Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/06/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
9/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello BR Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
, rappresentata dall'avv. TE come da mandato allegato alla Parte_2 citazione di appello.
APPELLANTE
E
IO rappresentata Controparte_1 dall'avv. come da mandato Parte_2 allegato alla comparsa di intervento
TERZO INTERVENUTO
CONTRO
BR, e , difesi dagli avv.ti CP_2 CP_3
Angelo Roggero e Bettina Spada, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione di primo grado
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER : “Voglia l'Ecc.ma Corte di TE
Appello adita, richiamata espressamente ogni domanda, eccezione, deduzione ed istanza
1
13.06.2022 formulata dagli appellati all'atto della loro costituzione nel presente grado del giudizio, in totale riforma dell'appellata sentenza del
Tribunale di Imperia n. 388/2024, accogli ere il presente appello, ivi compresa la reiezione dell'appello condizionato proposto invia incidentale dagli appellati e, per l'effetto, accogliere le seguenti conclusioni: - in accoglimento della domanda formulata ex art. 948 c.c. dell'
[...]
(ora TE Parte_3 nei confronti di e CP_4 Controparte_5
, accertare e dichiarare l'occupazione CP_3 sine titulo degli immobili dagli stessi attualmente occupati, - facenti parte del mapp. 1703 del foglio
56 del comune censuario di Ventimiglia, comprendenti anche i mappali n. 995 e parte dei mapp. 994, 996 e 1498 C.U. dello stesso foglio, così come meglio descritti nella citazione che ha dato avvio al giudizio di primo grado, nella documentazione prodotta, nella relazione del CTU geom. del 26.04.2022 ove sono Per_1 contraddistinti con campitura magenta e verde nei suoi allegato 9 e 10 nonché nel presente atto -, e conseguentemente condannare i convenuti a rilasciare i beni alla Parte_4
(ora liberi da
[...] Parte_3
2 sé persone e/o cose, previa demolizione dei manufatti su di esso insistenti;
- respingere in ogni caso tutte le domande proposte CP_4
e , ivi compreso Controparte_5 CP_3
l'appello condizionato proposto in via incidentale dagli appellati nei confronti dell' TE ora
[...] Parte_3 perché infondati. - con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio e della precedente procedura di mediazione, oltre rimborso forfetario 15%, oneri fiscali e previdenziali ai sensi di legge, in favore della società TE ora ”.
[...] Parte_3
PER CONCESSONI DEL TIRRENO: “Voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello adita, richiamata espressamente ogni domanda, eccezione, deduzione ed istanza formulata nel procedimento di primo grado, da aversi qui come integralmente e formalmente ritrascritta, e conseguentemente ritualmente riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c., disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e istanza ivi compresa quella di parziale revoca dell'ordinanza 13.06.2022 formulata dagli appellati all'atto della loro costituzione nel presente grado del giudizio, in totale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Imperia n.
388/2024, accogliere il presente appello ivi compresa la reiezione dell'appello condizionato proposto in via incidentale dagli appellati e, per
l'effetto, accogliere le seguenti conclusioni: - in accoglimento della domanda formulata ex art. 948
c.c. dell' (ora TE [...]
nei confronti di , Parte_3 CP_4
3 e , accertare e Controparte_5 CP_3 dichiarare l'occupazione sine titulo degli immobili dagli stessi attualmente occupati, - facenti parte del mapp. 1703 del foglio 56 del comune censuario di Ventimiglia, comprendenti anche i mappali n.
995 e parte dei mapp. 994, 996 e 1498 C.U. dello stesso foglio, così come meglio descritti nella citazione che ha dato avvio al giudizio di primo grado, nella documentazione prodotta, nella relazione del CTU geom. del 26.04.2022 ove Per_1 sono contraddistinti con campitura magenta e verde nei suoi allegato 9 e 10 nonché nel presente atto -, e conseguentemente condannare i convenuti
a rilasciare i beni alla Parte_4 ora liberi da
[...] Parte_3 sé persone e/o cose, previa demolizione dei manufatti su di esso insistenti;
- respingere in ogni caso tutte le domande proposte CP_4
e nei confronti Controparte_5 CP_3 dell' ora TE Parte_3 ivi compreso l'appello condizionato
[...] proposto in via incidentale dagli appellati, perché infondati;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio e della precedente procedura di mediazione, oltre rimborso forfetario
15%, oneri fiscali e previdenziali ai sensi di legge, in favore della società TE ora . Parte_3
PER GLI APPELLATI: “Voglia la Corte d'Appello di
Genova: 1) in via principale, respingere l'appello avversario, confermando l'impugnata sentenza del
Tribunale di Imperia;
2) in via di appello incidentale condizionato, per la denegata ipotesi di
4 accoglimento dell'appello avversario, e in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata in primo grado, dichiarare che: CP_4
, nato a [...] il
[...]
16/9/1951, res.te in Ventimiglia (IM), Via Freccero
n. 93 (Cod. Fisc. ), CodiceFiscale_1 CP_5
, nata a [...] il
[...]
24/5/1957, res.te in Ventimiglia (IM), Via G.
Freccero n. 93 (Cod. Fisc. ), CodiceFiscale_2
nata a [...]_3
D'ON (RC) il 2/4/1946, res.te in
Ventimiglia (IM), Via Tenda n. 50 (Cod. Fisc.
[...]
, sono proprietari, per C.F._3 intervenuta usucapione ultraventennale, dei seguenti terreni, siti in Comune di Ventimiglia,
Località Peglia, nonché dei fabbricati sugli stessi edificati: a Catasto Terreni, Foglio 56, mappale
1703, superficie centiare 10262; al NCEU, Foglio
56, mappale 994, Categoria A/3, classe 1, vani
3,5; al NCEU, Foglio 56, mappale 995, Categoria
C/2, classe 3, consistenza mq. 27, superficie catastale mq. 32; al NCEU, Foglio 56, mappale
996, Categoria C/2, classe 3, consistenza mq. 11, superficie catastale mq. 14; a Catasto Terreni,
Foglio 56, mappale 1498, superficie centiare 22; con ordine al competente Conservatore dei R.R.I.I.
(Sanremo) di procedere alla trascrizione della sentenza dichiarativa dell'usucapione; Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio, spese di
CTU e spese per il procedimento di media- conciliazione esperito ad istanza dell' TE
. In via preliminare, e in caso di ritenuta
[...] necessità, si chiede che, in parziale revoca
5 dell'ordinanza 13/6/2022 resa in primo grado dal
Tribunale di Imperia: vengano ammessi i capitoli di prova di parte convenuta n. 5, 6, 7, 8 e 9, dedotti in memoria ex art. 183 n. 2 del 3/1/2019; venga ordinato all' di produrre in TE causa il progetto, il contratto d'appalto e il verbale di fine lavori relativi alle opere di arginatura del fiume Roja, alle quali era finalizzato l'esproprio dei terreni oggetto di causa;
si chiede altresì, ex art.
213 c.p.c., che vengano richieste informat ive al
“Consorzio Obbligatorio delle Arginature”, in persona dell'Arch. (res.te in Controparte_6
Ventimiglia, Via Maneira 8), all'Amministrazione
Provinciale di Imperia, alla Regione Liguria - Ufficio
Difesa del Suolo Imperia-Savona e al Sindaco di
Ventimiglia circa i lavori di arginatura del fiume
Roja, effettuati in Località Peglia, negli anni ottanta (istanza formulata nella medesima memoria istruttoria 3/1/2019)”.
Parole chiave: espropriazione – demanio - concessione
MOTIVI ha citato in giudizio, innanzi TE al Tribunale di Imperia, BR, e CP_2 [...]
ed ha sostenuto: CP_3
• Di essere concessionaria, sin dal 1963, della costruzione e dell'esercizio dell'autostrada
Savona-Ventimiglia - Confine Francese;
• di essere divenuta proprietaria di una porzione immobiliare comprendente il mapp. 774, a seguito del procedimento di espropriazione strumentale alla realizzazione di tale infrastruttura, conclusosi con l'emissione a suo favore del decreto
6 di esproprio prefettizio 3379 del 1974, trascritto il 24 aprile 1974, casella 3338 formalità 2735;
• che, dal frazionamento del mapp. 774, era derivato il mapp. 1703, sul quale erano stati costruiti alcuni fabbricati, alcuni dei quali erano stati poi accatastati al NCEU con i numeri 994,
995, 996 e 1498, intestati, oltre che all' TE
anche a tale nonché
[...] Persona_2 all'Immobiliare Peglia srl;
• che una porzione del più ampio terreno appartenente all' in TE forza dell'esproprio e dei titoli sopra richiamati, era illegittimamente occupata da BR, e CP_2
; CP_3
• che, dal momento che il procedimento di esproprio riguardava beni destinati ad opera pubblica, questi erano soggetti al regime demaniale;
Parte attrice ha, quindi, chiesto di condannare i sig.ri a rilasciare la porzione immobiliare CP_4 occupata, previa demolizione delle opere ivi costruite durante l'occupazione disposta e protratta.
I convenuti si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto di respingere le domande proposte. In via riconvenzionale subordinata, i sig.ri CP_4 hanno chiesto di dichiarare il loro acquisto per usucapione dei beni oggetto di causa.
La causa, istruita con prove documentali ed a mezzo ctu, è stata decisa con la sentenza n.
388/24, che ha così statuito in dispositivo:
“Rigetta le domande proposte da TE nei confronti di ,
[...] CP_4 CP_5
e . Rigetta la domanda
[...] CP_3
7 riconvenzionale proposta CP_4 CP_5
e . Compensa integralmente le
[...] CP_3 spese di causa. Pone gli oneri di Ctu a carico delle parti in misura del 50% ciascuna”.
Il Tribunale, qualificata la domanda di TE quale rivendica, l'ha respinta, escludendo che il provvedimento prefettizio d'occupazione permanente e definitiva richiamato da TE
a fondamento del proprio diritto di
[...] proprietà avesse effetti reali, in quanto ad esso non aveva fatto seguito alcun decreto di esproprio, ai sensi dell'art. 50 L. 2359/1985.
Il Tribunale ha, poi, respinto la domanda di usucapione, in quanto proposta nei confronti di un soggetto ( che non era TE proprietario dello stesso.
2 Il giudizio di appello ha impugnato la sentenza in TE esame ed ha chiesto, in riforma totale del provvedimento, di condannare la controparte al rilascio dell'immobile.
I sig.ri si sono costituiti in giudizio ed CP_4 hanno chiesto di respingere l'appello e, in via di appello incidentale condizionato, hanno chiesto di accogliere la domanda riconvenzionale di usucapione proposta in primo grado.
In data 14 aprile 2025, si Parte_3
è costituita in giudizio, in qualità di attuale concessionaria della tratta Savona Ventimiglia confine di Stato, subentrata all' TE
[...]
La causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe,
8 in data 28 maggio 2025.
3 i motivi di appello
Con il primo motivo, rubricato “error in judicando: errato riferimento alle risultanze della ctu, ed errata applicazione degli artt. 24, 25, 30, 48, 50,
51, 53 E 71 della L. n. 2359/1865 e artt. 922 e
834. Errata pronuncia sulle conclusioni e, in specie, sulla non riconosciuta natura ab lativa del decreto prefettizio del 21.01.1974 errata motivazione contraddittorietà”, l'appellante ha impugnato la sentenza, nella parte in cui aveva sostenuto che il decreto prefettizio conclusivo della procedura di esproprio del 1974, richiamato e prodotto da , non aveva natura TE traslativa della proprietà e non era l'atto conclusivo del procedimento espropriativo.
Tale affermazione era erronea, in quanto:
• il decreto prefettizio era stato adottato ai sensi degli artt. 25-30 della L. 2359/1865, che prevedevano un procedimento alternativo per l'acquisto della proprietà rispetto a quello disciplinato dall'art 48 della stessa legge;
• esso era assimilabile in tutto e per tutto al provvedimento di cui all'art. 48 della suddetta legge, che aveva pacificamente efficacia traslativa della proprietà, tant'è che anch'esso poteva essere trascritto, ai sensi dell'art. 53 (e, per legge, solo i provvedimenti ablatori possono essere trascritti).
Con il secondo motivo di appello, rubricato “error in judicando: violazione e errata applicazione art.
3 punto 10 d.lgs 1992/285 e degli artt. 822, 826,
934 e 922 c.c. travisamento dei fatti di causa con riferimento alle risultanze della ctu e della
9 documentazione prodotta, errata motivazione”,
l'appellante ha impugnato la sentenza, nelle parti in cui avevano escluso che i terreni oggetto di causa fossero pertinenze dell' , dal TE momento che era pacifico che le porzioni immobiliari occupate dai rientravano nel CP_4 limite della proprietà autostradale oggetto del
Decreto prefettizio del 1974, come previsto dall'art. 3 del cds. L'appellante ha, comunque, insistito nelle argomentazioni già spese in primo grado per evidenziare la natura demaniale dei fondi in questione.
I sig.ri hanno proposto appello incidentale CP_4 in relazione al capo della sentenza che aveva respinto la domanda di usucapione. I testi escussi in primo grado avevano confermato che i terreni erano stati occupati da fin Persona_2 dagli anni sessanta del secolo scorso, inizialmente per la coltivazione di ortaggi e alberi da frutta;
successivamente, dall'inizio degli anni settanta, sui terreni erano stati realizzati quattro fabbricati, abitati prima dal padre e poi dai figli
, BR e , con le loro CP_2 CP_3 famiglie. Quindi, l'occupazione si protraeva da 40 anni.
4 La legittimazione di e di TE
IO del Pt_3
In corso di causa, IO del si è Pt_3 costituita in giudizio, allegando di essere subentrata nella concessione (e, quindi, nella proprietà dei beni oggetto di causa) prima gestita da TE
Secondo parte appellata, ne discenderebbe il
10 difetto di legittimazione ad impugnare di
, in quanto la concessione TE all' era cessata in data 18 TE gennaio 2022, prima dell'appello, e in pari data era stata stipulata una nuova convenzione, con
Di conseguenza, Parte_3 non era più proprietaria dei TE fondi oggetto di causa, con conseguente inammissibilità dell'appello proposto.
In ogni caso, nel merito, se era dimostrato che non era più proprietaria dei beni in TE oggetto, una volta scaduta la concessione, non c'era alcuna prova del fatto che IO fosse subentrata nel suddetto diritto. Di conseguenza, la domanda di rivendica doveva essere respinta, in quanto il diritto di proprietà deve esistere al momento dell'accoglimento della domanda.
L'eccezione è infondata.
A seguito della scadenza della concessione a favore di la proprietà degli TE TE immobili oggetto di causa è tornata al Ministero dei Trasporti, il quale, a sua volta, l'ha ceduta a
(prod. 3 di IO Parte_3
Parte
), come si evince dal punto 4.2 della Pt_3 convenzione allegata (“Alla scadenza della presente convenzione il concessionario provvede al trasferimento del collegamento autostradale assentito in concessione in proprietà al concedente, nonché delle relative pertinenze…”), il cui presupposto è, appunto, che Autostrade sia divenuto proprietario delle opere in concessione.
Se quindi, è vero che, in corso di causa, ha perso la proprietà dei beni TE
11 oggetto di causa, ciò non comporta, comunque, il difetto di legittimazione all'impugnazione della sentenza, in quanto, per effetto dell'art. 111
c.p.c., il processo prosegue tra le parti originarie e, cioè, nei confronti di TE titolare del diritto controverso ceduto prima a Mit
e, poi, da quest'ultima, all'odierna interveniente.
Il diritto azionato da (proprietà delle TE opere in concessione) è lo stesso diritto di cui oggi
IO del è oggi titolare, per effetto Pt_3 del subentro nella concessione.
5 La proprietà dei fondi oggetto di causa
Nel merito, il primo motivo di appello è fondato.
È pacifico:
• che la società appellante era concessionaria della costruzione ed esercizio dell'Autostrada Savona
Ventimiglia, in virtù delle convenzioni prodotte sub doc. 1 e 2 da parte di TE sin dal 1961;
• che gli immobili oggetto di causa furono interessati dalla procedura espropriativa promossa, secondo la disciplina prevista dalla L
2359/1865, con spese e adempimenti a carico di
; TE
• che l'opera in questione fu dichiarata dal
Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 11
L 729/61, di pubblica utilità, urgente ed indifferibile (prod. 1 di parte appellante);
• che tra ed i proprietari dei fondi (sig.ri TE
e oggetto di causa fu raggiunto Per_3 Per_4 un accordo per la determinazione dell'indennità di esproprio e che il Tribunale di Sanremo autorizzò il pagamento diretto, “a titolo di espropriazione
12 permanente e definitiva”, con decreto dell'11 agosto 1973 (doc. 18 di parte appellante);
• che, il 21 gennaio del 1974, il Prefetto di Imperia autorizzò, con decreto 3379, ad TE occupare “in via permanente e definitiva” i suddetti immobili (prod. 7 di parte appellante).
La legge si occupa dell'indennità di espropriazione nel capo IV e prevede un duplice iter per la sua determinazione, distinguendo l'ipotesi in cui vi sia l'accettazione da parte degli espropriandi dell'indennità (per accettazione dell'offerta o comunque per «accordi amichevoli»), da quella in cui questa venga liquidata in via autoritativa, tramite il ricorso al Tribunale, che, a sua volta, nomina dei periti per la determinazione dell'indennità.
Per la prima ipotesi, una volta ottenuta la prova del pagamento, o del deposito dell'indennità, il prefetto “autorizzerà l'occupazione immediata dei fondi” (art. 30), mentre per la seconda, “pronuncia
l'espropriazione ed autorizza l'occupazione dei beni” (art. 48).
Nella specie, il contenuto del decreto è chiaramente modellato sulla fattispecie di cui all'art. 30, u.c., L 2359/1865 (“in seguito alla presentazione degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento, il prefetto autorizzerà
l'occupazione immediata dei fondi, per i quali fu accettata od amichevolmente fissata l'indennità stessa, facendo di questa espressa menzione”), all'esito di un procedimento che ha visto la determinazione consensuale dell'indennità di esproprio.
13 Si tratta di valutare se il decreto ex art. 30 produce o meno effetti reali.
L'art. 50 stabilisce che la proprietà dei beni passa nell'espropriante “dalla data del decreto del prefetto che pronuncia l'espropriazione”.
Il decreto prefettizio oggetto di causa non contiene alcuna pronuncia di espropriazione, prevedendo solo l'occupazione dei fondi “in via permanente e definitiva”.
Secondo il Tribunale, l'art. 50 avrebbe portata generale e dimostrerebbe che, al decreto di autorizzazione immediata dei fondi, deve, comunque, seguire un altro decreto, contenente la pronuncia dell'espropriazione, che, invece, nel nostro caso, non vi è stata.
Tuttavia, tale interpretazione non convince, in quanto l'art. 50 si riferisce esclusivamente all'ipotesi di espropriazione in cui l'indennità non
è stata concordata, come si evince dagli articoli che lo precedono. Lo si capisce dalla lettura dell'art. 48, co. 1, che si occupa di tale ultima ipotesi, tant'è che prevede che, prima della pronuncia del decreto di espropriazione, vi sia l'intervento del Tribunale, che, invece, come visto, non viene coinvolto nel caso della determinazione consensuale dell'indennità, se non per disporre il pagamento diretto dell'indennità all'avente diritto quando nell'atto di accettazione di cui all'art. 25 questi abbia assunta ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti reali dei terzi (sul punto, si veda la prod. 18 di parte appellante). Ma, come si
è visto, nel caso di determinazione consensuale, tale pagamento precede e non segue l'emissione
14 del decreto prefettizio e non c'è alcuna nomina di periti. Anche l'art. 51, nel riferirsi al decreto di esproprio, intende far riferimento esclusivamente al decreto prefettizio conclusivo del procedimento di determinazione autoritativa dell'indennità.
Infatti, tale disposizione disciplina l'opposizione al decreto di espropriazione da parte degli espropriati per motivi attinenti alla stima fatta dai periti e contro la liquidazione delle spese, adempimenti questi non operanti nel caso di determinazione consensuale.
Anche l'art. 50 ha, quindi, un ambito di applicazione ristretto, in quanto riguarda unicamente l'ipotesi di espropriazione con indennizzo non concordato.
Dottrina e giurisprudenza sono univocamente concordi nel ritenere che il decreto di occupazione immediata dei fondi di cui all'art. 30 e quello di espropriazione di cui all'art. 48, nonostante la diversa denominazione, debbano considerarsi equivalenti e che, pertanto, entrambi producano effetti traslativi, sulla base delle ulteriori seguenti considerazioni.
In primo luogo, ove non si riconoscesse al decreto di autorizzazione all'occupazione dei fondi ex art. 30 effetti equivalenti al decreto di espropriazione, il procedimento espropriativo, nel caso di indennità concordata, rimarrebbe monco e non potrebbe conseguire i propri scopi, dal momento che la legge non prevede alcun ulteriore atto amministrativo. Al contempo, ritenere necessario un ulteriore decreto di trasferimento, nel caso di cessione concordata, sarebbe contrario
15 alla logica, dal momento che non si capisce perché, proprio nelle ipotesi meno controverse, il legislatore ha inteso prevedere un iter così complesso, per concludere l'espropriazione.
Sarebbe inspiegabile perché autorizzare l'occupazione immediata e non temporanea di un fondo, senza trasferirne contestualmente la proprietà, differendo tale effetto, invece, all'adozione di un ulteriore decreto, adottato dalla stessa Autorità (il Prefetto), che costituirebbe, nei contenuti, né più, né meno, un doppione del primo.
In secondo luogo, l'art. 53 precisa che tanto “il decreto del prefetto che autorizza l'occupazione immediata dei fondi, tanto quello che ne pronuncia l'espropriazione saranno trascritti nell'ufficio delle ipoteche, e sarà fatta l'opportuna voltura nel catasto o nei libri annuari”.
La circostanza che il legislatore abbia previsto la trascrizione del decreto ex art. 30 è sintomatica del fatto che questo è produttivo degli effetti di cui all'art. 2643 c.c., tenuto conto della tipicità degli atti che vengono trascritti nei registri immo biliari.
In conclusione, quindi, i decreti pronunciati ex art. 30 ed ex art. 48 sono gli atti conclusivi di due diversi subprocedimenti di espropriazione ed entrambi determinano il definitivo trasferimento della proprietà del fondo, senza necessità di ulteriori adempimenti.
La differenza tra i due provvedimenti attiene, essenzialmente, ai diversi presupposti di adozione, non agli effetti.
Il primo, come detto, riguarda l'ipotesi in cui vi
16 sia stato l'accordo sull'indennità di espropriazione.
In questi termini, si veda Cass 1811/59 (datata, ma mai smentita), in Foro it., n. 6 del 1960 e in Foro amm., 1959, II, 1, 380, la cui massima recita “nel procedimento amministrativo di espropriazione, qualora l'indennità sia stata consensualmente determinata il trasferimento della proprietà del bene all'espropriante si verifica senz'altro per effetto del decreto con cui il prefetto dopo aver disposto il deposito dell'indennità concordata ed averne accertato l'esecuzione autorizza l'occupazione immediata del bene”.
Più chiaramente, poi, si rimanda alla più recente
Cass. 11508/98, la quale, in motivazione, ha sostenuto che, secondo la disciplina della L
2359/1865, “la proprietà dei suoli destinati alla realizzazione di un'opera di pubblica utilità viene acquisita dalla Pubblica Amministrazione con un provvedimento autoritativo solo nel caso in cui i loro proprietari non abbiano accettato l'indennità offerta, e questa sia stata determinata dai periti nominati dal tribunale;
soltanto in tal caso, infatti il procedimento si conclude con un decreto con il quale il prefetto pronuncia l'espropriazione ed autorizza l'occupazione dei beni (art. 48) mentre, allorquando l'indennità offerta sia stata accettata ovvero sia stata pattuita a seguito di accordi amichevoli, come nella specie si è verificato, il prefetto si limita ad autorizzare l'occupazione immediata dei fondi
(art. 30) senza necessità di alcun provvedimento ablatorio in danno dei proprietari perché le aree
17 espropriande sono già state acquistate dalla
Pubblica Amministrazione in forza di un contratto di diritto pubblico che ne consente l'occupazione, previa verifica dell'eseguito deposito o pagamento delle indennità accettate o concordate”.
Più recentemente, la Suprema Corte (Cass.
10368/22) ha sostenuto, con riguardo alla portata di un decreto prefettizio di occupazione permanente di un fondo, che i Giudici di merito avevano qualificato come inidoneo a dimostrare la proprietà, che “Contrasta […] con i canoni interpretativi logico-sistematici, nonché con
l'esigenza di provvedere ad una lettura integrata del dispositivo e della motivazione dell'atto, nell'ottica di uno sforzo teso alla sua conservazione, escludere la natura ablatoria d i un provvedimento amministrativo a fronte dell'espressa previsione di una "indennità di esproprio", della previsione dell'occupazione permanente del bene, dell'avvio delle formalità di notificazione all'interessato, trascrizione, registrazione e volturazione dell'atto, dello specifico rinvio all'art. 51 della legge 25 giugno
1865, n. 2359, vigente ratione temporis, che prevede e regola proprio "il decreto del prefetto che pronuncia la espropriazione. Non vale a negare tale conclusione il riferimento merame nte atomistico alla locuzione "occupazione" - cui significativamente si accompagna l'attributo
"permanente" - quale elemento semantico travisato che deve essere letto nel contesto dell'intero testo, anche avendo riguardo ad ulteriori emergenze semantiche obiettivamente non corroboranti, ai fini
18 di una corretta comprensione del provvedimento e suo tramite della effettiva intenzione dell'emittente
(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 2945 del 08/02/2021;
Sez. 1, Ordinanza n. 13595 del 02/07/2020; Sez.
2, Ordinanza n. 30686 del 25/11/2019). In realtà, un'occupazione connotata dal requisito della definitività, senza alcun richiamo a ragioni contingibili e urgenti atte a giustificare un intervento transeunte, non può essere letta in una chiave formalistica, rivolta a negare la sua natura ablatoria, allorquando ricorrono tutti gli elementi peculiari dell'espropriazione per pubblico interesse delineati dall'art. 834 c.c., ossia la privazione, in tutto o in parte, di uno o più beni immobili di proprietà di un soggetto determinato per una causa di pubblico interesse legalmente dichiarata, previo pagamento di una giusta indennità”.
Da quanto precede, discende la fondatezza della domanda di rivendica proposta da parte appellante.
Non è in contestazione (e, comunque, risulta accertato dalla ctu del giudizio di primo grado) che l'area oggetto della domanda è compresa tra i fondi trasferiti con il decreto prefettizio del 1974, che, come detto, produce effetti reali.
L'espropriazione determina un acquisto a titolo originario (Cass. 9643/11) e, quindi, TE ha assolto all'onere della prova richiesto dall'azione ex art. 948 c.c.
6 La domanda di usucapione
Il secondo motivo di appello ed il motivo di appello incidentale proposto dai sig.ri possono CP_4 essere esaminati congiuntamente. TE
19 Fiori è concessionaria di Anas per la costruzione e gestione dell'autostrada (sul punto, si veda la prod. 1 di parte appellante), con attribuzione dei poteri e degli oneri legati alla procedura espropriativa (DM Ministero Lavori Pubblici 25 febbraio 1961, prod. 1 di parte appellante), in attuazione dell'art. 2 della L 729/61.
La destinazione pubblicistica del bene ed il suo regime pubblicistico non sono esclusi per il fatto che, attualmente, ne sia proprietario un soggetto privato, in quanto si tratta della società concessionaria, e, com'è noto, in situazioni del genere, il concessionario esercita pro tempore un diritto della stessa natura di quello di cui sarebbe titolare l'amministrazione concedente (Cons. Stato
n. 721/91, secondo cui “Il sedime sottostante al viadotto autostradale ed alle aree immediatamente contigue, rientranti nella fascia di rispetto, espropriate od altrimenti acquistati per la costruzione dell'autostrada e come tali assegnate temporaneamente alla concessionaria con vincolo di ritrasferimento allo scadere della concessione costituiscono pertinenza dell'opera pubblica e come tali partecipano dal suo regime pubblicistico”.
Analogamente, Cons. St. n. 905/91, secondo cui
“Le pertinenze di un'opera pubblica partecipano al suo regime pubblicistico, né la destinazione pubblicistica del bene ed il suo regime sono esclusi per il fatto che ne sia proprietario un soggetto privato, che sia concessionario per la realizzazione dell'opera, atteso che il concessionario esercita pro tempore un diritto della stessa natura di quello di cui sarebbe titolare l'amministrazione concedente”;
20 Ha natura di pertinenza autostradale, e come tale
è partecipe del regime pubblicistico del demanio,
l'area di sedime sottostante ad un viadotto autostradale e quella immediatamente contigua, rientranti nella fascia di rispetto, pur quando esse sono acquistate da un concessionario dell'ANAS, sulla base di formali decreti di espropriazione.).
Ne discende che il bene è demaniale e non c'è prova di alcuna sdemanializzazione tacita, dal momento che questa deve risultare da atti univoci, concludenti e positivi della P.A., incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico;
“né il disuso da tempo immemorabile o l'inerzia dell'ente possono essere invocati come elementi indiziari dell'intenzione di far cessare tale destinazione, poiché, per la prova di ciò, è necessario che essi siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la P.A. abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ave va escluso la sdemanializzazione tacita di un'area adiacente
a una casa cantoniera, pertinenziale rispetto a una dismessa linea ferroviaria, sulla quale il figlio dell'originaria titolare della concessione – poi revocata - aveva abusivamente realizzato una struttura in cui svolgeva attività di ristorazione, sul presupposto che il mero spostamento della linea ferroviaria non escludeva, di per sé, che il vecchio tracciato potesse essere ripristinato)” (Cass.
14269/23).
21 A tal fine, è irrilevante anche che il bene non sia mai stato destinato all'opera pubblica, come specificato, proprio con riferimento all'espropriazione oggetto di causa, da Cass.
15661/24, citata dalla parte appellante.
Non rileva che, in altra sentenza, la Corte di
Appello (n. 623/2007 prodotta sub. 28 da parte appellante) è giunta a conclusioni opposte, laddove si è negata la natura demaniale di alcuni dei fondi oggetto di causa. Non c'è alcun giudicato, dal momento che, in quel giudizio, comunque, la domanda di usucapione proposta contro era stata respinta, per cui si è TE trattato di un mero obiter, che TE
(vincitrice e non soccombente in relazione alla domanda proposta) non aveva alcun interesse ad impugnare, essendo state accolte le sue richieste.
Ne discende che la domanda di usucapione è infondata.
7 Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Stante l'identità processuale, viene liquidato un unico importo per l'assistenza a più parti per
Autostrade e IO. “In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le
22 istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto all'art.
4, comma 2, d.m. 55 del 2014, il caso dell'avvocato che aveva assistito, in una causa di risarcimento danni, i congiunti della vittima di un incidente stradale, in ragione della differenza del quantum delle varie domande, connesse per identità del titolo). (Cass. 10367/24).
Nella specie, ricorre la prima ipotesi, tenuto conto della necessità per IO, di dimostrare la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 111 c.p.c.
Il valore della causa è indeterminato, parametri medi. In appello, parametri minimi per l'istruttoria.
PQM
In riforma della sentenza del Tribunale di Imperia
n. 388/24; condanna BR, e a CP_2 CP_3 rilasciare a la porzione di Parte_3 immobili facenti parte del mapp. 1703 del foglio
56 del comune censuario di Ventimiglia, previa demolizione dei manufatti su di essi insistenti e comprendenti anche i mappali n. 995 e parte dei mapp. 994, 996 e 1498 C.U. dello stesso foglio, così come descritti nella relazione del CTU geom.
23 del 26.04.2022 all. 9 e 10 ove sono Per_1 descritti con campitura magenta e verde;
Pone le spese della ctu a carico di BR, CP_2
e ; CP_3 condanna BR, e a CP_2 CP_3 rifondere ed a Parte_4
le spese di lite del giudizio Parte_3 di primo grado, che liquida globalmente in
9.900,80 euro per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
condanna BR, e a CP_2 CP_3 rifondere ed a Parte_4
e quelle del giudizio di Parte_3 appello, che liquida in 11.009,00 euro per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Genova 3 giugno 2025
Il relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello BR
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