Articolo 5 della Legge 4 marzo 2009, n. 15
Articolo 4Articolo 6
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20 marzo 2009
Art. 5. (Principi e criteri finalizzati a favorire
il merito e la premialita') 1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo e' finalizzato ad introdurre nell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttivita' e della qualita' della prestazionelavorativa, secondo le modalita' attuative stabilite dalla contrattazione collettiva, anche mediante l'affermazione del principio di selettivita' e di concorsualita' nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.
2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) stabilire percentuali minime di risorse da destinare al merito e alla produttivita', previa valutazione del contributo e del rendimento del singolo dipendente formulati in relazione al risultato, evitando la corresponsione generalizzata ed indifferenziata di indennita' e premi incentivanti a tutto il personale;
b) prevedere che la valutazione positiva conseguita dal dipendente in un congruo arco temporale costituisca un titolo rilevante ai fini della progressione in carriera e dei concorsi riservati al personale interno;
c) destinare al personale, direttamente e proficuamente coinvolto nei processi di ristrutturazione e razionalizzazione, parte delle economie conseguite con risparmi sui costi di funzionamento in proporzione ai risultati conseguiti dalle singole strutture amministrative;
d) stabilire che le progressioni meramente economiche avvengano secondo principi di selettivita';
e) definire una riserva di accesso dall'esterno alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle rispettive aree funzionali, anche tramite un corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione;
f) stabilire che le progressioni di carriera avvengano per concorso pubblico, limitando le aliquote da destinare al personale interno ad una quota comunque non superiore al 50 per cento;
g) individuare specifici e ulteriori criteri premiali per il personale coinvolto in progetti innovativi che ampliano i servizi al pubblico, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.
Entrata in vigore il 20 marzo 2009
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