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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/04/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Lecce, dott. Michele Guarini, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3039/2021 R.G.
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonio
Coppola (c.f. C.F._2
CONTRO
(c.f. , in persona del Sindaco in carica, Avv. Francesca Controparte_1 P.IVA_1
Torsello, rappresentato e difeso dall'Avv. Fernando Amoroso (c.f. ) C.F._3
NONCHE' CONTRO
(c.f. ), in persona del Responsabile Controparte_2 P.IVA_2
Divisione Sinistri (c.f. ), con Sede Legale in Roma, CP_3 C.F._4 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Vinci (c.f. CodiceFiscale_5
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
ha chiesto: - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Parte_2 CP_1
in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo, in persona
[...] del Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierno attore per complessivi € 26.268,87, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Il ha chiesto: I) in via preliminare ed assorbente, accertare Controparte_1
l'indeterminatezza e genericità dei fatti di causa per come enunciati da parte attrice e per lo effetto dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c.; II) ancora in via preliminare ed assorbente, riconoscere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del CP_1
e per lo effetto rigettare la domanda attorea;
III) nel merito, rigettare la domanda attorea,
[...] siccome infondata in fatto e in diritto;
IV) in via gradata, salvo rispettoso gravame, rideterminare il quantum risarcitorio in ragione dell'evento dedotto e della effettiva responsabilità dell'Ente convenuto;
V) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, condannare la terza chiamata in causa, (già , in Controparte_4 CP_5 persona del suo legale rappresentante p. t., a garantire e manlevare l'Ente convenuto da qualsivoglia condanna in favore dell'attrice; VI) con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore. ha chiesto: In via PRELIMINARE - Dichiarare la Controparte_2 prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione come previsti dall'art.
2.11 delle
Condizioni Generali di Assicurazione, che richiama l'Art. 2952 del Codice Civile;
-
Conseguentemente, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della con condanna CP_2 al pagamento delle spese legali oltre accessori di legge. IN VIA PRINCIPALE, assenza di responsabilità ex art. 2051 c.c. - rigettare la domanda formulata dal signor ex art. Parte_1
2051 c.c. perché infondata sia in punto di fatto che di diritto per le ragioni esposte in narrativa integrando il comportamento dell'attore fortuito incidentale;
- Per l'effetto dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. nella causazione del sinistro. - Con vittoria di spese. Parte_1
GRADATAMENTE, assenza di responsabilità ex art. 2043 c.c. - Accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità del stesso ex art. 2043 c.c. poiché insussistente e, comunque, non provata, CP_1 rigettare la domanda attorea. - Con vittoria di spese. ANCORA IN VIA SUBORDINATA, concorso colposo dell'attore ex art. 1227 c.c. - qualora venisse accertata la responsabilità del CP_1
a qualsiasi titolo, dichiarare la tenuta a risarcire una somma al netto del valore
[...] CP_2 di franchigia esposto nelle condizioni di polizza. - dichiarare tenuta a risarcire all'attore CP_2 quanto verrà ritenuto provato ad esito del giudizio, comunque verificato a mezzo di CTU, dedotta la quota che verrà accertata di responsabilità dell'attore stessa ex art. 1227 c.c., limitando ogni eventuale liquidazione del danno al solo effettivo provato e accertato, comunque inferiore al preteso, escludendo qualsivoglia liquidazione equitativa o effettuata in base a criteri presuntivi, esclusa ogni personalizzazione, ed escluso, altresì ogni risarcimento per danno patrimoniale. - Spese compensate, laddove la richiesta attorea risultasse sproporzionata all'effettiva risarcibilità o, comunque, proporzionate al liquidato.
****************
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attore ha sostenuto:
“1) che in data 30 dicembre 2017, alle ore 17,00 il signor a bordo del ciclomotore Parte_1
Aprilia SR Tg. X7TFGL, di proprietà del signor , che nell'occasione glielo aveva Parte_3 prestato, percorreva via Principe di Piemonte in quando, appena effettuata la manovra di CP_1 svolta a destra ed immessosi in via Torino, cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca presente sul manto stradale come visibile nelle foto che si allegano;
2) che la buca sul manto stradale non era segnalata né era in alcun modo visibile a causa della pioggia appena caduta e che continuava a cadere;
” (così a pag. 1 dell'atto di citazione).
Per effetto di quanto precede l'attore avrebbe riportato danni biologici.
Ritenendo che l'evento vada ricondotto alle condizioni della strada e quindi a responsabilità del quale proprietario di detta strada, ha formulato una domanda di Controparte_1 risarcimento dei danni (ex art. 2051 c.c.) contro il predetto di €. 26.268,87 Controparte_1 ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata (così a pag. 8 dell'atto di citazione).
Nel costituirsi in giudizio il ha chiesto rigettarsi la domanda. Ha chiesto Controparte_1 comunque di chiamare in causa la er manlevarlo da ogni Controparte_2 conseguenza, avendo stipulato polizza assicurativa a tal fine.
La chiamata in causa è stata autorizzata.
La si è costituita in data 28.01.2022. Ha dapprima Controparte_2 eccepito la prescrizione del diritto rivendicato contro di lei dal . Nel merito Controparte_1 ha chiesto il rigetto della domanda.
Va preliminarmente rigettata la prima questione sollevata dal e rubricata Controparte_1 come “indeterminatezza della domanda attorea”. Sostiene infatti il predetto CP_1
che non sarebbe chiaro chi avrebbe esercitato l'azione, atteso che nella parte iniziale
[...]
l'attore è indicato come ” allorquando la procura risulta rilasciata da Parte_2 Pt_1
”. In realtà è evidente che vi è stato un mero errore materiale: l'indicazione del codice fiscale
[...] dell'attore nell'atto di citazione, esclude qualsivoglia dubbio sul fatto che ad agire sia stato Pt_1 . Peraltro nel prosieguo di tutto l'atto di citazione, l'attore è indicato come
[...] Pt_1
e non . E comunque nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., la
[...] Parte_2 difesa dell'attore ha chiarito l'errore materiale commesso.
Del pari infondato è l'asserito “difetto di legittimazione attiva per i danni materiali al ciclomotore”: il ha sostenuto che l'attore non potrebbe rivendicare i danni subiti dal Controparte_1 ciclomotore, atteso che lo stesso non è di sua proprietà. Ma l'attore ha esercitato l'azione civile unicamente per i danni conseguenti alle lesioni che avrebbe subito. Non ha mai rivendicato alcun danno relativo al ciclomotore.
E' anche infondata l'ulteriore questione attinente “il difetto di legittimazione passiva del CP_1
”: sostiene il che sarebbe estraneo ad ogni responsabilità, perché
[...] Controparte_1 il fatto sarebbe avvenuto su strada, la S.P. 79, di proprietà della Provincia di Lecce e non del predetto
In realtà l'attore ha spiegato che l'evento sarebbe avvenuto …appena effettuata la CP_1 manovra di svolta a destra ed immessosi in via Torino (così a pag. 1 dell'atto di citazione); quindi su strada dell'abitato del e non sulla S.P. 79. In tal senso si è espresso anche Controparte_1 il teste Testimone_1
Il fatto storico ha trovato conferma nell'istruttoria esperita. Il teste ha sostenuto che Testimone_1
“Il 30/12/2016 o 2017 verso le 17,00 mi trovavo in , alla via Torino e stavo uscendo dal CP_1
Supermercato PAM, che è situato su detta via. Ricordo di aver visto il Sig. che guidava Parte_1 uno scooter Phantom 50cc e percorreva la predetta via Torino. Ricordo che il Sig. , Parte_1 con lo scooter, è incappato in una buca della sede stradale posta immediatamente di fronte all'uscita del Supermercato PAM. Ricordo che piovigginava e la buca era piena d'acqua… Mi sono prodigato per soccorrere per soccorrere il e lo ho accompagnato a casa spingendo lo scooter a Parte_1 mano. Il Sig. abitava a circa 200 metri da dove è avvenuto l'evento. Lo scooter aveva danni Pt_1 nella parte anteriore. Invece, il Sig. lamentava dolore alle ginocchia e alle spalle. Lo scooter Pt_1 era di mio padre ed era stato prestato a La buca non era segnalata. La buca Parte_3 Pt_1 avrà avuto dimensioni di cm 40x40 circa.”. Non sono emersi elementi che possano portare a dubitare delle dichiarazioni del teste Inoltre il consulente d'ufficio ha dichiarato che “La dinamica del Pt_3 sinistro – caduta con il motociclo - in uno con le conclusioni diagnostiche (lesioni accertate) riportate nella documentazione sanitaria consentono di porre nesso di causalità diretto fra le lesioni accertate
e l'evento sinistroso del 30.12.2017” (così a pag. 9 della relazione di consulenza).
Appurata quindi la veridicità del fatto storico indicato dal il e la Pt_1 Controparte_6 hanno sostenuto che non sarebbe configurabile Controparte_2 responsabilità nella produzione dell'evento, da parte dell'Ente proprietario della strada – teatro del sinistro. In merito alla questione della responsabilità inerenti le cose in custodia, la Suprema Corte ha avuto modo di spiegare che:
- la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa
e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa»
(Cass. n. 15761/2016);
- ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato «cagionato» dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è -come detto- del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 cod. civ. (ex multis, Cass. n. 4476/2011);
- ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
- si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno;
(Cass. Civile Ord. Sez. 3 Num. 2479 Anno 2018).
Applicando i principi sopra menzionati al caso oggetto di esame in questo giudizio, discutendo di responsabilità ex art. 2051 c.c., occorre riconoscere che il è caduto a causa di una buca Pt_1 nella sede stradale.
Il teste ha indicato …che piovigginava e la buca era piena d'acqua. Pt_3
In tale situazione, va escluso che con una diligenza ordinaria l'attore avrebbe potuto rendersi conto della situazione ed evitare l'evento. Il ha sostenuto che l'attore avrebbe Controparte_1 dovuto conoscere la presenza della buca e quindi evitarla;
ciò perché abiterebbe a 200 metri dalla predetta buca. A tale distanza ha fatto riferimento il teste La difesa dell'attore ha invece Pt_3 prodotto documentazione dalla quale emergerebbe una distanza di oltre 700 metri. Ma quand'anche si trattasse di buca a 200 metri dall'abitazione dell'attore, i dati offerti all'attenzione del Tribunale non permettono di ritenere che quella buca fosse stata sicuramente notata in precedenza dal ciò anche perché non emerge da alcun elemento, da quanto tempo sussisteva quella buca. Pt_1
Poiché pertanto non è configurabile alcun caso fortuito (da rinvenire in un utilizzo improprio del bene pubblico da parte del danneggiato, o in una sua condotta talmente negligente da divenire unica causa efficiente dell'evento), quanto accaduto va ricondotto alle condizioni della strada, riconoscendo la responsabilità del quale proprietario e quindi custode di quella strada. Controparte_1
Per quanto riguarda le lesioni lamentate del , le stesse sono state oggetto di esame Parte_1
e stima da parte del consulente tecnico d'ufficio che le ha valutate come segue: esiti algo-disfunzionali di trauma distorsivo del rachide cervicale in soggetto con rachide cervico-artrosico e discopatia C5-
C6. Hanno importato un danno biologico permanente di 3 punti di invalidità, 15 gg. di ITT, 10 gg. di
ITP al 75%, 20 giorni di ITP al 50% e 20 gg. di ITP al 25%. Nel contempo il consulente ha ritenuto congrue e pertinenti le spese mediche sostenute per €. 870,91. Ritiene il Tribunale di ritenere corretta tale liquidazione perché frutto di visita medica dell'attore ed esame di tutta la documentazione medica.
La liquidazione dovrebbe esser operata sulla base delle “tabelle di Milano” non essendo emerse specificità che consiglino o impongano lo scostamento dai valori standard (sul punto Cass. Civ. n.
12408/2011 e n. 9950/2017). Pertanto il risarcimento dovrebbe esser individuato come segue:
Danno biologico permanente €. 5.114,00
ITT €. 1.725,00
ITP al 75% €. 862,50
ITP al 50% €. 1.150,00
ITP al 25% €. 575,00
Totale €. 9.426,50
Va però considerato che l'attore nelle Note conclusionali ha richiesto - accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del , in persona del Sindaco pro tempore, in ordine Controparte_1 alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierno attore, così come quantificati sulla scorta delle risultanze della CTU, per complessivi € 7.792,37, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
La domanda va quindi accolta per la minor somma di €. 7.792,37 come richiesta dall'attore:
-danno biologico permanente 3%.......................€ 3.120,41;
- Danno morale 33,33%......................................€ 1.730,46;
- Spese mediche……………………………………..€ 870,00.
Totale……………………………………………….€ 7.792,37.
(così a pag. 17 delle Note conclusionali dell'avv. Antonio Coppola).
L'attore ha poi chiesto rivalutazione ed interessi sulla somma dovuta. Occorre distinguere. La somma di €. 6.922,37 (per danno biologico e morale – credito di valore) è riferita al risarcimento del danno alla data attuale: non va quindi rivalutata. Su detta somma spettano gli interessi legali come richiesti dal dì della domanda giudiziale ma con le precisazioni che seguono. Come indicato da Cass. Civ. SS.UU. del 17.02.1995 n. 1712, gli interessi vanno calcolati sulla somma annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
pertanto la somma di €. 6.922,37 (per danno biologico e morale), va dapprima riportata al valore corrente al momento del sinistro (quindi va devalutata); poi andranno calcolati gli interessi anno per anno sulla somma rivalutata anno per anno (come indicato da Cass.
Civ. SS.UU: 1712/1995) fino alla data di deposito di questa sentenza. Da tale ultima data fino al saldo, sulla somma di €. 6.922,37 (oramai debito di valuta) saranno dovuti i soli interessi legali fino al soddisfo. Invece sulla somma di €. 870,00 (per spese mediche – credito di valuta) spetteranno unicamente gli interessi legali dal momento in cui le singole spese risultano sostenute e fino al soddisfo.
A questo punto va esaminata la domanda di manleva avanzata dal nei Controparte_1 confronti della uest'ultima aveva eccepito: l'avvenuta Controparte_2 prescrizione del diritto;
la presenza di una franchigia di €. 5.000,00.
La prima eccezione non può esser accolta trattandosi di eccezione di merito non rilevabile d'ufficio e considerato che non è stata eccepita tempestivamente. Ciò perché la
[...]
i è costituita dopo che era stata dichiarata la sua contumacia, quindi senza Controparte_2 il rispetto del termine di cui all'art. 166 c.p.c. (vigente all'epoca della citazione del terzo); è incorsa pertanto nella preclusione processuale di cui all'art. 167 c.p.c.: A pena di decadenza deve proporre le eventuali …eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
E' invece fondata la successiva eccezione di limitazione della sua responsabilità, atteso che la polizza assicurativa intervenuta fra il e la Controparte_1 Controparte_2 prevedeva “4.2 – E
[...] Controparte_7 Controparte_8
(SIR) La garanzia RCT è prestata con una franchigia frontale assoluta di € 5.000,00 per ogni danno
e per ogni danneggiato, che abroga eventuali franchigie di importo inferiore contenute nelle condizioni contrattuali.” Pertanto la dovrà tenere Controparte_2 indenne il di tutte le somme dovute al a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno e spese mediche, superiori a quella di €. 5.000,00. In definitiva rimarrà ad esclusivo carico del solo la somma di €. 5.000,00 perché per le ulteriori Controparte_1 dovrà esser manlevato da Controparte_2
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza.
Per quanto riguarda le spese processuali fra il ed il , Pt_1 Controparte_1 quest'ultimo – quale soccombente rispetto alla domanda – dovrà corrisponderle. Considerata la natura delle questioni che non hanno richiesto un grosso impegno difensivo e considerato che l'istruttoria si
è risolta con l'esame di un testimone e la consulenza tecnica d'ufficio, la liquidazione sarà operata con riferimento ai valori prossimi ai minimi dei parametri (d.m. 55/2014): fase studio = €. 460,00; fase introduttiva = €. 389,00; fase istruttoria = €. 840,00; fase decisionale = €. 851,00; totale €.
2.540,00. A tale somma va aggiunto il 15% per rimb. forf. spese e gli accessori come per legge. Va considerato però che l'attore risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
pertanto la somma che precede va dimezzata ex art. 130 del DPR 115/2002 (divenendo €. 1.270,00) ed il pagamento dovrà esser effettuato nei confronti dello Stato.
Invece per quanto riguarda i rapporti fra e Controparte_1 [...] va considerata la soccombenza di quest'ultima rispetto alla domanda Controparte_2 contro di lei avanzata dal . Pertanto Controparte_1 Controparte_2 dovrà corrispondere le spese processuali al . Le stesse vanno
[...] Controparte_1 stimate sulla base degli stessi criteri innanzi indicati (senza la riduzione di cui all'art. 130 del D.P.R.
115/2002, perché non vi è in questo caso ammissione al patrocinio a spese dello Stato); pertanto in €.
2.540,00 per compensi oltre 15% rimb. forf. spese ed accessori come per legge. Dette spese processuali dovranno esser distratte in favore del difensore (l'avv. Fernando Amoroso) che si è dichiarato anticipatario.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio (il compenso liquidato al consulente) dovranno esser poste definitivamente a carico del e della Controparte_1 Controparte_2
[...]
PTM
Il Tribunale nella persona del Giudice Onorario dott. Michele Guarini, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. 3039/2021 R.G. tra contro il Parte_1 CP_1
e così decide:
[...] Controparte_2
1. dichiara la responsabilità del per quanto avvenuto il 30.12.2017; Controparte_1 per l'effetto accoglie la domanda dell'attore e condanna il al Controparte_1 risarcimento dei danni in favore di , liquidandoli nella somma di €. Parte_1
7.792,37 oltre interessi legali da calcolare come indicato in motivazione;
2. condanna la a tenere indenne il Controparte_2 CP_1
di qualsiasi somma superiore a quella di €. 5.000,00 che il
[...] CP_1
dovesse corrispondere a a titolo di risarcimento dei danni
[...] Parte_1 in forza di questa sentenza;
3. condanna il al pagamento delle spese processuali relative Controparte_1 all'azione esperita dall'attore, liquidandole in €. 1.270,00 per compensi oltre 15% rimb. forf. spese ed accessori come per legge;
dette spese processuali dovranno essere corrisposte in favore dello Stato ex art. 130 del DPR 115/2002;
4. condanna la l pagamento delle spese processuali Controparte_2 relative all'azione esperita dal liquidandole in €. 2.540,00 per Controparte_1 compensi oltre 15% rimb. forf. spese ed accessori come per legge;
dette spese processuali dovranno esser corrisposte in favore dell'avv. Fernando Amoroso;
5. pone le spese di CTU definitivamente a carico del e della Controparte_1
Controparte_2
Lecce 18.04.2025.
Il Giudice
dott. Michele Guarini