Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/04/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza a trattazione scritta del 8 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2939/2023 R.G. Lavoro, promossa rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Sergio Piccione;
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cacioppo, per procura generale alle liti;
- RESISTENTE -
Avente ad oggetto: postumi infortunio e condanna all'erogazione del relativo indennizzo
CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.05.2023 conveniva in giudizio Parte_1
l' Esponeva: che in data 08.11.2021 aveva subito un infortunio sul lavoro riportando CP_1
“amputazione traumatica terzo distale falange ungueale 4° dito di sx” che veniva regolarmente denunziato;
che l' di Messina, dopo un periodo di inabilità CP_1
temporanea, con provvedimento del 02.03.2022, aveva riconosciuto al ricorrente una menomazione della integrità psico-fisica in misura del 3%; che, con nota del 31.05.2022, il ricorrente, aveva proposto formale opposizione ex art. 104 DPR 1124/1965, richiedendo all' convenuto di disporre visita medico-collegiale in quanto i postumi invalidanti CP_1 derivanti dall'infortunio avevano determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 15%, come da certificazione medica a firma del Dott. e Persona_1 da documentazione sanitaria prodotta in atti;
che l' di Messina, con provvedimento CP_1
del 02.03.2023, a seguito di visita medica collegiale, aveva riconosciuto al ricorrente una menomazione della integrità psico-fisica in misura del 3%; che essendo tale valutazione errata, l'odierno deducente aveva interesse ad adire l'Autorità Giudiziaria per ottenere il riconoscimento del suo diritto.
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rappresentante pro-tempore, alla costituzione in favore del ricorrente all'indennizzo in capitale commisurato all'entità del danno biologico nonché al pagamento dei ratei maturati a far tempo dalla domanda amministrativa con interessi e rivalutazione monetaria;
Sempre per l'effetto, nel caso in cui venga accertata un grado di menomazione pari o superiore al 16%, condannare l' in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore alla costituzione a favore del ricorrente dell'indennizzo in rendita o vitalizio erogato in rate mensili commisurato sia al danno biologico che alle conseguenze patrimoniali derivanti dalla riduzione della capacità lavorativa, nonché al pagamento dei ratei maturati a far tempo dalla domanda in sede amministrativa e con gli interessi e la rivalutazione monetaria…”.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con memoria depositata in data 12.12.2023 si costituiva in giudizio l' chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi.
La causa è stata istruita mediante c.t.u. medico legale.
Sostituita l'udienza del 08.04.2025 con il deposito di note scritte, la causa viene decisa.
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha accertato, sulla scorta della Persona_2 documentazione sanitaria e a seguito di un'accurata indagine medico-legale, che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie “Esiti cicatriziali e subamputazione falange distale quarto dito mano sinistra post-trauma” e ha precisato che: “In atto, detti esiti
(accertati, come puntuale criteriologia medico-legale impone, dopo disamina della documentazione sanitaria prodotta, raccolta anamnestica, esame obiettivo, in considerazioni di assenza di preesistenze) sono tali da determinare (con riferimento alle percentuali riportate dalle tabelle di legge D.L. n. 38 del 12.07.2000: - al codice 251, che prevede per Perdita della falange ungueale dell'anulare valutazione del 2 %; ed al codice
36, che prevede per cicatrici cutanee, non interessante il volto ed il collo, distrofiche, dicromiche valutazione massima per la mano del 10 % opportunamente ridotta in riferimento all'estensione, alla sede ed all'incidenza funzionale), Danno Biologico, nella misura complessiva del 4 % (quattro per cento) della totale. Considerando la natura delle
2 patologie rilevate e la documentazione sanitaria presente in atti è verosimile ritenere che tale percentuale di danno biologico (4 %) si sia concretizzata nel dicembre 2021”.
Le conclusioni medico legali cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio sono condivise da questo decidente in quanto coerenti e consequenziali alle valutazioni medico-legali effettuate e di cui alla relazione in atti.
Avuto riguardo alle superiori conclusioni, la domanda proposta dal ricorrente va rigettata.
Non si assoggetta l'istante al pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del d.l. n. 269/03 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli art. 76 e 77 del D. lgs. n. 113/02.
Le spese di ctu vanno poste a carico dell' come liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal ricorrente;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
-rigetta le domande;
- dichiara irripetibili le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
- pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico dell' come da separato CP_1
decreto.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 9 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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