufficiente richiamare l'orientamento di legittimità del tutto consolidato secondo cui “Nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod. proc. civ., emergente dalla riforma di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per
l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito” (così, Cass. n. 12977/2022; Cass. n. 22033/2011; conf., ex multis, Cass. n. 15082/2019).
9 Qualora il giudice dell'esecuzione non liquidi le spese della fase sommaria del processo di opposizione con l'ordinanza con cui provvede sulla sospensione, “la tutela delle parti in relazione a tale omissione è assicurata dalla possibilità di instaurare il giudizio di merito, anche al fine di ottenere in tale sede la liquidazione omessa”. Laddove, peraltro, la parte interessata rimanga inerte sul punto, “tale chance risulta definitivamente perduta”. Altro rimedio previsto dalla giurisprudenza di legittimità è quello espresso nei seguenti termini “In linea generale, non può peraltro escludersi che, in caso di omissione da parte del giudice, la parte interessata possa anche avanzare istanza di integrazione dell'ordinanza di cui all'art. 624, comma 1, c.p.c., ai sensi dell'art. 289 c.p.c., similmente a quanto avviene ai fini della concessione del termine di cui all'art. 616 c.p.c. pretermesso
(quanto, cioè, ha fatto l'odierna ricorrente); tuttavia, detta istanza di integrazione deve comunque essere proposta prima della scadenza del termine per instaurare la fase di merito dell'opposizione, onde garantire comunque alle parti (previa eventuale loro rimessione in termini, ove occorra) la possibilità di chiedere la revisione della liquidazione provvisoria del giudice dell'esecuzione nell'ambito della fase di merito dell'opposizione (Cass. n. 22503/2011). Dopo che detto termine sia scaduto, infatti, la liquidazione delle spese in questione non è più possibile, perché - non essendo stato introdotto il giudizio di merito - la parentesi di cognizione è definitivamente estinta, ex art. 307, comma 3, c.p.c. (Cass. n. 12170/2016)”
(cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 12977 del 26/04/2022 (Rv. 664631 - 01)).
Ebbene, nella specie, dalla lettura degli atti relativi al giudizio di opposizione definito con la sentenza, poi, cassata con rinvio, emerge, in primo luogo, come il G.E. abbia definito la fase dinanzi alla stessa instaurata a seguito dell'opposizione, con ordinanza del
02.1.2017, limitandosi a sospendere l'esecuzione R.G. n. 160/2017, fissando il termine per l'instaurazione di merito, senza, pertanto, nulla disporre in punto di spese di lite.
In secondo luogo, dalla lettura degli atti di cui al richiamato giudizio di merito instaurato non risulta che la parte opponente abbia agito per ottenere in quella sede la liquidazione omessa, con ciò dovendosi definitivamente ritenere preclusa tale possibilità.
Del resto, neppure la domanda in questione può essere introdotta nel presente giudizio di rinvio stante il disposto di cui all'art. 394, ultimo comma, secondo cui “le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione”, circostanza non ricorrente nel caso di specie vertendo in presente giudizio, all'esito del rinvio da parte della Corte di
Legittimità, solo sulla condanna o compensazione motivata delle spese già richieste in sede di giudizio di primo grado.
10 Passando alla domanda relativa alla liquidazione delle spese relative al giudizio celebrato dinanzi alla Corte di Cassazione, è la reciproca parziale soccombenza in merito ai motivi di ricorso a giustificare l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Parimenti, l'accoglimento parziale della domanda attorea, volta ad ottenere la condanna dell'opposto al pagamento integrale delle spese di lite relative al procedimento avente RG
n. 2360/2017 e a quello svoltosi a seguito di ricorso dinanzi alla Corte di Legittimità, delinea un'ipotesi di ulteriore soccombenza reciproca tra le parti che giustifica, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1344/2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ in parziale accoglimento delle domande proposte dalla parte attrice/opponente e in parziale riforma della sentenza n. 499/2019, pronunciata dal Tribunale di Fermo e pubblicata il 29.08.2019, compensa tra le parti le spese di lite, relative al giudizio avente R.G. n.
2360/2017, nella misura della metà;
❖ condanna al pagamento, in favore di della restante CP_1 Parte_1
metà delle spese di lite, relative al giudizio avente R.G. n. 2360/2017, liquidata nella somma di euro 2.417,50, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
❖ compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al giudizio dinanzi alla
Corte di Cassazione, n. 33676/2019 ruolo generale;
❖ compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Fermo il 04.08.2025.
IL GIUDICE Dott.ssa Mariannunziata Taverna
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1344/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARLO Parte_1 C.F._1
v. SE amente domiciliata in FERMO, VIA PROSPERI, N. 33/A, presso il primo dei difensori, in virtù di procure in calce all'atto di citazione e alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICHELE CP_1 C.F._2
CARDENÀ e dell'avv. MAURIZIO MINNUCCI, elettivamente domiciliato in FERMO, VIA BELLESI, N. 66, presso il difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale deducendo che, in data 02.06.2017, le era stato CP_1 notificato atto di precetto, con in allegato ricorso monitorio e decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, n.82/2017 emesso dal Tribunale di Fermo, per asseriti canoni di locazione non pagati. In forza di tale titolo, in data 21.02.2017, l'esercizio commerciale
1 della veniva sottoposto a pignoramento mobiliare, con inutile e dannoso clamore e Pt_1 pubblicità negativa per la opponente, in quanto lo stesso era avvenuto alla presenza di una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Montegiorgio e di un fabbro per la sostituzione della serratura.
Inoltre, all'epoca, l'esercizio commerciale di era già stato messo Pt_2 Parte_1 in vendita e la circostanza era nota al creditore procedente. Pertanto, in ragione dell'ingiustizia della promossa esecuzione, proponeva opposizione ex art. Parte_1
615, comma 2, c.p.c. con ricorso dinanzi al G.E. presso il Tribunale di Fermo.
L'opposizione, in particolare, veniva proposta sulla scorta dei seguenti motivi:
1. non esigibilità del credito posto a fondamento del titolo azionato, ai sensi dell'allegato n.2 della L. 15.12.2016, n. 229 che aveva convertito il D.L. 17.10.2016 n.189, in virtù del quale il Comune di Montegiorgio era stato ricompreso nei Comuni interessati dall'evento sismico del 30.10.2016.
Ai sensi dell'art. 49, commi 4 e 5, per i soggetti che, alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni come quello di Montegiorgio si applicava la sospensione dei termini sostanziali e processuali. Di conseguenza, non si sarebbe potuto procedere esecutivamente nei confronti della ricorrente;
2. malafede o colpa grave del creditore procedente che aveva agito esecutivamente in violazione dell'art. 96, comma 2 c.p.c.. Il creditore, invero, aveva violato la sospensione di legge e aveva fatto intervenire la Forza Pubblica con il chiaro intento di danneggiare l'avviamento dell'esercizio commerciale della senza che il suddetto intervento fosse Pt_1 necessario, tenuto conto del contegno pacifico tenuto dall'esecutata.
All'udienza del 19.09.2017, il G.E. si riservava sulla richiesta di sospensione e, all'esito anche della concessione di un termine per note, con ordinanza del 06.10.2017, provvedeva accogliendo l'istanza di sospensione e fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Riassunto il giudizio, nella fase di merito, la parte convenuta ammetteva la fondatezza della domanda attrice, chiedendo la compensazione delle spese di lite, nonché il rigetto della richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c..
Con la sentenza n. 499/2019, il Tribunale di Fermo accoglieva l'opposizione dichiarando la nullità del pignoramento mobiliare, peraltro, rigettando la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. e dichiarando l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
2 Avverso la suddetta sentenza, ai sensi dell'art. 618 c.p.c., veniva proposto ricorso per
Cassazione nell'ambito del quale veniva fatto valere, ex art. 360, n. 3 c.p.c., il vizio di violazione o falsa applicazione dell'art. 96, comma 2 c.p.c., nonché, ai sensi della medesima norma, quello di violazione o falsa applicazione dell'art. 92, comma 2 c.p.c.. si costituiva, contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso stesso. CP_1
Con ordinanza n. 20317/2022, del 09.06.2022, la Corte di Cassazione, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava inammissibile il primo motivo di impugnazione, viceversa, accogliendo il secondo.
La sentenza pronunciata dal Tribunale di Fermo, pertanto, veniva cassata, con rinvio, in relazione al motivo accolto. Il rinvio ricomprendeva anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nella parte motiva, in relazione al motivo di gravame accolto, poteva leggersi il seguente principio di diritto: “La decisione impugnata va pertanto cassata, affinché, in sede di rinvio venga rivalutata la questione relativa alla regolamentazione delle spese processuali del giudizio di merito
(procedendosi al riconoscimento delle sesse in favore della parte opponente, integralmente vittoriosa o, al più alla loro compensazione, ma esclusivamente sulla base della eventuale sussistenza di eccezionali ragioni ai sensi del"art.92, comma 2, c.p.c., nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale 7 marzo-19aprile 2018 n.77)”.
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, allora, Parte_1 conveniva in giudizio chiedendo, nella presente sede, l'accoglimento delle CP_1 seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, in accoglimento della domanda attrice ed in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, condannare al pagamento delle spese dei CP_1 due gradi di giudizio come da allegate note spese.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio chiedendo la compensazione delle spese legali CP_1 relative al primo grado di giudizio.
Il convenuto specificava che la sussistenza delle eccezionali ragioni utili alla compensazione delle spese di lite doveva trarsi dalla circostanza per la quale l'opposizione agli atti esecutivi era stata accolta facendo applicazione della disciplina speciale prevista dalla L 15.12.2016 n. 229, contenente gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto.
Nel caso di specie, infatti, il pignoramento mobiliare sui beni siti in Magliano di Tenna –
Comune al di fuori del c.d. cratere – ove svolgeva la propria attività Parte_1
3 lavorativa, era stato eseguito il 21.02.2017. L'applicazione della legge speciale derivava dal fatto che l'esecutata fosse residente nel Comune di Montegiorgio, facente parte del c.d. cratere.
La circostanza che l'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi fosse riconducibile all'applicazione della legislazione speciale ed eccezionale, resasi necessaria per far fronte ad una situazione di emergenza, costituiva proprio un motivo, a sua volta, eccezionale idoneo a giustificare la compensazione delle spese legali.
Del resto, lo stesso atteggiamento processuale dell'opposto, nel giudizio di primo grado, doveva evidenziarsi in termini di assenza di colpa in capo a tenuto conto che, CP_1 seppur il creditore aveva agito per il pignoramento, detto atto era riconducibile all'Ufficiale
Giudiziario il quale avrebbe dovuto procrastinare l'esecuzione a data successiva al
31.07.2017.
Parimenti, nessun comportamento colposo poteva essere ascritto a anche CP_1 in relazione alla richiesta di assistenza dei Carabinieri e del fabbro i quali erano stati chiamati non dall'odierno convenuto ma probabilmente dall'Ufficiale Giudiziario.
La inoltre, non aveva invocato l'applicazione della normativa sul sisma e Pt_1
l'Ufficiale Giudiziario non aveva avuto modo di astenersi dall'eseguire il pignoramento, forse confidando nella rinuncia all'avvalimento da parte della debitrice.
Ancora, le eccezionali ragioni potevano rinvenirsi nella novità delle questioni trattate, posto che la disciplina speciale sulla base della quale era stata decisa l'opposizione agli atti esecutivi era entrata in vigore da circa due mesi e non vi erano pronunce giurisprudenziali.
Neppure esistevano linee guida relative all'applicazione, intervenute solo successivamente.
L'opposto chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo tribunale adito, rigettare le domande formulate dalla signora nei confronti del Pt_1 signor con vittoria di spese e competenze professionali”. CP_1
Instaurato il contraddittorio, istruita documentalmente la causa, definito il tema del giudizio e terminata l'istruzione, all'udienza del 24.04.2025, le parti precisavano le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, occorre osservare quanto segue.
Il presente giudizio in riassunzione verte esclusivamente in punto di rideterminazione delle spese di lite relative al procedimento, incardinato dinanzi all'intestato Tribunale, avente R.g.n. 2360/2017 e definito con la sentenza n. 499/2019, pubblicata il 29.08.2019.
4 Giova premettere che, nel giudizio di rinvio, ex art. 394, co. 2 c.p.c., “le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata” e, quindi, l'attuale attrice quella di opponente e quella di opposto. CP_1
Tanto precisato, occorre osservare che, con la pronuncia sopra citata, il Tribunale di
Fermo aveva accolto l'opposizione proposta da avverso il pignoramento Parte_1 mobiliare notificato in data 21.02.2017 su istanza di dichiarandone la nullità. CP_1
Con la predetta sentenza, poi, veniva, peraltro, rigettata la domanda volta ad ottenere la condanna dell'opposto ex art. 96, comma 2 c.p.c. e, infine, dichiarata la compensazione delle spese di lite, con la seguente motivazione: “L'esito del giudizio, che vede l'accoglimento dell'opposizione in ordine alla nullità del pignoramento 21.2.17 ed il rigetto della domanda di condanna ex art. 96/2 cpc al risarcimento del danno, comporta la compensazione delle spese di lite”.
Per quanto di immediato interesse in questa sede, si è dato conto, nell'ambito della ricostruzione del thema disputandum, che, a seguito di ricorso per Cassazione, la Corte di
Legittimità ha cassato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Fermo relativamente al punto relativo alla compensazione delle spese di lite.
In particolare, la Corte di Cassazione ha così motivato: “La compensazione delle spese di lite è stata giustificata dal tribunale sulla base della reciproca soccombenza delle parti, ritenuta sussistente in virtù del rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'opponente, vittoriosa nel merito, ai sensi dell'art.
96, comma 2, c.p.c..
La decisione non è però conforme, in diritto, al più recente indirizzo di questa Corte (dal quale non sono prospettati nel presente giudizio motivi idonei a discostarsi), secondo il quale il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art, 96 c.p,c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Cass, Sez, 6 - 3, Ordinanza n. 9532 del 12/04/2017, Rv. 643825 - 01;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11792 del 15/05/2018, Rv. 648541 - 01; Sez, 6 - 3, Ordinanza n. 5466 del 28/02/2020, Rv. 657296 - 01).
La decisione impugnata va pertanto cassata, affinché, in sede di rinvio, venga rivalutata la questione relativa alla regolamentazione delle spese processuali del giudizio di merito (procedendosi al riconoscimento delle stesse in favore della parte opponente, integralmente vittoriosa o, al più, alla loro compensazione, ma esclusivamente sulla base della eventuale sussistenza di eccezionali ragioni ai sensi dell'art, 92, comma 2,
c.p.c., nella formulazione risultante dalla sentenza della Cofte costituzionale 7 marzo-19 aprile 2018
n.77)”.
5 Ebbene, con riferimento alle spese relative al primo grado di giudizio, rispetto al quale in questa sede è stata proposta la riassunzione, osserva il Tribunale come non possono ritenersi sussistenti i giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite, bensì per la compensazione delle stesse nella misura della metà.
Da un lato, infatti, non può che essere messa in evidenza la soccombenza principale di nel merito. CP_1
Emerge agevolmente come il pignoramento notificato in data 06.02.2017 è stato dichiarato nullo, così accertando che l'odierno opposto non avesse diritto a procedere esecutivamente in forza dello stesso, tenuto conto della piena applicabilità dell'art. 49, comma 4 e comma 5 D.L. n.189/16, convertito in l. 229/16.
A norma dell'art. 49, comma 4, ratione temporis vigente, veniva previsto che “per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni di cui all'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali
e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente”.
La stessa circostanza del pignoramento notificato a dal procuratore di Parte_1 nonostante la vigenza della sospensione de qua ha sostanzialmente CP_1 comportato l'avvio dell'esecuzione e, con essa, la necessità per la debitrice di proporre opposizione agli atti esecutivi.
Né, sul punto, può rilevare l'assenza di colpa in capo al creditore o la concorrente inerzia dell'Ufficiale Giudiziario nel non far presente la sospensione dei termini per procedere ad esecuzione anche tenuto conto che, a norma del disposto sopra richiamato,
6 l'eventuale rinuncia del debitore ad avvalersi della sospensione dei termini avrebbe dovuto essere dallo stesso espressa.
Né può rilevare la specialità della materia trattata o la sua interpretazione, a mezzo di linee guida successivamente intervenute, riguardando le stesse al più accorgimenti da inserire in sede di emissione del provvedimento monitorio o regole comportamentali esigibili in capo all'ufficiale giudiziario, dovendosi, piuttosto, valorizzare come la norma, con chiarezza disponesse che, nel periodo dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017, fossero sospesi, nei riguardi dei soggetti sopra indicati, i termini relativi ai processi esecutivi.
Tuttavia, devono ritenersi sussistenti i presupposti per una compensazione parziale, nella misura della metà, delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c..
È noto, infatti, l'arresto giurisprudenziale con il quale la Corte Costituzionale, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” specificando come “l''obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati” (cfr. Corte Cost., sent. n.77/2018).
Sul punto, l'arresto citato ha chiarito che “La regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla regola generale victus victori fissata dall'art. 91, primo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui – ripetendo l'analoga prescrizione dell'art. 370, primo comma, del codice di procedura civile del 1865 − prevede che «il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa». Quindi la soccombenza si accompagna, di norma, alla condanna al pagamento delle spese di lite”. A fondamento del principio in questione vi è l'osservazione secondo cui l'alea del processo deve gravare sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente. In questi termini, “è giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa. Questa Corte ha in proposito affermato che «il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento» (sentenza n. 135 del 1987)”.
7 Quella della regolamentazione delle spese di lite sulla scorta della sola soccombenza, peraltro, “non è una regola assoluta proprio in ragione del carattere accessorio della pronuncia sulle spese di lite … come è consentito al giudice di compensare tra le parti le spese di lite ricorrendo le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (disposizione attualmente censurata), così rientra nella discrezionalità del legislatore modulare l'applicazione della regola generale secondo cui alla soccombenza nella causa si accompagna la condanna al pagamento delle spese di lite…
Ampia quindi è la discrezionalità di cui gode il legislatore nel dettare norme processuali (ex plurimis, sentenze n. 270 del 2012, n. 446 del 2007 e n. 158 del 2003) e segnatamente nel regolamentare le spese di lite. Sicché è ben possibile – … (sentenza n. 157 del 2014) − «una deroga all'istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino (sentenze n. 270 del 2012 e n. 196 del 1982), non essendo, quindi, indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese (sentenza n. 117 del 1999)»”. Ecco allora che, se il “legislatore, nel 2014, …ha ristretto ulteriormente il perimetro della deroga alla regola che vuole che le spese di lite gravino sulla parte totalmente soccombente” prevedendo “non più la clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni», ma due ipotesi nominate (oltre quella della soccombenza reciproca che non è mai mutata), ossia l'assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” la Corte Costituzionale ha individuato come rigide le uniche due ipotesi tassative tipizzate, idonee a comportare una violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza, essendo state lasciate fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. In particolare, è stato precisato che “Si ha quindi che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma,
Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti” (cfr.
Corte Cost. n.77/2018).
Ebbene, osserva il Tribunale come tra le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, in un'ottica di ragionevolezza nei termini anzidetti, deve essere sicuramente incluso il comportamento processuale nella specie posto in essere da che, lungi dal CP_1
8 resistere in giudizio, ha sostanzialmente concluso riconoscendo la fondatezza delle pretese della controparte.
La compensazione, quantomeno parziale, delle spese di lite in casi analoghi deve essere giustificata sulla scorta del ragionamento perorato dalla Corte Costituzionale anche ai fini della garanzia della ragionevole durata del processo in un'ottica di incentivazione di comportamenti processuali improntati, anche attraverso il riconoscimento della correttezza della fondatezza delle ragioni di controparte, alla lealtà.
In definitiva, in parziale accoglimento della domanda attorea e in parziale riforma della sentenza n. 499/2019, pronunciata dal Tribunale di Fermo e pubblicata il 29.08.2019 deve essere disposta la parziale compensazione delle spese di lite relative al procedimento avente
R.G. n. 2360/2017.
La restante parte di spesa viene posta a carico della parte opposta in quanto soccombente principale e viene liquidata, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, in base al valore complessivo della controversia, come dichiarato nell'atto di citazione. Partendo dai parametri medi previsti dalle tabelle, vigenti al momento della definizione del predetto giudizio, allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, sono così liquidati in favore di parte attrice compensi nella misura complessiva, già ridotta del detratto 50% compensato, di euro 2.417,50, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Le suddette spese devono essere distratte in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario già nel giudizio definito con la sentenza, poi, parzialmente cassata con rinvio.
Deve darsi, a questo punto, atto di come la domanda proposta in questa sede dall'attore in riassunzione, volta ad ottenere la condanna della controparte “al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio come da allegate note spese” ricomprenda anche le spese relative alla fase interdittale dell'opposizione, ex art. 617 c.p.c., svolta dinanzi al G.E..
La domanda sul punto deve essere rigettata.
A tal riguardo è sufficiente richiamare l'orientamento di legittimità del tutto consolidato secondo cui “Nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod. proc. civ., emergente dalla riforma di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per
l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito” (così, Cass. n. 12977/2022; Cass. n. 22033/2011; conf., ex multis, Cass. n. 15082/2019).
9 Qualora il giudice dell'esecuzione non liquidi le spese della fase sommaria del processo di opposizione con l'ordinanza con cui provvede sulla sospensione, “la tutela delle parti in relazione a tale omissione è assicurata dalla possibilità di instaurare il giudizio di merito, anche al fine di ottenere in tale sede la liquidazione omessa”. Laddove, peraltro, la parte interessata rimanga inerte sul punto, “tale chance risulta definitivamente perduta”. Altro rimedio previsto dalla giurisprudenza di legittimità è quello espresso nei seguenti termini “In linea generale, non può peraltro escludersi che, in caso di omissione da parte del giudice, la parte interessata possa anche avanzare istanza di integrazione dell'ordinanza di cui all'art. 624, comma 1, c.p.c., ai sensi dell'art. 289 c.p.c., similmente a quanto avviene ai fini della concessione del termine di cui all'art. 616 c.p.c. pretermesso
(quanto, cioè, ha fatto l'odierna ricorrente); tuttavia, detta istanza di integrazione deve comunque essere proposta prima della scadenza del termine per instaurare la fase di merito dell'opposizione, onde garantire comunque alle parti (previa eventuale loro rimessione in termini, ove occorra) la possibilità di chiedere la revisione della liquidazione provvisoria del giudice dell'esecuzione nell'ambito della fase di merito dell'opposizione (Cass. n. 22503/2011). Dopo che detto termine sia scaduto, infatti, la liquidazione delle spese in questione non è più possibile, perché - non essendo stato introdotto il giudizio di merito - la parentesi di cognizione è definitivamente estinta, ex art. 307, comma 3, c.p.c. (Cass. n. 12170/2016)”
(cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 12977 del 26/04/2022 (Rv. 664631 - 01)).
Ebbene, nella specie, dalla lettura degli atti relativi al giudizio di opposizione definito con la sentenza, poi, cassata con rinvio, emerge, in primo luogo, come il G.E. abbia definito la fase dinanzi alla stessa instaurata a seguito dell'opposizione, con ordinanza del
02.1.2017, limitandosi a sospendere l'esecuzione R.G. n. 160/2017, fissando il termine per l'instaurazione di merito, senza, pertanto, nulla disporre in punto di spese di lite.
In secondo luogo, dalla lettura degli atti di cui al richiamato giudizio di merito instaurato non risulta che la parte opponente abbia agito per ottenere in quella sede la liquidazione omessa, con ciò dovendosi definitivamente ritenere preclusa tale possibilità.
Del resto, neppure la domanda in questione può essere introdotta nel presente giudizio di rinvio stante il disposto di cui all'art. 394, ultimo comma, secondo cui “le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione”, circostanza non ricorrente nel caso di specie vertendo in presente giudizio, all'esito del rinvio da parte della Corte di
Legittimità, solo sulla condanna o compensazione motivata delle spese già richieste in sede di giudizio di primo grado.
10 Passando alla domanda relativa alla liquidazione delle spese relative al giudizio celebrato dinanzi alla Corte di Cassazione, è la reciproca parziale soccombenza in merito ai motivi di ricorso a giustificare l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Parimenti, l'accoglimento parziale della domanda attorea, volta ad ottenere la condanna dell'opposto al pagamento integrale delle spese di lite relative al procedimento avente RG
n. 2360/2017 e a quello svoltosi a seguito di ricorso dinanzi alla Corte di Legittimità, delinea un'ipotesi di ulteriore soccombenza reciproca tra le parti che giustifica, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1344/2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ in parziale accoglimento delle domande proposte dalla parte attrice/opponente e in parziale riforma della sentenza n. 499/2019, pronunciata dal Tribunale di Fermo e pubblicata il 29.08.2019, compensa tra le parti le spese di lite, relative al giudizio avente R.G. n.
2360/2017, nella misura della metà;
❖ condanna al pagamento, in favore di della restante CP_1 Parte_1
metà delle spese di lite, relative al giudizio avente R.G. n. 2360/2017, liquidata nella somma di euro 2.417,50, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
❖ compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al giudizio dinanzi alla
Corte di Cassazione, n. 33676/2019 ruolo generale;
❖ compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Fermo il 04.08.2025.
IL GIUDICE Dott.ssa Mariannunziata Taverna
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