Ordinanza collegiale 1 aprile 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Decreto collegiale 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 31/07/2025, n. 2488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2488 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02488/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00522/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 522 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato CA, domiciliata in CA, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l'annullamento
del diniego alla richiesta di consegna e custodia delle armi, ritirate a scopo cautelativo, ex art. 39 T.U.L.P.S., da personale dell’U.P.G. della Questura di -OMISSIS-, al sig. Gemelli Francesco, comunicato con pec del -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone il ricorrente di aver ereditato (insieme ai fratelli e alla madre) dal proprio padre, deceduto nel -OMISSIS-, le armi dallo stesso regolarmente detenute presso la sua abitazione.
Con istanza del -OMISSIS-, tuttavia, la propria madre chiedeva che le suddette armi fossero registrate a nome dell’altro figlio, rappresentando falsamente che nessuno degli altri eredi era interessato a detenerle.
Di tale dichiarazione il ricorrente è venuto a conoscenza solo il-OMISSIS- a seguito di rituale istanza di accesso tramessa alla Questura di -OMISSIS-.
Per tali fatti, la sorella sporgeva denuncia nei confronti della madre per falso ideologico.
Nelle more, il fratello custode delle armi veniva sottoposto insieme alla madre agli arresti domiciliari e, quindi, con sentenza n. -OMISSIS- condannato alla pena di anni 4 e mesi 3 di reclusione per il reato di lesioni personali a danno del ricorrente.
A seguito di tali fatti, con decreto del -OMISSIS-, veniva adottato nei confronti dello stesso un divieto di detenzione delle armi con possibilità di alienare le armi a persona che non fosse prossimo congiunto né convivente.
Il ricorrente, in data -OMISSIS-chiedeva alla Prefettura di -OMISSIS- la consegna delle armi.
Con nota del -OMISSIS- la Prefettura di -OMISSIS- rigettava l’istanza rappresentando che il decreto del -OMISSIS- escludeva la possibilità per il destinatario di alienare le armi ad un prossimo congiunto.
Il -OMISSIS- il ricorrente reiterava la richiesta rappresentando di essere comproprietario delle armi, non operando nei suoi confronti il divieto di alienazione stabilito dal richiamato decreto.
Con nota del -OMISSIS- la Prefettura di -OMISSIS- confermava il rigetto dell’istanza dando atto della forte conflittualità tra le parti connotata da numerose liti familiari.
2. Con ricorso notificato il -OMISSIS- il ricorrente ha impugnato suddetto diniego lamentandone la illegittimità sotto i seguenti profili:
I. Violazione di legge: artt. 39 e 40 r.d. 773/1931; violazione art. 13 legge 241/90 ed art. 6 legge 152/1975; eccesso di potere per carenza di motivazione
II. Violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di istruttoria.
III. Violazione di legge (artt. 39 T.U.L.P.S.) ed eccesso di potere.
Osserva il ricorrente che il pericolo di abuso delle armi deve essere comprovato e richiede un’adeguata valutazione non solo del singolo episodio, ma anche della personalità del soggetto sospettato, che possa giustificare un giudizio prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità.
Nel caso di specie, nessun comportamento tale da mettere in dubbio la sua affidabilità sarebbe stato posto in essere dal deducente.
Anche le liti familiari a cui fa riferimento la Prefettura lo hanno sempre visto “vittima” delle azioni perpetrate nei suoi confronti dal fratello e dalla madre.
Il ricorrente, peraltro, ha ottenuto il rinnovo del porto d’armi nel -OMISSIS- e, dunque, in epoca successiva all’episodio da cui è scaturito il procedimento penale a carico della madre e del fratello.
Ciò a conferma della permanenza del requisito dell’affidabilità.
Il decreto di divieto di detenzione delle armi adottato nei confronti del fratello, inoltre, laddove prevede il divieto di alienazione delle armi ad un prossimo congiunto, non è ostativo alla consegna delle stesse al ricorrente che, invero, ne è comproprietario.
3. Si è costituita l’amministrazione intimata eccependo l’incompetenza della Prefettura a conoscere della pretesa avanzata con il ricorso attenendo la stessa al diritto successorio.
La difesa erariale ha, altresì, dedotto nel merito l’infondatezza delle censure atteso che l’acclarata situazione di conflittualità familiare deve essere considerata tale da giustificare il diniego adottato.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS-, la Sezione ha ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire i seguenti atti: documentata relazione sui fatti di causa, con particolare riferimento:
a) alla eventuale intervenuta confisca e/o distruzione delle armi;
b) alla permanenza del titolo in capo alla parte ricorrente:
5. La Prefettura di -OMISSIS- ha adempiuto all’ordine istruttorio rappresentando che le armi non sono state distrutte e che il ricorrente è titolare di regolare porto d’armi.
6. All’udienza pubblica del 4 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Deve essere innanzitutto disattesa l’eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa erariale atteso che, diversamente da quanto assunto, la pretesa non attiene al “diritto successorio”.
Oggetto dell’odierna impugnativa è, infatti, la nota con cui la Prefettura ha rigettato la richiesta del ricorrente di ottenere il rilascio delle armi di sua proprietà fondato sulla forte conflittualità tra le parti connotata da numerose liti familiari.
Non è in contestazione, pertanto, che il ricorrente, in quanto erede, insieme ai fratelli e alla madre, del proprio padre, sia comproprietario delle armi di cui ha chiesto la consegna a seguito del divieto di detenzione delle armi adottato nei confronti del fratello, custode delle stesse.
8. Ciò premesso, il ricorso è fondato.
Risulta, invero, dalla documentazione in atti che il ricorrente non è mai stato destinatario di un divieto di detenzione delle armi ed è attualmente titolare di regolare porto di fucile per uso caccia.
La forte conflittualità tra le parti di cui ha dato atto la Prefettura nel provvedimento qui impugnato, non essendosi fino ad oggi tradotta in alcun giudizio di inaffidabilità nei suoi confronti, non può pertanto essere posta a fondamento del rifiuto di riconsegna delle armi di cui è legittimo proprietario.
9. l ricorso è, pertanto, fondato e deve essere accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
Va, infine, disposta l’ammissione definitiva del ricorrente al beneficio del patrocinio gratuito a spese dello Stato, confermandosi la statuizione provvisoria adottata con decreto n. -OMISSIS- dalla Commissione istituita presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ammette il ricorrente in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agata Gabriella Caudullo | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.