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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17362 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 23438/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile – Sezione Specializzata in materia di Impresa in persona del Giudice dott.ssa Stefania Garrisi e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
TRA
, con gli Avv. TOMASELLI EDMONDO e TAGLIALATELA FABIO Parte_1
OPPONENTE
E
in persona del l.r.p.t., con gli Avv. ZURLO RAFFAELE e ORNATI Controparte_1
ANDREA
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4176/2023 emesso dal Tribunale di Roma il
03/03/2023
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La società agiva in via monitoria nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e per il pagamento di euro 9.655,24 oltre interessi, ed euro 730,00 per Controparte_2
onorari, spese e competenze vantando un credito derivante da un contratto di finanziamento
1
stipulato con la successivamente ceduto alla ricorrente mediante un'operazione Controparte_3
di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della L. 130/1999 e art. 58 T.U.B.
Veniva dunque emesso dal Tribunale di Roma in data 03/03/2023 il decreto ingiuntivo n.
4176/2023 con il quale si ingiungeva a il pagamento di Parte_2 Controparte_2
euro 9.655,24 oltre interessi, ed euro 730,00 per onorari, spese e competenze.
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva, innanzi a questo Parte_1
Tribunale, per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 4176/2023 Controparte_1
emesso dal Tribunale di Roma il 03/03/2023 con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 9.655,24 oltre interessi e spese.
Si costituiva in giudizio in data 16.11.2023 che, resisteva nel merito Controparte_1
alla domanda dell'opponente chiedendone il rigetto.
Con ordinanza riservata del 30.10.2025 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Senza attività istruttoria la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.11.2025.
2. Con l'opposizione proposta lamenta l'opponente:
1) carenza di legittimazione attiva della in quanto non risulta Controparte_1
provata la cessione del credito;
2) la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova del credito, nello specifico mancato deposito del contratto.
3. L'eccezione di parte opponente relativa alla carenza di legittimazione attiva della
[...]
è infondata. Controparte_4
Occorre rilevare che certamente, in ragione della disciplina speciale di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l'estratto della pubblicazione del relativo avviso di cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale costituisce una facilitazione per le banche e più in generale per gli istituti di credito, producendo gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione nonché di efficacia della stessa cessione in blocco.
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In particolare, infatti, la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta
Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco in relazione ai rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti, dispensando la banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (cfr. anche Cass. n.
20495 del 29.09.2020). Sul punto il dettato testuale dell'art. 58 T.U.B. al comma 4 espressamente prevede che "nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.", nonché il disposto contenuto nel precedente comma 3 in base al quale "i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione".
Non è dunque necessaria ai fini dell'efficacia della cessione alcuna ulteriore comunicazione/notificazione, ad esempio, nei confronti del fideiussore/garante, quale debitore ceduto.
Tale norma speciale, al contrario, però, non implica di per sé la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, avendo unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco.
In caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, va osservato in primo luogo che il contratto di cessione dei crediti in blocco non è soggetto all'obbligo di forma scritta ad substantiam e ad probationem (cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 5617 del 28/2/2020).
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass. n.
24551/2020): infatti spetta pur sempre al cessionario che agisce giudizialmente fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento
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sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 4116 del 2.03.2016; conf. Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 22268/2018, in senso conforme anche Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 2780/2019).
Si fronteggiano vari orientamenti, dai più rigorosi a quelli meno in quanto la giurisprudenza si è evoluta nel senso di consentire la prova con ogni mezzo, quindi tramite anche testimonianze o attraverso l'allegazione in giudizio di elementi indiziari e di presunzioni.
Procedendo con ordine, tra gli elementi indiziari utili si osserva quanto segue.
Nel tempo, la giurisprudenza si è orientata nel senso di attribuire alla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione anche la capacità di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, seppure in presenza di determinati presupposti in ordine alla sufficiente determinazione del credito ingiunto.
A riguardo, per la giurisprudenza di legittimità “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, sempre che gli elementi presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. Civ. 31188/2017).
È necessario, secondo la Suprema Corte, che i crediti ceduti siano “determinati o determinabili”, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali, servendo in ogni caso dei documenti idonei a tale fine (cfr. Cass. Civ nn. 15884/2019; 17110/2019;
22151/2019; 4334/2020 Cass. n. 24798 del 5.11.2020, nonché Cass. n. 5617 del 28.02.2020;
Cassazione civile sez. I, 06/09/2021, n. 24047).
La pubblicazione dell'avviso di cessione in G.U. viene considerata idonea a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, purché l'avviso sia strutturato in maniera tale da indicare con chiarezza i criteri di inclusione ed esclusione dei crediti oggetto di cessione, con l'individuazione delle categorie interessate dall'operazione di cartolarizzazione, come nel caso di specie.
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Nel merito, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile n. 22123/2009, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): va anzitutto accertata quindi la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito che ”In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (nel caso in esame la società opposta non ha fornito la prova della sussistenza del diritto di credito vantato)” (cfr. Tribunale
Roma, sez. X, 22/01/2015, n. 1434) e che “In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (cfr. Tribunale Arezzo, 11/01/2017, n. 34).
Tanto premesso, come noto, in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) - al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al
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debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. La Suprema Corte ha in proposito affermato che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della
Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento) (Cass. civ., Sezioni Unite, n. 13533/01).
Ai sensi dell'art. 1218 e 2697 c.c., il creditore che agisca in giudizio al fine di accertare il proprio credito è onerato pertanto esclusivamente della prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
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Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie parte opposta ha fornito piena e adeguata prova del proprio credito depositando nella presente fase di merito i contratti che costituiscono la prova del credito vantato in sede monitoria, nello specifico depositando il contratto di finanziamento, l'estratto ex art. 50
TUB, nonché la documentazione attestante la cessione del credito (cfr. all. 4 alla comparsa di costituzione e da 3 a 7 del fascicolo monitorio) e allegando l'inadempimento dell'opponente. Era, dunque, onere dell'opponente dare la prova di fatti estintivi della pretesa creditoria.
Ebbene l'opponente non ha, ancor prima che provato, neanche allegato la sussistenza di qualsivoglia fatto estintivo contestando in modo del tutto generico e assertivo il credito azionato.
Da disattendere infatti completamente i motivi di opposizione, atteso che, con riguardo al mancato deposito del contratto di finanziamento nella fase monitoria, si rileva che questo è stato tempestivamente depositato da parte opposta nella presente fase di merito con l'allegato n. 4 alla comparsa di costituzione e risposta.
La genericità e infondatezza è stata rilevata dal Tribunale sin dall'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione e peraltro l'opponente ha dimostrato disinteresse alla coltivazione dell'opposizione non depositando neanche le note finali.
Il decreto ingiuntivo va pertanto confermato.
La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 4176/2023 emesso dal Tribunale di Roma il 03/07/2023;
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- condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla Parte_1 [...]
che liquida in complessivi € 5.077,00 per compenso professionale, oltre al Controparte_5
rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Stefania Garrisi
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