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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/11/2025, n. 4309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4309 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 167/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] l'[...], rappresentata e Parte_1 difesa per mandato in atti dall'Avv. Passafiume Tania;
E
, nato a [...], il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso per mandato in atti dall'Avv. Rugolo Paolo;
CON L'INTERVENTO del
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 20 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi dopo l'introduzione del presente giudizio, hanno raggiunto un accordo, sottoscritto il 18.09.2025, per la pronuncia della separazione.
2. Alla successiva udienza del 20.10.2025 la causa è stata posta in decisione.
1 3. Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione nell'ambito dell'“istanza congiunta di trasformazione in procedimento consensuale” sottoscritto il 18.09.2025 e depositato il 19.09.2025, che di seguito integralmente si riportano:
“1) La signora continuerà ad abitare presso l'immobile Parte_1 adibito ad ex casa coniugale che verrà assegnata alla stessa, sito in Palermo, via Flavio Gioia n. 76, insieme al figlio ad oggi minorenne;
Per_1
2) I signori e eserciteranno Controparte_1 Parte_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica, seguendo le normali inclinazioni dello stesso.
3) I genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità sul figlio relativamente alle decisioni di ordinaria amministrazione. Invece, nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per il figlio, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita di relative, anche, all'istruzione e Per_1 alle eventuali cure sanitarie.
4) Salvo diverso accordo tra i coniugi, tenuto conto della volontà del figlio e del fatto che lo stesso diventerà maggiorenne nel mese di dicembre Per_1
2025, il sig. potrà tenere con sé il figlio almeno due pomeriggi a CP_1 settimana, dalle ore 18,00 alle ore 21,00, indicativamente il martedì ed il giovedì ed i fine settimana alterni dalle ore 9:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica, compatibilmente con le esigenze scolastiche dello stesso.
5) Il sig. avrà l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio CP_1 minore corrispondendo entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 150,00, che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) I coniugi, essendo entrambi impiegati ed economicamente indipendenti, convengono che l'assegno unico per il figlio minore verrà corrisposto Per_1 dall'INPS al 50% cadauno.
2 7) In ordine alle spese straordinarie i genitori contribuiranno nella misura del
50% ciascuno, secondo le indicazioni del protocollo in uso presso il Tribunale di
Palermo.
8) I signori e , nel pieno ed incondizionato rispetto dei CP_1 Pt_1 principi della genitorialità, si impegnano a seguire ed incentivare le concrete esigenze quotidiane del figlio, con particolare riferimento a casa, scuola, amici, vacanze, percorsi educativi, attività extrascolastiche, rispettando quanto espressamente indicato nell'allegato piano genitoriale costituente parte integrante del presente accordo da intendersi espressamente richiamato e trascritto al presente ricorso.
9) La nuda proprietà della casa coniugale sita in Palermo nella via Flavio
Gioia n. 76, composta da tre vani e accessori, riportato in catasto al fg. 49, mappale numero 1020, sub. 29, zona censuraria 2, categoria A/3, classe 5, vani 4, 5 e con R.C. di euro 218,46, verrà trasferita dalla signora
[...]
ai figli e , senza corrispettivo, in quota Parte_1 CP_2 Controparte_3 pari al 50% cadauno con successivo atto di trasferimento da parte della sig.ra in favore dei figli e . Parte_1 CP_2 Controparte_3
10) In esecuzione del presente accordo di separazione la signora
[...]
, con successivo atto di trasferimento, senza corrispettivo, si Parte_1 impegnerà ad alienare, con riserva di usufrutto vita natural durante in favore della stessa, la nuda proprietà del predetto immobile, pari all'intera unità immobiliare sita in Palermo nella via Flavio Gioia n. 76, composto da tre vani e accessori, riportato in catasto al fg. 49, mappale numero 1020, sub. 29, zona censuraria 2, categoria A/3, classe 5, vani 4, 5 e con R.C. di euro 218,46.
11) Il sig. che, ab origine, sin dalla stipula del contratto Controparte_1 di mutuo si è fatto carico di provvedere al pagamento delle singole rate mensili del contratto di mutuo continuerà a provvedere al pagamento delle stesse fino all'estinzione dell'intero debito residuo e si farà carico delle spese che saranno sostenute per il trasferimento della nuda proprietà in favore dei figli.
12) La signora si farà carico del pagamento delle Parte_1 utenze e degli oneri condominiali afferenti il predetto immobile fino alla permanenza della stessa presso l'immobile.
3 13) I coniugi si danno reciprocamente atto di avere provveduto alla divisione e all'assegnazione dei beni ed effetti personali, e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro avendo entrambi fonte di sostentamento lavorativa sufficiente a soddisfare i propri bisogni.
14) I coniugi si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione vale anche nulla osta per qualsiasi autorità competente”.
4. Le superiori condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie a disposizioni imperative di legge e sono conformi all'interesse della prole e possono essere, pertanto, recepite dal Tribunale.
5. In considerazione, infine, del complessivo esito del giudizio, va disposta la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] l'[...] e Parte_1
, nato a [...], il [...], i quali hanno Controparte_1 contratto matrimonio in Monreale (PA) il 6/07/2004, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 107, parte II, anno 2004, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice Relatore.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 167/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] l'[...], rappresentata e Parte_1 difesa per mandato in atti dall'Avv. Passafiume Tania;
E
, nato a [...], il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso per mandato in atti dall'Avv. Rugolo Paolo;
CON L'INTERVENTO del
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 20 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi dopo l'introduzione del presente giudizio, hanno raggiunto un accordo, sottoscritto il 18.09.2025, per la pronuncia della separazione.
2. Alla successiva udienza del 20.10.2025 la causa è stata posta in decisione.
1 3. Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione nell'ambito dell'“istanza congiunta di trasformazione in procedimento consensuale” sottoscritto il 18.09.2025 e depositato il 19.09.2025, che di seguito integralmente si riportano:
“1) La signora continuerà ad abitare presso l'immobile Parte_1 adibito ad ex casa coniugale che verrà assegnata alla stessa, sito in Palermo, via Flavio Gioia n. 76, insieme al figlio ad oggi minorenne;
Per_1
2) I signori e eserciteranno Controparte_1 Parte_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica, seguendo le normali inclinazioni dello stesso.
3) I genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità sul figlio relativamente alle decisioni di ordinaria amministrazione. Invece, nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per il figlio, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita di relative, anche, all'istruzione e Per_1 alle eventuali cure sanitarie.
4) Salvo diverso accordo tra i coniugi, tenuto conto della volontà del figlio e del fatto che lo stesso diventerà maggiorenne nel mese di dicembre Per_1
2025, il sig. potrà tenere con sé il figlio almeno due pomeriggi a CP_1 settimana, dalle ore 18,00 alle ore 21,00, indicativamente il martedì ed il giovedì ed i fine settimana alterni dalle ore 9:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica, compatibilmente con le esigenze scolastiche dello stesso.
5) Il sig. avrà l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio CP_1 minore corrispondendo entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 150,00, che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) I coniugi, essendo entrambi impiegati ed economicamente indipendenti, convengono che l'assegno unico per il figlio minore verrà corrisposto Per_1 dall'INPS al 50% cadauno.
2 7) In ordine alle spese straordinarie i genitori contribuiranno nella misura del
50% ciascuno, secondo le indicazioni del protocollo in uso presso il Tribunale di
Palermo.
8) I signori e , nel pieno ed incondizionato rispetto dei CP_1 Pt_1 principi della genitorialità, si impegnano a seguire ed incentivare le concrete esigenze quotidiane del figlio, con particolare riferimento a casa, scuola, amici, vacanze, percorsi educativi, attività extrascolastiche, rispettando quanto espressamente indicato nell'allegato piano genitoriale costituente parte integrante del presente accordo da intendersi espressamente richiamato e trascritto al presente ricorso.
9) La nuda proprietà della casa coniugale sita in Palermo nella via Flavio
Gioia n. 76, composta da tre vani e accessori, riportato in catasto al fg. 49, mappale numero 1020, sub. 29, zona censuraria 2, categoria A/3, classe 5, vani 4, 5 e con R.C. di euro 218,46, verrà trasferita dalla signora
[...]
ai figli e , senza corrispettivo, in quota Parte_1 CP_2 Controparte_3 pari al 50% cadauno con successivo atto di trasferimento da parte della sig.ra in favore dei figli e . Parte_1 CP_2 Controparte_3
10) In esecuzione del presente accordo di separazione la signora
[...]
, con successivo atto di trasferimento, senza corrispettivo, si Parte_1 impegnerà ad alienare, con riserva di usufrutto vita natural durante in favore della stessa, la nuda proprietà del predetto immobile, pari all'intera unità immobiliare sita in Palermo nella via Flavio Gioia n. 76, composto da tre vani e accessori, riportato in catasto al fg. 49, mappale numero 1020, sub. 29, zona censuraria 2, categoria A/3, classe 5, vani 4, 5 e con R.C. di euro 218,46.
11) Il sig. che, ab origine, sin dalla stipula del contratto Controparte_1 di mutuo si è fatto carico di provvedere al pagamento delle singole rate mensili del contratto di mutuo continuerà a provvedere al pagamento delle stesse fino all'estinzione dell'intero debito residuo e si farà carico delle spese che saranno sostenute per il trasferimento della nuda proprietà in favore dei figli.
12) La signora si farà carico del pagamento delle Parte_1 utenze e degli oneri condominiali afferenti il predetto immobile fino alla permanenza della stessa presso l'immobile.
3 13) I coniugi si danno reciprocamente atto di avere provveduto alla divisione e all'assegnazione dei beni ed effetti personali, e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro avendo entrambi fonte di sostentamento lavorativa sufficiente a soddisfare i propri bisogni.
14) I coniugi si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione vale anche nulla osta per qualsiasi autorità competente”.
4. Le superiori condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie a disposizioni imperative di legge e sono conformi all'interesse della prole e possono essere, pertanto, recepite dal Tribunale.
5. In considerazione, infine, del complessivo esito del giudizio, va disposta la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] l'[...] e Parte_1
, nato a [...], il [...], i quali hanno Controparte_1 contratto matrimonio in Monreale (PA) il 6/07/2004, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 107, parte II, anno 2004, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice Relatore.
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