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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/04/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza dell'8.4.2025, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2010/2023 cui è riunita quella di ATPO R.G. n. 2301/2021, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], elett.te domiciliata in Parte_1
Maddaloni alla via Colle Puoti n. 49, presso lo studio dell'avv.to Daniela Di Nuzzo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis e Luca Cuzzupoli giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliati in Caserta, alla Via
Arena, loc.tà San Benedetto
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.03.2023, la parte ricorrente in epigrafe, previa dichiarazione di dissenso avverso le risultanze medico-legali rese nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 2301/2021, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa o in via subordinata dal riconoscimento giudiziale e per l'effetto la condanna dell'Istituto al pagamento della provvidenza richiesta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
1 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità della domanda di condanna e l'inammissibilità del ricorso in opposizione per la mancanza di specificità delle ragioni dell'opposizione e nel merito resistendo al ricorso con varie argomentazioni.
Previa riunione al presente procedimento di quello di ATP, si disponeva il rinnovo delle operazioni peritali. All'esito è pronunciata la seguente sentenza.
La domanda è fondata per quanto di ragione e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va affermata la tempestività del ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 445 bis comma 4 e comma 6 c.p.c.
Infatti, nel caso in esame, con decreto comunicato il 6.02.2023 veniva assegnato il termine di 30 giorni per la manifestazione del dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU. In data
02.03.2023 veniva depositata dichiarazione di dissenso e nel rispetto del termine di ulteriori
30 giorni, in data 31.03.2023 veniva depositato il ricorso in opposizione.
Quanto all'eccezione di mancata specificità dei motivi di opposizione, come è noto, il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione normativa, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Orbene, nel ricorso introduttivo parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal
CTU evidenziando che la diagnosi formulata non ha preso in considerazione tutta la documentazione sanitaria in atti e deducendo l'omessa e carente motivazione. Ha evidenziato che il CTU non ha valutato né motivato in relazione alla complessiva incidenza delle patologie riscontrate e documentate sulla capacità della ricorrente di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita.
I rilievi formulati avverso la consulenza, connotati da indubbia specificità e quindi ammissibili, hanno reso necessario procedere ad un rinnovo delle operazioni peritali.
Ebbene, il consulente tecnico nominato nella presente fase del giudizio, tenuto conto della documentazione allegata in atti ha rilevato che la ricorrente è affetta da “cardiopatia sclero- ipertensiva;
BPCO enfisematosa;
obesità in artrosi polidistrettuale;
esiti di
2 quadrantectomia dx per carcinoma lobulare;
sindrome depressiva;
incontinenza urinaria”
e che tali patologie determinano un'inabilità totale.
Ciò posto, ha poi evidenziato che sulla base di tale diagnosi e tenuto conto di quanto emerso in sede di esame obiettivo, può pervenirsi al riconoscimento in favore di del Parte_1 requisito sanitario legittimante l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di gennaio 2021, cioè sin dalla data della visita di revisione.
In particolare, l'ausiliario ha osservato che dalla documentazione in atti si evince che già dal
2019 la ricorrente necessita di appoggio bilaterale per deficit deambulatorio. Ha poi precisato che ciò, anche alla luce di quanto rilevato in sede di esame obiettivo, pur non determinando l'impossibilità di deambulare autonomamente, determina tuttavia l'incapacità di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana.
Dunque, la grave limitazione della funzionalità locomotoria riscontrata anche in sede di esame obiettivo, pur emendabile ai fini deambulatori, determina comunque la necessità di un'assistenza continua.
La domanda è quindi fondata e deve, pertanto, essere accolta alla stregua delle conclusioni rese dal CTU nel presente giudizio a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici clinici e strumentali ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali oltre che corretta sotto il profilo logico. Infatti, la citata consulenza, non contestata specificamente del resto dalle difese delle parti, appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni cui perviene.
Quanto alla domanda di condanna proposta, va precisato che il giudizio di opposizione, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronuncia di condanna al pagamento della prestazione.
Le spese di lite, considerato il riconoscimento del requisito sanitario sin dalla data della visita di revisione, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
CP_ Le spese di consulenza tecnica della presente fase sono a carico dell' e si liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, così provvede:
a) accoglie il ricorso in opposizione e, per l'effetto, dichiara la sussistenza in capo a Pt_1 del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento dell'indennità di
[...]
accompagnamento da gennaio 2021;
CP_ b) condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro € 2.700,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione;
c) pone le spese di CTU a carico dell' , come da separato decreto emesso in pari data. CP_1
Santa Maria Capua Vetere, 8 aprile 2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza dell'8.4.2025, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2010/2023 cui è riunita quella di ATPO R.G. n. 2301/2021, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], elett.te domiciliata in Parte_1
Maddaloni alla via Colle Puoti n. 49, presso lo studio dell'avv.to Daniela Di Nuzzo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis e Luca Cuzzupoli giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliati in Caserta, alla Via
Arena, loc.tà San Benedetto
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.03.2023, la parte ricorrente in epigrafe, previa dichiarazione di dissenso avverso le risultanze medico-legali rese nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 2301/2021, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa o in via subordinata dal riconoscimento giudiziale e per l'effetto la condanna dell'Istituto al pagamento della provvidenza richiesta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
1 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità della domanda di condanna e l'inammissibilità del ricorso in opposizione per la mancanza di specificità delle ragioni dell'opposizione e nel merito resistendo al ricorso con varie argomentazioni.
Previa riunione al presente procedimento di quello di ATP, si disponeva il rinnovo delle operazioni peritali. All'esito è pronunciata la seguente sentenza.
La domanda è fondata per quanto di ragione e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va affermata la tempestività del ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 445 bis comma 4 e comma 6 c.p.c.
Infatti, nel caso in esame, con decreto comunicato il 6.02.2023 veniva assegnato il termine di 30 giorni per la manifestazione del dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU. In data
02.03.2023 veniva depositata dichiarazione di dissenso e nel rispetto del termine di ulteriori
30 giorni, in data 31.03.2023 veniva depositato il ricorso in opposizione.
Quanto all'eccezione di mancata specificità dei motivi di opposizione, come è noto, il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione normativa, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Orbene, nel ricorso introduttivo parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal
CTU evidenziando che la diagnosi formulata non ha preso in considerazione tutta la documentazione sanitaria in atti e deducendo l'omessa e carente motivazione. Ha evidenziato che il CTU non ha valutato né motivato in relazione alla complessiva incidenza delle patologie riscontrate e documentate sulla capacità della ricorrente di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita.
I rilievi formulati avverso la consulenza, connotati da indubbia specificità e quindi ammissibili, hanno reso necessario procedere ad un rinnovo delle operazioni peritali.
Ebbene, il consulente tecnico nominato nella presente fase del giudizio, tenuto conto della documentazione allegata in atti ha rilevato che la ricorrente è affetta da “cardiopatia sclero- ipertensiva;
BPCO enfisematosa;
obesità in artrosi polidistrettuale;
esiti di
2 quadrantectomia dx per carcinoma lobulare;
sindrome depressiva;
incontinenza urinaria”
e che tali patologie determinano un'inabilità totale.
Ciò posto, ha poi evidenziato che sulla base di tale diagnosi e tenuto conto di quanto emerso in sede di esame obiettivo, può pervenirsi al riconoscimento in favore di del Parte_1 requisito sanitario legittimante l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di gennaio 2021, cioè sin dalla data della visita di revisione.
In particolare, l'ausiliario ha osservato che dalla documentazione in atti si evince che già dal
2019 la ricorrente necessita di appoggio bilaterale per deficit deambulatorio. Ha poi precisato che ciò, anche alla luce di quanto rilevato in sede di esame obiettivo, pur non determinando l'impossibilità di deambulare autonomamente, determina tuttavia l'incapacità di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana.
Dunque, la grave limitazione della funzionalità locomotoria riscontrata anche in sede di esame obiettivo, pur emendabile ai fini deambulatori, determina comunque la necessità di un'assistenza continua.
La domanda è quindi fondata e deve, pertanto, essere accolta alla stregua delle conclusioni rese dal CTU nel presente giudizio a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici clinici e strumentali ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali oltre che corretta sotto il profilo logico. Infatti, la citata consulenza, non contestata specificamente del resto dalle difese delle parti, appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni cui perviene.
Quanto alla domanda di condanna proposta, va precisato che il giudizio di opposizione, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronuncia di condanna al pagamento della prestazione.
Le spese di lite, considerato il riconoscimento del requisito sanitario sin dalla data della visita di revisione, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
CP_ Le spese di consulenza tecnica della presente fase sono a carico dell' e si liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, così provvede:
a) accoglie il ricorso in opposizione e, per l'effetto, dichiara la sussistenza in capo a Pt_1 del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento dell'indennità di
[...]
accompagnamento da gennaio 2021;
CP_ b) condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro € 2.700,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione;
c) pone le spese di CTU a carico dell' , come da separato decreto emesso in pari data. CP_1
Santa Maria Capua Vetere, 8 aprile 2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
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