Art. 7. (Prestazioni al coniuge superstite - Norma transitoria)
Il coniuge superstite del pensionato deceduto, gia' escluso dal pensionamento per effetto delle disposizioni contenute nell' articolo 22 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , ha diritto alla pensione secondo le norme dello stesso articolo, nel testo modificato dall'articolo 4 della presente legge, a condizione che tra la data della morte del pensionato e la decorrenza della pensione stabilita dal comma seguente del presente articolo non si sia verificato, nei suoi confronti, alcuno degli eventi che a norma dell' articolo 23 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , modificato dall'articolo 5 della presente legge, determinano la cessazione del diritto alla pensione.
La pensione spettante ai sensi del comma precedente e' calcolata come indicato dall'articolo 3 ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Il coniuge superstite del pensionato deceduto, gia' escluso dal pensionamento per effetto delle disposizioni contenute nell' articolo 22 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , ha diritto alla pensione secondo le norme dello stesso articolo, nel testo modificato dall'articolo 4 della presente legge, a condizione che tra la data della morte del pensionato e la decorrenza della pensione stabilita dal comma seguente del presente articolo non si sia verificato, nei suoi confronti, alcuno degli eventi che a norma dell' articolo 23 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , modificato dall'articolo 5 della presente legge, determinano la cessazione del diritto alla pensione.
La pensione spettante ai sensi del comma precedente e' calcolata come indicato dall'articolo 3 ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.