Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
N.R.G. 2263/2023
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
DOTT.SSA MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
DOTT.SSA LAURA CORTELLARO Giudice
DOTT.SSA CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
(C.F.: , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. CRISTINA VOLTA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Torino, via Colombo n. 17;
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. ALICE GARLASCHÈ ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Melegnano (MI), via Roma n. 40;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico ministero
INTERVENTORE EX LEGE le Parti, all'udienza del 17.12.2024 – tenutasi in modalità cartolare- hanno chiesto di recepire le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“In punto affidamento della figlia minore e frequentazione con il genitore non Per_1 collocatario:
-la minore sarà affidata ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e collocazione prevalente della medesima minore presso la madre attualmente in Pianezza. I genitori di concordano che, fintanto che non sarà maggiorenne, qualora gli stessi Per_1 Per_1 dovessero cambiare residenza l'immobile non dovrà distare oltre i 135 km da quella dell'altro
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia come segue:
B.a) per i primi due anni di asilo (periodo dai 3 ai 5 anni di ) il padre potrà tenere Per_1 la figlia con sé a fine settimana alterni dal giovedì al lunedì e la madre si farà carico di tre accompagnamenti sui quattro mensili in conformità a quanto indicato in Ctu. Quando sarà la
Sig. a provvedere ai viaggi, accompagnerà la figlia presso il padre entro le 19.30 e Parte_1 il prelievo presso il medesimo avverrà entro le ore 20. Quando, invece, sarà il padre a prendere la figlia il prelievo avverrà entro le ore 19.30.
B.b.) Per l'ultimo anno di asilo (dai 5 ai 6 anni di ) la frequentazione della minore Per_1 con il padre sarà sempre a fine settimana alterni, di cui uno come sub B.a) dal giovedì al lunedì, e l'altro dal venerdì alla domenica sera (orari ut supra).
I genitori avviseranno personalmente e congiuntamente la Scuola per comunicare i motivi delle assenze di dovuti alle visite al padre. Per_1
B.c) Per il periodo della scuola dell'obbligo, a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica. La madre si farà carico di tre accompagnamenti sui quattro mensili in conformità a quanto indicato in Ctu. Quando sarà la Sig. a provvedere ai viaggi, Parte_1 accompagnerà la figlia presso il padre entro le 19.30 e il prelievo presso il medesimo avverrà entro le ore 20. Quando, invece, sarà il padre a prendere la figlia il prelievo avverrà entro le ore 19.30 e l'eventuale riaccompagnamento entro le 20.
B.e) Le vacanze estive di saranno trascorse come segue: Per_1
Giugno: due settimane, non consecutive, col padre;
Luglio: due settimane, non consecutive, col padre;
Agosto: due settimane consecutive con ciascun genitore, il tutto da concordarsi entro il 30.04 di ogni anno.
Settembre: potrà stare con il padre la settimana precedente l'inizio della Per_1 frequentazione scolastica.
B.f) Festività natalizie e di fine anno, come indicato dalla Ctu:
GH trascorrerà i giorni antecedenti la vigilia di Natale, dall'inizio delle vacanze scolastiche compresa la stessa vigilia, con un genitore (definito A), con l'altro genitore (definito
B) dal pranzo del 25 dicembre fino al 1 gennaio, con il primo genitore (A) dal 1 gennaio fino alla ripresa delle attività scolastiche. Nel periodo natalizio 2024, la madre sarà da intendersi quale genitore A mentre il padre il genitore B. Dal 2025 verrà riproposto tale assetto ad anni alternati.
pag. 2/5 B.g) Festività pasquali, anch'esse come indicato dalla Ctu:
-verranno festeggiate, ad anni alterni, con un genitore dall'inizio delle vacanze scolastiche fino alla sera di Pasqua e con l'altro dalla sera di Pasqua fino alla ripresa dell'attività scolastica.
Per la Pasqua 2025 la bambina starà con la madre nel primo periodo e con il padre nel secondo. Dal 2026 verrà riproposto tale assetto ad anni alternati.
Il calendario degli incontri nelle festività natalizie e pasquali sarà da considerarsi indipendente dall'alternanza dei fine settimana.
C) In punto contribuzione economica in favore della minore: ciascun genitore provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia
, minorenne e non economicamente autosufficiente, quando l'ha con sé. Per_1
Inoltre il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore CP_1
alla Sig. , al di lei domicilio ed entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 Parte_1
l'importo attualizzato secondo Istat (settembre 2024: € 1,80) di € 301,80 mensili annualmente e automaticamente adeguabile secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai. Pertanto il Sig. dovrà provvedere alla prossima CP_1 rivalutazione (2025).
Ferma restando la ripartizione al 50% tra ciascun genitore delle spese straordinarie come da noto Protocollo del Tribunale di Pavia e la conferma del percepimento per l'intero, da parte della Sig. , dell'assegno unico. Parte_1
D) In punto comproprietà immobiliare:
a definizione e scioglimento della comunione immobiliare, la Sig. promette di Parte_1 cedere e vendere in piena ed esclusiva proprietà al sig. o a persona che lo Controparte_1 stesso nominerà, che promette di accettare ed acquistare per sé o persona da nominare, la quota di proprietà pari al 50% pro indiviso della casa già familiare, sita in Abbiategrasso
(Milano), Via della Folletta n. 13, -appartamento posto al piano quarto (interno 29) composto da ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, due camere, due bagni e due balconi, con annessi, quali pertinenze ai sensi dell'art. 817 del codice civile, una cantina (interno 29) posta al piano sesto e un box auto (interno 63) posto al piano interrato.
Dette porzioni immobiliari risultano distinte nel Catasto Fabbricati del Comune di
Abbiategrasso come segue:
-Foglio 10, mappale 302, subalterno 66, Via della Folletta n. 13, piano 4, categoria A/2, classe
4, consistenza vani 5, totale superficie catastale mq 94 (Superficie catastale escluse aree scoperte mq 92), Rendita Euro 658,48 (appartamento);
pag. 3/5 -Foglio 10, mappale 302, subalterno 67, Via della Folletta n. 13, piano 6, categoria C/2, classe
4, consistenza mq 5, totale superficie catastale mq 6, Rendita Euro 15,24 (cantina);
-Foglio 10, mappale 302, subalterno 63, Via Giuseppe Verdi, piano S1, categoria C/6, classe 5, consistenza mq 13, Rendita Euro 60,43 (box auto). Confini da nord in linea di contorno:
-dell'appartamento: cortile comune, vano ascensore e vano scale comuni, ancora cortile comune;
-della cantina: cantina di terzi, corridoio comune di accesso, cantina di terzi, parti comuni;
- del box auto: box auto di terzi, corsello comune, box auto di terzi, parti comuni.
L'atto pubblico di trasferimento, cui le Parti sin da ora si obbligano, dovrà essere stipulato entro e non oltre la data del 14.05.2027. Le spese e costi di trasferimento saranno a carico della Parte acquirente, ad eccezione degli eventuali costi che per legge sono posti a carico della parte venditrice.
Dal mese di dicembre 2024 il Sig. provvederà al pagamento per l'intero del mutuo CP_1 cointestato alle parti in essere, dandone tempestiva comunicazione alla Banca mutuante, ivi compreso l'Iban di riferimento per il versamento.
Il c.c. bancario cointestato, acceso per il pagamento del mutuo, sarà definitivamente chiuso dalle parti congiuntamente dopo la firma del presente accordo.
Il prezzo di vendita viene definito in E. 12.463,40 oltre all'accollo delle rate di mutuo di competenza della sig.ra dal giugno 2027 sino all'estinzione dello stesso. Il prezzo di Parte_1 vendita verrà così versato: quanto a E. 8.963,40 a mezzo 30 rate mensili di E. 298,78 che verranno versate alla banca a saldo del 50% della rata di mutuo mensile (percentuale di competenza della sig.ra ), E. 3.500,00 a mezzo assegno circolare in sede di rogito;
e Parte_1 per la restante parte con accollo della parte di mutuo di competenza della sig.ra Parte_1 dalla data del rogito.
4) Gli arredi della casa famigliare resteranno di proprietà del sig. CP_1
5) Con il preciso, puntuale e completo adempimento degli impegni rispettivamente assunti con la presente scrittura, le Parti dichiarano ora per allora di null'altro avere reciprocamente a pretendere a nessun titolo, ferme restando le obbligazioni economiche in favore della figlia minore previste ut supra. Per_1
6) Le Parti si concedono reciprocamente sin da ora il consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti per l'espatrio e si impegnano a prestare il consenso al rilascio dei documenti per l'estero per la figlia minore . Per_1
7) Le spese di lite saranno interamente compensate tra le parti”.
pag. 4/5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che le parti all'udienza del 26.06.2024 hanno dichiarato di volersi impegnare a seguire un percorso di coordinazione genitoriale al fine di migliorare la comunicazione come genitori;
Preso atto, inoltre, che le stesse, nelle more del procedimento, hanno raggiunto un accordo ed hanno congiuntamente chiesto a questo Tribunale di recepire le condizioni rassegnate in ordine al regime di affidamento, collocamento prevalente e modalità di frequentazione con il genitore non collocatario della figlia minore nata a [...] il [...], nonché la Persona_2 determinazione del contributo al mantenimento in favore della medesima;
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Il Tribunale, ritiene che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti risultando l'accordo raggiunto conforme a legge e all'interesse della prole.
Stante l'intervenuto accordo tra le parti, il Collegio ritiene corretta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
• recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
• spese di lite compensate
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 23.01.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5/5