CA
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 21/03/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 55/2024
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data
20.3.2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 _2
(codice fiscale ,
[...] C.F._2 Parte_3
(codice fiscale ), C.F._3 Parte_4
(codice fiscale rappresentati e difesi dall' C.F._4
avvocato GRILLO GIOVANNI congiuntamente e disgiuntamente con l'avvocato DIES GIOVANNI (codice fiscale ), C.F._5
elettivamente domiciliati in Milano, via Spartaco n. 2, presso lo studio (fax per la ricezione degli atti: ) dell'avv. Grillo Giovanni (codice P.IVA_1
fiscale: ) come da procure in atti C.F._6
Appellanti
e
(C.F. ), e per essa quale Controparte_1 P.IVA_2
mandataria, rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_2 DESSANTI FRANCESCO (c.f. – pec: C.F._7
in virtù di procura speciale in calce all'atto di Email_1
precetto, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dello stesso avvocato in Sassari, Viale Umberto I, n. 106/G appellato
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 188/2024 emessa il 16.02.2024 dal Tribunale di Trento, nell'ambito del giudizio N.R.G.1426/2021, depositata in pari data, e notificata a mezzo PEC in data 20.02.2024, così giudicare:
Nel merito e previa ogni più opportuna declaratoria del caso anche in merito all'inesistenza del credito azionato in decreto, alla nullità del contratto di fidejussione o quanto meno delle clausole 2, 6 ed 8 ivi presenti, all'intervenuta decadenza di controparte ex art. 1957 cc, all'insussistenza del debito per liberazione del fidejussore, il tutto per le ragioni di cui in atti:
* accertare e dichiarare comunque infondato ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 161/2021 – r.g. 341/2021 del Tribunale di Trento, con conseguente revoca dello stesso, che dovrà pertanto essere dichiarato nullo ed improduttivo di qualsivoglia effetto;
* accertare e dichiarare che nulla è pertanto dovuto dai comparenti in favore della “ ” per le causali di cui al decreto Controparte_3
ingiuntivo, o per qualsiasi atro titolo o ragione;
pag. 2/20 * e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale e nella presente sede per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In subordine nella non creduta ipotesi di rigetto dell'odierna impugnativa,
e previa ogni più opportuna declaratoria del caso: ridurre al minimo gli importi di cui gli esponenti fossero eventualmente ritenuti debitori in favore di controparte.
In via istruttoria * Ammettersi occorrendo, e senza inversione degli oneri probatori che non competono, prova per interpello e testi sulle circostanze tempestivamente dedotte nella memoria ex art. 183 c.6 n. 2 del 23.01.2022
e non ammesse dal Giudice e qui di seguito ritrascritte per comodità del
Collegio (e rinumerate a seguito di emenda/eliminazione di taluni capitoli stante quanto acclarato in sentenza):
1) vero che la Cineworld Group spa ha sottoscritto con Controparte_4
i contratti prodotti dalla convenuta in sede monitoria sub
[...]
docc. 1 e 2 che si esibiscono;
2) vero che i rapporti di cui al punto 1 che precede sono intercorsi tra la predetta e soggetto estraneo agli odierni attori;
CP_4
3) vero che le firme riportate nei docc. 1 e 2 del fascicolo monitorio di controparte a rammostrarsi sono state apposte da persone diverse dai sigg.
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
;
[...]
4) vero che gli odierni attori erano assenti alla stipula dei docc. 1 e 2 prodotti dall'opposta che si rammostrano;
5) vero che le firme riportate nei docc. 1 e 2 del fascicolo monitorio di controparte che si esibiscono, sono apocrife;
pag. 3/20 6) vero che in caso di accesso al sito internet https:www.unicredit.it/it/info/operazioni-dicartolarizzazione/fino.htlm digitando ”, ”, ”, Parte_2 Parte_1 Parte_3
“ e “Cineworld” risulta ad oggi quanto meglio Parte_4
riportato nei docc da 2a a 2d e 3 a rammostrarsi;
7) vero che è iscritta, al pari delle altre Controparte_4
società del gruppo sin dalla sua costituzione ad oggi o alla CP_4
diversa data che il teste dirà, all'associazione ABI come da doc. 5a e 5b) che si esibiscono;
8) vero che a seguito del provvedimento della AN d'AL 55/2005, ha provveduto alla modifica delle Controparte_4
condizioni dei propri contratti di fidejussione e ciò nella data che il teste indicherà;
9) vero che nel febbraio 2003 l'Associazione ABI ha predisposto ed inviato ai propri associati la comunicazione e relativi allegati come da doc. 6a a rammostrarsi;
10) vero che ha ricevuto la comunicazione Controparte_4
sub doc. 6a che si esibisce ai primi di marzo 2003 o nella diversa data che il teste dirà;
11) vero che a far data dalla primavera 2003 e sino a fine 2010 o alla diversa data che il teste dirà, ha Controparte_4
provveduto, al pari delle altre società del gruppo , alla stipula CP_4
dei contratti di fidejussione con tutti i propri clienti sulla scorta del modulo predisposto dalla ABI di cui al doc. 6b) che si esibisce unitamente al doc.
6a;
pag. 4/20 12) vero che il contratto prodotto sub doc. 3 da parte opposta in via monitoria a rammostrarsi, è stato redatto sulla base di quanto previsto nei docc. 6a e 6b che parimenti si esibiscono;
13) vero che i bilanci sub docc.
7-9 che si esibiscono sono stati trasmessi ad nel giro di 30 giorni dalla data di relativa Controparte_4
approvazione da parte dell'assemblea di Cineworld Group;
14) vero che Cineworld Group nel periodo 2007 – 2009 ha avuto diverse riunioni con i vertici di e fatto presente per Controparte_4
l'occasione che la società era in costante perdita.
Per interpello: su tutti i capitoli.
Si indicano quali testi: - sig.ra via San Francesco Testimone_1
d'Assisi 6a, Trento, sui capitoli da 1 a 7, da 12 a 14; - legale rappresentante p.t. , p.za Gae Aulenti n. 3, Milano, su tutti i CP_4
capitoli; - legale rappresentante p.t. , p.za Controparte_4
Gae Aulenti n. 3, Milano, su tutti i capitoli;
- dr. c/o ABI, Testimone_2
p.za del Gesù n. 49, Roma, sui capitoli da 7 a 2;
- Legale rappresentante p.t. ABI – Associazione ANria ALna, p.za del
Gesù n. 49, Roma, sui capitoli da 7 a 12; - Legale rappresentante p.t.
AN d'AL, via Nazionale n. 91, Roma, sui capitoli da 7 a 12; - sigg.
e c/o AN d'AL, via Nazionale n. 91, sui CP_5 Parte_5
capitoli da 7 a 12;
- dr. , dr. , prof. , dr. Tes_3 Persona_1 Testimone_4 Per_2
c/o AGCM, p.za G. Verdi 6/a, Roma, sui capitoli da 7 a 12;
[...]
- Legale rappresentante p.t. AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato p.za G. Verdi 6/a, Roma, sui capitoli da 7 a 12.
pag. 5/20 B) I comparenti chiedono, inoltre, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente articolati da controparte, e con i testimoni sopra indicati.
C) Ordinare ad e ad ex art. Controparte_4 CP_4
210 cpc: - l'esibizione dell'avviso di adozione in tutte le filiali del modello di fidejussione dalla medesima predisposto in forza della comunicazione
ABI del 27.2.2003.
D) Ammettersi, infine, CTU volta ad accertare il rispetto da parte di CP_6
Contr del e/o della diversa norma meglio vista, nella determinazione delle somme azionate in via monitoria per capitale, interessi e relativa decorrenza, loro eventuale capitalizzazione, periodicità del conteggio degli interessi debitori e creditori, ecc.
* Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e chiedere CTU al fine di verificare il rispetto del TUB e/o della diversa norma meglio vista nella determinazione delle somme azionate in via monitoria da CP_1
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali 15%, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori antistatari.
Per parte appellata:
Conclude perché l'Ecc.ma Corte d'Appello, "adversis reiectis", rigetti l'avverso appello e confermi la sentenza impugnata del tribunale di Trento
n. 188/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18 maggio 2021 , Pt_1
e e proponevano Pt_3 Parte_2 Parte_4
opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui era stato loro ingiunto il pag. 6/20 pagamento della somma di € 390.000,00 oltre interessi e spese di procedura, a e per essa a in forza di Controparte_1 CP_2
fideiussione del settembre 2004 a garanzia del rapporto di c/c n. 30005530 intestato alla società poi dichiarata fallita con Controparte_8
sentenza 3/2015 dal Tribunale di Cagliari. In primo luogo, contestavano l'autenticità delle sottoscrizioni presenti sui documenti contrattuali dimessi dalla controparte.
Eccepivano inoltre il difetto di titolarità del credito in capo alla parte ingiungente adducendo che non vi era prova della cessione della posizione debitoria degli opponenti. Eccepivano la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust;
per violazione dell'art 1938 c.c.; inoltre la decadenza di controparte ai sensi dell'art 1957 c.c.; la liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art 1956 c.c. Infine contestavano l'ammontare del credito azionato. Chiedevano quindi la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda;
in subordine l'accertamento del credito in misura minore.
Si costituiva contestando tutti i motivi Controparte_1
dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo.
Con sentenza n 188/2024 il Tribunale di Trento respingeva l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo;
condannava gli opponenti alla rifusione delle spese del grado a favore dell'opposta ; poneva l'onere della
CTU in via definitiva a carico di parte opponente.
Rilevava infondata la contestazione della titolarità del credito in capo alla ingiungente a fronte della documentazione in atti, essendo stata dimessa copia della Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 93 dell'8 Agosto 2017, nonché
pag. 7/20 della nota a firma di , con la quale, in data 27 Settembre Persona_3
2021, con riguardo alla posizione di , Controparte_9
l' aveva dato atto della cessione in blocco dei relativi Controparte_4
crediti in favore di che li aveva acquistati pro soluto Controparte_1
nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione.
Prendeva atto che la parte opposta aveva dimesso copia dei titoli negoziali posti a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria, ossia il contratto di conto corrente, il contratto di apertura di affidamento su tale conto corrente e il negozio fideiussorio recante, quest'ultimo, la firma di tutti gli opponenti.
Rilevava inoltre che la CTU grafologica, disposta a seguito dell'istanza di verificazione delle sottoscrizioni ritualmente proposta dall'opposta in ragione del disconoscimento operato dal controparte aveva concluso nel senso che erano “autografe le firme attribuite, rispettivamente, a _2
, e
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_4
apposte sulla fidejussione di CINEWORLD GROUP S.P.A. a
[...]
di data 21.09.2004”; al pari del“ le sette firme Controparte_4
apposte sui docc. nn. 2 e 3, rispettivamente il documento di
[...]
di apertura di conto corrente n. 000030005530 inviato a Controparte_4
CINEWORLD GROUP S.P.A. di data 03.04.2003 e il documento inviato a di data 10.03.2005 con riferimento al Controparte_4
c/c n. 30005530 e allegato documento di sintesi di data 10.03.2005” che quindi erano attribuibili a Parte_3
Con riferimento all'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, in particolare degli artt. 2, 6 ed 8, dello schema predisposto dall'ABI accertata con provvedimento n. 55 del 2 Maggio
pag. 8/20 2005 dalla AN d'AL, il Tribunale qualificava innanzitutto il rapporto come fideiussione omnibus , alla luce della regolamentazione del rapporto, dal momento che il fideiussore è tenuto ad assicurare in ogni caso al creditore una prestazione uguale a quella che avrebbe dovuto conseguire in forza del rapporto principale;
tuttavia riteneva che la circostanza che la fideiussione oggetto di causa fosse stata rilasciata in data anteriore al provvedimento della AN d'AL n 55/ 2005 escludesse che tale atto potesse assumere il valore di prova privilegiata, affermando che grava sulla parte che ne eccepisce la nullità, dimostrare la perdurante esistenza, all'epoca della sottoscrizione dei contratti, dell'intesa illecita. Riteneva quindi infondata l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust, con conseguente validità della clausola n 6 che prevedeva la deroga alla previsione di cui all'art 1957 c.c.
In ogni caso ravvisava che dovessero essere considerati indici di rinuncia tacita ai termini di cui all'art. 1957 c.c. non solo il fatto che il fideiussore si fosse obbligato senza limiti di tempo, ma anche la circostanza che il garante avesse legato l'estinzione della propria obbligazione a quella dell'obbligazione principale, come previsto dalle clausole 1, 2 e 7.
Respingeva inoltre l'eccezione di liberazione dei fideiussori sollevata ai sensi dell'art. 1956 c.c. , richiamando i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare rilevava che mancava la allegazione e la prova in ordine alla sussistenza dei due requisiti (oggettivo e soggettivo) richiesti ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 1956 c.c; richiamava poi l'art 5, che poneva a carico del fideiussore l'obbligo del garante di tenersi informato in ordine alle pag. 9/20 condizioni economico patrimoniali del debitore;
osservava infine che era documentalmente provato che era stato Presidente del Parte_1
Consiglio di Amministrazione della Società Controparte_8
debitrice principale e che, quindi, era nella condizione di potersi e doversi tenere informato sull'andamento del rapporto e della situazione societaria.
Aggiungeva che la AN aveva operato il recesso non appena la Società aveva dimostrato di essere insolvente rispettando quanto pattuito all'art. 5 del contratto di apertura del conto corrente e ne aveva dato comunicazione a tutti i garanti, in data 6 Febbraio 2012, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, revocando ogni facilitazione creditizia in favore della debitrice principale ed intimazione di pagamento di quanto dovuto .
Respingeva anche il profilo di nullità per violazione dell'art. 1938 c.c. rilevando come l'importo massimo garantito era stato indicato espressamente nel contratto nella somma di Euro 390.000,00; pertanto una volta rispettati gli obblighi formali di validità del rapporto principale e di fissazione dell'importo massimo garantito della fideiussione, ai sensi dell'art. 1938 c.c., la relativa specificazione del contenuto della garanzia era destinata ad operare sulla base dei singoli rapporti bancari. Respingeva infine la contestazione del quantum di cui rilevava la genericità ; osservava che la opposta aveva dimesso gli estratti conto e gli scalari inerenti all'andamento del rapporto garantito dal relativo inizio che esponevano in modo in modo dettagliato i movimenti, gli interessi applicati, le commissioni e le spese addebitate. Concludeva quindi che parte opposta aveva assolto all'onere della prova su di essa gravante, fornendo riscontro documentale del credito azionato sotto il profilo della pag. 10/20 certezza e della liquidità e, dunque, dell'an e del quantum richiesto in sede monitoria.
Con atto di citazione notificato in data 20 marzo 2024 proponevano appello e e Pt_1 Pt_3 Parte_2 Parte_4
chiedendo in riforma della impugnata sentenza, di cui chiedevano la sospensione della provvisori esecutività, previo accertamento della nullità del contratto di fidejussione o quanto meno delle clausole 2, 6 ed 8 ivi presenti, ovvero declaratoria dell'intervenuta decadenza di controparte ex art. 1957 cc, dell'insussistenza del debito per liberazione del fidejussore il rigetto della domanda di controparte e la revoca del decreto ingiuntivo;
in subordine chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna ad un importo minore.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello con Controparte_1
conferma della impugnata sentenza.
Con ordinanza del 19 luglio 2024 la Corte disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.188/2024 del Tribunale di Trento
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, gli appellanti censurano che il Tribunale, qualificata la garanzia come fideiussione omnibus, ha errato nel respingere la eccezione di nullità delle clausole 2,6,8, fra cui quella di deroga all'art
1957 c.c., in quanto riproduttive delle previsioni del modello ABI frutto di un accordo anticoncorrenziale, come accertato dalla AN di AL con provvedimento n 55/2005. Fanno presente che la fideiussione è stata sottoscritta il 21.9.2004 e quindi nell'arco di tempo in cui il predetto pag. 11/20 modello era stato utilizzato antecedentemente alla modifica apportata dopo il citato provvedimento. Lamentano come il Giudice di primo grado non abbia condiviso la tesi che il provvedimento n 55/2005 costituisce un prova privilegiata, come invece affermato dalla Cass SU 41994/2021; censurano inoltre che non sono state ammesse le istanze istruttorie ( ivi compresa la richiesta di esibizione ex art 210 c.p.c.) dirette a dimostrare che le clausole della fideiussione sottoscritte erano riproduttive del predetto modello ABI, a cui la banca aderiva sin dalla fondazione.
Con il secondo motivo, censurano che erroneamente il Tribunale ha ravvisato che i fideiussori avessero tacitamente rinunciato alla decadenza prevista dall'art 1957 c.c. essendosi obbligati senza limiti di tempo ed avendo collegato la estinzione della obbligazione a quella principale , come previsto dalle clausole 1,2 e 7 .
Rilevano in primo luogo che la tesi di una deroga tacita si scontra con il dato letterale della rinuncia espressa disciplinata dalla clausola n 6.
Al contempo contestano la rilevanza delle clausole valorizzate dal
Tribunale, osservando che la n. 1 è relativa all'oggetto, la n. 2 obbliga il fideiussore al rimborso delle somme che dovessero essere restituite in caso annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti, mentre la n. 7 prevede l'onere del garante di provvedere all'immediato saldo del dovuto oltre interessi, a prima richiesta della banca.
Con particolare riferimento a questa ultima , rilevano che tale clausola non contempla anche l'espressa, ovvero implicita, rinuncia del fideiussore di opporre le eccezioni che potrebbe sollevare il creditore principale, restando così i sottoscrittori liberi di avvalersi di tutte le facoltà di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 1957 c.c. Obiettano che in ogni caso il pag. 12/20 Tribunale avrebbe dovuto indagare l'effettiva volontà delle parti e quindi accertare che i garanti non avevano accettato di rimanere vincolati al pagamento del debito a fronte della inerzia del creditore, che nello specifico aveva atteso nove anni per agire nei loro confronti. Rilevano che, essendo pacifico che i rapporti bancari da cui trae origine la domanda monitoria erano stati chiusi nel febbraio 2012, come risulta dalle lettere di recesso prodotte sub doc. 5 da parte opposta , l'unica iniziativa nei confronti degli appellanti era stata posta in essere con la notifica del decreto ingiuntivo nell'aprile 2021, e quindi ben oltre il termine di sei mesi;
infine manca la prova che il creditore avesse fatto domanda di ammissione al passivo del debitore principale. Chiedono quindi la declaratoria di decadenza del creditore ex art 1957 c.c.
Appare opportuno la analisi congiunta dei due motivi in quanto attengono a questioni strettamente connesse .
E' stata dimessa scrittura privata del 21 settembre 2004 con cui , _2
e e si erano costituiti Pt_1 Parte_3 Persona_4
fideiussori di sino alla concorrenza di euro Controparte_10
390.000,00 in relazione a tutti i rapporti bancari con UniCredit AN di
. CP_4
Il Tribunale, con statuizione che in difetto di gravame è coperta da giudicato, ha accertato che “sono autografe le firme attribuite, rispettivamente, a , e Parte_2 Parte_1 Parte_3
”. Parte_4
Deve parimenti rilevarsi che la qualificazione del negozio come fideiussione omnibus formulata dal giudice di prime cure, con valutazione pag. 13/20 pienamente condivisibile, non è stata oggetto di specifica contestazione nel presente grado.
Ciò premesso, va accolta l'eccezione di nullità della clausola n. 6 sollevata alla luce dei principi affermati dalla nota sentenza Cass SU n 41994/2021.
Nell'articolata motivazione, la Suprema Corte ha ricordato che nell'ottobre del 2002 l'ABI aveva predisposto uno schema negoziale tipo per la fideiussione a garanzia di operazioni bancarie, preventivamente trasmesso alla AN d'AL, che all'epoca era Autorità Garante della
Concorrenza tra gli Istituti di Credito, la quale, nel novembre 2003, aveva avviato un'istruttoria finalizzata a verificare la compatibilità dello schema contrattuale di «fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie», predisposto dall'ABI, con la disciplina dettata in materia di intese restrittive della concorrenza. Nell'ambito della istruttoria l'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, interpellata in via consuntiva , aveva evidenziato come la disciplina della «fideiussione omnibus», di cui allo schema predisposto dall'ABI, presentava alcune clausole idonee a restringere la concorrenza, poiché suscettibili - in linea generale - «di determinare un aggravio economico indiretto, in termini di minore facilità di accesso al credito», nonché, nei casi di fideiussioni a pagamento, «di accrescere il costo complessivo del finanziamento per il debitore, che dovrebbe anche remunerare il maggior rischio assunto dal fideiussore».
Fra le clausole oggetto di rilievo vi era anche la cd. «clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.», in forza della quale « i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante
pag. 14/20 entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato» (art. 6). Con il provvedimento n 55 del 2 maggio 2005, la AN di AL, osservato che le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla "fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie", in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90, ha quindi affermato che “la clausola relativa alla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ.” e “le c.d. clausole di "sopravvivenza" della fideiussione” hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa” e pertanto, in quanto applicate in modo uniforme, erano in contrato con l'art 2 L 287/90 .
Come è noto, all'esito di una approfondita analisi, con la citata sentenza la
Cassazione ha quindi formulato il principio che: “ contratti di fideiussione
"a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. Dalla lettura dell'ampia motivazione emerge quindi che la Cassazione ha valorizzato il citato pag. 15/20 provvedimento della AN di AL n 55/2005 quale prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale.
Nello specifico deve prendersi atto che il disposto dell'art. n 6 di cui gli appellanti eccepiscono la nullità (“I diritti derivanti alla AN dalla fideiussione restano integri sino alla totale estinzione di ogni credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobligato o garante entro i termini di cui all'art 1957 c.c. che si intende derogato”) corrisponde esattamente a quello della clausola presa in esame della AN d'AL con il provvedimento n 55/2005 della AN di AL , che è stato dimesso come doc 4 del fascicolo degli opponenti.
Inoltre, la compresenza nella regolamentazione della fideiussione anche delle cause di c.d. reviviscenza (2 e 8) parimenti oggetto di rilievo, nonchè la circostanza che la sottoscrizione della garanzia, qualificata come fideiussione omnibus, risale al 21.9.2004, e quindi al periodo al quale è riferito l'accertamento della AN d'AL, portano fondatamente ad affermare che anche nello specifico la decisione n 55/2005 possa essere valorizzata come prova privilegiata dell'esistenza dei presupposti per la declaratoria di nullità ex art 1419 co II c.c. della clausola n 6 derogatoria dell'art 1957 c.c.
Sotto altro profilo, non può condividersi il rigetto dell'eccezione di decadenza ex art 1957 c.c. ritualmente sollevata con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, motivata dal Tribunale in ragione di una ravvisata deroga tacita, desumibile dal fatto che il fideiussore si fosse obbligato senza limiti di tempo e che la estinzione della obbligazione del garante è collegata alla obbligazione principale.
pag. 16/20 Il precedente giurisprudenziale richiamato in sentenza (Cass 31569/2019), nell'affermare tale principio, demanda al giudice di merito l'accertamento che tale volontà sia desumibile dalla disciplina del rapporto;
e nello specifico il Giudice di primo grado ha valorizzato le clausole 1,2, e 7.
Tuttavia, come obiettato dalla difesa degli appellanti, l'art 1 si limita a definire l'oggetto della garanzia, coincidente con quanto dovuto dal debitore principale. Va poi ricordato che l'art 2 laddove obbliga il fideiussore a pagare alla AN le somme che essa avesse dovuto restituire per effetto di annullamento, inefficacia o revoca , riproduce una della clausole di reviviscenza parimenti oggetto del provvedimento n 55/2055 e quindi nulle;
ed infine l'art 7 prevede l'obbligo del pagamento del fideiussore a semplice richiesta scritta.
Non potendosi quindi valorizzare né la clausola n.1 né la n. 2, va evidenziato che il rilievo di deroga tacita era stata sollevato dalla opposta invocando la natura di contratto autonomo di garanzia, prospettato in primo grado e non più riproposto;
ed al contempo obiettando che, nell'ipotesi in cui il rapporto dovesse essere qualificato come fideiussione, l'obbligo di pagamento a prima richiesta sarebbe incompatibile con l'onere di adottare iniziative giudiziarie .
Va sottolineato che, a fronte della qualificazione del rapporto come fideiussione, non appaiono conferenti le argomentazioni difensive addotte ed i richiami giurisprudenziali relativi al contratto autonomo di garanzia.
Sotto altro profilo, va ricordato il consolidato principio secondo cui “non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la pag. 17/20 volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cass
5598/2020; 16825/2016; Cass. 84/2010; Cass. 10574/2003).
Ma, anche nel caso in cui si volesse desumere dalla clausola di pagamento a prima richiesta una deroga alla necessità di proporre azione giudiziaria, che altrimenti si porrebbe come elemento contraddittorio , va rilevato che nello specifico la difesa di parte creditrice ha dimesso in atti esclusivamente le copie della lettera datata 6.2.2012 (doc 5) con cui aveva richiesto ai debitori il pagamento immediato di € 390.000,00, pari all'importo massimo garantito;
nelle missiva si fa riferimento ad una distinta richiesta di pagamento che sarebbe stata avanzata al debitore principale, che tuttavia non è mai stata prodotta. Manca parimenti la prova di eventuali ulteriori iniziative nei confronti della , in CP_10
bonis, come pure della domanda di ammissione al passivo, in relazione alle quali difetta persino la allegazione. Il difetto di qualsiasi iniziativa nei confronti del debitore principale appare quindi dirimente.
A fronte della eccezione sollevata dai fideiussori ai sensi dell'art 1957c.c., la creditrice non ha provato di avere posto in essere le iniziative atte ad impedire la decadenza. Pertanto nell'aprile 2021, in cui il decreto ingiuntivo è stato notificato agli appellanti, l'obbligazione fideiussori si era già estinta
Va pertanto respinta la domanda di pagamento proposta nei confronti di i
, e e con _2 Pt_1 Parte_3 Persona_4
conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 161 del 4 Marzo 2021 emesso dal Tribunale di Trento
Ai sensi dell'art 91 c.p.c., va condannata alla Controparte_1
rifusione a favore degli appellanti delle spese del grado di entrambi i gradi pag. 18/20 liquidate ai sensi del DM 147/24 applicando lo scaglione entro cui è ricompreso l'importo ingiunto: per il primo grado per la fase studio euro
3544,00; per la fase introduttiva euro2338,00; per la fase istruttoria euro
10.411,00; per la fase decisionale euro 6164,00 e quindi complessivamente in euro 22.457,00 per compensi, euro 634,00 per contributo e marca , oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14; per il presente grado: per la fase studio euro 4389,00; per la fase introduttiva euro 2552,00; per la fase trattazione euro 5880,00; per la fase decisionale euro 7298,00 e quindi complessivamente in euro 20.119,00 per compensi, oltre rimborso contributo unificato e marca per euro 1848,00 , oltre spese generali, oltre iva, cnpa come per legge.
L'onere della CTU grafologica va posta definitivamente a carico degli appellanti, in quanto soccombenti in relazione alla contestazione della autenticità delle firme presenti sulla fideiussione .
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittori delle parti , in parziale riforma della sentenza n 188/2024 del Tribunale di
Trento,
rigetta la domanda proposta nei confronti di e Pt_1 Pt_3 _2
e e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo
[...] Parte_4
n. 161 del 4 Marzo 2021 emesso dal Tribunale di Trento.
Condanna e per essa a rifondere a Controparte_1 CP_2
e e le spese del Pt_1 Pt_3 Parte_2 Parte_4
primo grado liquidate in euro 22.457,00 per compensi, euro 634,00 per contributo e marca, oltre spese generali , iva, cnpa come per legge;
e per il presente in euro 20.119,00 per compensi, oltre rimborso contributo pag. 19/20 unificato e marca per euro 1848,00 , spese generali, iva, cnpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della 2^sez. Contenzioso Ordinario, in data 04/03/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 55/2024
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data
20.3.2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 _2
(codice fiscale ,
[...] C.F._2 Parte_3
(codice fiscale ), C.F._3 Parte_4
(codice fiscale rappresentati e difesi dall' C.F._4
avvocato GRILLO GIOVANNI congiuntamente e disgiuntamente con l'avvocato DIES GIOVANNI (codice fiscale ), C.F._5
elettivamente domiciliati in Milano, via Spartaco n. 2, presso lo studio (fax per la ricezione degli atti: ) dell'avv. Grillo Giovanni (codice P.IVA_1
fiscale: ) come da procure in atti C.F._6
Appellanti
e
(C.F. ), e per essa quale Controparte_1 P.IVA_2
mandataria, rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_2 DESSANTI FRANCESCO (c.f. – pec: C.F._7
in virtù di procura speciale in calce all'atto di Email_1
precetto, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dello stesso avvocato in Sassari, Viale Umberto I, n. 106/G appellato
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 188/2024 emessa il 16.02.2024 dal Tribunale di Trento, nell'ambito del giudizio N.R.G.1426/2021, depositata in pari data, e notificata a mezzo PEC in data 20.02.2024, così giudicare:
Nel merito e previa ogni più opportuna declaratoria del caso anche in merito all'inesistenza del credito azionato in decreto, alla nullità del contratto di fidejussione o quanto meno delle clausole 2, 6 ed 8 ivi presenti, all'intervenuta decadenza di controparte ex art. 1957 cc, all'insussistenza del debito per liberazione del fidejussore, il tutto per le ragioni di cui in atti:
* accertare e dichiarare comunque infondato ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 161/2021 – r.g. 341/2021 del Tribunale di Trento, con conseguente revoca dello stesso, che dovrà pertanto essere dichiarato nullo ed improduttivo di qualsivoglia effetto;
* accertare e dichiarare che nulla è pertanto dovuto dai comparenti in favore della “ ” per le causali di cui al decreto Controparte_3
ingiuntivo, o per qualsiasi atro titolo o ragione;
pag. 2/20 * e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale e nella presente sede per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In subordine nella non creduta ipotesi di rigetto dell'odierna impugnativa,
e previa ogni più opportuna declaratoria del caso: ridurre al minimo gli importi di cui gli esponenti fossero eventualmente ritenuti debitori in favore di controparte.
In via istruttoria * Ammettersi occorrendo, e senza inversione degli oneri probatori che non competono, prova per interpello e testi sulle circostanze tempestivamente dedotte nella memoria ex art. 183 c.6 n. 2 del 23.01.2022
e non ammesse dal Giudice e qui di seguito ritrascritte per comodità del
Collegio (e rinumerate a seguito di emenda/eliminazione di taluni capitoli stante quanto acclarato in sentenza):
1) vero che la Cineworld Group spa ha sottoscritto con Controparte_4
i contratti prodotti dalla convenuta in sede monitoria sub
[...]
docc. 1 e 2 che si esibiscono;
2) vero che i rapporti di cui al punto 1 che precede sono intercorsi tra la predetta e soggetto estraneo agli odierni attori;
CP_4
3) vero che le firme riportate nei docc. 1 e 2 del fascicolo monitorio di controparte a rammostrarsi sono state apposte da persone diverse dai sigg.
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
;
[...]
4) vero che gli odierni attori erano assenti alla stipula dei docc. 1 e 2 prodotti dall'opposta che si rammostrano;
5) vero che le firme riportate nei docc. 1 e 2 del fascicolo monitorio di controparte che si esibiscono, sono apocrife;
pag. 3/20 6) vero che in caso di accesso al sito internet https:www.unicredit.it/it/info/operazioni-dicartolarizzazione/fino.htlm digitando ”, ”, ”, Parte_2 Parte_1 Parte_3
“ e “Cineworld” risulta ad oggi quanto meglio Parte_4
riportato nei docc da 2a a 2d e 3 a rammostrarsi;
7) vero che è iscritta, al pari delle altre Controparte_4
società del gruppo sin dalla sua costituzione ad oggi o alla CP_4
diversa data che il teste dirà, all'associazione ABI come da doc. 5a e 5b) che si esibiscono;
8) vero che a seguito del provvedimento della AN d'AL 55/2005, ha provveduto alla modifica delle Controparte_4
condizioni dei propri contratti di fidejussione e ciò nella data che il teste indicherà;
9) vero che nel febbraio 2003 l'Associazione ABI ha predisposto ed inviato ai propri associati la comunicazione e relativi allegati come da doc. 6a a rammostrarsi;
10) vero che ha ricevuto la comunicazione Controparte_4
sub doc. 6a che si esibisce ai primi di marzo 2003 o nella diversa data che il teste dirà;
11) vero che a far data dalla primavera 2003 e sino a fine 2010 o alla diversa data che il teste dirà, ha Controparte_4
provveduto, al pari delle altre società del gruppo , alla stipula CP_4
dei contratti di fidejussione con tutti i propri clienti sulla scorta del modulo predisposto dalla ABI di cui al doc. 6b) che si esibisce unitamente al doc.
6a;
pag. 4/20 12) vero che il contratto prodotto sub doc. 3 da parte opposta in via monitoria a rammostrarsi, è stato redatto sulla base di quanto previsto nei docc. 6a e 6b che parimenti si esibiscono;
13) vero che i bilanci sub docc.
7-9 che si esibiscono sono stati trasmessi ad nel giro di 30 giorni dalla data di relativa Controparte_4
approvazione da parte dell'assemblea di Cineworld Group;
14) vero che Cineworld Group nel periodo 2007 – 2009 ha avuto diverse riunioni con i vertici di e fatto presente per Controparte_4
l'occasione che la società era in costante perdita.
Per interpello: su tutti i capitoli.
Si indicano quali testi: - sig.ra via San Francesco Testimone_1
d'Assisi 6a, Trento, sui capitoli da 1 a 7, da 12 a 14; - legale rappresentante p.t. , p.za Gae Aulenti n. 3, Milano, su tutti i CP_4
capitoli; - legale rappresentante p.t. , p.za Controparte_4
Gae Aulenti n. 3, Milano, su tutti i capitoli;
- dr. c/o ABI, Testimone_2
p.za del Gesù n. 49, Roma, sui capitoli da 7 a 2;
- Legale rappresentante p.t. ABI – Associazione ANria ALna, p.za del
Gesù n. 49, Roma, sui capitoli da 7 a 12; - Legale rappresentante p.t.
AN d'AL, via Nazionale n. 91, Roma, sui capitoli da 7 a 12; - sigg.
e c/o AN d'AL, via Nazionale n. 91, sui CP_5 Parte_5
capitoli da 7 a 12;
- dr. , dr. , prof. , dr. Tes_3 Persona_1 Testimone_4 Per_2
c/o AGCM, p.za G. Verdi 6/a, Roma, sui capitoli da 7 a 12;
[...]
- Legale rappresentante p.t. AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato p.za G. Verdi 6/a, Roma, sui capitoli da 7 a 12.
pag. 5/20 B) I comparenti chiedono, inoltre, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente articolati da controparte, e con i testimoni sopra indicati.
C) Ordinare ad e ad ex art. Controparte_4 CP_4
210 cpc: - l'esibizione dell'avviso di adozione in tutte le filiali del modello di fidejussione dalla medesima predisposto in forza della comunicazione
ABI del 27.2.2003.
D) Ammettersi, infine, CTU volta ad accertare il rispetto da parte di CP_6
Contr del e/o della diversa norma meglio vista, nella determinazione delle somme azionate in via monitoria per capitale, interessi e relativa decorrenza, loro eventuale capitalizzazione, periodicità del conteggio degli interessi debitori e creditori, ecc.
* Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e chiedere CTU al fine di verificare il rispetto del TUB e/o della diversa norma meglio vista nella determinazione delle somme azionate in via monitoria da CP_1
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali 15%, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori antistatari.
Per parte appellata:
Conclude perché l'Ecc.ma Corte d'Appello, "adversis reiectis", rigetti l'avverso appello e confermi la sentenza impugnata del tribunale di Trento
n. 188/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18 maggio 2021 , Pt_1
e e proponevano Pt_3 Parte_2 Parte_4
opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui era stato loro ingiunto il pag. 6/20 pagamento della somma di € 390.000,00 oltre interessi e spese di procedura, a e per essa a in forza di Controparte_1 CP_2
fideiussione del settembre 2004 a garanzia del rapporto di c/c n. 30005530 intestato alla società poi dichiarata fallita con Controparte_8
sentenza 3/2015 dal Tribunale di Cagliari. In primo luogo, contestavano l'autenticità delle sottoscrizioni presenti sui documenti contrattuali dimessi dalla controparte.
Eccepivano inoltre il difetto di titolarità del credito in capo alla parte ingiungente adducendo che non vi era prova della cessione della posizione debitoria degli opponenti. Eccepivano la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust;
per violazione dell'art 1938 c.c.; inoltre la decadenza di controparte ai sensi dell'art 1957 c.c.; la liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art 1956 c.c. Infine contestavano l'ammontare del credito azionato. Chiedevano quindi la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda;
in subordine l'accertamento del credito in misura minore.
Si costituiva contestando tutti i motivi Controparte_1
dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo.
Con sentenza n 188/2024 il Tribunale di Trento respingeva l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo;
condannava gli opponenti alla rifusione delle spese del grado a favore dell'opposta ; poneva l'onere della
CTU in via definitiva a carico di parte opponente.
Rilevava infondata la contestazione della titolarità del credito in capo alla ingiungente a fronte della documentazione in atti, essendo stata dimessa copia della Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 93 dell'8 Agosto 2017, nonché
pag. 7/20 della nota a firma di , con la quale, in data 27 Settembre Persona_3
2021, con riguardo alla posizione di , Controparte_9
l' aveva dato atto della cessione in blocco dei relativi Controparte_4
crediti in favore di che li aveva acquistati pro soluto Controparte_1
nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione.
Prendeva atto che la parte opposta aveva dimesso copia dei titoli negoziali posti a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria, ossia il contratto di conto corrente, il contratto di apertura di affidamento su tale conto corrente e il negozio fideiussorio recante, quest'ultimo, la firma di tutti gli opponenti.
Rilevava inoltre che la CTU grafologica, disposta a seguito dell'istanza di verificazione delle sottoscrizioni ritualmente proposta dall'opposta in ragione del disconoscimento operato dal controparte aveva concluso nel senso che erano “autografe le firme attribuite, rispettivamente, a _2
, e
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_4
apposte sulla fidejussione di CINEWORLD GROUP S.P.A. a
[...]
di data 21.09.2004”; al pari del“ le sette firme Controparte_4
apposte sui docc. nn. 2 e 3, rispettivamente il documento di
[...]
di apertura di conto corrente n. 000030005530 inviato a Controparte_4
CINEWORLD GROUP S.P.A. di data 03.04.2003 e il documento inviato a di data 10.03.2005 con riferimento al Controparte_4
c/c n. 30005530 e allegato documento di sintesi di data 10.03.2005” che quindi erano attribuibili a Parte_3
Con riferimento all'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, in particolare degli artt. 2, 6 ed 8, dello schema predisposto dall'ABI accertata con provvedimento n. 55 del 2 Maggio
pag. 8/20 2005 dalla AN d'AL, il Tribunale qualificava innanzitutto il rapporto come fideiussione omnibus , alla luce della regolamentazione del rapporto, dal momento che il fideiussore è tenuto ad assicurare in ogni caso al creditore una prestazione uguale a quella che avrebbe dovuto conseguire in forza del rapporto principale;
tuttavia riteneva che la circostanza che la fideiussione oggetto di causa fosse stata rilasciata in data anteriore al provvedimento della AN d'AL n 55/ 2005 escludesse che tale atto potesse assumere il valore di prova privilegiata, affermando che grava sulla parte che ne eccepisce la nullità, dimostrare la perdurante esistenza, all'epoca della sottoscrizione dei contratti, dell'intesa illecita. Riteneva quindi infondata l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust, con conseguente validità della clausola n 6 che prevedeva la deroga alla previsione di cui all'art 1957 c.c.
In ogni caso ravvisava che dovessero essere considerati indici di rinuncia tacita ai termini di cui all'art. 1957 c.c. non solo il fatto che il fideiussore si fosse obbligato senza limiti di tempo, ma anche la circostanza che il garante avesse legato l'estinzione della propria obbligazione a quella dell'obbligazione principale, come previsto dalle clausole 1, 2 e 7.
Respingeva inoltre l'eccezione di liberazione dei fideiussori sollevata ai sensi dell'art. 1956 c.c. , richiamando i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare rilevava che mancava la allegazione e la prova in ordine alla sussistenza dei due requisiti (oggettivo e soggettivo) richiesti ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 1956 c.c; richiamava poi l'art 5, che poneva a carico del fideiussore l'obbligo del garante di tenersi informato in ordine alle pag. 9/20 condizioni economico patrimoniali del debitore;
osservava infine che era documentalmente provato che era stato Presidente del Parte_1
Consiglio di Amministrazione della Società Controparte_8
debitrice principale e che, quindi, era nella condizione di potersi e doversi tenere informato sull'andamento del rapporto e della situazione societaria.
Aggiungeva che la AN aveva operato il recesso non appena la Società aveva dimostrato di essere insolvente rispettando quanto pattuito all'art. 5 del contratto di apertura del conto corrente e ne aveva dato comunicazione a tutti i garanti, in data 6 Febbraio 2012, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, revocando ogni facilitazione creditizia in favore della debitrice principale ed intimazione di pagamento di quanto dovuto .
Respingeva anche il profilo di nullità per violazione dell'art. 1938 c.c. rilevando come l'importo massimo garantito era stato indicato espressamente nel contratto nella somma di Euro 390.000,00; pertanto una volta rispettati gli obblighi formali di validità del rapporto principale e di fissazione dell'importo massimo garantito della fideiussione, ai sensi dell'art. 1938 c.c., la relativa specificazione del contenuto della garanzia era destinata ad operare sulla base dei singoli rapporti bancari. Respingeva infine la contestazione del quantum di cui rilevava la genericità ; osservava che la opposta aveva dimesso gli estratti conto e gli scalari inerenti all'andamento del rapporto garantito dal relativo inizio che esponevano in modo in modo dettagliato i movimenti, gli interessi applicati, le commissioni e le spese addebitate. Concludeva quindi che parte opposta aveva assolto all'onere della prova su di essa gravante, fornendo riscontro documentale del credito azionato sotto il profilo della pag. 10/20 certezza e della liquidità e, dunque, dell'an e del quantum richiesto in sede monitoria.
Con atto di citazione notificato in data 20 marzo 2024 proponevano appello e e Pt_1 Pt_3 Parte_2 Parte_4
chiedendo in riforma della impugnata sentenza, di cui chiedevano la sospensione della provvisori esecutività, previo accertamento della nullità del contratto di fidejussione o quanto meno delle clausole 2, 6 ed 8 ivi presenti, ovvero declaratoria dell'intervenuta decadenza di controparte ex art. 1957 cc, dell'insussistenza del debito per liberazione del fidejussore il rigetto della domanda di controparte e la revoca del decreto ingiuntivo;
in subordine chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna ad un importo minore.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello con Controparte_1
conferma della impugnata sentenza.
Con ordinanza del 19 luglio 2024 la Corte disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.188/2024 del Tribunale di Trento
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, gli appellanti censurano che il Tribunale, qualificata la garanzia come fideiussione omnibus, ha errato nel respingere la eccezione di nullità delle clausole 2,6,8, fra cui quella di deroga all'art
1957 c.c., in quanto riproduttive delle previsioni del modello ABI frutto di un accordo anticoncorrenziale, come accertato dalla AN di AL con provvedimento n 55/2005. Fanno presente che la fideiussione è stata sottoscritta il 21.9.2004 e quindi nell'arco di tempo in cui il predetto pag. 11/20 modello era stato utilizzato antecedentemente alla modifica apportata dopo il citato provvedimento. Lamentano come il Giudice di primo grado non abbia condiviso la tesi che il provvedimento n 55/2005 costituisce un prova privilegiata, come invece affermato dalla Cass SU 41994/2021; censurano inoltre che non sono state ammesse le istanze istruttorie ( ivi compresa la richiesta di esibizione ex art 210 c.p.c.) dirette a dimostrare che le clausole della fideiussione sottoscritte erano riproduttive del predetto modello ABI, a cui la banca aderiva sin dalla fondazione.
Con il secondo motivo, censurano che erroneamente il Tribunale ha ravvisato che i fideiussori avessero tacitamente rinunciato alla decadenza prevista dall'art 1957 c.c. essendosi obbligati senza limiti di tempo ed avendo collegato la estinzione della obbligazione a quella principale , come previsto dalle clausole 1,2 e 7 .
Rilevano in primo luogo che la tesi di una deroga tacita si scontra con il dato letterale della rinuncia espressa disciplinata dalla clausola n 6.
Al contempo contestano la rilevanza delle clausole valorizzate dal
Tribunale, osservando che la n. 1 è relativa all'oggetto, la n. 2 obbliga il fideiussore al rimborso delle somme che dovessero essere restituite in caso annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti, mentre la n. 7 prevede l'onere del garante di provvedere all'immediato saldo del dovuto oltre interessi, a prima richiesta della banca.
Con particolare riferimento a questa ultima , rilevano che tale clausola non contempla anche l'espressa, ovvero implicita, rinuncia del fideiussore di opporre le eccezioni che potrebbe sollevare il creditore principale, restando così i sottoscrittori liberi di avvalersi di tutte le facoltà di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 1957 c.c. Obiettano che in ogni caso il pag. 12/20 Tribunale avrebbe dovuto indagare l'effettiva volontà delle parti e quindi accertare che i garanti non avevano accettato di rimanere vincolati al pagamento del debito a fronte della inerzia del creditore, che nello specifico aveva atteso nove anni per agire nei loro confronti. Rilevano che, essendo pacifico che i rapporti bancari da cui trae origine la domanda monitoria erano stati chiusi nel febbraio 2012, come risulta dalle lettere di recesso prodotte sub doc. 5 da parte opposta , l'unica iniziativa nei confronti degli appellanti era stata posta in essere con la notifica del decreto ingiuntivo nell'aprile 2021, e quindi ben oltre il termine di sei mesi;
infine manca la prova che il creditore avesse fatto domanda di ammissione al passivo del debitore principale. Chiedono quindi la declaratoria di decadenza del creditore ex art 1957 c.c.
Appare opportuno la analisi congiunta dei due motivi in quanto attengono a questioni strettamente connesse .
E' stata dimessa scrittura privata del 21 settembre 2004 con cui , _2
e e si erano costituiti Pt_1 Parte_3 Persona_4
fideiussori di sino alla concorrenza di euro Controparte_10
390.000,00 in relazione a tutti i rapporti bancari con UniCredit AN di
. CP_4
Il Tribunale, con statuizione che in difetto di gravame è coperta da giudicato, ha accertato che “sono autografe le firme attribuite, rispettivamente, a , e Parte_2 Parte_1 Parte_3
”. Parte_4
Deve parimenti rilevarsi che la qualificazione del negozio come fideiussione omnibus formulata dal giudice di prime cure, con valutazione pag. 13/20 pienamente condivisibile, non è stata oggetto di specifica contestazione nel presente grado.
Ciò premesso, va accolta l'eccezione di nullità della clausola n. 6 sollevata alla luce dei principi affermati dalla nota sentenza Cass SU n 41994/2021.
Nell'articolata motivazione, la Suprema Corte ha ricordato che nell'ottobre del 2002 l'ABI aveva predisposto uno schema negoziale tipo per la fideiussione a garanzia di operazioni bancarie, preventivamente trasmesso alla AN d'AL, che all'epoca era Autorità Garante della
Concorrenza tra gli Istituti di Credito, la quale, nel novembre 2003, aveva avviato un'istruttoria finalizzata a verificare la compatibilità dello schema contrattuale di «fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie», predisposto dall'ABI, con la disciplina dettata in materia di intese restrittive della concorrenza. Nell'ambito della istruttoria l'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, interpellata in via consuntiva , aveva evidenziato come la disciplina della «fideiussione omnibus», di cui allo schema predisposto dall'ABI, presentava alcune clausole idonee a restringere la concorrenza, poiché suscettibili - in linea generale - «di determinare un aggravio economico indiretto, in termini di minore facilità di accesso al credito», nonché, nei casi di fideiussioni a pagamento, «di accrescere il costo complessivo del finanziamento per il debitore, che dovrebbe anche remunerare il maggior rischio assunto dal fideiussore».
Fra le clausole oggetto di rilievo vi era anche la cd. «clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.», in forza della quale « i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante
pag. 14/20 entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato» (art. 6). Con il provvedimento n 55 del 2 maggio 2005, la AN di AL, osservato che le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla "fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie", in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90, ha quindi affermato che “la clausola relativa alla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ.” e “le c.d. clausole di "sopravvivenza" della fideiussione” hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa” e pertanto, in quanto applicate in modo uniforme, erano in contrato con l'art 2 L 287/90 .
Come è noto, all'esito di una approfondita analisi, con la citata sentenza la
Cassazione ha quindi formulato il principio che: “ contratti di fideiussione
"a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. Dalla lettura dell'ampia motivazione emerge quindi che la Cassazione ha valorizzato il citato pag. 15/20 provvedimento della AN di AL n 55/2005 quale prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale.
Nello specifico deve prendersi atto che il disposto dell'art. n 6 di cui gli appellanti eccepiscono la nullità (“I diritti derivanti alla AN dalla fideiussione restano integri sino alla totale estinzione di ogni credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobligato o garante entro i termini di cui all'art 1957 c.c. che si intende derogato”) corrisponde esattamente a quello della clausola presa in esame della AN d'AL con il provvedimento n 55/2005 della AN di AL , che è stato dimesso come doc 4 del fascicolo degli opponenti.
Inoltre, la compresenza nella regolamentazione della fideiussione anche delle cause di c.d. reviviscenza (2 e 8) parimenti oggetto di rilievo, nonchè la circostanza che la sottoscrizione della garanzia, qualificata come fideiussione omnibus, risale al 21.9.2004, e quindi al periodo al quale è riferito l'accertamento della AN d'AL, portano fondatamente ad affermare che anche nello specifico la decisione n 55/2005 possa essere valorizzata come prova privilegiata dell'esistenza dei presupposti per la declaratoria di nullità ex art 1419 co II c.c. della clausola n 6 derogatoria dell'art 1957 c.c.
Sotto altro profilo, non può condividersi il rigetto dell'eccezione di decadenza ex art 1957 c.c. ritualmente sollevata con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, motivata dal Tribunale in ragione di una ravvisata deroga tacita, desumibile dal fatto che il fideiussore si fosse obbligato senza limiti di tempo e che la estinzione della obbligazione del garante è collegata alla obbligazione principale.
pag. 16/20 Il precedente giurisprudenziale richiamato in sentenza (Cass 31569/2019), nell'affermare tale principio, demanda al giudice di merito l'accertamento che tale volontà sia desumibile dalla disciplina del rapporto;
e nello specifico il Giudice di primo grado ha valorizzato le clausole 1,2, e 7.
Tuttavia, come obiettato dalla difesa degli appellanti, l'art 1 si limita a definire l'oggetto della garanzia, coincidente con quanto dovuto dal debitore principale. Va poi ricordato che l'art 2 laddove obbliga il fideiussore a pagare alla AN le somme che essa avesse dovuto restituire per effetto di annullamento, inefficacia o revoca , riproduce una della clausole di reviviscenza parimenti oggetto del provvedimento n 55/2055 e quindi nulle;
ed infine l'art 7 prevede l'obbligo del pagamento del fideiussore a semplice richiesta scritta.
Non potendosi quindi valorizzare né la clausola n.1 né la n. 2, va evidenziato che il rilievo di deroga tacita era stata sollevato dalla opposta invocando la natura di contratto autonomo di garanzia, prospettato in primo grado e non più riproposto;
ed al contempo obiettando che, nell'ipotesi in cui il rapporto dovesse essere qualificato come fideiussione, l'obbligo di pagamento a prima richiesta sarebbe incompatibile con l'onere di adottare iniziative giudiziarie .
Va sottolineato che, a fronte della qualificazione del rapporto come fideiussione, non appaiono conferenti le argomentazioni difensive addotte ed i richiami giurisprudenziali relativi al contratto autonomo di garanzia.
Sotto altro profilo, va ricordato il consolidato principio secondo cui “non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la pag. 17/20 volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cass
5598/2020; 16825/2016; Cass. 84/2010; Cass. 10574/2003).
Ma, anche nel caso in cui si volesse desumere dalla clausola di pagamento a prima richiesta una deroga alla necessità di proporre azione giudiziaria, che altrimenti si porrebbe come elemento contraddittorio , va rilevato che nello specifico la difesa di parte creditrice ha dimesso in atti esclusivamente le copie della lettera datata 6.2.2012 (doc 5) con cui aveva richiesto ai debitori il pagamento immediato di € 390.000,00, pari all'importo massimo garantito;
nelle missiva si fa riferimento ad una distinta richiesta di pagamento che sarebbe stata avanzata al debitore principale, che tuttavia non è mai stata prodotta. Manca parimenti la prova di eventuali ulteriori iniziative nei confronti della , in CP_10
bonis, come pure della domanda di ammissione al passivo, in relazione alle quali difetta persino la allegazione. Il difetto di qualsiasi iniziativa nei confronti del debitore principale appare quindi dirimente.
A fronte della eccezione sollevata dai fideiussori ai sensi dell'art 1957c.c., la creditrice non ha provato di avere posto in essere le iniziative atte ad impedire la decadenza. Pertanto nell'aprile 2021, in cui il decreto ingiuntivo è stato notificato agli appellanti, l'obbligazione fideiussori si era già estinta
Va pertanto respinta la domanda di pagamento proposta nei confronti di i
, e e con _2 Pt_1 Parte_3 Persona_4
conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 161 del 4 Marzo 2021 emesso dal Tribunale di Trento
Ai sensi dell'art 91 c.p.c., va condannata alla Controparte_1
rifusione a favore degli appellanti delle spese del grado di entrambi i gradi pag. 18/20 liquidate ai sensi del DM 147/24 applicando lo scaglione entro cui è ricompreso l'importo ingiunto: per il primo grado per la fase studio euro
3544,00; per la fase introduttiva euro2338,00; per la fase istruttoria euro
10.411,00; per la fase decisionale euro 6164,00 e quindi complessivamente in euro 22.457,00 per compensi, euro 634,00 per contributo e marca , oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14; per il presente grado: per la fase studio euro 4389,00; per la fase introduttiva euro 2552,00; per la fase trattazione euro 5880,00; per la fase decisionale euro 7298,00 e quindi complessivamente in euro 20.119,00 per compensi, oltre rimborso contributo unificato e marca per euro 1848,00 , oltre spese generali, oltre iva, cnpa come per legge.
L'onere della CTU grafologica va posta definitivamente a carico degli appellanti, in quanto soccombenti in relazione alla contestazione della autenticità delle firme presenti sulla fideiussione .
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittori delle parti , in parziale riforma della sentenza n 188/2024 del Tribunale di
Trento,
rigetta la domanda proposta nei confronti di e Pt_1 Pt_3 _2
e e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo
[...] Parte_4
n. 161 del 4 Marzo 2021 emesso dal Tribunale di Trento.
Condanna e per essa a rifondere a Controparte_1 CP_2
e e le spese del Pt_1 Pt_3 Parte_2 Parte_4
primo grado liquidate in euro 22.457,00 per compensi, euro 634,00 per contributo e marca, oltre spese generali , iva, cnpa come per legge;
e per il presente in euro 20.119,00 per compensi, oltre rimborso contributo pag. 19/20 unificato e marca per euro 1848,00 , spese generali, iva, cnpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della 2^sez. Contenzioso Ordinario, in data 04/03/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
pag. 20/20