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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/03/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2656/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio dell'avv.to LA PERUTA MARIA ROSARIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
e da nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_2 presso lo studio dell'avv. ALESSANDRELLI STEFANO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a Parte_1 Parte_2 ruolo in data 14/11/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 25/07/1993, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di ER (al N. 140, Parte II, serie A, anno 1993). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, PE
(ad ER il 16/01/1996) e (ad ER il 13/07/1999), entrambi
[...] Persona_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 18/03/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
5. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 25/02/2025.Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ a) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. Sul punto si precisa che il sig. è attualmente Parte_2 detenuto presso il carcere di Sulmona. Successivamente, allorquando il sig. avrà terminato di espiare la Pt_2 propria pena, le parti comunicheranno reciprocamente le loro residenze;
b) i regali di nozze e le suppellettili hanno formato già oggetto di pacifica divisione tra i coniugi;
c) i coniugi reciprocamente rinunciano al mantenimento, avendo ciascuno di essi mezzi propri per il sostentamento.
Con autorizzazione reciproca all'espatrio e all'allontanamento dal domicilio coniugale.”
2 Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
5. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi , nata ad [...] il Parte_1
09/05/1971, e nato ad [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio ad ER (NA) il 25/07/1993 (atto n. 140, Parte II, Serie A, anno
1993);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ER (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 18/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2656/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio dell'avv.to LA PERUTA MARIA ROSARIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
e da nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_2 presso lo studio dell'avv. ALESSANDRELLI STEFANO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a Parte_1 Parte_2 ruolo in data 14/11/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 25/07/1993, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di ER (al N. 140, Parte II, serie A, anno 1993). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, PE
(ad ER il 16/01/1996) e (ad ER il 13/07/1999), entrambi
[...] Persona_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 18/03/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
5. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 25/02/2025.Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ a) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. Sul punto si precisa che il sig. è attualmente Parte_2 detenuto presso il carcere di Sulmona. Successivamente, allorquando il sig. avrà terminato di espiare la Pt_2 propria pena, le parti comunicheranno reciprocamente le loro residenze;
b) i regali di nozze e le suppellettili hanno formato già oggetto di pacifica divisione tra i coniugi;
c) i coniugi reciprocamente rinunciano al mantenimento, avendo ciascuno di essi mezzi propri per il sostentamento.
Con autorizzazione reciproca all'espatrio e all'allontanamento dal domicilio coniugale.”
2 Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
5. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi , nata ad [...] il Parte_1
09/05/1971, e nato ad [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio ad ER (NA) il 25/07/1993 (atto n. 140, Parte II, Serie A, anno
1993);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ER (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 18/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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