TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
X SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e in persona del GIUDICE ONORARIO dr.ssa Maria Corvino ha pronunciato, la seguente
SENTENZA ex art. 429 cpc, nella causa civile iscritta al n. 10452/2023 del R.G.A.C. , avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione di pagamento, emessa all' esito dell' udienza ex art. 429 cpc,
TRA
in proprio ed in qualità di rappresentante p.t. della società Parte_1 [...]
, e per in proprio e nella qualità di titolare della Controparte_1 Controparte_2 ditta SE rappresentati e difesi giusta procura in calce, Parte_2 dall'Avv. Carlo Dragoni elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, alla Via
Vincenzo Gemito n. 16;
RICORRENTI
E
, Controparte_3 [...]
in persona del Direttore dell'Ufficio, Dott. Controparte_4
, elett. dom. in Napoli, alla via A. Vespucci n. 168; Persona_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa ha ad oggetto l'opposizione proposta da e Parte_1 Controparte_2 avverso l'ordinanza di ingiunzione e confisca Prot. 19443/RU AI/6093 e l'ordinanza di ingiunzione Prot. 19446/RU AI/6093, entrambe notificate alle parti in data 30.03.2023, con le quali è stata contestata ai predetti ricorrenti la violazione dell'art. 110, comma 9 lett. d) e dell'art. 110, comma 9 lett. f-quater del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Alla base delle richiamate ordinanze vi è il processo verbale di operazioni compiute, e la constatazione di violazione amministrativa e sequestro amministrativo con il quale i Contr verbalizzanti dell unitamente ai militari della Tenenza di Arzano avevano accertato che, in data 09.02.2022, presso l'esercizio commerciale con insegna “Royal Bar” sito in Arzano (NA) alla
Via Galilei 78/84 - della società di - erano presenti n. 2 Controparte_1 Parte_1 apparecchi di gioco cui in base all'art. 110, comma 7 lett. c) risultavano non conformi Parte_3 alla normativa, donde la contestata violazione delle fattispecie ex art. 110, comma 9 lett. d) e lett. f-quater del Testo Unico.
1 Avverso le predette ordinanze ingiuntive la difesa ricorrente ha proposto opposizione eccependo, in particolare, l'illegittimità dell'applicazione della sanzione di cui all'art. 110, comma 9 lett. f- quater atteso che, come rilevato negli opposti provvedimenti, alla base della contestazione vi era la mancanza dei titoli autorizzatori per n. 2 macchine da gioco;
di qui l'applicazione della sola sanzione ex art. 110, comma 9 lett. d) e non anche di quella più grave prevista dalla Parte_3 successiva lettera f-quater - finalizzata, invero, a punire la difformità dell'apparecchio alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 del richiamato articolo –, atteso che il precetto violato così come contestato nelle ordinanze ingiuntive, ovvero che “gli apparecchi devono essere identificabili attraverso il codice identificativo (…)”, era previsto dall'art. 3, lettera k del decreto interdirettoriale dell'8 novembre 2005 e dunque non sussumibile nella previsione sanzionatoria di cui alla lettera f-quater della legge.
Per le suesposte motivazioni, la difesa ricorrente ha chiesto, in via preliminare ed inaudita altera parte, di disporre la sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza ingiunzione Prot.
19446/RU AI/6093 nonché, in via principale e nel merito, dichiarare e/o accertare e/o disporre l'annullamento delle impugnate ordinanze ingiunzioni con ogni presupposta e/o conseguente statuizione, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa da attribuire al procuratore antistatario. Contr Costituitasi in giudizio l' , quest'ultima ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto precisando, in particolare, che il richiamato decreto interdirettoriale n. 133/UDG del
08.11.2005 era stato emesso in attuazione della Legge n. 311/2004 finalizzata a devolvere, ex art. 1, comma 502, al conomia e delle Finanze - Amministrazione autonoma dei Controparte_6 monopoli di Stato, il compito di definire i requisiti tecnici dei sistemi elettronici di identificazione e controllo degli apparecchi da intrattenimento ex art. 110, commi 6 e 7
T.U.L.P.S., rimarcando pertanto come per volontà del Legislatore i predetti requisiti fossero indicati nel citato decreto e necessari per l'utilizzo dell' apparecchio. Contr Per i motivi avanti illustrati, l' ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese e diritti.
Tali essendo in sintesi i fatti per cui è causa, si procede all' esame del merito.
Con l'unico motivo di opposizione la difesa ricorrente, incontestata l'applicazione della sanzione di cui all'art. 110, comma 9 lettera d del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per mancanza dei titoli autorizzatori, ha eccepito l'illegittimità della sanzione di cui alla successiva lettera f-quater atteso che, a suo avviso, l'indicazione del codice identificativo non risulta previsto dai commi 6 e 7 della citata norma ma, bensì, solo prescritto dall'art. 3, lettera k del decreto interdirettoriale 8 novembre 2005, e pertanto non sussumibile nella previsione sanzionatoria di cui alla richiamata lettera f-quater.
2 All' esito della regolare costituzione del contraddittorio tra le parti la causa veniva ulteriormente rinviata per la discussione orale e per la decisione con la concessione alle parti di un termine per note difensive.
All' odierna udienza, presente il procuratore dei ricorrenti che ha discusso la causa eccependo ancora una volta la non applicabilità della sanzione prevista dalla norma ministeriale al caso in esame perché non richiamata dalla legge.
Il Funzionario dell' Amministrazione ha invece controeccepito l' applicazione della norma sanzionatoria perché disciplinata dal decreto interdirettoriale emesso in attuazione della Legge
n. 311/2004 finalizzata a devolvere, ex art. 1, comma 502, al CP_6 Controparte_7
la disciplina del settore.
[...]
Allo stato degli atti esaminata l' istruttoria documentale, valutato il merito della causa, il
Tribunale deve ritenere che i motivi di opposizione non possono trovare accoglimento.
Ed invero, come correttamente evidenziato dall'Amministrazione resistente, la Legge n.
311/2004 ha devoluto, all'art. 1 comma 502, al Ministero Controparte_7
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la definizione dei requisiti tecnici dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta per gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, requisiti tecnici indicati nel decreto interdirettoriale 8 novembre 2005 rubricato “regole tecniche di produzione e metodologie di verifica tecnica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di
Pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.)”, decretate dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato d'intesa con il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
Orbene, l'art. 3 del citato decreto individua i requisiti obbligatori degli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lettera c) T.U.L.P.S. - apparecchi sottoposti alle verifiche del 09.02.2022 -, rispetto ai quali la lettera k stabilisce che gli stessi
“devono essere identificabili attraverso il codice identificativo apposto su un supporto dotato di caratteristiche che assicurino l'inalterabilità, posizionato all'esterno dell'apparecchio o, in alternativa, all'interno in modo visibile dall'esterno”.
Ciò posto, ad onta di quanto esposto da parte ricorrente, l'art. 3 del decreto interdirettoriale individua i requisiti tecnici delle apparecchiature destinate al gioco e all'intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7 lett. c del T.U.L.P.S., integrandone le caratteristiche necessarie previste per il loro utilizzo.
Ne discende, pertanto, che l' omessa osservanza applicativa da parte dei ricorrenti delle disposizioni di cui alla lettera k dell'art. 3 del decreto interdirettoriale per la mancata indicazione del codice identificativo dell' apparecchio in uso come accertato dai verbalizzanti ( cfr verbali apparecchi nn.ri 5, 6) integra una violazione delle caratteristiche di cui al comma. 7, lettera c
3 del T.U.L.P.S. così come integrato dal citato decreto interdirettoriale del 2005, donde la corretta applicazione della sanzione prevista ex art. 110, comma 9 lettera f-quater del Testo Unico da parte dell' Amministrazione resistente.
Peraltro non può sfuggire, nel caso in esame, come risulta dal processo verbale di accertamento che il codice identificativo degli apparecchi, contrassegnati nel verbale ai numeri 5 e 6 non solo era omesso ma risultava contraffatto, riportando i dati di altri apparecchi non in uso, costituendo pertanto una falsa rappresentazione dei giochi utilizzati.
A nulla rilevano le ulteriori eccezioni di parte ricorrente reiterate in sede di discussione all' odierna udienza, atteso che esse hanno riguardato il caso della mancata visibilità delle autorizzazione all' uso degli apparecchi da gioco e non hanno invece escluso l' avvenuto accertamento della mancata apposizione del codice identificativo degli apparecchi di giuoco con conseguente violazione delle norme in materia di cui all'art. 110 TULPS come integrato dalla successiva legge 2005 riguardo le necessarie caratteristiche degli apparecchi destinati al gioco.
Anzi dal tenore dell' impianto difensivo che tende solo escludere l' applicazione della normativa di cui alla lettera F quater al caso in esame, per la sola mancata applicazione del decreto interdirettoriale n. 133/UDG del 08.11.2005 , non può dirsi soddisfatta l' avvenuta ed esplicita contestazione dell' omessa apposizione dei codici identificativi degli apparecchi in uso al Bar
Royal e le conseguenze che in difetto del rispetto delle norme previste dal Ministero dell'
Economia, si concretizzano nella violazione di cui all' art. 110 comma 7, lett.C, Pt_3
In conclusione, il ricorso non può essere accolto.
Le spese possono essere compensate per intero considerato che la PA resistente si è costituita a mezzo di un funzionario delegato e tenuto conto anche della materia trattata e dell' attività difensionale svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese del procedimento.
Cosi deciso in Napoli, li 30.1.2025
Il presente provvedimento è adottato all' esito dell' udienza di discussione e viene pubblicato pedissequamente al verbale di udienza.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Corvino
4