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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 12/12/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 78/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 78/2022 promossa da:
L' (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
NA IU, elettivamente domiciliato in PIAZZA ALESSANDRINI 22 PESCARA, presso il difensore avv. NA IU
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. ACETO NUNZIA, elettivamente domiciliato in VIA MARCO POLO 15, 65126
PESCARA, presso il difensore avv. ACETO NUNZIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.9.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno concluso come segue: il ricorrente, riportandosi alle richieste formulate nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., ha chiesto che il Tribunale dichiari l'esclusiva responsabilità del , ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 c.c. e/o del 2043 c.c. nella causazione delle infiltrazioni descritte in narrativa, con condanna del al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di € 264,00 per CP_1 spese di perizia, ovvero della somma maggiore e/o minore ritenuta di Giustizia, con espressa riserva di agire separatamente per il risarcimento dei danni all'immagine, ovvero da perdita e/o insoddisfazione della clientela e da lucro cessante.
Vinte le spese del presente giudizio e del giudizio di ATP iscritto al n. 2210/2021 R.G. del Giudice di
Pace, da liquidare come da nota spese in atti, oltre compensi ed onorari del C.T.U.
pagina 1 di 10 In relazione all'esecuzione delle opere, necessarie a rimuovere la situazione dannosa ed a ripristinare lo status quo ante del locale condotto in locazione dal ricorrente, ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere.
Con il favore delle spese del presente giudizio.
Il ha chiesto che il Tribunale dichiari inammissibili e infondate le Controparte_1 domande formulate dal ricorrente, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso proposto ex art. 702 bis c.p.c. e depositato il 3.1.2022 , titolare Parte_2 della ha dedotto che nel locale commerciale da lui condotto in locazione, Parte_3 sito in Piazza Garibaldi n. 4 al piano terra dello stabile facente parte del , Controparte_1 aveva constato, in data 30.4.2021, in prossimità del forno e del bancone destinato alla preparazione degli alimenti, infiltrazioni, muffe e cattivi odori, localizzati nella parte alta, lato destro del locale, dove già nell'agosto 2020 si erano manifestati analoghi fenomeni, provocati dalla colonna di scarico condominiale, oggetto di precedente un intervento, non risolutivo.
Con missiva datata 6.5.2021 aveva chiesto all'amministratore del condominio di eseguire con urgenza interventi idonei a risolvere l'inconveniente sopra descritto (cfr doc 8).
In assenza di riscontro, aveva promosso giudizio di accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 bis c.p.c. davanti al Giudice di Pace di Pescara.
Il giudizio era stato iscritto al n. 2210/2021 R.G. (doc. 9) ed il CTU nominato aveva accertato che le infiltrazioni erano da ricondurre alla cattiva manutenzione del tubo discendente condominiale, quantificando i danni arrecati alle strutture del locale in € 2.774,80 oltre accessori, quantificando in €
13.655,78 oltre accessori, i costi necessari per la sostituzione del discendente obsoleto con uno nuovo compatibile (cfr computo metrico allegato alla perizia depositata sub doc. 14).
Considerato che il , nonostante la quasi totale inservibilità dell'immobile Controparte_1 condotto in locazione dal ricorrente, non si era adoperato per eseguire le opere necessarie ad eliminare le infiltrazioni denunciate, aveva promosso il presente giudizio chiedendo che il Tribunale, accertata l'esclusiva responsabilità del , ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero dell'art. Controparte_1
2043 c.c., nella causazione delle infiltrazioni descritte in narrativa, condannasse il ad CP_1 eseguire le opere indicate dettagliatamente nella relazione del C.T.U. geom. Persona_1
Ha inoltre chiesto, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., che il venga condannato a pagare CP_1 una penale di € 100,00 al giorno, ovvero altra somma determinata dal Giudice, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori, nonché a versare al ricorrente l'importo complessivo di €uro
3.060,80, oltre accessori, di cui €uro 2.774,80 a titolo di risarcimento danni arrecati al locale ed €uro pagina 2 di 10 264,00 per spese di CTP, ovvero al pagamento della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con rifusione delle spese del presente giudizio e di quelle della precedente fase di istruzione preventiva, con riserva di agire separatamente per gli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi.
Vinte le spese del presente giudizio e del giudizio di ATP iscritto al n. 2210/2021 R.G. del Giudice di
Pace, da liquidarsi come da nota spese in atti, oltre compensi ed onorari del C.T.U.
2. Con comparsa depositata in data 28.3.2022 si è costituto il Controparte_1
evidenziando che, nel mese di aprile 2021, quindi prima della denuncia
[...] del 7 maggio 2021 inviata dal ricorrente, l'amministratore del Condominio era stato informato da un terzo, nella specie dal titolare della che, all'interno del locale limitrofo a quello per cui è CP_2 causa, erano presenti importanti infiltrazioni sulla parete posta a confine con la Parte_3
[...]
Il aveva incaricato l'impresa , di Spoltore (PE), di CP_1 Controparte_3 individuare la causa di tale fenomeno e di eseguire gli interventi necessari alla sua risoluzione.
La mattina del 29 aprile 2021 era stato effettuato un intervento dal locale della nel corso CP_2 del quale era emerso che le infiltrazioni riscontrate erano da ricondurre ad una lesione esistente alla base della colonna di scarico condominiale (cfr. fotografia all. n. 1), quindi ad un fenomeno diverso da quello che aveva provocato analoghe problematiche nell'agosto 2020 nel locale del ricorrente, causato dalla rottura dell'innesto con la curva di derivazione dallo scarico del sovrastante altro appartamento
(cfr. foto lavori eseguiti il 03.09.2020 - doc. n. 4 di parte ricorrente).
Inconveniente che era stato risolto mediante la sostituzione della curva e di mt. 1,20 di tubo discendente, con relativi raccordi.
Considerato che la colonna di scarico condominiale era alloggiata all'interno di un pilastro in cemento armato a forma di “U”, raggiungibile unicamente dal locale condotto in locazione da Parte_2
l'amministratore del aveva informato il titolare della
[...] CP_1 Parte_3 fissando un nuovo incontro per il pomeriggio del 3 maggio 2021, presso il locale del
[...] ricorrente.
, interpellato in merito, non aveva autorizzato la ditta incaricata dal Parte_2
di accedere, alla colonna di scarico condominiale, passando dal locale da lui condotto CP_1 in locazione, affermando che avrebbe dato tale permesso solo dopo che gli fossero stati preventivamente corrisposti € 500,00 per ogni giorno di intervento.
pagina 3 di 10 Successivamente, con ricorso ex art. 696 cpc depositato il 20.05.2021 presso l'Ufficio del Giudice di
Pace, aveva chiesto che venisse nominato un perito al fine di accertare la causa e l'entità dei danni riscontrati nel locale da lui condotto in locazione (cfr. all. n. 2).
Lamentava il che, a seguito del deposito del ricorso e fino al termine delle operazioni CP_1 peritali (cfr. pec 10.02.2022, all. n. 3) aveva dovuto sospendere ogni intervento finalizzato a risolvere le problematiche causate dalle denunciate infiltrazioni.
Contestava gli accertamenti svolti in sede di ATP dal C.T.U. geom. che non aveva Persona_1 effettuato alcun tentativo di conciliazione ed aveva omesso di accertare la tipologia del materiale con il quale era stata realizzata la condotta di scarico condominiale danneggiata, limitandosi ad affermare che
“Il tubo di scarico … è costituito da elementi di una vecchia tubazione in ghisa o eternit colorati e collegati fra loro con giunzioni a bicchiere”.
Contestava la stima dei costi preventivati dal CTU, risultando indennizzabili al ricorrente solo i lavori di ripristino del locale da lui condotto in locazione, con esclusione delle lavorazioni che il doveva effettuare a proprie spese, in sede di intervento per la manutenzione della CP_1 colonna di scarico.
Assumeva che solo all'esito del deposito della Relazione, effettuato dal CTU in data 01.10.2021, il aveva potuto incaricare, con richiesta urgente, la ditta RI & C. S.r.l. di CP_1 procedere all'analisi della colonna di scarico condominiale, per la necessaria classificazione del rifiuto.
La ditta aveva accertato che la tubatura era in cemento-amianto, con conseguente attivazione della procedura di cui al D. Lgs n. 22/97 (cfr. doc. n. 5, 7 e 8).
Ottenute le necessarie autorizzazioni, la ditta CAPRIOTTI, specializzata nello smaltimento di materiali contenenti amianto, era intervenuta il 17 marzo 2022 presso il locale della constatando CP_2 nuovamente che il tubo di scarico poteva essere rimosso solo intervenendo dal limitrofo locale, condotto in locazione dal ricorrente, in quanto il manufatto da rimuovere si trovava incapsulato all'interno di un pilastro in c.a. a forma di “U”, accessibile solo dal locale . Pt_3
3. Concessi alle parti i termini previsti ex lege per provvedere all'espletamento della procedura di negoziazione assistita la causa, dopo alcuni rinvii finalizzati a verificare la possibilità di una soluzione transattiva della controversia, era stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8.3.2023.
4. Con ordinanza depositata il 23.3.2023, accertato che i lavori di sostituzione della colonna di scarico condominiale, effettuati passando dal locale condotto in locazione dal ricorrente, erano stati eseguiti e terminati in data 9.5.2023, con integrale ripristino e tinteggiatura del locale interessato dalle infiltrazioni (cfr doc. allegata depositata il 13.1.2023 dal ) che, dopo l'esecuzione dei CP_1 lavori effettuati dal in corso di causa, il ricorrente ha chiesto che, in relazione CP_1
pagina 4 di 10 all'esecuzione delle opere, necessarie a rimuovere la situazione dannosa ed a ripristinare lo status quo ante del locale da lui condotto in locazione, venisse dichiarata cessata la materia del contendere, con condanna del al pagamento dell'importo di € 264,00 per spese di CTP (cfr doc. 7) CP_1 ovvero al pagamento della somma maggiore e/o minore ritenuta di Giustizia, con espressa riserva di agire separatamente per il risarcimento dei danni all'immagine ovvero da perdita e/o insoddisfazione della clientela e da lucro cessante, considerato che il conduttore è legittimato a chiedere il risarcimento solo del danno cagionato ai beni di sua proprietà, presenti all'interno dell'immobile condotto in locazione, ovvero alla mancata o diminuita disponibilità del bene, prima di istruire la causa, con l'ammissione delle prove capitolate dalle parti, constatato che nessuna documentazione di spesa era stata prodotta dal ricorrente, che aveva allegato solo fatture relative alle spese di perizia sostenute nella precedente fase preliminare, per ragioni di economia processuale e di contenimento delle spese di lite, era stata formulata alle parti la seguente proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c.: riconoscimento al ricorrente, da parte del , CP_4 Controparte_1 del risarcimento del danno conseguente alla diminuita possibilità di utilizzo del locale, interessato dalle infiltrazioni liquidata, in via equitativa in € 1.500,00, oltre interessi legali dall'approvazione della proposta al saldo, con integrale compensazione delle spese del presente giudizio e di quelle di ATP, ivi comprese le spese di perizia.
5. La proposta era stata accettata solo dalla resistente, mentre il ricorrente aveva formulato controproposta che prevedeva il versamento, da parte del della somma di € 1.500,00, a CP_1 saldo di tutto quanto richiesto con il presente giudizio, ivi comprese le spese legali di causa e della fase preliminare relativa all'accertamento tecnico preventivo rubricato al n. 2210/2021 R.G. del Giudice di
Pace di Pescara, con espressa riserva di agire, separatamente, per il risarcimento dei danni all'immagine subiti dalla ditta per perdita e/o l'insoddisfazione della clientela, ovvero da lucro cessante.
6. Dopo alcuni rinvii, finalizzati a verificare la possibilità di una soluzione transattiva della controversia, con ordinanza in data 10.11.2023, accertata la natura non sommaria della controversia, era stato mutato il rito ed ammessa la prova per testi capitolata dalle parti.
La prova era stata assunta nelle udienze del 20.11.2024 e del 7.12.2024 e, all'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.9.2025, con assegnazione alle parti dei termini indicati dall'art. 190 cpc.
***
A. Sull'inquadramento giuridico della fattispecie
Al caso di specie è pacificamente applicabile l'art. 2051 cc che disciplina la responsabilità da cose in pagina 5 di 10 custodia.
Si tratta di un'ipotesi di responsabilità cosiddetta aggravata, in forza della quale sussiste una presunzione di responsabilità in capo al custode, fondata sul particolare ed effettivo governo di controllo che lo stesso può esercitare sulla cosa, tale da consentirgli il potere di eliminare le situazioni di pericolo che insorgano e di escludere il contatto dei terzi con la cosa (Cass. civ. sez. II, 25018/2020).
In forza di tale dominio qualificato sulla res, il custode è tenuto a adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire il verificarsi di danni a terzi, con uno sforzo adeguato alla natura della cosa, alla sua funzione e alle circostanze concrete.
La configurazione della fattispecie importa dunque un'inversione dell'onus probandi, anche in forza del principio di vicinanza della prova (Cass. civ. sez. III, 8811/2020) di talché grava sul custode la dimostrazione della ricorrenza del caso fortuito, inteso quale evento non evitabile né superabile con l'adozione delle menzionate misure diligenti, interruttivo del nesso causale tra evento e danno (Cass. civ. sez. VI, 18856/2017; Cass. civ. sez. III, 12166/2021).
B. Sulla condotta assunta dalle parti in relazione agli interventi necessari per l'accertamento e la risoluzione delle cause delle denunciate infiltrazioni.
b.1 Il , custode dell'immobile nel quale sono ricompresi i locali della Controparte_1
gestita dal ricorrente, ha dimostrato che, nel mese di aprile del 2021, quindi prima della Pt_3 denuncia del 7 maggio 2021 inviata dal ricorrente all'amministratore del , si era CP_1 attivato per accertare le cause delle infiltrazioni segnalate dalla che aveva riscontrato, CP_2 all'interno del proprio locale, limitrofo a quello del ricorrente, importanti infiltrazioni sulla parete a confine con la Parte_3
Tali accertamenti erano stati svolti dall'impresa . Controparte_3
Quest'ultimo, sentito come teste all'udienza del 20.11.2024, ha confermato di essersi recato più volte sui luoghi di causa, tra fine aprile e inizio maggio del 2021, su incarico dell'amministratore del condominio, accertando l'esistenza di una lesione alla base della colonna di scarico condominiale, posizionata all'interno di un pilastro in cemento armato a forma di “U”.
Dichiarava di aver scattato lui la fotografia allegata dal (sub doc. n. 1) e confermava di CP_1 aver accertato, dopo l'apertura della breccia, che la colonna di scarico era in cemento amianto.
Confermava che il sig. si era rifiutato di far eseguire l'intervento presso il proprio Parte_2 locale, affermando che lo avrebbe permesso solo dopo che gli fossero stati corrisposti, preventivamente, 500,00 euro per ogni giorno di intervento.
Ricordava che al sopralluogo era presente l'avv. Nappi e precisava che, mentre il sig. , Persona_2 responsabile del locale limitrofo alla , dove era stata aperta la traccia, era intenzionato a fare Pt_3
pagina 6 di 10 subito i lavori, l'intervento era stato rinviato ad una data non indicata, perché le parti si dovevano mettere d'accordo.
b.2 Il ricorrente che, con p.e.c. del 07 maggio 2022 aveva chiesto all'amministratore del di attivarsi al fine di risolvere definitivamente la problematica relativa alle denunciate CP_1 infiltrazioni (cfr doc. 8), con ricorso depositato il 20.5.2021 aveva promosso, davanti al Giudice di Pace di Pescara, procedimento per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. 2210/2021 R.G. finalizzato ad accertare lo stato dei luoghi, le cause e l'entità dei danni accertati all'interno del locale di proprietà del ricorrente, nonché le soluzioni tecniche più idonee ad eliminare le cause delle infiltrazioni (cfr. doc. 9).
All'esito del deposito del ricorso per ATP, gli accertamenti disposti d'iniziativa dal erano CP_1 stati sospesi, fino al deposito della CTU effettuato in data 2.11.2021 (cfr doc. 11 resistente).
Gli interventi indicati dal CTU per la risoluzione delle denunciate infiltrazioni prevedevano la sostituzione del tubo di scarico “costituito da elementi di vecchia tubazione in ghisa o in eternit colorati e collegati fra di loro con giunzioni a bicchiere” utilizzando la breccia già aperta nel precedente sopralluogo ed il successivo ripristino dello stato dei luoghi.
Il perito, nel computo metrico allegato alla CTU aveva quantificato in € 13.655,78 l'importo dei lavori da eseguire a carico del ed in € 2.774,83 il costo del ripristino della parete ammalorata, CP_1 presente all'interno del locale del ricorrente (cfr all. 14 pag 7).
b.3 Il CTU, che aveva svolto gli accertamenti non dal locale del ricorrente ma dal limitrofo locale nella disponibilità di un terzo, non aveva accertato se la colonna di scarico danneggiata fosse o meno composta da amianto, assumendo che le incrostazioni, presenti su tale manufatto, non gli avessero consentito tale riscontro, né verificato le concrete possibilità di intervenire sulla colonna di scarico passando dalla breccia presente nel locale limitrofo a quello condotto in locazione dal ricorrente,
b.4 Sulla base dell'istruttoria svolta si può quindi affermare che il ritardo nell'esecuzione dell'intervento di sostituzione della colonna di scarico condominiale, effettuato dal in CP_1 data 9.5.2022 era da attribuire esclusivamente alla condotta del ricorrente che, dopo aver impedito alla ditta incaricata dal di effettuare i lavori passando dai locali da lui detenuti in locazione CP_1
(cfr dichiarazioni teste aveva depositato un ricorso per ATP del tutto pretestuoso, in quanto CP_3 finalizzato ad accertare circostanze già pacificamente emerse all'esito del sopralluogo, effettuato nella primavera del 2021 dalla ditta , incaricata dal . Controparte_3 CP_1
A seguito del ricorso per ATP il aveva dovuto sospendere gli accertamenti finalizzati a CP_1 risolvere la problematica accertata, dovendo attendere il deposito della perizia, effettuato dal CTU nel mese di novembre 2021. pagina 7 di 10 Il CTU, che aveva descritto la tipologia degli interventi che il avrebbe dovuto eseguire CP_1 per sostituire la condotta danneggiata, nonché l'entità della spesa che il ricorrente avrebbe dovuto sostenere per la bonifica ed il ripristino della parete del locale interessata dalle infiltrazioni, aveva omesso di accertare se la colonna di scarico condominiale contenesse o meno amianto e se i lavori di sostituzione di tale manufatto potevano essere effettuati utilizzando la breccia già aperta nel locale limitrofo alla pizzeria.
b.5 Il , considerati gli accertamenti già svolti dall'impresa CP_1 Controparte_3
, aveva incaricato la ditta RI, specializzata nella bonifica dell'amianto, di procedere ad una
[...] analisi dei materiali per la classificazione del rifiuto.
La ditta, con pec in data 9.10.2021 (cfr doc. 5) aveva comunicato che la tubazione era in cemento- Parte amianto ed il , nel rispetto del D. Lgs n. 22/97, aveva chiesto alla le CP_1 autorizzazioni necessarie per la rimozione e lo smaltimento di tale materiale (cfr doc. 6, 7 e 8).
Acquisite in data 9.3.2022 le autorizzazioni necessarie (sub all. 8) il aveva incaricato CP_1 la ditta RI dell'esecuzione dei lavori.
Sentito come teste all'udienza del 20.11.2024 dipendente della ditta RI ha Testimone_1 dichiarato che i lavori di rimozione di una tubatura in cemento amianto, adibita a colonna di scarico condominiale per le acque nere, erano iniziati partendo dal locale adiacente a quello della Parte_3 di Pt_3
La rimozione prevedeva la demolizione della muratura, in quanto la colonna era inserita dentro un pilastro.
Confermava che non era stato possibile estrarre la colonna intervenendo dal locale della a CP_2 causa del tramezzo della , collocato in posizione perpendicolare rispetto al locale della Pt_3
CP_2
Precisava che la colonna era inserita in un pilastro di cemento armato, che non poteva essere toccato, che presentava un'apertura solo sul lato rivolto verso il tramezzo della pizzeria.
Come risulta dalla documentazione depositata in data 13.1.2023 dal (cfr all. 14 e 15) e CP_1 dalle dichiarazioni rese dal teste i lavori erano iniziati il 15.3.2023 e sospesi il 17.3.2023, Tes_1 considerata l'impossibilità di estrarre la tubazione in cemento amianto dalla breccia aperta nel locale limitrofo a quello del ricorrente.
Al seguito di nuova richiesta, formulata al ricorrente in data 1.4.2022 (cfr doc. 16), l'impresa era stata autorizzata a svolgere l'intervento passando dal locale condotto in locazione dal ricorrente ed i lavori erano iniziati e terminati il 9.5.2022 (cfr doc. 17 e 15).
pagina 8 di 10 A differenza di quanto ipotizzato dal CTU l'intervento, fotografato in fase di esecuzione (cfr. doc. 18), era stato effettuato senza spostare gli arredi presenti nel locale, in quanto i lavori avevano interessato solo una parete del locale della pizzeria, per una superficie di 3 mq (cfr doc. 26 pag. 2) inferiore a quella indicata dal CTU.
Il locale condotto in locazione dal ricorrente era stato poi ritinteggiato (soffitto e pareti) non solo nella parte interessata dai lavori bensì nell'intera porzione retrostante il locale di ingresso (cfr. doc. 21).
Considerato che, anche le spese di ripristino della parete del locale, condotto in locazione dal ricorrente e sul quale era stata aperta la breccia utilizzata per raggiungere la colonna di scarico CP_5 sono state sostenute dal e che il ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, CP_1 ha chiesto solo il rimborso delle spese di CTP, sostenute in fase di istruzione preventiva, in relazione ai fatti oggetto di controversia, va dichiarata cessata la materia del contendere.
C. Sulla regolamentazione delle spese
c.1 Considerato che, in caso di cessazione della materia del contendere, la regolamentazione delle spese di lite va risolta sulla base al principio della soccombenza virtuale, con accollo delle spese del giudizio alla parte che abbia dato causa alla lite, va precisato che il ritardo, nell'esecuzione dell'intervento finalizzato a risolvere l'inconveniente lamentato dal ricorrente è da ascrivere alla condotta del CP_ medesimo che, dopo aver impedito alla , incaricata dal , di accedere dal proprio CP_1 locale per eseguire gli interventi che potevano essere effettuati solo con tali modalità, aveva inutilmente proposto giudizio di ATP, finalizzato ad accertare circostanze già perfettamente note, quindi il presente giudizio di merito, finalizzato ad ottenere l'esecuzione di lavori, che venivano da lui di fatto ostacolati.
Per tali motivi le spese del presente giudizio e della fase di istruzione preventiva, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della causa indicato dal ricorrente, con applicazione dei parametri medi, vanno poste a carico del ricorrente.
c.2 Le spese della CTU svolta nella fase di ATP vanno poste definitivamente a carico del ricorrente.
c.3 Sussistono i presupposti per ritenere configurabile, in capo al ricorrente, una responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile anche d'ufficio (cfr. Cass. n. 27326/2019) in tutti i casi di soccombenza della parte come “sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Cass. n.
27623 del 21.11.2017, Cass. n. 29812 del 18.11.2019 e più di recente Cass. n. 20018 del 24.09.2020). pagina 9 di 10 Tale condotta risulta ascrivibile al ricorrente che, dopo aver ostacolato pretendendo indennizzi non spettanti, le attività legittimamente svolte dal per accertare e risolvere le cause delle CP_1 infiltrazioni, così ritardando la risoluzione delle problematiche da lui denunciate, aveva convenuto in giudizio il in due distinti giudizi, prima in sede di ATP e poi nel presente giudizio di CP_1 merito, rifiutando pretestuosamente di aderire alla proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis cpc, che era stata accettata solo dal . CP_1
Considerato che, per tali motivi il giudizio, si era protratto per ben cinque anni, il ricorrente va condannato a versare al , ex art. 96 comma III cpc, una somma che si stima equo CP_1 liquidare, considerato il valore della controversia e la durata di entrambe le fasi del giudizio (cinque anni circa) nell'importo di € 3.500,00, maggiorato di interessi legali dal deposito della sentenza al saldo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 78/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA cessata la materia del contendere
CONDANNA il ricorrente a rifondere al le spese di lite che liquida, per la fase di istruzione CP_1 preventiva tenuta davanti al Giudice di Pace in € 1.265,00 per compensi e per il presente giudizio in €
5.077,00 per onorari, importi tutti maggiorati di spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
CONDANNA il ricorrente a versare al ex art. 96 comma III cpc, l'importo di € 3.500,00, maggiorato CP_1 di interessi legali dal deposito della sentenza al saldo.
PONE le spese di CTU definitivamente a carico del ricorrente.
Si comunichi.
Pescara, 09/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 78/2022 promossa da:
L' (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
NA IU, elettivamente domiciliato in PIAZZA ALESSANDRINI 22 PESCARA, presso il difensore avv. NA IU
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. ACETO NUNZIA, elettivamente domiciliato in VIA MARCO POLO 15, 65126
PESCARA, presso il difensore avv. ACETO NUNZIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.9.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno concluso come segue: il ricorrente, riportandosi alle richieste formulate nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., ha chiesto che il Tribunale dichiari l'esclusiva responsabilità del , ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 c.c. e/o del 2043 c.c. nella causazione delle infiltrazioni descritte in narrativa, con condanna del al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di € 264,00 per CP_1 spese di perizia, ovvero della somma maggiore e/o minore ritenuta di Giustizia, con espressa riserva di agire separatamente per il risarcimento dei danni all'immagine, ovvero da perdita e/o insoddisfazione della clientela e da lucro cessante.
Vinte le spese del presente giudizio e del giudizio di ATP iscritto al n. 2210/2021 R.G. del Giudice di
Pace, da liquidare come da nota spese in atti, oltre compensi ed onorari del C.T.U.
pagina 1 di 10 In relazione all'esecuzione delle opere, necessarie a rimuovere la situazione dannosa ed a ripristinare lo status quo ante del locale condotto in locazione dal ricorrente, ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere.
Con il favore delle spese del presente giudizio.
Il ha chiesto che il Tribunale dichiari inammissibili e infondate le Controparte_1 domande formulate dal ricorrente, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso proposto ex art. 702 bis c.p.c. e depositato il 3.1.2022 , titolare Parte_2 della ha dedotto che nel locale commerciale da lui condotto in locazione, Parte_3 sito in Piazza Garibaldi n. 4 al piano terra dello stabile facente parte del , Controparte_1 aveva constato, in data 30.4.2021, in prossimità del forno e del bancone destinato alla preparazione degli alimenti, infiltrazioni, muffe e cattivi odori, localizzati nella parte alta, lato destro del locale, dove già nell'agosto 2020 si erano manifestati analoghi fenomeni, provocati dalla colonna di scarico condominiale, oggetto di precedente un intervento, non risolutivo.
Con missiva datata 6.5.2021 aveva chiesto all'amministratore del condominio di eseguire con urgenza interventi idonei a risolvere l'inconveniente sopra descritto (cfr doc 8).
In assenza di riscontro, aveva promosso giudizio di accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 bis c.p.c. davanti al Giudice di Pace di Pescara.
Il giudizio era stato iscritto al n. 2210/2021 R.G. (doc. 9) ed il CTU nominato aveva accertato che le infiltrazioni erano da ricondurre alla cattiva manutenzione del tubo discendente condominiale, quantificando i danni arrecati alle strutture del locale in € 2.774,80 oltre accessori, quantificando in €
13.655,78 oltre accessori, i costi necessari per la sostituzione del discendente obsoleto con uno nuovo compatibile (cfr computo metrico allegato alla perizia depositata sub doc. 14).
Considerato che il , nonostante la quasi totale inservibilità dell'immobile Controparte_1 condotto in locazione dal ricorrente, non si era adoperato per eseguire le opere necessarie ad eliminare le infiltrazioni denunciate, aveva promosso il presente giudizio chiedendo che il Tribunale, accertata l'esclusiva responsabilità del , ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero dell'art. Controparte_1
2043 c.c., nella causazione delle infiltrazioni descritte in narrativa, condannasse il ad CP_1 eseguire le opere indicate dettagliatamente nella relazione del C.T.U. geom. Persona_1
Ha inoltre chiesto, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., che il venga condannato a pagare CP_1 una penale di € 100,00 al giorno, ovvero altra somma determinata dal Giudice, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori, nonché a versare al ricorrente l'importo complessivo di €uro
3.060,80, oltre accessori, di cui €uro 2.774,80 a titolo di risarcimento danni arrecati al locale ed €uro pagina 2 di 10 264,00 per spese di CTP, ovvero al pagamento della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con rifusione delle spese del presente giudizio e di quelle della precedente fase di istruzione preventiva, con riserva di agire separatamente per gli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi.
Vinte le spese del presente giudizio e del giudizio di ATP iscritto al n. 2210/2021 R.G. del Giudice di
Pace, da liquidarsi come da nota spese in atti, oltre compensi ed onorari del C.T.U.
2. Con comparsa depositata in data 28.3.2022 si è costituto il Controparte_1
evidenziando che, nel mese di aprile 2021, quindi prima della denuncia
[...] del 7 maggio 2021 inviata dal ricorrente, l'amministratore del Condominio era stato informato da un terzo, nella specie dal titolare della che, all'interno del locale limitrofo a quello per cui è CP_2 causa, erano presenti importanti infiltrazioni sulla parete posta a confine con la Parte_3
[...]
Il aveva incaricato l'impresa , di Spoltore (PE), di CP_1 Controparte_3 individuare la causa di tale fenomeno e di eseguire gli interventi necessari alla sua risoluzione.
La mattina del 29 aprile 2021 era stato effettuato un intervento dal locale della nel corso CP_2 del quale era emerso che le infiltrazioni riscontrate erano da ricondurre ad una lesione esistente alla base della colonna di scarico condominiale (cfr. fotografia all. n. 1), quindi ad un fenomeno diverso da quello che aveva provocato analoghe problematiche nell'agosto 2020 nel locale del ricorrente, causato dalla rottura dell'innesto con la curva di derivazione dallo scarico del sovrastante altro appartamento
(cfr. foto lavori eseguiti il 03.09.2020 - doc. n. 4 di parte ricorrente).
Inconveniente che era stato risolto mediante la sostituzione della curva e di mt. 1,20 di tubo discendente, con relativi raccordi.
Considerato che la colonna di scarico condominiale era alloggiata all'interno di un pilastro in cemento armato a forma di “U”, raggiungibile unicamente dal locale condotto in locazione da Parte_2
l'amministratore del aveva informato il titolare della
[...] CP_1 Parte_3 fissando un nuovo incontro per il pomeriggio del 3 maggio 2021, presso il locale del
[...] ricorrente.
, interpellato in merito, non aveva autorizzato la ditta incaricata dal Parte_2
di accedere, alla colonna di scarico condominiale, passando dal locale da lui condotto CP_1 in locazione, affermando che avrebbe dato tale permesso solo dopo che gli fossero stati preventivamente corrisposti € 500,00 per ogni giorno di intervento.
pagina 3 di 10 Successivamente, con ricorso ex art. 696 cpc depositato il 20.05.2021 presso l'Ufficio del Giudice di
Pace, aveva chiesto che venisse nominato un perito al fine di accertare la causa e l'entità dei danni riscontrati nel locale da lui condotto in locazione (cfr. all. n. 2).
Lamentava il che, a seguito del deposito del ricorso e fino al termine delle operazioni CP_1 peritali (cfr. pec 10.02.2022, all. n. 3) aveva dovuto sospendere ogni intervento finalizzato a risolvere le problematiche causate dalle denunciate infiltrazioni.
Contestava gli accertamenti svolti in sede di ATP dal C.T.U. geom. che non aveva Persona_1 effettuato alcun tentativo di conciliazione ed aveva omesso di accertare la tipologia del materiale con il quale era stata realizzata la condotta di scarico condominiale danneggiata, limitandosi ad affermare che
“Il tubo di scarico … è costituito da elementi di una vecchia tubazione in ghisa o eternit colorati e collegati fra loro con giunzioni a bicchiere”.
Contestava la stima dei costi preventivati dal CTU, risultando indennizzabili al ricorrente solo i lavori di ripristino del locale da lui condotto in locazione, con esclusione delle lavorazioni che il doveva effettuare a proprie spese, in sede di intervento per la manutenzione della CP_1 colonna di scarico.
Assumeva che solo all'esito del deposito della Relazione, effettuato dal CTU in data 01.10.2021, il aveva potuto incaricare, con richiesta urgente, la ditta RI & C. S.r.l. di CP_1 procedere all'analisi della colonna di scarico condominiale, per la necessaria classificazione del rifiuto.
La ditta aveva accertato che la tubatura era in cemento-amianto, con conseguente attivazione della procedura di cui al D. Lgs n. 22/97 (cfr. doc. n. 5, 7 e 8).
Ottenute le necessarie autorizzazioni, la ditta CAPRIOTTI, specializzata nello smaltimento di materiali contenenti amianto, era intervenuta il 17 marzo 2022 presso il locale della constatando CP_2 nuovamente che il tubo di scarico poteva essere rimosso solo intervenendo dal limitrofo locale, condotto in locazione dal ricorrente, in quanto il manufatto da rimuovere si trovava incapsulato all'interno di un pilastro in c.a. a forma di “U”, accessibile solo dal locale . Pt_3
3. Concessi alle parti i termini previsti ex lege per provvedere all'espletamento della procedura di negoziazione assistita la causa, dopo alcuni rinvii finalizzati a verificare la possibilità di una soluzione transattiva della controversia, era stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8.3.2023.
4. Con ordinanza depositata il 23.3.2023, accertato che i lavori di sostituzione della colonna di scarico condominiale, effettuati passando dal locale condotto in locazione dal ricorrente, erano stati eseguiti e terminati in data 9.5.2023, con integrale ripristino e tinteggiatura del locale interessato dalle infiltrazioni (cfr doc. allegata depositata il 13.1.2023 dal ) che, dopo l'esecuzione dei CP_1 lavori effettuati dal in corso di causa, il ricorrente ha chiesto che, in relazione CP_1
pagina 4 di 10 all'esecuzione delle opere, necessarie a rimuovere la situazione dannosa ed a ripristinare lo status quo ante del locale da lui condotto in locazione, venisse dichiarata cessata la materia del contendere, con condanna del al pagamento dell'importo di € 264,00 per spese di CTP (cfr doc. 7) CP_1 ovvero al pagamento della somma maggiore e/o minore ritenuta di Giustizia, con espressa riserva di agire separatamente per il risarcimento dei danni all'immagine ovvero da perdita e/o insoddisfazione della clientela e da lucro cessante, considerato che il conduttore è legittimato a chiedere il risarcimento solo del danno cagionato ai beni di sua proprietà, presenti all'interno dell'immobile condotto in locazione, ovvero alla mancata o diminuita disponibilità del bene, prima di istruire la causa, con l'ammissione delle prove capitolate dalle parti, constatato che nessuna documentazione di spesa era stata prodotta dal ricorrente, che aveva allegato solo fatture relative alle spese di perizia sostenute nella precedente fase preliminare, per ragioni di economia processuale e di contenimento delle spese di lite, era stata formulata alle parti la seguente proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c.: riconoscimento al ricorrente, da parte del , CP_4 Controparte_1 del risarcimento del danno conseguente alla diminuita possibilità di utilizzo del locale, interessato dalle infiltrazioni liquidata, in via equitativa in € 1.500,00, oltre interessi legali dall'approvazione della proposta al saldo, con integrale compensazione delle spese del presente giudizio e di quelle di ATP, ivi comprese le spese di perizia.
5. La proposta era stata accettata solo dalla resistente, mentre il ricorrente aveva formulato controproposta che prevedeva il versamento, da parte del della somma di € 1.500,00, a CP_1 saldo di tutto quanto richiesto con il presente giudizio, ivi comprese le spese legali di causa e della fase preliminare relativa all'accertamento tecnico preventivo rubricato al n. 2210/2021 R.G. del Giudice di
Pace di Pescara, con espressa riserva di agire, separatamente, per il risarcimento dei danni all'immagine subiti dalla ditta per perdita e/o l'insoddisfazione della clientela, ovvero da lucro cessante.
6. Dopo alcuni rinvii, finalizzati a verificare la possibilità di una soluzione transattiva della controversia, con ordinanza in data 10.11.2023, accertata la natura non sommaria della controversia, era stato mutato il rito ed ammessa la prova per testi capitolata dalle parti.
La prova era stata assunta nelle udienze del 20.11.2024 e del 7.12.2024 e, all'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.9.2025, con assegnazione alle parti dei termini indicati dall'art. 190 cpc.
***
A. Sull'inquadramento giuridico della fattispecie
Al caso di specie è pacificamente applicabile l'art. 2051 cc che disciplina la responsabilità da cose in pagina 5 di 10 custodia.
Si tratta di un'ipotesi di responsabilità cosiddetta aggravata, in forza della quale sussiste una presunzione di responsabilità in capo al custode, fondata sul particolare ed effettivo governo di controllo che lo stesso può esercitare sulla cosa, tale da consentirgli il potere di eliminare le situazioni di pericolo che insorgano e di escludere il contatto dei terzi con la cosa (Cass. civ. sez. II, 25018/2020).
In forza di tale dominio qualificato sulla res, il custode è tenuto a adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire il verificarsi di danni a terzi, con uno sforzo adeguato alla natura della cosa, alla sua funzione e alle circostanze concrete.
La configurazione della fattispecie importa dunque un'inversione dell'onus probandi, anche in forza del principio di vicinanza della prova (Cass. civ. sez. III, 8811/2020) di talché grava sul custode la dimostrazione della ricorrenza del caso fortuito, inteso quale evento non evitabile né superabile con l'adozione delle menzionate misure diligenti, interruttivo del nesso causale tra evento e danno (Cass. civ. sez. VI, 18856/2017; Cass. civ. sez. III, 12166/2021).
B. Sulla condotta assunta dalle parti in relazione agli interventi necessari per l'accertamento e la risoluzione delle cause delle denunciate infiltrazioni.
b.1 Il , custode dell'immobile nel quale sono ricompresi i locali della Controparte_1
gestita dal ricorrente, ha dimostrato che, nel mese di aprile del 2021, quindi prima della Pt_3 denuncia del 7 maggio 2021 inviata dal ricorrente all'amministratore del , si era CP_1 attivato per accertare le cause delle infiltrazioni segnalate dalla che aveva riscontrato, CP_2 all'interno del proprio locale, limitrofo a quello del ricorrente, importanti infiltrazioni sulla parete a confine con la Parte_3
Tali accertamenti erano stati svolti dall'impresa . Controparte_3
Quest'ultimo, sentito come teste all'udienza del 20.11.2024, ha confermato di essersi recato più volte sui luoghi di causa, tra fine aprile e inizio maggio del 2021, su incarico dell'amministratore del condominio, accertando l'esistenza di una lesione alla base della colonna di scarico condominiale, posizionata all'interno di un pilastro in cemento armato a forma di “U”.
Dichiarava di aver scattato lui la fotografia allegata dal (sub doc. n. 1) e confermava di CP_1 aver accertato, dopo l'apertura della breccia, che la colonna di scarico era in cemento amianto.
Confermava che il sig. si era rifiutato di far eseguire l'intervento presso il proprio Parte_2 locale, affermando che lo avrebbe permesso solo dopo che gli fossero stati corrisposti, preventivamente, 500,00 euro per ogni giorno di intervento.
Ricordava che al sopralluogo era presente l'avv. Nappi e precisava che, mentre il sig. , Persona_2 responsabile del locale limitrofo alla , dove era stata aperta la traccia, era intenzionato a fare Pt_3
pagina 6 di 10 subito i lavori, l'intervento era stato rinviato ad una data non indicata, perché le parti si dovevano mettere d'accordo.
b.2 Il ricorrente che, con p.e.c. del 07 maggio 2022 aveva chiesto all'amministratore del di attivarsi al fine di risolvere definitivamente la problematica relativa alle denunciate CP_1 infiltrazioni (cfr doc. 8), con ricorso depositato il 20.5.2021 aveva promosso, davanti al Giudice di Pace di Pescara, procedimento per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. 2210/2021 R.G. finalizzato ad accertare lo stato dei luoghi, le cause e l'entità dei danni accertati all'interno del locale di proprietà del ricorrente, nonché le soluzioni tecniche più idonee ad eliminare le cause delle infiltrazioni (cfr. doc. 9).
All'esito del deposito del ricorso per ATP, gli accertamenti disposti d'iniziativa dal erano CP_1 stati sospesi, fino al deposito della CTU effettuato in data 2.11.2021 (cfr doc. 11 resistente).
Gli interventi indicati dal CTU per la risoluzione delle denunciate infiltrazioni prevedevano la sostituzione del tubo di scarico “costituito da elementi di vecchia tubazione in ghisa o in eternit colorati e collegati fra di loro con giunzioni a bicchiere” utilizzando la breccia già aperta nel precedente sopralluogo ed il successivo ripristino dello stato dei luoghi.
Il perito, nel computo metrico allegato alla CTU aveva quantificato in € 13.655,78 l'importo dei lavori da eseguire a carico del ed in € 2.774,83 il costo del ripristino della parete ammalorata, CP_1 presente all'interno del locale del ricorrente (cfr all. 14 pag 7).
b.3 Il CTU, che aveva svolto gli accertamenti non dal locale del ricorrente ma dal limitrofo locale nella disponibilità di un terzo, non aveva accertato se la colonna di scarico danneggiata fosse o meno composta da amianto, assumendo che le incrostazioni, presenti su tale manufatto, non gli avessero consentito tale riscontro, né verificato le concrete possibilità di intervenire sulla colonna di scarico passando dalla breccia presente nel locale limitrofo a quello condotto in locazione dal ricorrente,
b.4 Sulla base dell'istruttoria svolta si può quindi affermare che il ritardo nell'esecuzione dell'intervento di sostituzione della colonna di scarico condominiale, effettuato dal in CP_1 data 9.5.2022 era da attribuire esclusivamente alla condotta del ricorrente che, dopo aver impedito alla ditta incaricata dal di effettuare i lavori passando dai locali da lui detenuti in locazione CP_1
(cfr dichiarazioni teste aveva depositato un ricorso per ATP del tutto pretestuoso, in quanto CP_3 finalizzato ad accertare circostanze già pacificamente emerse all'esito del sopralluogo, effettuato nella primavera del 2021 dalla ditta , incaricata dal . Controparte_3 CP_1
A seguito del ricorso per ATP il aveva dovuto sospendere gli accertamenti finalizzati a CP_1 risolvere la problematica accertata, dovendo attendere il deposito della perizia, effettuato dal CTU nel mese di novembre 2021. pagina 7 di 10 Il CTU, che aveva descritto la tipologia degli interventi che il avrebbe dovuto eseguire CP_1 per sostituire la condotta danneggiata, nonché l'entità della spesa che il ricorrente avrebbe dovuto sostenere per la bonifica ed il ripristino della parete del locale interessata dalle infiltrazioni, aveva omesso di accertare se la colonna di scarico condominiale contenesse o meno amianto e se i lavori di sostituzione di tale manufatto potevano essere effettuati utilizzando la breccia già aperta nel locale limitrofo alla pizzeria.
b.5 Il , considerati gli accertamenti già svolti dall'impresa CP_1 Controparte_3
, aveva incaricato la ditta RI, specializzata nella bonifica dell'amianto, di procedere ad una
[...] analisi dei materiali per la classificazione del rifiuto.
La ditta, con pec in data 9.10.2021 (cfr doc. 5) aveva comunicato che la tubazione era in cemento- Parte amianto ed il , nel rispetto del D. Lgs n. 22/97, aveva chiesto alla le CP_1 autorizzazioni necessarie per la rimozione e lo smaltimento di tale materiale (cfr doc. 6, 7 e 8).
Acquisite in data 9.3.2022 le autorizzazioni necessarie (sub all. 8) il aveva incaricato CP_1 la ditta RI dell'esecuzione dei lavori.
Sentito come teste all'udienza del 20.11.2024 dipendente della ditta RI ha Testimone_1 dichiarato che i lavori di rimozione di una tubatura in cemento amianto, adibita a colonna di scarico condominiale per le acque nere, erano iniziati partendo dal locale adiacente a quello della Parte_3 di Pt_3
La rimozione prevedeva la demolizione della muratura, in quanto la colonna era inserita dentro un pilastro.
Confermava che non era stato possibile estrarre la colonna intervenendo dal locale della a CP_2 causa del tramezzo della , collocato in posizione perpendicolare rispetto al locale della Pt_3
CP_2
Precisava che la colonna era inserita in un pilastro di cemento armato, che non poteva essere toccato, che presentava un'apertura solo sul lato rivolto verso il tramezzo della pizzeria.
Come risulta dalla documentazione depositata in data 13.1.2023 dal (cfr all. 14 e 15) e CP_1 dalle dichiarazioni rese dal teste i lavori erano iniziati il 15.3.2023 e sospesi il 17.3.2023, Tes_1 considerata l'impossibilità di estrarre la tubazione in cemento amianto dalla breccia aperta nel locale limitrofo a quello del ricorrente.
Al seguito di nuova richiesta, formulata al ricorrente in data 1.4.2022 (cfr doc. 16), l'impresa era stata autorizzata a svolgere l'intervento passando dal locale condotto in locazione dal ricorrente ed i lavori erano iniziati e terminati il 9.5.2022 (cfr doc. 17 e 15).
pagina 8 di 10 A differenza di quanto ipotizzato dal CTU l'intervento, fotografato in fase di esecuzione (cfr. doc. 18), era stato effettuato senza spostare gli arredi presenti nel locale, in quanto i lavori avevano interessato solo una parete del locale della pizzeria, per una superficie di 3 mq (cfr doc. 26 pag. 2) inferiore a quella indicata dal CTU.
Il locale condotto in locazione dal ricorrente era stato poi ritinteggiato (soffitto e pareti) non solo nella parte interessata dai lavori bensì nell'intera porzione retrostante il locale di ingresso (cfr. doc. 21).
Considerato che, anche le spese di ripristino della parete del locale, condotto in locazione dal ricorrente e sul quale era stata aperta la breccia utilizzata per raggiungere la colonna di scarico CP_5 sono state sostenute dal e che il ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, CP_1 ha chiesto solo il rimborso delle spese di CTP, sostenute in fase di istruzione preventiva, in relazione ai fatti oggetto di controversia, va dichiarata cessata la materia del contendere.
C. Sulla regolamentazione delle spese
c.1 Considerato che, in caso di cessazione della materia del contendere, la regolamentazione delle spese di lite va risolta sulla base al principio della soccombenza virtuale, con accollo delle spese del giudizio alla parte che abbia dato causa alla lite, va precisato che il ritardo, nell'esecuzione dell'intervento finalizzato a risolvere l'inconveniente lamentato dal ricorrente è da ascrivere alla condotta del CP_ medesimo che, dopo aver impedito alla , incaricata dal , di accedere dal proprio CP_1 locale per eseguire gli interventi che potevano essere effettuati solo con tali modalità, aveva inutilmente proposto giudizio di ATP, finalizzato ad accertare circostanze già perfettamente note, quindi il presente giudizio di merito, finalizzato ad ottenere l'esecuzione di lavori, che venivano da lui di fatto ostacolati.
Per tali motivi le spese del presente giudizio e della fase di istruzione preventiva, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della causa indicato dal ricorrente, con applicazione dei parametri medi, vanno poste a carico del ricorrente.
c.2 Le spese della CTU svolta nella fase di ATP vanno poste definitivamente a carico del ricorrente.
c.3 Sussistono i presupposti per ritenere configurabile, in capo al ricorrente, una responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile anche d'ufficio (cfr. Cass. n. 27326/2019) in tutti i casi di soccombenza della parte come “sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Cass. n.
27623 del 21.11.2017, Cass. n. 29812 del 18.11.2019 e più di recente Cass. n. 20018 del 24.09.2020). pagina 9 di 10 Tale condotta risulta ascrivibile al ricorrente che, dopo aver ostacolato pretendendo indennizzi non spettanti, le attività legittimamente svolte dal per accertare e risolvere le cause delle CP_1 infiltrazioni, così ritardando la risoluzione delle problematiche da lui denunciate, aveva convenuto in giudizio il in due distinti giudizi, prima in sede di ATP e poi nel presente giudizio di CP_1 merito, rifiutando pretestuosamente di aderire alla proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis cpc, che era stata accettata solo dal . CP_1
Considerato che, per tali motivi il giudizio, si era protratto per ben cinque anni, il ricorrente va condannato a versare al , ex art. 96 comma III cpc, una somma che si stima equo CP_1 liquidare, considerato il valore della controversia e la durata di entrambe le fasi del giudizio (cinque anni circa) nell'importo di € 3.500,00, maggiorato di interessi legali dal deposito della sentenza al saldo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 78/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA cessata la materia del contendere
CONDANNA il ricorrente a rifondere al le spese di lite che liquida, per la fase di istruzione CP_1 preventiva tenuta davanti al Giudice di Pace in € 1.265,00 per compensi e per il presente giudizio in €
5.077,00 per onorari, importi tutti maggiorati di spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
CONDANNA il ricorrente a versare al ex art. 96 comma III cpc, l'importo di € 3.500,00, maggiorato CP_1 di interessi legali dal deposito della sentenza al saldo.
PONE le spese di CTU definitivamente a carico del ricorrente.
Si comunichi.
Pescara, 09/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
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