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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/04/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 4989/2024 avente ad oggetto: indennità di accompagnamento ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Antonio De
Nicolo, presso il cui studio in Trani, alla via Nigrò n. 48, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 9 aprile 2025 la causa è decisa con il deposito telematico della sentenza,
a seguito scambio di note di trattazione scritta delle parti ex art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 26.06.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire
l'indennità di accompagnamento e le prestazioni economiche correlate alla condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, esclusi dal c.t.u. nominato nella fase sommaria.
Costituitosi in giudizio, l' ha, via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_1 ricorso per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito
l'infondatezza del ricorso.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con richiamo puntuale ad una serie di documenti che non sarebbero stati adeguatamente considerati nel procedimento di a.t.p.
2. Il ricorso, inoltre, è tempestivo, essendo documentalmente provato il deposito della dichiarazione scritta di dissenso entro 30 giorni dal deposito della c.t.u. espletata nella fase sommaria.
Il merito
1. In primo luogo, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo CP_1
a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
2 2. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.
Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e l'accertamento del requisito sanitario di portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 e 33 della legge n. 104/92.
L'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980,
a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. L'indennità di accompagnamento spetta anche al minore degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate.
Per quanto riguarda lo status di persona con handicap, la l. n. 104/1992 all'art. 1 così stabilisce “La Repubblica: a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata”.
Per raggiungere tali obiettivi, in attuazione dei principi costituzionali, la medesima legge riconosce in favore della persona handicappata o di chi la assiste una serie di diritti ed agevolazioni.
Per persona handicappata, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 104/1992, deve intendersi “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio
3 sociale o di emarginazione”. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità (cfr. art. 3, commi 2 e 3, L. n. 104/1992).
La condizione di soggetto portatore di “handicap grave” ai sensi dell'art. 3, co. 3, della già citata L. 104/1992 costituisce una condizione soggettiva (o status) al cui semplice riconoscimento sono collegati vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie nonché ogni altra utilità che sia erogata da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi.
In tale contesto è evidente come il rigetto della domanda amministrativa volta ad ottenere il riconoscimento dello status in esame da parte dell'adita (o CP_2
l'assenza di risposta alla domanda) ai sensi del successivo art. 4 impedisca al soggetto istante di ottenere tutti quei benefici che la legge prevede nei più disparati ambiti di esplicazione della vita dello stesso (dal mondo del lavoro alla sanità all'imposizione fiscale, etc…). Di conseguenza, a fronte del rigetto (o del silenzio) in questione, non può essere ragionevolmente negata all'interessato – a meno di non configurare un vero e proprio vuoto di tutela difficilmente giustificabile – la possibilità di agire in giudizio davanti al giudice per ottenere il riconoscimento del proprio status di soggetto portatore di handicap grave.
Né a diversa conclusione può invero pervenirsi facendo riferimento alle note pronunce della S.C. secondo le quali, successivamente all'entrata in vigore dell'art. 130 del d.lgs. 112/98, sarebbero da considerarsi inammissibili domande di mero accertamento dello status di invalido senza che le stesse siano accompagnate dalla contestuale richiesta di condanna dell'Ente deputato alla corresponsione della relativa provvidenza prevista dalla legge. In proposito basta infatti osservare come il semplice riconoscimento dello status di portatore di handicap grave consente immediatamente al soggetto interessato, senza necessità di alcuna pronuncia accessoria di condanna, di richiedere la concessione di tutti i benefici previsti dalla legge in qualsivoglia settore di esplicazione della vita dello
4 stesso (tanto che, a tal fine, l'art. 39 della L. 448/1998 prevede espressamente che “i soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l'esistenza delle condizioni personali richieste ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi o dell'acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, eroganti da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi”).
D'altra parte, come ha di recente stabilito la Corte di Cassazione “è ammissibile l'azione di mero accertamento dello stato invalidante, ben potendo configurarsi l'interesse ad agire in relazione ad uno "status", quale quello di invalidità totale, potenzialmente produttivo di una serie indeterminata di diritti ricollegata dall'ordinamento alla condizione fisica dell'invalido (cfr. Cass. Sez. Lav.
2691/2009, in materia di indennità di accompagnamento).
Ciò premesso, sussiste la legittimazione passiva dell' in relazione CP_1 all'accertamento dell'handicap.
L'art. 42 del D.L. 3/9/2003, n. 269, convertito in L. 24/11/2003, n.326, aveva stabilito che il ricorso giurisdizionale in tema di invalidità civile dovesse essere notificato anche al Ministero , il quale assumeva, Controparte_3 quindi, la veste di litisconsorte necessario e poteva assistere, con un proprio consulente, alle operazioni peritali. Dunque, per espressa previsione di legge, oltre all' soggetto legittimato passivo era anche il suddetto Ministero. CP_1
Sennonché, successivamente, il D.L. 30/9/2005, n. 203, recante “Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito, con modificazioni, in L. 2/12/2005, n. 248, all'art. 10, 1° co., ha disposto il trasferimento all' “delle funzioni residuate allo Stato in CP_1 materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze”; pertanto, in ossequio a quanto previsto dal secondo comma della predetta norma, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/03/2007 (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 26/05/2007), è stata data attuazione a tale trasferimento di competenze “a decorrere dal 1° aprile 2007”, con subentro, dalla medesima data, dell' al Ministero dell'Economia e delle Finanze “nei rapporti giuridici relativi CP_1 alle funzioni ad esso trasferite”.
5 Inoltre, l'art. 20 del D.L. n. 78/2009, convertito nella L. n. 102/2009, ha previsto,
a far data dal 10.1.2010, il trasferimento di ogni residua competenza in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità all' , che CP_1
Contr riceve le relative domande amministrative e le trasmette alla competente, fa parte della stessa Commissione Medica e, quindi, è legittimato a resistere nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento in tali materie.
3. Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito dott.ssa specializzata in geratria, le cui conclusioni non risultano Per_1 specificamente contestate e appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che la ricorrente, a causa delle plurime patologie sofferte, si trova, alla data della domanda amministrativa in una condizione di invalidità per una serie di patologie tale da poter essere considerata portatrice di handicap in situazione di gravità.
Con riferimento all'indennità di accompagnamento, invece, ha ritenuto non sussistente il requisito sanitario.
In particolare, il CTU nominato ha ritenuto che il ricorrente non versi né in condizione di incapacità di deambulazione autonoma né in una condizione clinica tale da determinare l'incapacità di compiere atti della vita quotidiana senza assistenza continuativa, escludendo, quindi, la sussistenza dei presupposti per riconoscere l'indennità di accompagnamento (cfr. CTU in).
Più specificamente, la c.t.u., dopo aver premesso che la ricorrente è affetta da
“diabete mellito ID, cardiopatia sclero ipertensiva con lieve insufficienza aortica e tricuspidalica, discopatie multiple del rachide, osteoartrosi polidistrettuale, BPCO e
OSAS in CPAP notturna, ipoacusia neurosensoriale bilaterale protesizzata”, ha osservato che “All'esame obiettivo eseguito nella visita peritale, la ricorrente si mostrava vigile, lucida con capacità di concentrazione e ideazione conservate e riscontro di MMSE 21/3”.
Quanto alla capacità di deambulare autonomamente, la c.t.u. ha evidenziato che
“Circa le patologie afferenti l'apparato osteoarticolare si riscontrava in sede di visita peritale che la ricorrente giungeva a visita deambulando con appoggio a deambulatore. All'obiettività si riscontrava dolenzia alla digitopressione nella regione rachidea lombare;
limitazione funzionale antalgica ai gradi medi dei
6 movimenti delle articolazioni scapolo omerali;
ginocchia ridotte ai gradi medi le escursioni articolari attive;
stazione eretta possibile;
deambulazione autonoma a piccoli passi eseguita senza appoggio a deambulatore;
la stessa era capace di salire i gradini della scaletta per accedere al lettino di visita”.
Sul punto deve osservarsi che in questo tipo di procedimenti e di consulenze d'ufficio l'esame diretto della parte assume un ruolo particolarmente rilevante, proprio in considerazione del tipo di valutazione che deve essere svolta dal c.t.u.; ne consegue, quindi, che appare corretto e logico il ragionamento tecnico svolto dal c.t.u. che si è basato sulla diretta osservazione della parte anche in ordine alla capacità di deambulazione autonoma, ritenuta sussistente, pur con delle limitazioni.
La condizione riscontrata dalla c.t.u. ha, al contempo, consentito di ritenere sussistente il requisito sanitario dell'handicap grave.
Più specificamente, sul punto, la consulente d'ufficio ha osservato che “Per quanto riscontrato, per la valutazione della graduazione della situazione di handicap, si è tenuto conto dell'indipendenza fisica, della mobilità, delle difficoltà di relazione, della capacità complessiva individuale residua, dell'efficacia delle terapie riabilitative, dello svantaggio sociale e del rischio della condizione di emarginazione. La valutazione globale, tenendo conto degli elementi sopra indicati, consente di accertare che le citate minorazioni hanno ridotto l'autonomia personale, correlata all'età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo, e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, ritenendo pertanto che la ricorrente sia persona in situazione di handicap grave ex art.3 comma 3 L.104/1992 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del.30.5.2023”.
Pertanto, la domanda deve essere accolta con limitato riferimento all'handicap grave e deve dichiararsi la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario di persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 ed art. 33 della legge n. 104/92 dal 30.05.2023 (data della domanda amministrativa), mentre va respinta per l'indennità di accompagnamento.
Spese processuali
Tenuto conto del fatto che per una delle prestazioni la sussistenza del requisito sanitario è stata riconosciuta con decorrenza dalla domanda amministrativa,
7 sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali nella misura di 1/2; per la restante parte le spese legali, comprese quelle relative all'espletata CTU seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico dell' , nella CP_1 misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14, e successive modifiche, tenuto conto della fase sommaria e di merito (cfr. Cass. n. 19482/18), delle ragioni della decisione, della natura della controversia e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv.
Antonio De Nicolo che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 4989/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente di persona con handicap in situazione di gravità ai sensi Parte_1 dell'art. 3, comma 3 ed art. 33 della legge n. 104/92 dal 30.05.2023;
2. rigetta la domanda relativamente all'indennità di accompagnamento;
3. condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, che, CP_1 al netto della compensazione di 1/2, liquida in € 3.450,00 per compensi al difensore oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione al procuratore antistatario avv. Antonio De Nicolo;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 9.04.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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