Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/05/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
AKA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO - SEZ. II CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta a ruolo contenzioso civile, n. 6207/23 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento, riservata per la decisione all' udienza del 2/5/25 ex art. 189 cpc, vertente tra:
Parte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti S. Potenza e G. Simeone per mandato in atti
-ATTRICE OPPONENTE-
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in giudizio dall' avv. A. Briganti per mandato in atti
-CONVENUTA OPPOSTA-
Le conclusioni venivano rassegnate ai sensi dell'art. 189 cpc, n. 1, capoverso
FATTO
Parte 1 traeva in lite laCon atto ritualmente notificato, la societa' […]
Controparte_1 innanzi all' intestato Ufficio, opponendo, ex art. 645 cpc, il decreto ingiuntivo n. 1487/23, emesso il 2/11/23 dal Tribunale di sede (importo pari ad € 22291,50, oltre accessori e spese), per ivi sentirlo dichiarare revocato, gradatamente, previo ricalcolo del dare/avere, per la ripetizione delle somme illegittimamente riscosse dalla banca, vinte le spese con distrazione.
A supporto causale della pretesa, premettendo che la somma fosse stata domandata in monitorio dall' istituto di credito, odierno opposto, quale asserito residuo del contratto di mutuo chirografario concesso alla societa' istante, disconosceva, in rito, la documentazione prodotta in copia dal ricorrente, assunta anche come illegittimamente depositata, quindi ritenuta inefficace sul piano probatorio e, per conseguenza, inidonea a fondare la prova del credito avanzato.
Nel merito, eccepiva la nullita' del contratto di finanziamento per illiceita' della causa (in quanto violato lo scopo che caratterizza tale tipologia convenzionale), in ogni caso per carenza di prova scritta del credito reclamato, stante la violazione dell' art. 50 TUB, assunto, comunque, come non probatorio in fase cognitiva, e, infine, per indeterminabilita' delle clausole relative al tasso di interesse, opponendosi
La pretesa veniva avversata dalla convenuta, che, rivendicata la ritualita' della produzione documentale, sostenuta la sussistenza della prova scritta e la sua rituale formazione ai sensi della normativa di riferimento, negata ogni fondatezza alle censure meritorie formulate da controparte, concludeva per il rigetto dell' infondata opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione, gradatamente per l'accertamento dell' effettivo dovuto, e conseguente condanna dell' opponente al relativo pagamento, vinte le spese con distrazione.
Istruita come in atti, la causa veniva rimessa a decisione sulle rassegnate conclusioni.
MOTIVI
Pare chiaramente evincibile dalla lettura dell' atto introduttivo, che la societa' opponente abbia contestato il diritto di credito, avanzato dalla banca in via monitoria, sulla base di eccezioni attinenti, in primis, al rito, che, ferma la loro logica collocazione anteriore rispetto al merito, ne comporta l' esame pregiudiziale rispetto a quelle meritorie, stante la loro potenzialita' assorbente, ove opinate come fondate, rimanendo quelle attinenti al merito, concludentemente subordinate all' esito dell' esame preventivo.
La prima contestazione, riguardante la irrituale produzione documentale, oltre che infondata, si riverbera in termini ultronei in chiave definitoria, almeno per quanto mirata a contrastare il decreto ingiuntivo per difetto dei requisiti di ammissibilita'.
Pare, invero, oltremodo evidente che la documentazione depositata a conforto della pretesa creditoria sia corredata da rituale attestazione di conformita' (tanto risulta all' esame del fascicolo monitorio, qui allegato integralmente, come voluto dalle norme processuali), peraltro ripetuta dall' opposta pretendente in corso di giudizio (con dichiarazione del 20/1/25 - vedasi documentazione depositata in pari data dall' opposta).
Nondimeno, pur superata l'eccezione per quanto attenga alle modalita' di deposito telematico, rimane ferma la contestazione di difformita' ai sensi dell'art. 2719 c.c., che, tuttavia, ancora una volta si palesa inattendibile, tale da non poter trovare una ragionevole condivisione nella presente vertenza, potendosi facilmente desumere l'autenticita' dei documenti contestati.
Fermo che il giudice possa accertare la conformita' dell' atto (all' originale) anche mediante presunzioni (Cass. 24456/11, conf. 14950/18), occorre rilevare come nel caso in esame l'eccezione sia stata sollevata in modalita' del tutto generiche, in dispregio di quanto la stessa Corte di Legittimita' ha inteso ripetutamente opinare in tema, secondo la cui opinione non basta dichiarare il disconoscimento (in modo chiaro ed inequivoco) del documento, ma occorre, a pena di inefficacia dell' eccezione, specificare anche gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all' originale, non essendo sufficienti allo scopo ne' il ricorso a clausole di stile ne' generiche asserzioni (Cass. 16557/19, ex pluribus), dovendo contenere, dunque, specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato, tutti elementi qui nemmeno esplorati dalla parte avversante, che si e' rimenata genericamente ed apoditticamente a contestare di difformita' il contratto di mutuo ed il relativo piano di ammortamento, senza spiegare alcunche' in ordine agli esatti contenuti della contestazione dei documenti, e soprattutto, specificare quale parte degli stessi sarebbe difforme rispetto all' originale, tenuto conto, in ogni caso, che l' opponente non abbia mai contestato l' ontologica sussistenza del rapporto posto a base dell' ingiunzione. Ne deriva che tali documenti possono essere ragionevolmente posti a base dell' azione di pagamento quali validi elementi di prova, considerato anche che parte opponente ha formulato le proprie difese meritorie di nullita' proprio sulla base della produzione documentale (solo esplorativamente) contestata.
Cio' opportunamente chiarito, rimane ultronea anche l' eccezione di nullita' dell' estratto di salda- conto, prodotta dalla banca a fondamento del monitorio, ex art. 50 TUB, noto che tale documento, pur idoneo a fondare la prova scritta nella fase inaudita altera parte, rimane, nel successivo giudizio di opposizione, mero dato contabile, che, in quanto unilateralmente formato, ove contestato, non puo' assurgere alla dignita' di fonte dimostrativa del credito, se non meramente indiziaria, ripristinadosi, invero, gli oneri probatori pieni in capo al pretendente, che deve dimostrarne gli assunti secondo le regole proprie del processo a cognizione piena.
Cio' perche' nel processo ex art. 645 cpc., non si discute piu' di rituale concessione del decreto ingiuntivo o meno, quanto di fondatezza della domanda di pagamento, introdotta con l' originario ricorso monitorio.
Il che comporta che la contestazione di nullita' del salda-conto deve ritenersi del tutto assorbita dagli sviluppi innescati dall' opposizione, rimanendo integro l'onere dell' assuntosi creditore, giova ribadire, di provare gli elementi costitutivi della propria posizione di interesse, come esposta nel ricorso monitorio e ribadita con le difese qui formulate negli scritti difensivi successivi all' opposizione.
Potendosi esaminare, dunque, la domanda di pagamento, qualificabile quale azione di recupero degli importi residui concessi a mutuo (fondato sull' obbligo del mutuatario di restituzione di quanto ricevuto, secondo il tipico schema che caratterizza tale causale convenzionale), occorre delibare le ulteriori eccezioni impeditive avanzate dall' opponente, seguendo l' ordine dallo stesso esposto, di cui qualla di nullita' del contratto (per difetto di causa) si interpone quale profilo, ancora una volta, potenzialmente assorbente.
Afferma l' opponente, sul punto, che, da una parte il mutuo, in difetto di "traditio" dell' importo
(consegna), non si sarebbe mai perfezionato, e dall' altro sarebbe nullo per mancanza di causa, perche' finalizzata l'operazione a ripianare uno scoperto del conto corrente intrattenuto inter partes.
Anche tale profilo di censura non pare cogliere nel segno.
Le posizioni ermeneutiche si cui si fonda l' eccezione, in effetti, paiono ampiamente superate ed assorbite da novate visioni nomofilattiche elaborate dalla Suprema Corte, che recentemente, ha inteso dirimere il contrato venutosi a creare nella giurisprudenza soffermatasi in tema, affermando la validita' del cosiddetto "mutuo solutorio" (principio contenuto in Cass. S.U, 5841/25, a mente della quale, non e' necessaria la consegna "materiale” dell'importo per definire la validita' della transazione di mutuo, ma e' sufficiente operare la disponibilita' giuridica dell' importo in favore del beneficiario, che si realizza - anche - con il transito delle somme sul conto corrente dello stesso, sicche' l' accredito sul conto corrente perfeziona la “traditio” al pari della consegna materiale).
Evenienza verificatasi nel caso di specie, come affermato dalla stessa opponente, esattamente nella parte in cui rappresenta di non aver avuto la materiale disponibilita' del peculio oggetto di prestito, ma che lo stesso fosse stato "solo" accreditato in conto.
L'ulteriore questione impeditiva interposta dall' attrice, nel caso preordinata non a contrastare la validita' del rapporto, quanto l' entita' del dare/avere, vertente su assunta indeterminatezza o indeterminabilita' delle clausole relativa al tasso di interesse, fondata sull' asserita capitalizzazione composta degli interessi, senza che la stessa fosse stata pattuita nella convenzione, rimane, egualmente, smentita da recenti arresti di legittimita' soffermatisi in tema, che, inequivocabilmente, escludono che il sistema di ammortamento cosiddetto alla francese implichi nullita' del contratto per mancata determinazione dei tassi, essendo il cliente edotto degli stessi dalla messa a disposizione del piano stesso, che gli consente di verificare, in adempimento degli obblighi di informativa e trasparenza gravanti sull' istituto mutuante, se l' offerta rispondesse alle sue esigenze, sicche' gli interessi domandati, calcolati sulla base convenzionale, devono ritenersi conformi alle clausole predisposte, quindi determinati nel loro esatto ammontare (vedasi, in merito, Cass. S.U n. 15130/24, secondo cui la mancata indicazione del metodo di ammortamento e della capitalizzazione degli interessi non costituisce motivo di nullita' del contratto per indeterminatezza, anche se non contiene descrizione dettagliata del regime composto).
Il credito, pertanto, risulta certo, comprovato dalla produzione del contratto e del piano di ammortamento, e quantificabile, in difetto di contestazioni attinenti alla regolare consegna e visione dei documenti ed anche sulla veridicita' e rispondenza dei dati contabili su cui si fonda la richiesta di recupero.
Stante l'infondatezza dei motivi in rito ed in merito interposti dall' avversante societa', come argomentato, l'opposizione va disattesa, anche per come gratamente formulata, assorbite le gradate domande spiegate dall' opposta, opportunamente significandosi che le motivazioni qui adottate escludono l'esigenza di ulteriore istruttoria (pur invocata dall' opponente in sede id precisazione), non essendo prospettabile una appendice di indagine tecnica su questioni gia' definibili allo stato degli atti.
Le spese, avuto riguardo al "revirement" giurisprudenziale in tema di ammortamento composto, di cui parte opposta ha inteso giovarsi, in quanto intervenuto solo in corso di giudizio (maggio 24), possono essere ragionevolmente compensate per la meta', con condanna dell' opponente alla rifusione del solo residuo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione, dichiara assorbite le gradate domande avanzate dall' opposta, confermando il decreto ingiuntivo avversato e condannando parte opponente alla rifusione del 50% delle spese di lite in favore dell' anstistatario procuratore dell' opposta, che si liquidano, gia' ridotte i frazione, in €
2000,00, di cui nulla per borsuali, oltre 15%, nonche' IVA e CAP, se dovuti, come per legge, con compensazione del residuo.
Cosi' deciso, Taranto, 24/5/25 IL GO A. TAURINO