Ordinanza cautelare 24 agosto 2010
Sentenza 25 marzo 2011
Rigetto
Sentenza 10 agosto 2011
Parere definitivo 9 dicembre 2011
Parere definitivo 31 luglio 2013
Improcedibile
Sentenza 2 novembre 2016
Decreto decisorio 21 settembre 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 25/03/2011, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00122/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00185/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sezione autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 185 del 2010, proposto da:
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio ed in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv. Filippo Augusto e Giuliana Dragogna, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Bolzano, corso Libertà n. 36;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente p.t. e Istituto comprensivo Scuola media paritaria “Rainerum”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv. Renate von Guggenberg, Stephan Beikircher, Cristina Bernardi e Doris Ambach ed elettivamente domiciliati presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, via Crispi n. 3;
Consiglio della classe -OMISSIS- per l’anno scolastico -OMISSIS- della Scuola media paritaria Rainerum, in persona del suo presidente p.t.;
Centro Nazionale Opere Salesiane - Cnos – Scuola, in persona del legale rappresentante p.t.;
per l'annullamento
1) del provvedimento "Scheda di valutazione" di data -OMISSIS- del Consiglio di Classe della -OMISSIS-, -OMISSIS- "Rainerum" di Bolzano, per l'anno scolastico -OMISSIS-, con il quale il figlio dei ricorrenti, -OMISSIS-, alunno della -OMISSIS-, veniva dichiarato "non ammesso alla -OMISSIS-", nonchè
2) degli ivi richiamati "valutazione e giudizio finale" deliberati dal medesimo Consiglio di classe di cui al verbale consiliare dd. -OMISSIS- e di ogni ulteriore atto non consociuto, presupposto, infraprocedimentale, collegato e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Istituto Comprensivo Scuola Media Paritaria Rainerum e della Provincia Autonoma di Bolzano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2010 Marina Rossi Dordi e uditi per le parti i difensori: avv. G. Dragogna per i ricorrenti e avv. F. Cavallar, in sostituzione dell'avv. R. von Guggenberg, per la Provincia autonoma di Bolzano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, si gravano avverso i provvedimenti specificati in epigrafe che ne hanno determinato la mancata ammissione alla classe-OMISSIS-.
Il ricorso poggia sui seguenti motivi in diritto:
1.Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 “Alunne e alunni con valutazione funzionale” della DGP n. 2485 del 12.10.-OMISSIS- attuativa degli artt. 19 e 20 della LP n. 5 del 16.7.-OMISSIS- nonché degli art. 1 LP 5/-OMISSIS-, artt. 3 co. 2 e 4 DGP 2523/2003, artt. 16, 21/bis LP 20/1983, art. 20/bis LP 12/2000, avendo il Consiglio di classe deliberato la non ammissione dell’alunno alla -OMISSIS- senza fondare la valutazione sul rendimento globale conseguito da -OMISSIS- in esito alla presupposta e obbligatoria pianificazione delle misure individuali di sostegno e compensazione in quanto omesse e mai esplicitate in Piano educativo individualizzato (PEI), che lo stesso Consiglio di classe aveva accertato essere necessario in verbale dd. -OMISSIS-.
Illegittimità del giudizio di non ammissione che essendo basato sulla -OMISSIS- va, se integrato con i correttivi di legge, ampiamente ritenuto sul limite della sufficienza in applicazione dei criteri per gli scrutini finali nella -OMISSIS- di cui al punto 3.2E del POF (Piano dell’offerta formativa) -OMISSIS- dell’istituzione scolastica. Conseguente eccesso di potere per sviamento, illogicità, mancanza degli atti presupposti al giudizio differenziato, disparità di trattamento e motivazione inattendibile.
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 16, da 21/bis a 21/sexies della LP 20 del 30.6,1983 “Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps”, nonché della normativa regolamentare di attuazione di cui all’Accordo di programma approvato con DGP n. 2684 del 26.7.2004 paragrafi B.2 (Compiti dell’asilo nido, delle scuole dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado), C5 (Piano educativo individualizzato PEI) nonché della D.G.P. 935 del 22.3.2004 e delle note MIUR 4099/A 4 del 5.10.2004, 26/A 4 del 5.1.05 (“-OMISSIS-”) e Nota MPI 4674 del 10.5.2007 (“-OMISSIS-”) avendo il Consiglio di classe espresso giudizio di “non ammissione alla -OMISSIS-”, avendo omesso, contrariamente a quanto dichiarato nel verbale dd. -OMISSIS-, la redazione del Piano educativo individualizzato per VF pur in presenza della comunicazione della Valutazione funzionale redatta dall’ASL di Bolzano e inerente all’alunno -OMISSIS-, omesso, conseguentemente, la definizione e l’attuazione degli strumenti dispensativi e compensativi prescritti dalla normativa ministeriale di riferimento per gli alunni affetti da -OMISSIS-, omesso ogni forma di collaborazione e comunicazione con la famiglia del minore, con i servizi ASL competenti e con l’Intendenza scolastica di L.I. sul programma di integrazione dell’alunno con disabilità accertate con V.F.; eccesso di potere e sviamento per difetto di istruttoria, contraddittorietà.
Con memoria depositata il 20.8.2010 si sono costituiti la Provincia autonoma di Bolzano e l’Istituto comprensivo Scuola media “Rainerum” chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare ed il rigetto del ricorso siccome infondato e la ricorrente ha replicato con memoria depositata il 23 agosto 2010.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, assunta nella camera di consiglio del -OMISSIS-, questo Tribunale accogliendo la richiesta di parte ricorrente di emanazione di provvedimenti cautelari, sospendeva i provvedimenti impugnati disponendo che -OMISSIS- fosse ammesso, con riserva, alla -OMISSIS- della -OMISSIS-.
Alla pubblica udienza del 24.11.2010, in prossimità della quale le parti depositavano in termini scritti a sostegno delle rispettive tesi difensive, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Va premesso che -OMISSIS-, -OMISSIS- è stato riscontrato -OMISSIS- (cfr. doc. 1 di parte ricorrente). Nel -OMISSIS- ha iniziato a frequentare la -OMISSIS- al Rainerum ed alla fine della-OMISSIS- è stato ammesso alla -OMISSIS- su decisione unanime del Consiglio di classe pur con la considerazione, in sede di commento, che “La preparazione complessiva di -OMISSIS-, alla fine del -OMISSIS-, risulta insufficiente e, di per sé, comporterebbe la non ammissione alla classe successiva. Avendo ipotizzato che dietro questi risultati vi siano delle difficoltà specifiche, che vengono segnalate alla famiglia, il consiglio di classe, concordemente, si assume la responsabilità di ammettere -OMISSIS- alla classe successiva, pur non avendo in mano alcun documento ufficiale che supporti questa decisione…omissis”.
Nel novembre del -OMISSIS-, mentre frequenta la -OMISSIS-, -OMISSIS- viene rivalutato (la prima valutazione è del -OMISSIS-) dalla psicologa -OMISSIS-, che in data -OMISSIS- redige una valutazione funzionale (VF), indirizzata ai coniugi -OMISSIS- e al dirigente scolastico della scuola Rainerum. Nella certificazione della -OMISSIS- si evidenziano i problemi di -OMISSIS- e -OMISSIS- che affliggono -OMISSIS-, si rileva il facile affaticamento dovuto all’eccessivo impegno nel controllo della produzione scritta e della decifrazione, che comporta calo dell’attenzione e conseguente aumento degli errori. La neuropsicologa raccomanda la semplificazione degli obiettivi in tutte le discipline e l’effettuazione di un patto con la famiglia e con il ragazzo per i compiti a casa, con esercizi mirati.
Alla fine della -OMISSIS- -OMISSIS- non viene ammesso alla -OMISSIS-.
Il giudizio su di lui in sede di valutazione e giudizio finale, come emerge dal verbale consiliare del -OMISSIS-, dopo un excursus in cui si rileva la sua svogliatezza, lo scarso impegno, la mancanza di rispetto per gli insegnanti e dall’altra parte i notevoli sforzi degli insegnanti per agevolarlo, anche con l’ausilio di programmi differenziati, termina così: “Le insufficienze di -OMISSIS- alla fine dell’anno risultano quindi essere -OMISSIS-. Nonostante la buona volontà degli insegnanti, la valutazione differenziata e le sollecitazioni nei confronti della famiglia, -OMISSIS- è rimasto svogliato, distratto e impreparato nelle suddette -OMISSIS-. Di conseguenza il consiglio di classe ha deciso all’unanimità la sua non ammissione alla -OMISSIS-” (cfr. doc. 3 di parte ricorrente).
Dopo la necessaria premessa per inquadrare la fattispecie, si può passare all’esame del merito.
Il ricorso è fondato.
Le articolate censure, relative alla violazione delle normative provinciali e delle delibere attuative in materia di criteri di valutazione degli alunni e correttivi per le disabilità, nonchè delle note MIUR sulla -OMISSIS- ed i -OMISSIS-, con conseguente difetto d’istruttoria ed eccesso di potere per sviamento, illogicità e motivazione inattendibile, possono essere esaminate congiuntamente in considerazione della loro impostazione unitaria.
Le doglianze colgono nel segno.
Il ricorso poggia precipuamente sulla mancata predisposizione da parte del consiglio di classe del previsto e necessario piano educativo individualizzato, di seguito PEI, per -OMISSIS-, in seguito alla valutazione funzionale redatta in data -OMISSIS- dalla dott. -OMISSIS- del Servizio psicologico dell’Azienda sanitaria – Comprensorio di Bolzano, a cui ha fatto seguito la valutazione dell’alunno non integrata dai correttivi di legge.
L’amministrazione resistente ha depositato in giudizio un documento, denominato PEI per -OMISSIS-, anno scolastico -OMISSIS-, (cfr. doc. 10 di parte resistente) costituito da una serie di fogli contenenti delle previsioni didattiche generali per le singole materie, recanti il nominativo dei diversi insegnanti e nella maggior parte non datati e non sottoscritti. In memoria di replica e nelle successive difese i ricorrenti hanno dichiarato di disconoscere tale documento, non solo mai concordato con i genitori, ma neppure in precedenza portato a loro conoscenza. Ebbene, tale documento, che non è paragonabile al PEI tipo, trasmesso alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in allegato all’accordo di programma (cfr. doc. 7 di parte ricorrente) e non ne contiene gli elementi essenziali, non riveste le caratteristiche necessarie per costituire il PEI normato dalle disposizioni provinciali e nazionali in materia.
Osserva il Collegio che, a partire dall’emanazione della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, nel prevedere misure di sostegno per l’integrazione scolastica per alunni con difficoltà derivanti da forme diverse di disabilità, ha assunto valenza preminente, nel quadro del diritto all’educazione e all’istruzione, la formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori, gli operatori delle unità sanitarie locali e, nella legge quadro, per ciascun grado di scuola anche personale insegnante specializzato della scuola, come disposto dall’art.12 comma 5 di suddetta legge. Con deliberazione 3 luglio 1995, n. 3438, la Provincia autonoma di Bolzano ha approvato le fasi procedurali per l’individuazione di alunni con handicap, che sfociano nella predisposizione del PEI, redatto congiuntamente dagli operatori dell’USL e personale insegnante, in collaborazione con i genitori; detta delibera termina così: “Con frequenza possibilmente trimestrale gli effetti dei diversi interventi disposti vengono verificati ed eventualmente modificati”.
Con la delibera della Giunta provinciale 22 marzo 2004, n. 935, viene effettuata una distinzione tra alunni con compromissioni funzionali generalizzate, per i quali è necessaria la diagnosi funzionale ed alunni con disturbi specifici di apprendimento (-OMISSIS-), per i quali è sufficiente effettuare una valutazione funzionale, che dà comunque diritto sia ad interventi terapeutici che ad interventi specifici nelle scuole (obiettivi differenziati, interventi di sostegno specifico e valutazione differenziata), con l’obiettivo di evitare un’ingiustificata patologizzazione dei disturbi.
Con DGP 26 luglio 2004, n. 2684, vengono approvate le disposizioni relative all’accordo di programma fra servizi territoriali, in applicazione della legge n. 104/1992. Al punto C5, che norma il PEI, si legge: “Il PEI viene elaborato congiuntamente dal personale docente, dal personale assistente e dai rappresentanti della ASL, con la collaborazione dei genitori” ed inoltre viene specificato che il PEI tiene presenti: la situazione iniziale dell’alunno, i dati anamnestici che riguardano l’intero periodo di frequenza scolastica, le descrizioni puntuali del livello di rendimento e di sviluppo, gli elementi fondamentali degli interventi di sostegno a livello pedagogico, didattico e terapeutico, la programmazione degli obiettivi individualizzati, i criteri di valutazione e la valutazione degli interventi attuati e degli obiettivi raggiunti.
L’art. 19 della DGP 2485 dd. 12.10.-OMISSIS-, attuativa della disciplina di cui alla LP 5/-OMISSIS-, dispone ancora che: “La valutazione degli/delle alunni/e con valutazione funzionale avviene sulla base dei traguardi di competenza previsti dalle vigenti indicazioni provinciali, tenuto conto di tutte le misure individuali di sostegno e di compensazione pianificate”.
La difesa dell’amministrazione deduce come, in sede di giudizio complessivo finale ai fini dell’ammissione alla -OMISSIS-, il consiglio di classe deve valutare se la preparazione dell’alunno sia sufficiente e la maturazione personale completa ed in mancanza non potrà esservi un giudizio positivo, pertanto non può attribuirsi rilevanza alcuna a carenze della scuola durante l’anno scolastico e neppure all’eventuale mancata o insufficiente attivazione di misure di sostegno. Tali considerazioni, che si rifanno al contenuto di alcune sentenze di TAR (cfr. TAR Puglia Lecce Sez. II, 10.12.-OMISSIS-, n. 3051 e TAR Lombardia Milano Sez. III 12.2.2010, n. 402), non possono essere condivise da questo Collegio. Con tale approccio, infatti, viene posta nel nulla tutta la normativa sviluppatasi e perfezionatasi nel tempo sull’argomento delle diverse abilità e competenze in materia di apprendimento scolastico, con le relative difficoltà di integrazione e la necessità di trovare soluzioni tendenti alla non discriminazione ed all’inclusione. Se in presenza di un alunno con disturbi specifici di apprendimento la scuola non rispetta le indicazioni studiate da esperti del settore e trasposte in leggi, regolamenti, circolari e note ministeriali, per sopperire a tali difficoltà con misure di sostegno individualizzate, che sicuramente implicano un maggior impegno per gli insegnanti, la valutazione finale del consiglio di classe è “inutiliter data”, perché non supportata da quel percorso pedagogico specifico, che consente all’alunno in questione di far emergere le proprie competenze ed agli insegnanti di valutarlo con l’ausilio degli strumenti appropriati.
Nella fattispecie oggetto del ricorso all’esame le disposizioni provinciali, così come le note MIUR sull’argomento, risultano violate, con conseguente difetto d’istruttoria ed eccesso di potere nel pervenire al giudizio di non ammissione. In particolare:
a) All’elaborazione del “PEI” prodotto in giudizio, senza data, non ha partecipato la psicologa che ha formulato la valutazione funzionale, né vi è stata la partecipazione di altro specialista in materia dell’ASL ed inoltre non è da questa sottoscritto, neppure per presa visione e non è stato né firmato dai genitori per consenso, né loro rammostrato.
b) Non risulta esservi stata neppure durante l’anno scolastico alcuna collaborazione con l’ASL né un costante e necessario rapporto informativo-collaborativo con la famiglia -OMISSIS-.
c) Dalla documentazione agli atti non appare siano state messe in atto le necessarie misure compensative e dispensative e, quanto meno, non emerge che la valutazione di -OMISSIS- sia avvenuta tenendo conto di tali misure (dispensative, in particolare).
d) Non risulta che siano state effettuate riunioni, anche con eventuale intervento del servizio psicologico, per valutare gli interventi attuati e decidere come procedere.
e) Non esiste un patto con la famiglia e con l’alunno sui compiti a casa, nè risulta che siano state attuate le interrogazioni programmate e non è stata neppure presa in considerazione l’ipotesi di esonerare -OMISSIS- dalle prove scritte di lingua straniera.
Da quanto sin qui esposto deriva che la valutazione finale dell’alunno -OMISSIS-, in mancanza degli atti presupposti al giudizio differenziato, è avvenuta senza l’integrazione dei correttivi di legge ed in mancata applicazione dei criteri per gli scrutini finali nella -OMISSIS-, di cui al punto 3.2.E del Piano dell’offerta formativa (POF) -OMISSIS- dell’istituzione scolastica.
In conclusione il Collegio ritiene che l’impugnato giudizio e l’iter logico sotteso alla sua emanazione siano viziati dalla violazione della normativa sopra indicata, che ha condotto anche ad un difetto di istruttoria, motivazione inattendibile ed eccesso di potere.
Sulla base delle pregresse considerazioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il giudizio di non ammissione alla -OMISSIS- di -OMISSIS- e gli ulteriori presupposti giudizi oggetto di impugnazione.
Le spese seguono, come di norma, la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - sezione autonoma di Bolzano,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, che liquida nell’importo di euro 3000,00, oltre ad IVA, CPNA e contributo unificato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Margit Falk Ebner, Presidente
Marina Rossi Dordi, Consigliere, Estensore
Hans Zelger, Consigliere
Terenzio Del Gaudio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/03/2011
IL SEGRETARIO