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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/06/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Castrovillari
Verbale della causa n. 1650/24
Oggi 05.06.25 alle ore 10.45 sono comparsi gli avv.ti Pompilio per parte attrice e Sammarro per parte convenuta, i quali discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
Alle ore 12.05, all'esito della camera di consiglio, chiamata la causa nessuno e' comparso
Il Giudice da lettura della sentenza di seguito riportata
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
pagina 1 di 4
N. R.G. 1650/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1650/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
POMPILIO ANTONIO PIERPAOLO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SAMMARRO DARIO
CONVENUTO
OGGETTO: arricchimento senza causa
CONCLUSIONI: Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I fatti di causa
Con ricorso depositato in data 01.09.24 , adiva l'autorità giudiziaria Parte_1
al fine di ottenere la condanna del , a titolo di indennizzo, ex art. Controparte_1
2041 c.c., al pagamento della somma di € 32.000,00, oltre oneri accessori, rivalutata fino al momento della decisione e maggiorata da interessi compensativi, al saggio giudizialmente determinato in via equitativa, decorrenti dal momento dell'arricchimento (24/03/06)21 e della correlativa diminuzione patrimoniale.
pagina 2 di 4 Deduceva la ricorrente che per la realizzazione dell'opera afferente il consolidamento e la conservazione dei ruderi del Castello Feudale - 2° lotto” per un importo complessivo di £
300.000.000, il Comune si sia avvalso della sua opera professionale, avendo la medesima redatto la relazione geologica, opera che , tuttavia, non aveva avuto alcun riconoscimento economico da parte dell'Ente.
Si costituiva in giudizio il il quale contestava le avverse deduzioni Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda di cui deduceva l'infondatezza, eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto fatto valere.
Sulla scorta dei documenti offerti in comunicazione, all'udienza del 05.06.25 la causa veniva decisa , previa discussione delle parti.
2. Sul merito del giudizio
L'eccezione di prescrizione è fondata e merita accoglimento.
Invero, ritiene questo Giudice di condividere il principio secondo cui In tema di azione di ingiustificato arricchimento, l'obbligo indennitario dell'amministrazione non sorge con la compiuta realizzazione dell'opera in conformità al progetto, ma in virtù del dato oggettivo dell'utilizzazione della prestazione, che avviene nel momento in cui l'elaborato progettuale viene acquisito dalla pubblica amministrazione e comunque da essa adoperato;
detto momento segna il "dies a quo" per la decorrenza della prescrizione dell'azione, non rilevando
a tal fine il riconoscimento soggettivo dell'"utilitas" da parte dell'ente (cfr. Cass. civ. 11803/20).
Nel caso di specie lo stesso istante, ha dedotto, nel libello introduttivo che: Il progetto preliminare, del quale faceva parte la relazione geologica, fu approvato con deliberazione della G.M. n. 81 del 28/09/00. La relazione geologica definitiva, propedeutica alle successive fasi di progettazione, fu consegnata pochi giorni dopo l'approvazione del progetto preliminare, il 05/10/2000, e redatta con anticipazione dei costi dei necessari sondaggi geognostici vista
l'urgenza manifestatagli dall'amministrazione comunale che temeva di perdere il finanziamento.
Quindi l'utilizzazione dell'opera da parte dell'Ente già poteva dirsi compiuta alla data del
05.10.00, avendo, secondo l'assunto attoreo, il approvato a quella data il progetto CP_1 che si basava sulla relazione dell'istante.
Conseguentemente, considerando l'ordinario termine decennale di prescrizione dell'azione di ingiustificato arricchimento, essendo la prima missiva con cui veniva chiesto il compenso del
28.02.11, come affermato dallo stesso istante, l'azione deve ritenersi prescritta.
pagina 3 di 4
3. Sulle spese di lite.
Appare equo, trattandosi di questioni interpretative, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda.
Spese compensate.
Castrovillari, 05.06.25
Il Giudice
dott. Beatrice Magarò
pagina 4 di 4
Verbale della causa n. 1650/24
Oggi 05.06.25 alle ore 10.45 sono comparsi gli avv.ti Pompilio per parte attrice e Sammarro per parte convenuta, i quali discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
Alle ore 12.05, all'esito della camera di consiglio, chiamata la causa nessuno e' comparso
Il Giudice da lettura della sentenza di seguito riportata
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
pagina 1 di 4
N. R.G. 1650/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1650/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
POMPILIO ANTONIO PIERPAOLO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SAMMARRO DARIO
CONVENUTO
OGGETTO: arricchimento senza causa
CONCLUSIONI: Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I fatti di causa
Con ricorso depositato in data 01.09.24 , adiva l'autorità giudiziaria Parte_1
al fine di ottenere la condanna del , a titolo di indennizzo, ex art. Controparte_1
2041 c.c., al pagamento della somma di € 32.000,00, oltre oneri accessori, rivalutata fino al momento della decisione e maggiorata da interessi compensativi, al saggio giudizialmente determinato in via equitativa, decorrenti dal momento dell'arricchimento (24/03/06)21 e della correlativa diminuzione patrimoniale.
pagina 2 di 4 Deduceva la ricorrente che per la realizzazione dell'opera afferente il consolidamento e la conservazione dei ruderi del Castello Feudale - 2° lotto” per un importo complessivo di £
300.000.000, il Comune si sia avvalso della sua opera professionale, avendo la medesima redatto la relazione geologica, opera che , tuttavia, non aveva avuto alcun riconoscimento economico da parte dell'Ente.
Si costituiva in giudizio il il quale contestava le avverse deduzioni Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda di cui deduceva l'infondatezza, eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto fatto valere.
Sulla scorta dei documenti offerti in comunicazione, all'udienza del 05.06.25 la causa veniva decisa , previa discussione delle parti.
2. Sul merito del giudizio
L'eccezione di prescrizione è fondata e merita accoglimento.
Invero, ritiene questo Giudice di condividere il principio secondo cui In tema di azione di ingiustificato arricchimento, l'obbligo indennitario dell'amministrazione non sorge con la compiuta realizzazione dell'opera in conformità al progetto, ma in virtù del dato oggettivo dell'utilizzazione della prestazione, che avviene nel momento in cui l'elaborato progettuale viene acquisito dalla pubblica amministrazione e comunque da essa adoperato;
detto momento segna il "dies a quo" per la decorrenza della prescrizione dell'azione, non rilevando
a tal fine il riconoscimento soggettivo dell'"utilitas" da parte dell'ente (cfr. Cass. civ. 11803/20).
Nel caso di specie lo stesso istante, ha dedotto, nel libello introduttivo che: Il progetto preliminare, del quale faceva parte la relazione geologica, fu approvato con deliberazione della G.M. n. 81 del 28/09/00. La relazione geologica definitiva, propedeutica alle successive fasi di progettazione, fu consegnata pochi giorni dopo l'approvazione del progetto preliminare, il 05/10/2000, e redatta con anticipazione dei costi dei necessari sondaggi geognostici vista
l'urgenza manifestatagli dall'amministrazione comunale che temeva di perdere il finanziamento.
Quindi l'utilizzazione dell'opera da parte dell'Ente già poteva dirsi compiuta alla data del
05.10.00, avendo, secondo l'assunto attoreo, il approvato a quella data il progetto CP_1 che si basava sulla relazione dell'istante.
Conseguentemente, considerando l'ordinario termine decennale di prescrizione dell'azione di ingiustificato arricchimento, essendo la prima missiva con cui veniva chiesto il compenso del
28.02.11, come affermato dallo stesso istante, l'azione deve ritenersi prescritta.
pagina 3 di 4
3. Sulle spese di lite.
Appare equo, trattandosi di questioni interpretative, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda.
Spese compensate.
Castrovillari, 05.06.25
Il Giudice
dott. Beatrice Magarò
pagina 4 di 4