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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 09/04/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1324/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione Civile
Il Tribunale di Tempio Pausania composto dai seguenti magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente dott. Claudio Cozzella Giudice dott.ssa Micol Menconi Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1324 del 2019 R.Gen. promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Agostina Parte_1 C.F._1
Ruggero ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Olbia, Via Romana n.43.
-Ricorrente-
CONTRO
, (CF ) rappresentato e difeso dall'avv. Fadda Antonio Controparte_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Olbia, Via Corridoni n.1
-Resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero, nella persona del sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania.
All'udienza del 22.11.24, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione udienza e la causa è stata riservata alla decisione del
Collegio.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 20.07.19, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 esponendo che:
-in data 22.04.1989 l'istante aveva contratto matrimonio concordatario in Olbia, in regime patrimoniale di comunione dei beni, con , come risulta dal Registro degli Atti di Controparte_1
Matrimonio del predetto Comune al n. 37, Parte II, Serie A;
Per_
-dall'unione erano nati due figli, e , maggiorenni ma economicamente non autosufficienti: Per_2 Per_
è studente universitario mentre svolge l'attività precaria di educatrice/assistente di studenti Per_2 diversamente abili con una retribuzione mensile irrisoria pari ad Euro 700,00 circa;
-entrambi i ragazzi risultano residenti presso l'abitazione coniugale sita in Olbia, Via San Pietro n. Per_ 10/A come da Stato di famiglia in atti (sebbene si sia allontanata per un certo lasso di tempo dalla casa familiare a causa di incomprensioni avute con il padre andando ad abitare temporaneamente con la nonna e, successivamente, con un'amica);
-il rapporto tra i coniugi si era deteriorato a causa dell'insorgere di una situazione di insanabile contrasto ed incompatibilità caratteriali tanto da far venir meno la comunione spirituale e materiale.
I coniugi inizialmente vivevano separati sotto lo stesso tetto (fino all' 08.03.21);
- la sig. svolge la professione di vigile urbano alle dipendenze del Comune di Olbia mentre il Pt_1 sig. è un carabiniere in pensione: entrambi sono dotati di redditi propri ( Euro 1.550 circa CP_1 Pt_1 mensili;
Euro 2.070 circa mensili); CP_1
-i coniugi sono comproprietari, oltre che dell'abitazione coniugale sita in Olbia alla Via San Pietro
n.10/A (sulla quale grava un mutuo, con rate pari ad Euro 306,00 mensili, che verrà estinto nel 2033), anche di un'altra abitazione ivi ubicata in Via Gessi n. 46 il cui mutuo risulta, invece, saldato;
- l'abitazione coniugale è dotata di impianto fotovoltaico installato a spese dei coniugi nel 2013 (Euro 13.000,00) in forza del quale il gestore dell'energia elettrica accredita, ogni tre mesi, una CP_2 somma, che è di circa 250,00 euro, sul conto corrente ancora cointestato ai coniugi, benché dal 2018 venga utilizzato esclusivamente dal resistente. Dette somme, che corrispondono al corrispettivo dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico de quo, ceduta al gestore per mancato consumo da parte della famiglia incluso un incentivo per l'autoconsumo, sono Persona_3 sempre state utilizzate per pagare le bollette relative alle utenze domestiche dell'abitazione coniugale
(luce, acqua e gas);
- i coniugi sono titolari di un libretto di risparmio postale, nominativo ordinario sul quale erano depositati c.a. 4.000,00 euro, che sono stati già divisi al 50%, con prelevamento della propria quota, pari ad Euro 2.000,00 da parte del sono, altresì, titolari di un buono fruttifero postale CP_1 dematerializzato di euro 10.000,00, collegato e/o connesso al libretto postale nominativo di cui sopra, ancora da dividere pro quota, per l'ammontare di euro 5.000,00 ciascuno;
- in ultimo, coniugi sono comproprietari di due autovetture, una Peugeot tg CW361MF, utilizzata dalla Sig.ra sebbene intestata al ed una Golf Plus Volkswagen tg DC476AW, utilizzata Pt_1 CP_1 ed intestata a quest'ultimo, nonché di un motociclo Aprilia Scarabeo 50, tg X24GY4, intestato alla ricorrente ed utilizzato prevalentemente dalla medesima e dal figlio;
Per_2
- sebbene la situazione sopra prospettata lasciasse presagire la concreta possibilità di addivenire ad un accordo per una separazione consensuale, l'odierno resistente ha respinto le proposte della
2 ricorrente inducendola a ricorrere all'intestato Tribunale per radicare il presente procedimento di separazione giudiziale dei coniugi.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio dando atto di non opporsi Controparte_1 all'assegnazione del ciclomotore al figlio , dell'autovettura Peugeot tg CW361MF alla Per_2 Pt_1 così come all'assegnazione delle somme presenti nel libretto postale n. 24209761 ed alla suddivisione del buono fruttifero collegato;
di essere, inoltre, favorevole a corrispondere l'assegno di mantenimento di euro 200,00 ma solo ed esclusivamente al figlio;
viceversa, contestava la Per_2 Per_ corresponsione dell'assegno di mantenimento alla figlia in quanto la ritiene economicamente indipendente;
inoltre, causa asseriti propri problemi di salute (difficoltà di deambulazione e grave cardiopatia), chiedeva l'assegnazione pro tempore dell'abitazione coniugale assumendo di non poter abitare nell'altra casa di proprietà comune in quanto strutturata su due livelli, comunicanti attraverso una ripida scala interna;
si opponeva a che gli accrediti del G.S.E., inerenti l'impianto fotovoltaico dell'abitazione coniugale vengano assegnati alla ricorrente, chiedendo che continuino, invece, ad essere accreditati sul proprio conto corrente personale;
era favorevole a rinunciare, come la , Pt_1 al mantenimento reciproco, essendo entrambi i coniugi indipendenti, nonché a continuare a pagare al
50%, con la ricorrente, il mutuo dell'abitazione coniugale.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati e, rilevata successivamente l'impossibilità per le parti di raggiungere un accordo per la conversione della separazione giudiziale in consensuale, disponeva i provvedimenti provvisori rimettendo le parti davanti al Giudice Istruttore.
Stante la concorde richiesta delle parti, in data 10.09.21 il Tribunale di Tempio Pausania emetteva sentenza parziale n. 329/21 con cui si pronunciava la separazione dei coniugi e si disponeva la prosecuzione dell'istruttoria sulle ulteriori domande avanzate dalle parti.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., parte ricorrente nella memoria n.1 modificava le conclusioni formulate nelle memorie integrative solo relativamente al punto F, aggiungendo all'uopo, una richiesta in via subordinata: “disporre che le predette somme del G.S.E., a decorrere da quelle corrisposte dopo il 08.03.2021, vengano accreditate sul conto della che i coniugi Parte_2 hanno in comune, per concorrere al pagamento delle rate del mutuo a favore di entrambi nella misura del 50%, fermo restando quanto stabilito al punto E)”.
Con ordinanza del 02.11.23 il Giudice dichiarava inammissibili i capi di prova articolati dalle parti in quanto irrilevanti ai fini della prova;
per lo stesso motivo, riteneva anche inammissibile l'istanza ex art. 210 c.p.c. avanzata da parte ricorrente.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e all'udienza del 22.11.24, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note scritte in sostituzione udienza.
La causa veniva riservata alla decisione del Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M. in sede per l'acquisizione del relativo parere.
*****
Essendo intervenuta tra le parti sentenza parziale con cui è stata pronunciata la separazione dei coniugi, l'oggetto della presente decisione è limitato alle ulteriori domande avanzate dalle parti stesse.
Preliminarmente il Giudicante provvede ad analizzare le questioni sulle quali non vi è contestazione tra i coniugi.
3 Pertanto, si dispone che i sig.ri e avendo dichiarato e dimostrato di essere Pt_1 CP_1 economicamente autonomi ed indipendenti, nulla avranno da corrispondersi reciprocamente a titolo di contributo per il proprio mantenimento.
Si dispone, altresì, a carico di entrambi i coniugi e il pagamento dei ratei del mutuo della CP_1 Pt_1 casa familiare nella misura del 50% fino all'estinzione dello stesso, nonché gli oneri e/o le spese straordinarie necessarie per entrambi gli immobili in comproprietà (abitazioni di Via San Pietro e di
Via Gessi entrambe site in Olbia).
Si assegna il veicolo Peuget tg. CW 361MF alla sig. e il veicolo Golf Plus Volkswagen tg. DC Pt_1
476AW al sig. con relative spese (a titolo esemplificativo: bollo, assicurazione, passaggio di CP_1 proprietà, eventuale rottamazione) a carico di ciascuno.
Si stabilisce, inoltre, che il motociclo scarabeo 50 tg. X24GY4, intestato alla ricorrente, venga destinato al figlio , disponendo che entrambi i genitori si facciano carico nella misura del 50% Per_2 delle spese relative al passaggio di proprietà, nonché al bollo e all'assicurazione del mezzo.
Si attribuisce alla la somma di € 2.000,00 depositata presso il libretto di risparmio postale n. Pt_1
24209761 di cui sono titolari entrambi i coniugi, rappresentante il 50% della somma portata dallo stesso, atteso che il restante importo pari ad € 2.000,00 è già stato prelevato dal resistente, come dichiarato in atti da parte ricorrente e non contestato da parte avversa.
Si ordina che la somma di € 10.000,00, portata dal buono fruttifero postale dematerializzato intestato ad entrambi i coniugi, venga suddivisa al 50% tra gli stessi nella misura di € 5.000,00 ciascuno.
Tanto premesso. Ritiene il Tribunale che sia opportuno confermare i provvedimenti adottati in via temporanea a seguito dello svolgimento dell'udienza presidenziale che appaiono senza dubbio idonei a tutelare prevalentemente l'interesse primario del benessere dei figli.
In particolare, per ciò che concerne l'assegnazione della casa coniugale si dispone che la casa ubicata in Olbia alla Via S. Pietro n.10/A e di proprietà comune ad entrambi i coniugi, sia assegnata alla Per_ signora stante l'incontestato rapporto di convivenza con i figli e , maggiorenni ma Pt_1 Per_2 non ancora autosufficienti.
Si assegna contestualmente al sig. la casa in comproprietà, sita in Olbia alla Via Gessi n.46, fino CP_1 al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di entrambi i figli.
Non è condivisibile la proposta avanzata dal di convivere egli stesso con i figli nella casa di Via CP_1 Per_ San Pietro poiché decisamente poco opportuna atteso che il rapporto con la figlia è sempre stato conflittuale, tanto da causarne il temporaneo allontanamento dall'abitazione familiare, e negli ultimi anni ulteriormente esacerbato dalla volontà dello stesso resistente di revocare alla ragazza l'assegno di mantenimento.
Deve peraltro rilevarsi che l'artoprotesi dell'anca non impedisce la deambulazione del si CP_1 evidenzia, inoltre, che anche la casa ubicata in Via San Pietro presenta delle barriere architettoniche quali diversi gradini posizionati all'ingresso della casa, nel cortile e per collegare la zona giorno alla zona notte che, qualora la predetta patologia fosse verosimilmente invalidante, causerebbero comunque una difficoltà di movimento;
impedimento che, tuttavia, non pare sussistere in maniera così preponderante dal momento che il quando viveva ancora nella casa di Via S. Pietro ( fino CP_1 all'08.03.21, e quindi anche dopo la separazione di fatto e dopo il ricovero ospedaliero avvenuto nell'aprile 2019), era solito occuparsi della manutenzione dei pannelli fotovoltaici situati sopra il tetto dell'abitazione coniugale salendo su di esso a mezzo di una scala a pioli, come risulta dalle foto
4 allegate da controparte. Inoltre, la casa di Via Gessi, nonostante sia dislocata su due livelli, è perfettamente vivibile nella zona al piano terra dove si trova sia la zona giorno (cucina e soggiorno), sia una parte della zona notte (una delle tre camere da letto), un bagno nonché giardino e parcheggio coperto. Invero, il sig. potrebbe agevolmente vivere nella predetta casa senza avere la necessità CP_1 impellente di recarsi quotidianamente al piano superiore avendo al piano sottostante tutto ciò che occorre alle sue primarie esigenze di vita ordinarie.
Va confermato anche il provvedimento presidenziale con cui si pone a carico del a titolo di CP_1 Per_ contributo per il mantenimento dei figli e , la somma di Euro 200,00 mensili per ciascuno, Per_2
e, per contro, rigettare la richiesta di parte resistente di corrispondere la somma stabilita solo nei confronti del figlio . Per_2
Per_ Il infatti, ha contestato l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiore CP_1 allegando il raggiungimento della sua indipendenza economica.
Non è in contestazione la circostanza che la ragazza svolga un'attività lavorativa di tipo educativo/assistenziale rivolta agli studenti diversamente abili;
ciò nonostante, dalla produzione Per_ documentale di parte ricorrente ( modello 730/2020 relativo ai redditi 2019 della figlia ) si evince un reddito imponibile pari ad euro 11.180,00 (circa 860,00 euro, al mese) pari alla soglia di povertà per una famiglia di un solo componente e non sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa, cosicchè non può dirsi raggiunta, nella fattispecie, l'indipendenza economica della figlia.
Sul punto, dirimente è l'arresto giurisprudenziale della Corte di Cassazione n. 8227/09 secondo cui l'obbligo del genitore, separato o divorziato, di concorrere al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento da parte di costoro della maggiore età, ma si protrae sino a quando i figli stessi non abbiano raggiunto l'indipendenza economica.
In particolare, il diritto al mantenimento può dirsi cessato nell'ipotesi in cui l'avente diritto inizi un'attività lavorativa con concrete prospettive di indipendenza, ovvero nel caso in cui il genitore obbligato al mantenimento dimostri che il figlio, posto nelle concrete condizioni di trovare un lavoro e, dunque, di addivenire all'autosufficienza economica, non ne abbia tratto profitto per propria colpa.
Conseguentemente l'espletamento di un lavoro precario e limitato nel tempo, da parte del figlio maggiorenne titolare di assegno di mantenimento, non è sufficiente per esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento, non potendosi, in tal caso, affermare che si sia raggiunta l'indipendenza economica, la quale richiede una prospettiva concreta di continuità.
Considerate dunque l'attività lavorativa svolta da entrambi i genitori e la loro complessiva capacità economica, come risultante dalla documentazione in atti, tenuto conto delle esigenze dei figli e della loro attuale condizione di non autosufficienza incolpevole, e acclarato che la provvede già al Pt_1 mantenimento diretto dei ragazzi soddisfacendo le loro quotidiane necessità, appare opportuno imporre al resistente, in conformità ai provvedimenti presidenziali provvisori ed urgenti, l'obbligo di Per_ versare, direttamente ai figli e , a titolo di contribuzione per il loro mantenimento e finché Per_2 non saranno completamente autosufficienti, la somma di € 200,00 mensili per ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico da eseguire sui rispettivi conto correnti intestati ai medesimi, nonché il 50% delle spese straordinarie documentate.
A sua volta, la si farà carico dell'obbligo di corrispondere il residuo 50% delle spese Pt_1 straordinarie per i figli, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di questi ultimi.
5 Cont In ultimo, in ordine alle somme erogate dal inerenti all'impianto fotovoltaico, installato, a spese di entrambi i coniugi, per il pagamento dei consumi di energia elettrica del nucleo familiare, ed accreditati, dal 2018 fino all'attualità sul c.c. personale del si ritiene ragionevole ed equo, in CP_1 accoglimento della richiesta formulata, in via subordinata, da parte ricorrente, che i suddetti importi, da sempre utilizzati per il pagamento delle bollette relative alle utenze domestiche dell'abitazione coniugale vengano accreditati, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, sul c.c. comune dei coniugi, aperto presso la , al fine di destinare le predette somme al Parte_2 pagamento, nella misura del 50% ciascuno, della rata mensile di euro 306,00 del mutuo contratto per la casa coniugale, fermo restando la corresponsione, sempre nella misura del 50%, della differenza che non si riuscisse a coprire.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura del giudizio, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
DISPONE che i coniugi e nulla avranno da corrispondersi reciprocamente a titolo di Pt_1 CP_1 contributo per il proprio mantenimento in quanto economicamente autonomi ed indipendenti.
PONE a carico di entrambi i coniugi e il pagamento dei ratei del mutuo della casa CP_1 Pt_1 familiare nella misura del 50% fino all'estinzione dello stesso, nonché gli oneri e/o le spese straordinarie necessarie per entrambi gli immobili in comproprietà (siti in Olbia alla Via S. Pietro
n.10/A e alla Via Gessi n.46).
ASSEGNA il veicolo Peugeot tg. CW 361MF alla sig. e il veicolo Golf Plus Volkswagen tg. Pt_1
DC 476AW al sig. con relative spese e oneri a carico di ciascuno. CP_1
DISPONE che il motociclo scarabeo 50 tg. X24GY4, intestato alla ricorrente, venga destinato al figlio con spese relative al passaggio di proprietà, nonché al bollo e all'assicurazione del mezzo Per_2
a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
ATTRIBUISCE a la somma di € 2.000,00 depositata presso il libretto di risparmio Parte_1 postale n. 24209761 di cui sono titolari entrambi i coniugi, rappresentante il 50% della somma portata dallo stesso.
ORDINA che la somma di € 10.000,00, portata dal buono fruttifero postale dematerializzato intestato ad entrambi i coniugi, venga suddivisa al 50% tra gli stessi nella misura di € 5.000,00 ciascuno.
ASSEGNA, pro tempore, a la casa ubicata in Olbia alla Via S. Pietro n.10/A e di Parte_1 proprietà comune ad entrambi i coniugi, con tutti gli arredamenti e le pertinenze, fino a quando nella Per_ stessa conviveranno e risiederanno i figli e maggiorenni ma non ancora autosufficienti. Per_2
ASSEGNA a l'abitazione sita in Olbia alla Via Gessi n.46, fino al raggiungimento Controparte_1 dell'autosufficienza economica da parte di entrambi i figli.
Per_ PONE a carico di il versamento, in favore dei figli e , a titolo di Controparte_1 Per_2 contributo per il mantenimento, della somma mensile di € 200,00 per ciascuno, da versarsi direttamente ai medesimi a mezzo bonifico da eseguirsi sui rispettivi conto correnti, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al
6 50% delle spese straordinarie documentate (mediche non rimborsabili dal SSN, universitarie, sportive etc).
PONE, a carico della l'obbligo di corrispondere il residuo 50% delle spese straordinarie, da Pt_1 versare direttamente ai figli, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di questi ultimi.
Cont DISPONE che le somme erogate dal inerenti all'impianto fotovoltaico della casa coniugale vengano accreditate, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, sul c.c. comune dei coniugi, aperto presso la , al fine di destinare i predetti importi al pagamento, nella Parte_2 misura del 50% ciascuno, della rata mensile del mutuo contratto per la casa coniugale, fermo restando la corresponsione, sempre nella misura del 50%, della differenza che non si riuscisse a coprire.
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 9.4.2025
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione Civile
Il Tribunale di Tempio Pausania composto dai seguenti magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente dott. Claudio Cozzella Giudice dott.ssa Micol Menconi Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1324 del 2019 R.Gen. promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Agostina Parte_1 C.F._1
Ruggero ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Olbia, Via Romana n.43.
-Ricorrente-
CONTRO
, (CF ) rappresentato e difeso dall'avv. Fadda Antonio Controparte_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Olbia, Via Corridoni n.1
-Resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero, nella persona del sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania.
All'udienza del 22.11.24, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione udienza e la causa è stata riservata alla decisione del
Collegio.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 20.07.19, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 esponendo che:
-in data 22.04.1989 l'istante aveva contratto matrimonio concordatario in Olbia, in regime patrimoniale di comunione dei beni, con , come risulta dal Registro degli Atti di Controparte_1
Matrimonio del predetto Comune al n. 37, Parte II, Serie A;
Per_
-dall'unione erano nati due figli, e , maggiorenni ma economicamente non autosufficienti: Per_2 Per_
è studente universitario mentre svolge l'attività precaria di educatrice/assistente di studenti Per_2 diversamente abili con una retribuzione mensile irrisoria pari ad Euro 700,00 circa;
-entrambi i ragazzi risultano residenti presso l'abitazione coniugale sita in Olbia, Via San Pietro n. Per_ 10/A come da Stato di famiglia in atti (sebbene si sia allontanata per un certo lasso di tempo dalla casa familiare a causa di incomprensioni avute con il padre andando ad abitare temporaneamente con la nonna e, successivamente, con un'amica);
-il rapporto tra i coniugi si era deteriorato a causa dell'insorgere di una situazione di insanabile contrasto ed incompatibilità caratteriali tanto da far venir meno la comunione spirituale e materiale.
I coniugi inizialmente vivevano separati sotto lo stesso tetto (fino all' 08.03.21);
- la sig. svolge la professione di vigile urbano alle dipendenze del Comune di Olbia mentre il Pt_1 sig. è un carabiniere in pensione: entrambi sono dotati di redditi propri ( Euro 1.550 circa CP_1 Pt_1 mensili;
Euro 2.070 circa mensili); CP_1
-i coniugi sono comproprietari, oltre che dell'abitazione coniugale sita in Olbia alla Via San Pietro
n.10/A (sulla quale grava un mutuo, con rate pari ad Euro 306,00 mensili, che verrà estinto nel 2033), anche di un'altra abitazione ivi ubicata in Via Gessi n. 46 il cui mutuo risulta, invece, saldato;
- l'abitazione coniugale è dotata di impianto fotovoltaico installato a spese dei coniugi nel 2013 (Euro 13.000,00) in forza del quale il gestore dell'energia elettrica accredita, ogni tre mesi, una CP_2 somma, che è di circa 250,00 euro, sul conto corrente ancora cointestato ai coniugi, benché dal 2018 venga utilizzato esclusivamente dal resistente. Dette somme, che corrispondono al corrispettivo dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico de quo, ceduta al gestore per mancato consumo da parte della famiglia incluso un incentivo per l'autoconsumo, sono Persona_3 sempre state utilizzate per pagare le bollette relative alle utenze domestiche dell'abitazione coniugale
(luce, acqua e gas);
- i coniugi sono titolari di un libretto di risparmio postale, nominativo ordinario sul quale erano depositati c.a. 4.000,00 euro, che sono stati già divisi al 50%, con prelevamento della propria quota, pari ad Euro 2.000,00 da parte del sono, altresì, titolari di un buono fruttifero postale CP_1 dematerializzato di euro 10.000,00, collegato e/o connesso al libretto postale nominativo di cui sopra, ancora da dividere pro quota, per l'ammontare di euro 5.000,00 ciascuno;
- in ultimo, coniugi sono comproprietari di due autovetture, una Peugeot tg CW361MF, utilizzata dalla Sig.ra sebbene intestata al ed una Golf Plus Volkswagen tg DC476AW, utilizzata Pt_1 CP_1 ed intestata a quest'ultimo, nonché di un motociclo Aprilia Scarabeo 50, tg X24GY4, intestato alla ricorrente ed utilizzato prevalentemente dalla medesima e dal figlio;
Per_2
- sebbene la situazione sopra prospettata lasciasse presagire la concreta possibilità di addivenire ad un accordo per una separazione consensuale, l'odierno resistente ha respinto le proposte della
2 ricorrente inducendola a ricorrere all'intestato Tribunale per radicare il presente procedimento di separazione giudiziale dei coniugi.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio dando atto di non opporsi Controparte_1 all'assegnazione del ciclomotore al figlio , dell'autovettura Peugeot tg CW361MF alla Per_2 Pt_1 così come all'assegnazione delle somme presenti nel libretto postale n. 24209761 ed alla suddivisione del buono fruttifero collegato;
di essere, inoltre, favorevole a corrispondere l'assegno di mantenimento di euro 200,00 ma solo ed esclusivamente al figlio;
viceversa, contestava la Per_2 Per_ corresponsione dell'assegno di mantenimento alla figlia in quanto la ritiene economicamente indipendente;
inoltre, causa asseriti propri problemi di salute (difficoltà di deambulazione e grave cardiopatia), chiedeva l'assegnazione pro tempore dell'abitazione coniugale assumendo di non poter abitare nell'altra casa di proprietà comune in quanto strutturata su due livelli, comunicanti attraverso una ripida scala interna;
si opponeva a che gli accrediti del G.S.E., inerenti l'impianto fotovoltaico dell'abitazione coniugale vengano assegnati alla ricorrente, chiedendo che continuino, invece, ad essere accreditati sul proprio conto corrente personale;
era favorevole a rinunciare, come la , Pt_1 al mantenimento reciproco, essendo entrambi i coniugi indipendenti, nonché a continuare a pagare al
50%, con la ricorrente, il mutuo dell'abitazione coniugale.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati e, rilevata successivamente l'impossibilità per le parti di raggiungere un accordo per la conversione della separazione giudiziale in consensuale, disponeva i provvedimenti provvisori rimettendo le parti davanti al Giudice Istruttore.
Stante la concorde richiesta delle parti, in data 10.09.21 il Tribunale di Tempio Pausania emetteva sentenza parziale n. 329/21 con cui si pronunciava la separazione dei coniugi e si disponeva la prosecuzione dell'istruttoria sulle ulteriori domande avanzate dalle parti.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., parte ricorrente nella memoria n.1 modificava le conclusioni formulate nelle memorie integrative solo relativamente al punto F, aggiungendo all'uopo, una richiesta in via subordinata: “disporre che le predette somme del G.S.E., a decorrere da quelle corrisposte dopo il 08.03.2021, vengano accreditate sul conto della che i coniugi Parte_2 hanno in comune, per concorrere al pagamento delle rate del mutuo a favore di entrambi nella misura del 50%, fermo restando quanto stabilito al punto E)”.
Con ordinanza del 02.11.23 il Giudice dichiarava inammissibili i capi di prova articolati dalle parti in quanto irrilevanti ai fini della prova;
per lo stesso motivo, riteneva anche inammissibile l'istanza ex art. 210 c.p.c. avanzata da parte ricorrente.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e all'udienza del 22.11.24, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note scritte in sostituzione udienza.
La causa veniva riservata alla decisione del Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M. in sede per l'acquisizione del relativo parere.
*****
Essendo intervenuta tra le parti sentenza parziale con cui è stata pronunciata la separazione dei coniugi, l'oggetto della presente decisione è limitato alle ulteriori domande avanzate dalle parti stesse.
Preliminarmente il Giudicante provvede ad analizzare le questioni sulle quali non vi è contestazione tra i coniugi.
3 Pertanto, si dispone che i sig.ri e avendo dichiarato e dimostrato di essere Pt_1 CP_1 economicamente autonomi ed indipendenti, nulla avranno da corrispondersi reciprocamente a titolo di contributo per il proprio mantenimento.
Si dispone, altresì, a carico di entrambi i coniugi e il pagamento dei ratei del mutuo della CP_1 Pt_1 casa familiare nella misura del 50% fino all'estinzione dello stesso, nonché gli oneri e/o le spese straordinarie necessarie per entrambi gli immobili in comproprietà (abitazioni di Via San Pietro e di
Via Gessi entrambe site in Olbia).
Si assegna il veicolo Peuget tg. CW 361MF alla sig. e il veicolo Golf Plus Volkswagen tg. DC Pt_1
476AW al sig. con relative spese (a titolo esemplificativo: bollo, assicurazione, passaggio di CP_1 proprietà, eventuale rottamazione) a carico di ciascuno.
Si stabilisce, inoltre, che il motociclo scarabeo 50 tg. X24GY4, intestato alla ricorrente, venga destinato al figlio , disponendo che entrambi i genitori si facciano carico nella misura del 50% Per_2 delle spese relative al passaggio di proprietà, nonché al bollo e all'assicurazione del mezzo.
Si attribuisce alla la somma di € 2.000,00 depositata presso il libretto di risparmio postale n. Pt_1
24209761 di cui sono titolari entrambi i coniugi, rappresentante il 50% della somma portata dallo stesso, atteso che il restante importo pari ad € 2.000,00 è già stato prelevato dal resistente, come dichiarato in atti da parte ricorrente e non contestato da parte avversa.
Si ordina che la somma di € 10.000,00, portata dal buono fruttifero postale dematerializzato intestato ad entrambi i coniugi, venga suddivisa al 50% tra gli stessi nella misura di € 5.000,00 ciascuno.
Tanto premesso. Ritiene il Tribunale che sia opportuno confermare i provvedimenti adottati in via temporanea a seguito dello svolgimento dell'udienza presidenziale che appaiono senza dubbio idonei a tutelare prevalentemente l'interesse primario del benessere dei figli.
In particolare, per ciò che concerne l'assegnazione della casa coniugale si dispone che la casa ubicata in Olbia alla Via S. Pietro n.10/A e di proprietà comune ad entrambi i coniugi, sia assegnata alla Per_ signora stante l'incontestato rapporto di convivenza con i figli e , maggiorenni ma Pt_1 Per_2 non ancora autosufficienti.
Si assegna contestualmente al sig. la casa in comproprietà, sita in Olbia alla Via Gessi n.46, fino CP_1 al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di entrambi i figli.
Non è condivisibile la proposta avanzata dal di convivere egli stesso con i figli nella casa di Via CP_1 Per_ San Pietro poiché decisamente poco opportuna atteso che il rapporto con la figlia è sempre stato conflittuale, tanto da causarne il temporaneo allontanamento dall'abitazione familiare, e negli ultimi anni ulteriormente esacerbato dalla volontà dello stesso resistente di revocare alla ragazza l'assegno di mantenimento.
Deve peraltro rilevarsi che l'artoprotesi dell'anca non impedisce la deambulazione del si CP_1 evidenzia, inoltre, che anche la casa ubicata in Via San Pietro presenta delle barriere architettoniche quali diversi gradini posizionati all'ingresso della casa, nel cortile e per collegare la zona giorno alla zona notte che, qualora la predetta patologia fosse verosimilmente invalidante, causerebbero comunque una difficoltà di movimento;
impedimento che, tuttavia, non pare sussistere in maniera così preponderante dal momento che il quando viveva ancora nella casa di Via S. Pietro ( fino CP_1 all'08.03.21, e quindi anche dopo la separazione di fatto e dopo il ricovero ospedaliero avvenuto nell'aprile 2019), era solito occuparsi della manutenzione dei pannelli fotovoltaici situati sopra il tetto dell'abitazione coniugale salendo su di esso a mezzo di una scala a pioli, come risulta dalle foto
4 allegate da controparte. Inoltre, la casa di Via Gessi, nonostante sia dislocata su due livelli, è perfettamente vivibile nella zona al piano terra dove si trova sia la zona giorno (cucina e soggiorno), sia una parte della zona notte (una delle tre camere da letto), un bagno nonché giardino e parcheggio coperto. Invero, il sig. potrebbe agevolmente vivere nella predetta casa senza avere la necessità CP_1 impellente di recarsi quotidianamente al piano superiore avendo al piano sottostante tutto ciò che occorre alle sue primarie esigenze di vita ordinarie.
Va confermato anche il provvedimento presidenziale con cui si pone a carico del a titolo di CP_1 Per_ contributo per il mantenimento dei figli e , la somma di Euro 200,00 mensili per ciascuno, Per_2
e, per contro, rigettare la richiesta di parte resistente di corrispondere la somma stabilita solo nei confronti del figlio . Per_2
Per_ Il infatti, ha contestato l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiore CP_1 allegando il raggiungimento della sua indipendenza economica.
Non è in contestazione la circostanza che la ragazza svolga un'attività lavorativa di tipo educativo/assistenziale rivolta agli studenti diversamente abili;
ciò nonostante, dalla produzione Per_ documentale di parte ricorrente ( modello 730/2020 relativo ai redditi 2019 della figlia ) si evince un reddito imponibile pari ad euro 11.180,00 (circa 860,00 euro, al mese) pari alla soglia di povertà per una famiglia di un solo componente e non sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa, cosicchè non può dirsi raggiunta, nella fattispecie, l'indipendenza economica della figlia.
Sul punto, dirimente è l'arresto giurisprudenziale della Corte di Cassazione n. 8227/09 secondo cui l'obbligo del genitore, separato o divorziato, di concorrere al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento da parte di costoro della maggiore età, ma si protrae sino a quando i figli stessi non abbiano raggiunto l'indipendenza economica.
In particolare, il diritto al mantenimento può dirsi cessato nell'ipotesi in cui l'avente diritto inizi un'attività lavorativa con concrete prospettive di indipendenza, ovvero nel caso in cui il genitore obbligato al mantenimento dimostri che il figlio, posto nelle concrete condizioni di trovare un lavoro e, dunque, di addivenire all'autosufficienza economica, non ne abbia tratto profitto per propria colpa.
Conseguentemente l'espletamento di un lavoro precario e limitato nel tempo, da parte del figlio maggiorenne titolare di assegno di mantenimento, non è sufficiente per esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento, non potendosi, in tal caso, affermare che si sia raggiunta l'indipendenza economica, la quale richiede una prospettiva concreta di continuità.
Considerate dunque l'attività lavorativa svolta da entrambi i genitori e la loro complessiva capacità economica, come risultante dalla documentazione in atti, tenuto conto delle esigenze dei figli e della loro attuale condizione di non autosufficienza incolpevole, e acclarato che la provvede già al Pt_1 mantenimento diretto dei ragazzi soddisfacendo le loro quotidiane necessità, appare opportuno imporre al resistente, in conformità ai provvedimenti presidenziali provvisori ed urgenti, l'obbligo di Per_ versare, direttamente ai figli e , a titolo di contribuzione per il loro mantenimento e finché Per_2 non saranno completamente autosufficienti, la somma di € 200,00 mensili per ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico da eseguire sui rispettivi conto correnti intestati ai medesimi, nonché il 50% delle spese straordinarie documentate.
A sua volta, la si farà carico dell'obbligo di corrispondere il residuo 50% delle spese Pt_1 straordinarie per i figli, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di questi ultimi.
5 Cont In ultimo, in ordine alle somme erogate dal inerenti all'impianto fotovoltaico, installato, a spese di entrambi i coniugi, per il pagamento dei consumi di energia elettrica del nucleo familiare, ed accreditati, dal 2018 fino all'attualità sul c.c. personale del si ritiene ragionevole ed equo, in CP_1 accoglimento della richiesta formulata, in via subordinata, da parte ricorrente, che i suddetti importi, da sempre utilizzati per il pagamento delle bollette relative alle utenze domestiche dell'abitazione coniugale vengano accreditati, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, sul c.c. comune dei coniugi, aperto presso la , al fine di destinare le predette somme al Parte_2 pagamento, nella misura del 50% ciascuno, della rata mensile di euro 306,00 del mutuo contratto per la casa coniugale, fermo restando la corresponsione, sempre nella misura del 50%, della differenza che non si riuscisse a coprire.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura del giudizio, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
DISPONE che i coniugi e nulla avranno da corrispondersi reciprocamente a titolo di Pt_1 CP_1 contributo per il proprio mantenimento in quanto economicamente autonomi ed indipendenti.
PONE a carico di entrambi i coniugi e il pagamento dei ratei del mutuo della casa CP_1 Pt_1 familiare nella misura del 50% fino all'estinzione dello stesso, nonché gli oneri e/o le spese straordinarie necessarie per entrambi gli immobili in comproprietà (siti in Olbia alla Via S. Pietro
n.10/A e alla Via Gessi n.46).
ASSEGNA il veicolo Peugeot tg. CW 361MF alla sig. e il veicolo Golf Plus Volkswagen tg. Pt_1
DC 476AW al sig. con relative spese e oneri a carico di ciascuno. CP_1
DISPONE che il motociclo scarabeo 50 tg. X24GY4, intestato alla ricorrente, venga destinato al figlio con spese relative al passaggio di proprietà, nonché al bollo e all'assicurazione del mezzo Per_2
a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
ATTRIBUISCE a la somma di € 2.000,00 depositata presso il libretto di risparmio Parte_1 postale n. 24209761 di cui sono titolari entrambi i coniugi, rappresentante il 50% della somma portata dallo stesso.
ORDINA che la somma di € 10.000,00, portata dal buono fruttifero postale dematerializzato intestato ad entrambi i coniugi, venga suddivisa al 50% tra gli stessi nella misura di € 5.000,00 ciascuno.
ASSEGNA, pro tempore, a la casa ubicata in Olbia alla Via S. Pietro n.10/A e di Parte_1 proprietà comune ad entrambi i coniugi, con tutti gli arredamenti e le pertinenze, fino a quando nella Per_ stessa conviveranno e risiederanno i figli e maggiorenni ma non ancora autosufficienti. Per_2
ASSEGNA a l'abitazione sita in Olbia alla Via Gessi n.46, fino al raggiungimento Controparte_1 dell'autosufficienza economica da parte di entrambi i figli.
Per_ PONE a carico di il versamento, in favore dei figli e , a titolo di Controparte_1 Per_2 contributo per il mantenimento, della somma mensile di € 200,00 per ciascuno, da versarsi direttamente ai medesimi a mezzo bonifico da eseguirsi sui rispettivi conto correnti, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al
6 50% delle spese straordinarie documentate (mediche non rimborsabili dal SSN, universitarie, sportive etc).
PONE, a carico della l'obbligo di corrispondere il residuo 50% delle spese straordinarie, da Pt_1 versare direttamente ai figli, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di questi ultimi.
Cont DISPONE che le somme erogate dal inerenti all'impianto fotovoltaico della casa coniugale vengano accreditate, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, sul c.c. comune dei coniugi, aperto presso la , al fine di destinare i predetti importi al pagamento, nella Parte_2 misura del 50% ciascuno, della rata mensile del mutuo contratto per la casa coniugale, fermo restando la corresponsione, sempre nella misura del 50%, della differenza che non si riuscisse a coprire.
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 9.4.2025
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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