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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/03/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 246/2021 R.G.A.G., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9 ottobre 2024, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, ,
[...] Parte_4
, , , tutti elettivamente Parte_5 Parte_6 Parte_7
domiciliati in Castrovillari (CS) alla Via Ettore Gallo, 45, presso e nello studio dell'Avv. Mimmo
Manfredi, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTI
E
, e, per esso, Controparte_1
quale procuratore con rappresentanza, la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliata in Bari alla Via Garruba n. 57, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Giammaria, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATA
E
1 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
APPELLATA - CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 30 settembre 2013 gli attori Parte_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 6
[...] Parte_7
settembre 2013, con cui la in Controparte_4
amministrazione straordinaria, aveva intimato alla società quale debitrice Parte_1
principale, ed a tutti gli altri attori, quali fideiussori, il pagamento della somma di € 991.486,43, a titolo di residuo capitale, interessi corrispettivi su rate insolute e interessi di mora al 22 novembre
2012, oltre spese per visure ipo-catastali e precetto, in forza del contratto di mutuo stipulato tra le parti per atto del notaio del 21 giugno 2010 per l'importo di €1.000.000,00, garantito da Per_1
garanzia ipotecaria.
A sostegno dell'opposizione, hanno dedotto (i) la nullità del contratto di mutuo, stipulato al solo fine di ripianare precedenti esposizioni debitorie verso la banca mutuante, alcune delle quali gravanti su terzi, e, comunque, a condizioni inique per lo stato di bisogno in cui il mutuatario versava e le sproporzionate garanzie richieste e in stato di pericolo;
(ii) l'inidoneità del contratto a fungere da valido titolo esecutivo;
(iii) la incertezza, la inesigibilità e la illiquidità del credito intimato in pagamento, determinato senza tenere conto dei versamenti eseguiti e previa illegittima applicazione dell'anatocismo e di tassi usurari;
(iv) la nullità delle fideiussioni prestate senza l'indicazione dell'importo massimo garantito.
Si è costituita in giudizio la banca precettante, che, puntualmente contestando i motivi di opposizione, ne ha chiesto il rigetto.
Con comparsa del 4 agosto 2015 si è costituito in giudizio il Controparte_1
, per il tramite della società quale cessionario del credito,
[...] CP_2
insistendo nelle già spiegate difese e formulate domande.
Indi, il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 783/2020 resa il 23 settembre 2020 e pubblicata il 24 settembre 2020, ha rigettato la domanda attorea e condannato la parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta e del terzo interveniente delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in € 10.439,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del
15%, iva e cpa come per legge.
2 2. Avverso detta sentenza, notificata in data 16 gennaio 2021, Parte_1 Parte_2
, , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, hanno interposto appello con citazione notificata il 12 febbraio 2021, a mezzo Parte_7
PEC, affidandolo a tre motivi così rubricati: 1) “Manifesta illogicità della sentenza omessa apparente, insufficiente e contraddittoria motivazione. Erronea interpretazione di legge”; 2)
“Errata interpretazione violazione e falsa applicazione art. 474 cpc omesso esame su fatti decisivi della controversia – Omessa pronuncia – Motivazione apparente – Omessa errata valutazione prove documentali. Violazione artt. 115 e 116 cpc”; 3) “Omessa pronuncia sulla dedotta capitalizzazione anatocistica e parzialmente apparentemente motivato sulla sollevata eccezione del tasso usurario. Omessa errata valutazione capi domanda. Mancata ammissione CTU”.
Hanno quindi concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma
Corte di Appello adita, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, attesi
i fondati motivi di appello e la manifesta ingiustizia della comminata condanna, in accoglimento dei motivi di gravame esposti, in via pregiudiziale e cautelare sospendere e/revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata […]. In via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale civile di Castrovillari g.i. dott.ssa Rosamaria Pugliese, per ingiusta pronuncia, violazione norme di legge, difetto di motivazione, omessa valutazione delle prove documentali prodotte in atti, omessa valutazione domanda, errata interpretazione di fatti e norme, omessa pronuncia su capi della domanda, motivazione apparente, mancata ammissione mezzi prova richiesti, e per l'effetto accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, per quanto emerso dalla documentale prodotta in giudizio, la nullità del contratto di mutuo fondiario per come impropriamente e simulatamente realizzato, perché assimilabile nei fatti ad un mutuo di scopo, in ogni caso non definibile fondiario e quindi ipotecario. In subordine riformare la sentenza appellata
e al fine di accertare e dichiarare la nullità del contratto concluso in frode alla legge per violazione dell'art. 2744 cc, ammettere le richieste istruttorie formulate in primo grado e disporne
l'assunzione negata radicalmente in prime cure mediante l'espletamento della prova testimoniale ovvero della CTU tecnico bancaria così come richiesto nelle note istruttorie e la verifica del superamento del tasso soglia degli interessi e l'applicazione degli interessi anatocistici illegittimi, ove non superata la richiesta da inefficacia del precetto per mancanza del titolo esecutivo. Tanto si appalesa come attività doverosa che il giudice di prime cure avrebbe dovuto espletare per calcolare l'eventuale esatto dare-avere tra le parti. Riformare infine la sentenza appellata in ordine al capo della condanna alle spese e competenze del primo grado perché manifestamente esose,
3 improvate, ingiuste anche in relazione all'attività espletata. Condannare parte appellata alle spese
e competenze di lite dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre accessori di legge e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto”.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito il Controparte_1
e, per esso, quale procuratore con rappresentanza, la
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 resistendo all'appello e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere: 1) in via preliminare, rigettare l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, non sussistendone i presupposti di legge per tutti i motivi indicati in premessa;
2) in rito ed in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c.; 4) in subordine, nel merito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione anche tardiva, rigettare l'avverso appello così come proposto, in quanto infondato in fatto e diritto per tutti i motivi indicati in premessa;
5) condannare, in ogni caso, gli appellanti alla rifusione delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio. Ci si oppone all'ammissione della CTU contabile per tutte le ragioni su esposte e stante la palese infondatezza e pretestuosità della domanda proposta a fini meramente dilatori”.
Con ordinanza del 18 ottobre 2021, la Corte ha dichiarato la contumacia della
[...]
, e, rigettate l'istanza d'inibitoria Controparte_3
e le richieste istruttorie, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12 luglio
2023.
All'udienza del 12 luglio 2023 la causa è stata rinviata all'8 maggio 2024 e, successivamente, all'udienza del 9 ottobre 2024, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
Indi, la Corte – viste le note – con ordinanza del 15 ottobre 2024 ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione di suddetta ordinanza, avvenuta il 17 ottobre 2024.
Appellante e appellato hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
3. Con “atto di rinuncia agli atti del giudizio di appello” presentato, telematicamente, il 6 febbraio
2025, gli appellanti hanno rinunciato agli atti del giudizio di appello.
Con “atto di accettazione rinuncia” presentata, telematicamente, il 6 febbraio 2025, la rinuncia è stata accettata dal e, per esso, in qualità Controparte_1
4 di mandataria con rappresentanza, la Controparte_2
[...]
4. La domanda congiunta di pronuncia di estinzione del processo, è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, il comma 1 dell'art. 306 c.p.c. dispone che del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni>>, mentre il comma
2 del medesimo articolo precisa che dalle parti o dai loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti>>. In forza del comma 3 dell'art. 306 c.p.c.
l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo>>.
Orbene, la rinuncia agli atti del giudizio – variamente individuata dalla dottrina ora in un negozio giuridico bilaterale a contenuto processuale, ora in un accordo processuale, ora infine in un negozio giuridico unilaterale eventualmente complesso, laddove occorra l'accettazione della controparte – consiste, in ogni caso, nell'espressa dichiarazione dell'attore – ovvero, nei successivi gradi di giudizio, della parte impugnante – di voler porre fine al processo senza giungere ad una pronuncia di merito sulla domanda da lui proposta. Essa deve essere accettata dalla parte nei confronti della quale è fatta la quale abbia un interesse alla prosecuzione del giudizio.
Ora, nel caso di specie, la rinuncia agli atti del giudizio è stata accettata dal
[...]
e, per esso, in qualità di mandataria con rappresentanza, la Controparte_1
Controparte_2
La regolarità della rinuncia e dell'accettazione comporta che vada dichiarata l'estinzione del processo, ex art. 306, comma 3, c.p.c.
5. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, stante la richiesta in tal senso concordemente avanzata dalle parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3 Parte_4
, , , , nei
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
confronti del e, Controparte_1
per esso, quale procuratore con rappresentanza, la
[...]
nonché di Controparte_2 Controparte_5
[...] in liquidazione coatta amministrativa, e avverso la sentenza
[...]
n. 783/2020, resa dal Tribunale di Castrovillari il 23 settembre 2020, pubblicata il 24 settembre
2020 e notificata il 16 gennaio 2021, così provvede:
a. Dichiara l'estinzione del giudizio.
b. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso il 20 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Carmela Ruberto
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