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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente
BA CARMELO, Relatore
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9520/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melito Di Porto Salvo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - COM PREV IPOTEC n. 20240000504917 IMU 2011
- COM PREV IPOTEC n. 20240000504917 IMU 2015
- COM PREV IPOTEC n. 20240000504917 TASI 2015
- COM PREV IPOTEC n. 20240000504917 TASI 2016
- COM PREV IPOTEC n. 20240000504917 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5273/2025 depositato il
19/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste e si riporta
Resistente/Appellato:Insiste e si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 2024/0000504917, notificata in data 16/09/2024, emessa da OG S.p.A. nell'interesse del Comune di
Melito di Porto Salvo, relativa a IMU/TASI, oltre interessi e sanzioni, portante la pretesa di pagamento complessiva di € 30.521,66.
Parte ricorrente deduce che l'opposizione è limitata ai seguenti atti sottesi:
1. Ingiunzione di pagamento n.
48941 del 31/01/2024, asseritamente notificata in data 13/02/2024, di fatto mai ricevuta, relativa a IMU per l'annualità d'imposta 2015; 2. Ingiunzione di pagamento n. 12075 del 03/02/2022, asseritamente notificata in data 28/02/2022, di fatto mai ricevuta, relativa a IMU per l'annualità d'imposta 2011; 3. accertamento n. 121 del 10/12/2020, asseritamente notificata in data 30/03/2021, di fatto mai ricevuta, relativa a TASI per l'annualità d'imposta 2015; 4. accertamento n. 2228 del 13/12/2021, asseritamente notificata in data 24/03/2022, di fatto mai ricevuta, relativa a TASI per l'annualità d'imposta 2016; 5. accertamento n. 98 del 20/09/2022, asseritamente notificata in data 14/12/2022, di fatto mai ricevuta, relativa a TASI per l'annualità d'imposta 2017; 6. ingiunzione n. 330215 del 15/11/2023, asseritamente notificata in data 07/12/2023, di fatto mai ricevuta, relativa a TASI per l'annualità d'imposta 2015.
Preliminarmente rappresenta che “ … vista la rilevanza degli importi, è possibile desumere che trattasi non di debiti maturati dal Sig. Ricorrente_1 personalmente, bensì nella qualità di socio accomandatario della Società_2 e C S.a.S., seppur tale qualità non viene precisata da parte dell'ente di riscossione “.
Quindi eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti e conseguente estinzione delle pretese per intervenuta prescrizione, nonché la carenza di titolo esecutivo.
Di seguito eccepisce l'illegittimità dell'intimazione opposta per violazione del principio del beneficium excussionis previsto dall'art. 2304 c.c. e per omesso assolvimento dell'onere della prova in ordine alla preventiva escussione della società.
Ha presentato controdeduzioni OG SpA, eccependo la regolare notifica degli atti presupposti, nonché di atti interruttivi del termine prescrizionale, con allegazione di prova delle distinte notifiche.
Inoltre, con riferimento alla censura sul beneficium excussionis, la resistente ne deduce l'infondatezza, eccependo che il beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale vale solo in sede esecutiva e, inoltre, non impedisce al creditore sociale di munirsi di titolo esecutivo in sede di ordinaria cognitio, né di iscrivere ipoteca o un fermo sui beni del socio (in argomento richiama Cass. n. 22629/2020). In ogni caso la OG, in ordine alle contestazioni afferenti la fase precedente all'attività di riscossione, rappresenta l'assenza di responsabilità e, quindi, il proprio difetto di legittimazione passiva.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Melito Porto Salvo, eccependo, con distinto riferimento agli atti sottesi a quello opposto, quanto segue:
1. ingiunzione di pagamento n. 48941 del 31/01/2024; notificata da SOGET in data 13/02/2024: prima dell'ingiunzione il Comune ha notificato al ricorrente, in virtù della sua responsabilità solidale ed illimitata quale socio accomandatario della società Società_2 sas., l'avviso di accertamento per omesso pagamento dell'Imu 2015 n. 1022 del 10.12.2020, notificato personalmente il 05.05.2021, seguito dall'ingiunzione n.48941, notificata in data 13.02.2024 e impugnata in altro giudizio;
2. ingiunzione di pagamento n. 12075 del 3.02.2022, notificata in data 28/02/2022: prima dell'ingiunzione il Comune ha notificato al ricorrente persona fisica l'avviso di accertamento n. 11 del 23.11.2016 per Ici 2011, consegnato presso la residenza di quest'ultimo in Indirizzo_1 - Melito P.S. in data 21.12.2016, al fratello presente presso l'abitazione;
3. avviso di accertamento per omesso pagamento della Tasi 2015 n. 121 del 10.12.2020, dovuta personalmente dal ricorrente quale persona fisica, notificato in data 30.03.2021 presso la residenza del ricorrente in Indirizzo_1 - Melito P.S., con annotazione impossibile firma causa COVID;
4. accertamento per omesso pagamento della Tasi 2016, dovuta personalmente dal ricorrente quale persona fisica, n. 2228 del 13.12.2021, notificato in data 14.03.2022 per compiuta giacenza presso la residenza del ricorrente in Indirizzo_1 - Melito P.S.;
5. avviso di accertamento per omesso pagamento della Tasi 2017, dovuta personalmente dal ricorrente quale persona fisica, n. 98 del 20.09.2022, notificato in data 14.12.2022 a soggetto presente presso la residenza del ricorrente in Indirizzo_1 - Melito P.S.;
6. avviso di accertamento per omesso pagamento della Tasi 2015, dovuta dal ricorrente in virtù della sua responsabilità solidale ed illimitata quale socio accomandatario della società Società_2 sas, n. 1510 del 10.12.2020, notificato in data 5.05.2021 personalmente.
Quindi la resistente OG ha prodotto più decisioni di questa Corte che hanno rigettato ricorsi del contribuente avverso atti presupposti alla comunicazione opposta.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
Le resistenti OG SpA e Comune di Melito Porto Salvo hanno idoneamente provato la notifica, per quanto di rispettiva competenza, degli atti di accertamento e delle ingiunzioni riferite ai tributi in contestazione.
In particolare, per quanto di più specifico rilievo nel presente contenzioso, la OG ha dimostrato la notifica delle ingiunzioni direttamente sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, per le quali è inoltre emerso che parte ricorrente non solo le aveva regolarmente ricevute, ma le aveva anche opposte presso questa Corte, con decisioni (intanto intervenute) di rigetto dei ricorsi, che la OG, per come prima visto, ha anche prodotto in corso di causa.
Va inoltre sottolineato che le articolate e documentate controdeduzioni delle parti resistenti non sono poi state contestate dal ricorrente.
La comunicazione impugnata, quindi, è del tutto legittima.
Spese per come indicato nella parte dispositiva.
P.Q.M.
rigetto del ricorso e condanna alle spese di lite il ricorrente per euro 1500,00 per ciascun resistente.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente
BA CARMELO, Relatore
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9520/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melito Di Porto Salvo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - COM PREV IPOTEC n. 20240000504917 IMU 2011
- COM PREV IPOTEC n. 20240000504917 IMU 2015
- COM PREV IPOTEC n. 20240000504917 TASI 2015
- COM PREV IPOTEC n. 20240000504917 TASI 2016
- COM PREV IPOTEC n. 20240000504917 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5273/2025 depositato il
19/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste e si riporta
Resistente/Appellato:Insiste e si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 2024/0000504917, notificata in data 16/09/2024, emessa da OG S.p.A. nell'interesse del Comune di
Melito di Porto Salvo, relativa a IMU/TASI, oltre interessi e sanzioni, portante la pretesa di pagamento complessiva di € 30.521,66.
Parte ricorrente deduce che l'opposizione è limitata ai seguenti atti sottesi:
1. Ingiunzione di pagamento n.
48941 del 31/01/2024, asseritamente notificata in data 13/02/2024, di fatto mai ricevuta, relativa a IMU per l'annualità d'imposta 2015; 2. Ingiunzione di pagamento n. 12075 del 03/02/2022, asseritamente notificata in data 28/02/2022, di fatto mai ricevuta, relativa a IMU per l'annualità d'imposta 2011; 3. accertamento n. 121 del 10/12/2020, asseritamente notificata in data 30/03/2021, di fatto mai ricevuta, relativa a TASI per l'annualità d'imposta 2015; 4. accertamento n. 2228 del 13/12/2021, asseritamente notificata in data 24/03/2022, di fatto mai ricevuta, relativa a TASI per l'annualità d'imposta 2016; 5. accertamento n. 98 del 20/09/2022, asseritamente notificata in data 14/12/2022, di fatto mai ricevuta, relativa a TASI per l'annualità d'imposta 2017; 6. ingiunzione n. 330215 del 15/11/2023, asseritamente notificata in data 07/12/2023, di fatto mai ricevuta, relativa a TASI per l'annualità d'imposta 2015.
Preliminarmente rappresenta che “ … vista la rilevanza degli importi, è possibile desumere che trattasi non di debiti maturati dal Sig. Ricorrente_1 personalmente, bensì nella qualità di socio accomandatario della Società_2 e C S.a.S., seppur tale qualità non viene precisata da parte dell'ente di riscossione “.
Quindi eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti e conseguente estinzione delle pretese per intervenuta prescrizione, nonché la carenza di titolo esecutivo.
Di seguito eccepisce l'illegittimità dell'intimazione opposta per violazione del principio del beneficium excussionis previsto dall'art. 2304 c.c. e per omesso assolvimento dell'onere della prova in ordine alla preventiva escussione della società.
Ha presentato controdeduzioni OG SpA, eccependo la regolare notifica degli atti presupposti, nonché di atti interruttivi del termine prescrizionale, con allegazione di prova delle distinte notifiche.
Inoltre, con riferimento alla censura sul beneficium excussionis, la resistente ne deduce l'infondatezza, eccependo che il beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale vale solo in sede esecutiva e, inoltre, non impedisce al creditore sociale di munirsi di titolo esecutivo in sede di ordinaria cognitio, né di iscrivere ipoteca o un fermo sui beni del socio (in argomento richiama Cass. n. 22629/2020). In ogni caso la OG, in ordine alle contestazioni afferenti la fase precedente all'attività di riscossione, rappresenta l'assenza di responsabilità e, quindi, il proprio difetto di legittimazione passiva.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Melito Porto Salvo, eccependo, con distinto riferimento agli atti sottesi a quello opposto, quanto segue:
1. ingiunzione di pagamento n. 48941 del 31/01/2024; notificata da SOGET in data 13/02/2024: prima dell'ingiunzione il Comune ha notificato al ricorrente, in virtù della sua responsabilità solidale ed illimitata quale socio accomandatario della società Società_2 sas., l'avviso di accertamento per omesso pagamento dell'Imu 2015 n. 1022 del 10.12.2020, notificato personalmente il 05.05.2021, seguito dall'ingiunzione n.48941, notificata in data 13.02.2024 e impugnata in altro giudizio;
2. ingiunzione di pagamento n. 12075 del 3.02.2022, notificata in data 28/02/2022: prima dell'ingiunzione il Comune ha notificato al ricorrente persona fisica l'avviso di accertamento n. 11 del 23.11.2016 per Ici 2011, consegnato presso la residenza di quest'ultimo in Indirizzo_1 - Melito P.S. in data 21.12.2016, al fratello presente presso l'abitazione;
3. avviso di accertamento per omesso pagamento della Tasi 2015 n. 121 del 10.12.2020, dovuta personalmente dal ricorrente quale persona fisica, notificato in data 30.03.2021 presso la residenza del ricorrente in Indirizzo_1 - Melito P.S., con annotazione impossibile firma causa COVID;
4. accertamento per omesso pagamento della Tasi 2016, dovuta personalmente dal ricorrente quale persona fisica, n. 2228 del 13.12.2021, notificato in data 14.03.2022 per compiuta giacenza presso la residenza del ricorrente in Indirizzo_1 - Melito P.S.;
5. avviso di accertamento per omesso pagamento della Tasi 2017, dovuta personalmente dal ricorrente quale persona fisica, n. 98 del 20.09.2022, notificato in data 14.12.2022 a soggetto presente presso la residenza del ricorrente in Indirizzo_1 - Melito P.S.;
6. avviso di accertamento per omesso pagamento della Tasi 2015, dovuta dal ricorrente in virtù della sua responsabilità solidale ed illimitata quale socio accomandatario della società Società_2 sas, n. 1510 del 10.12.2020, notificato in data 5.05.2021 personalmente.
Quindi la resistente OG ha prodotto più decisioni di questa Corte che hanno rigettato ricorsi del contribuente avverso atti presupposti alla comunicazione opposta.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
Le resistenti OG SpA e Comune di Melito Porto Salvo hanno idoneamente provato la notifica, per quanto di rispettiva competenza, degli atti di accertamento e delle ingiunzioni riferite ai tributi in contestazione.
In particolare, per quanto di più specifico rilievo nel presente contenzioso, la OG ha dimostrato la notifica delle ingiunzioni direttamente sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, per le quali è inoltre emerso che parte ricorrente non solo le aveva regolarmente ricevute, ma le aveva anche opposte presso questa Corte, con decisioni (intanto intervenute) di rigetto dei ricorsi, che la OG, per come prima visto, ha anche prodotto in corso di causa.
Va inoltre sottolineato che le articolate e documentate controdeduzioni delle parti resistenti non sono poi state contestate dal ricorrente.
La comunicazione impugnata, quindi, è del tutto legittima.
Spese per come indicato nella parte dispositiva.
P.Q.M.
rigetto del ricorso e condanna alle spese di lite il ricorrente per euro 1500,00 per ciascun resistente.