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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 09/04/2024, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. 2643/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2643/2021 del Ruolo Generale promossa da:
FIMAS S.R.L. (c.f. 02284890122), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Paolo Travaglia;
ATTRICE contro
LOREN TEC S.R.L. (c.f. 09972040969), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Gaetano Mazza;
CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Per l'attrice Fimas S.r.l.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, premessa ogni necessaria declaratoria del caso e di legge,
Nel merito.
1) Accertare che Loren Tec srl è tenuta e per l'effetto condannarla al pagamento in favore di Fimas srl del complessivo importo capitale di € 35.918,53= dovuto in forza delle fatture nn. 1205 – 1280 – 1338 – 1404 – 1470 – 1530 – 1595 – 1652 – 1706 – 1776 – 1829 / 2020 (doc.ti 1/11) oltre interessi moratori ex d.lgs 231/02 – 192/12 dalla data di scadenza indicata nelle rispettive fatture sino al saldo effettivo;
ovvero in subordine per le somme ritenute di giustizia.
IN OGNI CASO.
2) Respingere ogni contraria e/o ulteriore domanda avversaria;
perché inammissibile e/o improcedibile e/o infondata in fatto ed in diritto oltre che priva di oggettivo riscontro, nonché contestata.
3) Condannare Loren Tec srl al pagamento delle spese e dei compensi professionali di causa (oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.c.p.a. di legge)”.
Per la convenuta Loren Tec S.r.l.
“La LOREN.TEC s.r.l., chiede revocarsi l'ordinanza emessa all'udienza dell'08.11.2023 nella parte in cui il Sig. G.U non ritiene provato l'impedimento dell'amministratore unico della convenuta e per pagina 1 di 6 l'effetto voglia disporre udienza per l'interrogatorio formale dello stesso.
Nel merito subordinato si riporta alla comparsa di costituzione e risposta le cui conclusioni abbiansi qui per riportate e trascritte parola per parola. Impugna le avverse difese e richieste.
In caso di remissione della causa in decisione, chiede fissarsi termine ex art. 190 c.p.c.
S.J.”.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Fimas S.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Busto Arsizio Loren Tec S.r.l., affermandosi creditrice nei confronti della stessa per complessivi euro
35.918,53 oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/02, importo spettante in forza delle forniture di materiale eseguite nel corso del 2020, documentate dalle fatture allegate all'atto introduttivo giudizio e la cui debenza era stata riconosciuta dalla società convenuta.
In via preliminare, pertanto, l'attrice domandava pronunciarsi ordinanza di pagamento di somme non contestate, ex art. 186-bis c.p.c., o, alternativamente, ordinanza di ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c., per il pagamento del già menzionato ammontare maggiorato degli interessi moratori, ovvero, per il pagamento della minor somma ritenuta di giustizia.
Nel merito, instava per la condanna della società convenuta a corrispondere euro 35.918,53, ovvero il minor importo riconosciuto come dovuto all'esito del procedimento.
Loren Tec S.r.l. si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 06-12-2021, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Tribunale adito a favore di quello di Milano, sia in applicazione del foro generale del convenuto, sia in applicazione del foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione previsto dall'art. 20 c.p.c.
Nel merito, la convenuta eccepiva il difetto di prova del credito azionato da Fimas S.r.l., attesa l'inidoneità allo scopo delle fatture da questa versate in atti. Negava, in ogni caso, di avere ricevuto le forniture di materiale in relazione alle quali le fatture predette erano state emesse e lamentava la condotta anticoncorrenziale assunta dall'attrice in collaborazione con il sig. AL OL, ex socio di Loren Tec S.r.l.. Esponeva, infatti, la società convenuta, dopo avere premesso di essere stata per anni distributrice in esclusiva per tutto il Centro-Sud Italia dei prodotti commercializzati da Fimas S.r.l., che il OL era fuoriuscito dalla compagine societaria per avviare una propria attività imprenditoriale ed era riuscito ad interporsi nei consolidati rapporti fra le due società, assumendo in proprio la distribuzione dei prodotti Fimas S.r.l. in luogo della società convenuta e sottraendo a quest'ultima una consistente quota di mercato. Loren Tec S.r.l. lamentava, perciò, l'illegittimo sviamento di clientela subito ed il danno conseguentemente derivatone, per il risarcimento del quale si riservava di promuovere separato giudizio.
Concludeva, quindi, domandando il rigetto della domanda avversaria.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 09-12-2021 il Giudice rigettava la richiesta di parte attrice finalizzata all'emissione delle ordinanze di cui agli artt. 186-bis e 186- ter c.p.c., non ravvisandone i presupposti, e concedeva i termini previsti dall'art. 183 c.p.c. richiesti dalle parti, le quali depositavano le rispettive memorie.
La causa era quindi istruita con l'assunzione della sola prova orale per testi sui capitoli articolati da parte attrice ed ammessi, mentre l'interrogatorio formale del legale rappresentante di Loren Tec S.r.l., pur ammesso dal Giudice, non poteva avere luogo stante la mancata comparizione del legale rappresentante stesso all'udienza fissata per l'espletamento dell'incombente.
Esaurita l'istruzione probatoria, le parti precisavano le conclusioni nel corso dell'udienza del 09-01- 2024, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. All'esito, il Giudice tratteneva la pagina 2 di 6 causa in decisione e concedeva i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*** *** ***
Prima di addentrarsi nella disamina delle questioni sottese alla presente controversia, si rileva come la comparsa di costituzione e risposta depositata da parte convenuta in data 06-12-2021 (alla quale, peraltro, la stessa si riportava poi in toto al momento di precisare le conclusioni) in realtà non articoli conclusioni distinte e separate dalle premesse in fatto ed in diritto dell'atto.
Tuttavia, l'insieme delle argomentazioni colà svolte dalla difesa di Loren Tec S.r.l., dalla stessa ribadite nelle successive difese, consente comunque al Giudicante di ricostruire quali fossero le domande formulate da parte convenuta, ragion per cui non si ravvisano elementi tali da inficiare la validità della comparsa di costituzione e risposta, tenuto altresì conto del rilievo che, in corso di causa, parte attrice non eccepiva alcunché rispetto a tale profilo. La peculiare struttura dell'atto di costituzione in giudizio di Loren Tec S.r.l. non osta dunque ad una decisione nel merito della controversia, ritenuto di dover dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “La formulazione delle conclusioni richiesta dall'art. 167 cod. proc. civ., pur integrando un elemento costitutivo della comparsa di risposta, non implica che il loro difetto sia di per sé causa di nullità dell'atto ove, dal tenore complessivo dello stesso, non risultino genericità o imprecisioni, e dunque sia raggiunto il suo scopo” (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza 12-06-2008, n. 15707).
Ciò premesso, passando all'esame delle domande svolte dalle parti, occorre dapprima soffermarsi sull'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio sollevata da Loren Tec S.r.l. Questa affermava, infatti, la competenza per territorio del Tribunale di Milano, sia in base al criterio di collegamento del foro generale delle persone giuridiche, identificato dall'art. 19 c.p.c. nel luogo in cui esse hanno la sede legale (nel caso di specie, la città di Milano), sia avuto riguardo al foro facoltativo per le cause di obbligazione, che l'art. 20 c.p.c. fa coincidere con il luogo in cui è sorta o deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio.
Tale ultima norma deve essere letta in combinato disposto con l'art. 1182 c.c., il quale stabilisce che, se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, vale la regola per cui
“l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio” (comma 3).
Dall'applicazione alla presente controversia del combinato disposto delle disposizioni in esame discende che, in difetto di espresso accordo tra le parti circa il luogo di adempimento delle obbligazioni dedotte in giudizio, accordo al quale né Fimas S.r.l. né Loren Tec S.r.l. facevano alcun richiamo in corso di causa e della cui esistenza, comunque, non fornivano alcuna prova, tale luogo deve essere individuato in quello ove ha sede la parte che si afferma creditrice, ovvero Fimas S.r.l.. Situandosi, essa, in territorio di Fagnano Olona, ovvero entro il circondario del Tribunale di Busto Arsizio, deve concludersi che, contrariamente a quanto eccepito dalla società convenuta, l'attrice del tutto legittimamente radicava il presente procedimento innanzi a questo Tribunale, da ritenersi territorialmente competente a conoscere della presente controversia al pari, ed in alternativa, del
Tribunale di Milano, a propria volta competente in base al criterio di collegamento del foro generale delle persone giuridiche.
Così stabilita la competenza territoriale del Giudice adito, è possibile affrontare il merito della controversia e la fondatezza o meno della pretesa creditoria fatta valer da Fimas S.r.l.
pagina 3 di 6 Il confronto tra fatture (docc. 1 – 11), ordinativi da parte di Loren Tec S.r.l. (docc. 14 – 24) e documenti di trasporto dei materiali ordinati (docc. 25 – 35), tutti prodotti in giudizio da parte attrice, evidenzia la totale coerenza tra le prime ed i secondi e le bolle di accompagnamento, essendovi completa coincidenza tra la tipologia di merce, i quantitativi ed i prezzi descritti negli uni e negli altri. Del resto, non consta che, al tempo dei fatti per cui è causa, Loren Tec S.r.l. avesse sollevato contestazioni di sorta rispetto al materiale compravenduto, né dal punto di vista qualitativo, né dal punto di vista quantitativo, mentre in corso di causa essa si limitava in maniera generica a negare di averlo mai ricevuto, adducendo che lo stesso sarebbe stato consegnato a soggetti terzi grazie all'interposizione dell'ex socio OL.
Il che risulta radicalmente contraddetto, oltre che dai documenti ora richiamati, anche dalle prove orali assunte nel corso dell'istruttoria.
I testi SA NA e CO IM AT, rispettivamente responsabile del sistema gestione qualità, ufficio acquisti e programmazione di Fimas S.r.l. e customer service responsabile delle spedizioni presso la stessa, entrambi sentiti all'udienza del 31-01-2023, prendevano visione dei documenti di cui sopra e confermavano tutte le circostanze dedotte nei capitoli di prova ammessi.
In particolare, il teste AT, occupatosi delle relazioni con Loren Tec S.r.l. nella propria qualità di customer service, illustrava le consuete modalità di evasione degli ordini che pervenivano a Fimas S.r.l. da parte dalla clientela, e da Loren Tec S.r.l. nel caso di specie. Il processo era gestito in prima persona dal teste medesimo, al pari della predisposizione dei documenti di trasporto destinati ad accompagnare i prodotti in fase di consegna. La procedura era ulteriormente chiarita dalla teste NA, la quale, oltre ad avere riconosciuto le fatture azionate da Fimas S.r.l., di cui ai documenti nn. 1 – 11 del fascicolo attoreo, avendole personalmente predisposte nella propria qualità di addetta alla fatturazione, confermava che tutti gli ordinativi in atti (documenti nn. 14 – 24) erano pervenuti da Loren Tec S.r.l. e puntualizzava che gli stessi, una volta ricevuti da Fimas S.r.l., erano stati inseriti nel software gestionale dell'azienda, il quale generava automaticamente una conferma con numerazione progressiva dell'ordine preso in carico, immediatamente restituita alla committenza in modalità parimenti automatica.
Di fronte alle concordi ed inequivocabili dichiarazioni rese dai testi escussi, della cui genuinità non v'è motivo di dubitare, e segnatamente innanzi all'avvenuto riconoscimento degli ordinativi inoltrati da Loren Tec S.r.l. nei documenti numerati dal 14 al 24 del fascicolo attoreo, ai chiarimenti forniti rispetto al funzionamento del sistema di gestione degli ordinativi stessi, nonché alla generazione ed all'invio automatizzato alla cliente della conferma della loro presa in carico, la tesi paventata dalla difesa di parte convenuta, secondo cui Fimas S.r.l. avrebbe erroneamente fatturato a Loren Tec S.r.l. la fornitura di materiale in realtà destinato a terzi, appare del tutto priva di verosimiglianza.
Per quanto le riferite risultanze documentali e testimoniali risultino di per sé idonee a determinare l'accoglimento della domanda attorea, la fondatezza di quest'ultima è ulteriormente corroborata dagli elementi desumibili dal contegno processuale tenuto da Loren Tec S.r.l. in corso di causa.
Innanzitutto, va ricordato che la società convenuta disattendeva immotivatamente l'ordine di esibizione dei registri I.V.A. vendite e dei registri I.V.A. acquisti formulato ex art. 210 c.p.c. dal Giudice con ordinanza del 12-04-2022. Se è vero che l'inottemperanza a tale ordine non comporta alcuna specifica sanzione e che la mancata ottemperanza non può essere considerata un'implicita ammissione dei fatti da provare, è però altrettanto vero che il giudice, valutati complessivamente tutti gli elementi istruttori (nel caso di specie rinvenibili, come detto, nei documenti offerti in comunicazione da parte attrice e nel contenuto delle dichiarazioni testimoniali), può legittimamente trarre dal rifiuto argomenti di prova in pregiudizio della parte inadempiente, in forza del disposto dell'art. 116, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass.
Civ., Sez. Lav., Sentenza 27-01-2017, n. 2148; Cass. Civ., Sez. I, Sentenza 13-08-2004, n. 15768).
pagina 4 di 6 In secondo luogo, va ulteriormente rimarcato che il legale rappresentante di Loren Tec S.r.l. non compariva all'udienza dell'08-11-2023, nel corso della quale avrebbe dovuto essere sottoposto ad interrogatorio formale sui capitoli di prova orale articolati dalla difesa di parte attrice e non offriva una valida giustificazione per la propria assenza. A tale riguardo, in questa sede non possono che ripetersi le motivazioni espresse con il provvedimento di rigetto reso in udienza rispetto all'istanza di parte convenuta di un rinvio per l'assunzione della prova orale, attesa la palese inidoneità della documentazione medica esibita allora dalla difesa di parte convenuta a costituire idonea giustificazione della mancata comparizione, non comprovando essa la sottoposizione in via di urgenza del legale rappresentante di Loren Tec S.r.l. a ricovero ospedaliero e tantomeno l'esecuzione di intervento chirurgico sulla sua persona.
A tale riguardo, l'art. 232 c.p.c. stabilisce che, se la parte non si presenta per rendere l'interrogatorio formale o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio. Secondo pacifico indirizzo “in tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova” (Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza 02-09-2022, n. 25935; in senso conforme, Cass. Civ., Sez. VI – III, Ordinanza
27-12-2021, n. 41643; Cass. Civ., Sez. VI – II, Ordinanza 18-04-2018, n. 9436). Più specificatamente, la mancata presentazione all'interrogatorio formale, senza che ricorra una valida giustificazione a sostegno di tale condotta, può comportare il venire in rilievo “di una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio 'valutato ogni altro elemento di prova" (Cass. Civ., Sez. VI – II. Ordinanza 01-03-2018, n. 4837; in senso conforme, Cass. Civ., Sez.
VI – III, Ordinanza 19-09-2014, n. 19833).
Calando tali principi nel caso di specie, il complessivo quadro probatorio emerso in corso di causa, valutato congiuntamente alla immotivata inottemperanza all'ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. e all'ingiustificata assenza all'udienza di assunzione dell'interrogatorio formale, inducono a ritenere come ammessi e provati i fatti dedotti da parte attrice, con conseguente accoglimento della domanda dalla stessa formulata.
La società convenuta deve pertanto essere condannata a pagare a Fimas S.r.l. il complessivo importo di euro 35.918,53 a saldo delle fatture allegate agli atti di causa, relative alle forniture di materiale rimaste impagate, oltre agli interessi di mora come da domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e ss.mm.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: accoglie la domanda formulata da Fimas S.r.l. nei confronti di Loren Tec S.r.l.; condanna Loren Tec S.r.l. a pagare a Fimas S.r.l. l'importo di euro 35.918,53 inclusa I.V.A., oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo;
condanna Loren Tec S.r.l. a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate in euro 6.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A. e anticipazioni (c.u., marche, spese di notifica e intimazione testi).
Busto Arsizio, 03-04-2024 pagina 5 di 6 Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2643/2021 del Ruolo Generale promossa da:
FIMAS S.R.L. (c.f. 02284890122), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Paolo Travaglia;
ATTRICE contro
LOREN TEC S.R.L. (c.f. 09972040969), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Gaetano Mazza;
CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Per l'attrice Fimas S.r.l.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, premessa ogni necessaria declaratoria del caso e di legge,
Nel merito.
1) Accertare che Loren Tec srl è tenuta e per l'effetto condannarla al pagamento in favore di Fimas srl del complessivo importo capitale di € 35.918,53= dovuto in forza delle fatture nn. 1205 – 1280 – 1338 – 1404 – 1470 – 1530 – 1595 – 1652 – 1706 – 1776 – 1829 / 2020 (doc.ti 1/11) oltre interessi moratori ex d.lgs 231/02 – 192/12 dalla data di scadenza indicata nelle rispettive fatture sino al saldo effettivo;
ovvero in subordine per le somme ritenute di giustizia.
IN OGNI CASO.
2) Respingere ogni contraria e/o ulteriore domanda avversaria;
perché inammissibile e/o improcedibile e/o infondata in fatto ed in diritto oltre che priva di oggettivo riscontro, nonché contestata.
3) Condannare Loren Tec srl al pagamento delle spese e dei compensi professionali di causa (oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.c.p.a. di legge)”.
Per la convenuta Loren Tec S.r.l.
“La LOREN.TEC s.r.l., chiede revocarsi l'ordinanza emessa all'udienza dell'08.11.2023 nella parte in cui il Sig. G.U non ritiene provato l'impedimento dell'amministratore unico della convenuta e per pagina 1 di 6 l'effetto voglia disporre udienza per l'interrogatorio formale dello stesso.
Nel merito subordinato si riporta alla comparsa di costituzione e risposta le cui conclusioni abbiansi qui per riportate e trascritte parola per parola. Impugna le avverse difese e richieste.
In caso di remissione della causa in decisione, chiede fissarsi termine ex art. 190 c.p.c.
S.J.”.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Fimas S.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Busto Arsizio Loren Tec S.r.l., affermandosi creditrice nei confronti della stessa per complessivi euro
35.918,53 oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/02, importo spettante in forza delle forniture di materiale eseguite nel corso del 2020, documentate dalle fatture allegate all'atto introduttivo giudizio e la cui debenza era stata riconosciuta dalla società convenuta.
In via preliminare, pertanto, l'attrice domandava pronunciarsi ordinanza di pagamento di somme non contestate, ex art. 186-bis c.p.c., o, alternativamente, ordinanza di ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c., per il pagamento del già menzionato ammontare maggiorato degli interessi moratori, ovvero, per il pagamento della minor somma ritenuta di giustizia.
Nel merito, instava per la condanna della società convenuta a corrispondere euro 35.918,53, ovvero il minor importo riconosciuto come dovuto all'esito del procedimento.
Loren Tec S.r.l. si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 06-12-2021, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Tribunale adito a favore di quello di Milano, sia in applicazione del foro generale del convenuto, sia in applicazione del foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione previsto dall'art. 20 c.p.c.
Nel merito, la convenuta eccepiva il difetto di prova del credito azionato da Fimas S.r.l., attesa l'inidoneità allo scopo delle fatture da questa versate in atti. Negava, in ogni caso, di avere ricevuto le forniture di materiale in relazione alle quali le fatture predette erano state emesse e lamentava la condotta anticoncorrenziale assunta dall'attrice in collaborazione con il sig. AL OL, ex socio di Loren Tec S.r.l.. Esponeva, infatti, la società convenuta, dopo avere premesso di essere stata per anni distributrice in esclusiva per tutto il Centro-Sud Italia dei prodotti commercializzati da Fimas S.r.l., che il OL era fuoriuscito dalla compagine societaria per avviare una propria attività imprenditoriale ed era riuscito ad interporsi nei consolidati rapporti fra le due società, assumendo in proprio la distribuzione dei prodotti Fimas S.r.l. in luogo della società convenuta e sottraendo a quest'ultima una consistente quota di mercato. Loren Tec S.r.l. lamentava, perciò, l'illegittimo sviamento di clientela subito ed il danno conseguentemente derivatone, per il risarcimento del quale si riservava di promuovere separato giudizio.
Concludeva, quindi, domandando il rigetto della domanda avversaria.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 09-12-2021 il Giudice rigettava la richiesta di parte attrice finalizzata all'emissione delle ordinanze di cui agli artt. 186-bis e 186- ter c.p.c., non ravvisandone i presupposti, e concedeva i termini previsti dall'art. 183 c.p.c. richiesti dalle parti, le quali depositavano le rispettive memorie.
La causa era quindi istruita con l'assunzione della sola prova orale per testi sui capitoli articolati da parte attrice ed ammessi, mentre l'interrogatorio formale del legale rappresentante di Loren Tec S.r.l., pur ammesso dal Giudice, non poteva avere luogo stante la mancata comparizione del legale rappresentante stesso all'udienza fissata per l'espletamento dell'incombente.
Esaurita l'istruzione probatoria, le parti precisavano le conclusioni nel corso dell'udienza del 09-01- 2024, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. All'esito, il Giudice tratteneva la pagina 2 di 6 causa in decisione e concedeva i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*** *** ***
Prima di addentrarsi nella disamina delle questioni sottese alla presente controversia, si rileva come la comparsa di costituzione e risposta depositata da parte convenuta in data 06-12-2021 (alla quale, peraltro, la stessa si riportava poi in toto al momento di precisare le conclusioni) in realtà non articoli conclusioni distinte e separate dalle premesse in fatto ed in diritto dell'atto.
Tuttavia, l'insieme delle argomentazioni colà svolte dalla difesa di Loren Tec S.r.l., dalla stessa ribadite nelle successive difese, consente comunque al Giudicante di ricostruire quali fossero le domande formulate da parte convenuta, ragion per cui non si ravvisano elementi tali da inficiare la validità della comparsa di costituzione e risposta, tenuto altresì conto del rilievo che, in corso di causa, parte attrice non eccepiva alcunché rispetto a tale profilo. La peculiare struttura dell'atto di costituzione in giudizio di Loren Tec S.r.l. non osta dunque ad una decisione nel merito della controversia, ritenuto di dover dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “La formulazione delle conclusioni richiesta dall'art. 167 cod. proc. civ., pur integrando un elemento costitutivo della comparsa di risposta, non implica che il loro difetto sia di per sé causa di nullità dell'atto ove, dal tenore complessivo dello stesso, non risultino genericità o imprecisioni, e dunque sia raggiunto il suo scopo” (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza 12-06-2008, n. 15707).
Ciò premesso, passando all'esame delle domande svolte dalle parti, occorre dapprima soffermarsi sull'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio sollevata da Loren Tec S.r.l. Questa affermava, infatti, la competenza per territorio del Tribunale di Milano, sia in base al criterio di collegamento del foro generale delle persone giuridiche, identificato dall'art. 19 c.p.c. nel luogo in cui esse hanno la sede legale (nel caso di specie, la città di Milano), sia avuto riguardo al foro facoltativo per le cause di obbligazione, che l'art. 20 c.p.c. fa coincidere con il luogo in cui è sorta o deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio.
Tale ultima norma deve essere letta in combinato disposto con l'art. 1182 c.c., il quale stabilisce che, se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, vale la regola per cui
“l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio” (comma 3).
Dall'applicazione alla presente controversia del combinato disposto delle disposizioni in esame discende che, in difetto di espresso accordo tra le parti circa il luogo di adempimento delle obbligazioni dedotte in giudizio, accordo al quale né Fimas S.r.l. né Loren Tec S.r.l. facevano alcun richiamo in corso di causa e della cui esistenza, comunque, non fornivano alcuna prova, tale luogo deve essere individuato in quello ove ha sede la parte che si afferma creditrice, ovvero Fimas S.r.l.. Situandosi, essa, in territorio di Fagnano Olona, ovvero entro il circondario del Tribunale di Busto Arsizio, deve concludersi che, contrariamente a quanto eccepito dalla società convenuta, l'attrice del tutto legittimamente radicava il presente procedimento innanzi a questo Tribunale, da ritenersi territorialmente competente a conoscere della presente controversia al pari, ed in alternativa, del
Tribunale di Milano, a propria volta competente in base al criterio di collegamento del foro generale delle persone giuridiche.
Così stabilita la competenza territoriale del Giudice adito, è possibile affrontare il merito della controversia e la fondatezza o meno della pretesa creditoria fatta valer da Fimas S.r.l.
pagina 3 di 6 Il confronto tra fatture (docc. 1 – 11), ordinativi da parte di Loren Tec S.r.l. (docc. 14 – 24) e documenti di trasporto dei materiali ordinati (docc. 25 – 35), tutti prodotti in giudizio da parte attrice, evidenzia la totale coerenza tra le prime ed i secondi e le bolle di accompagnamento, essendovi completa coincidenza tra la tipologia di merce, i quantitativi ed i prezzi descritti negli uni e negli altri. Del resto, non consta che, al tempo dei fatti per cui è causa, Loren Tec S.r.l. avesse sollevato contestazioni di sorta rispetto al materiale compravenduto, né dal punto di vista qualitativo, né dal punto di vista quantitativo, mentre in corso di causa essa si limitava in maniera generica a negare di averlo mai ricevuto, adducendo che lo stesso sarebbe stato consegnato a soggetti terzi grazie all'interposizione dell'ex socio OL.
Il che risulta radicalmente contraddetto, oltre che dai documenti ora richiamati, anche dalle prove orali assunte nel corso dell'istruttoria.
I testi SA NA e CO IM AT, rispettivamente responsabile del sistema gestione qualità, ufficio acquisti e programmazione di Fimas S.r.l. e customer service responsabile delle spedizioni presso la stessa, entrambi sentiti all'udienza del 31-01-2023, prendevano visione dei documenti di cui sopra e confermavano tutte le circostanze dedotte nei capitoli di prova ammessi.
In particolare, il teste AT, occupatosi delle relazioni con Loren Tec S.r.l. nella propria qualità di customer service, illustrava le consuete modalità di evasione degli ordini che pervenivano a Fimas S.r.l. da parte dalla clientela, e da Loren Tec S.r.l. nel caso di specie. Il processo era gestito in prima persona dal teste medesimo, al pari della predisposizione dei documenti di trasporto destinati ad accompagnare i prodotti in fase di consegna. La procedura era ulteriormente chiarita dalla teste NA, la quale, oltre ad avere riconosciuto le fatture azionate da Fimas S.r.l., di cui ai documenti nn. 1 – 11 del fascicolo attoreo, avendole personalmente predisposte nella propria qualità di addetta alla fatturazione, confermava che tutti gli ordinativi in atti (documenti nn. 14 – 24) erano pervenuti da Loren Tec S.r.l. e puntualizzava che gli stessi, una volta ricevuti da Fimas S.r.l., erano stati inseriti nel software gestionale dell'azienda, il quale generava automaticamente una conferma con numerazione progressiva dell'ordine preso in carico, immediatamente restituita alla committenza in modalità parimenti automatica.
Di fronte alle concordi ed inequivocabili dichiarazioni rese dai testi escussi, della cui genuinità non v'è motivo di dubitare, e segnatamente innanzi all'avvenuto riconoscimento degli ordinativi inoltrati da Loren Tec S.r.l. nei documenti numerati dal 14 al 24 del fascicolo attoreo, ai chiarimenti forniti rispetto al funzionamento del sistema di gestione degli ordinativi stessi, nonché alla generazione ed all'invio automatizzato alla cliente della conferma della loro presa in carico, la tesi paventata dalla difesa di parte convenuta, secondo cui Fimas S.r.l. avrebbe erroneamente fatturato a Loren Tec S.r.l. la fornitura di materiale in realtà destinato a terzi, appare del tutto priva di verosimiglianza.
Per quanto le riferite risultanze documentali e testimoniali risultino di per sé idonee a determinare l'accoglimento della domanda attorea, la fondatezza di quest'ultima è ulteriormente corroborata dagli elementi desumibili dal contegno processuale tenuto da Loren Tec S.r.l. in corso di causa.
Innanzitutto, va ricordato che la società convenuta disattendeva immotivatamente l'ordine di esibizione dei registri I.V.A. vendite e dei registri I.V.A. acquisti formulato ex art. 210 c.p.c. dal Giudice con ordinanza del 12-04-2022. Se è vero che l'inottemperanza a tale ordine non comporta alcuna specifica sanzione e che la mancata ottemperanza non può essere considerata un'implicita ammissione dei fatti da provare, è però altrettanto vero che il giudice, valutati complessivamente tutti gli elementi istruttori (nel caso di specie rinvenibili, come detto, nei documenti offerti in comunicazione da parte attrice e nel contenuto delle dichiarazioni testimoniali), può legittimamente trarre dal rifiuto argomenti di prova in pregiudizio della parte inadempiente, in forza del disposto dell'art. 116, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass.
Civ., Sez. Lav., Sentenza 27-01-2017, n. 2148; Cass. Civ., Sez. I, Sentenza 13-08-2004, n. 15768).
pagina 4 di 6 In secondo luogo, va ulteriormente rimarcato che il legale rappresentante di Loren Tec S.r.l. non compariva all'udienza dell'08-11-2023, nel corso della quale avrebbe dovuto essere sottoposto ad interrogatorio formale sui capitoli di prova orale articolati dalla difesa di parte attrice e non offriva una valida giustificazione per la propria assenza. A tale riguardo, in questa sede non possono che ripetersi le motivazioni espresse con il provvedimento di rigetto reso in udienza rispetto all'istanza di parte convenuta di un rinvio per l'assunzione della prova orale, attesa la palese inidoneità della documentazione medica esibita allora dalla difesa di parte convenuta a costituire idonea giustificazione della mancata comparizione, non comprovando essa la sottoposizione in via di urgenza del legale rappresentante di Loren Tec S.r.l. a ricovero ospedaliero e tantomeno l'esecuzione di intervento chirurgico sulla sua persona.
A tale riguardo, l'art. 232 c.p.c. stabilisce che, se la parte non si presenta per rendere l'interrogatorio formale o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio. Secondo pacifico indirizzo “in tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova” (Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza 02-09-2022, n. 25935; in senso conforme, Cass. Civ., Sez. VI – III, Ordinanza
27-12-2021, n. 41643; Cass. Civ., Sez. VI – II, Ordinanza 18-04-2018, n. 9436). Più specificatamente, la mancata presentazione all'interrogatorio formale, senza che ricorra una valida giustificazione a sostegno di tale condotta, può comportare il venire in rilievo “di una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio 'valutato ogni altro elemento di prova" (Cass. Civ., Sez. VI – II. Ordinanza 01-03-2018, n. 4837; in senso conforme, Cass. Civ., Sez.
VI – III, Ordinanza 19-09-2014, n. 19833).
Calando tali principi nel caso di specie, il complessivo quadro probatorio emerso in corso di causa, valutato congiuntamente alla immotivata inottemperanza all'ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. e all'ingiustificata assenza all'udienza di assunzione dell'interrogatorio formale, inducono a ritenere come ammessi e provati i fatti dedotti da parte attrice, con conseguente accoglimento della domanda dalla stessa formulata.
La società convenuta deve pertanto essere condannata a pagare a Fimas S.r.l. il complessivo importo di euro 35.918,53 a saldo delle fatture allegate agli atti di causa, relative alle forniture di materiale rimaste impagate, oltre agli interessi di mora come da domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e ss.mm.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: accoglie la domanda formulata da Fimas S.r.l. nei confronti di Loren Tec S.r.l.; condanna Loren Tec S.r.l. a pagare a Fimas S.r.l. l'importo di euro 35.918,53 inclusa I.V.A., oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo;
condanna Loren Tec S.r.l. a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate in euro 6.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A. e anticipazioni (c.u., marche, spese di notifica e intimazione testi).
Busto Arsizio, 03-04-2024 pagina 5 di 6 Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino
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