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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/11/2025, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BO
I Sezione Civile
R.G. 770/2025
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
IO IO SI Presidente
AN NO Consigliere relatore
Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FALVO TIZIANA con domicilio eletto in VIA ALTABELLA 15 40126
BO appellante e
(GIA' (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), assistito e difeso dall'Avv. ALVISI ROBERTO con C.F._2 domicilio eletto in VIA BELFIORE 3 40123 BO appellato
PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.- Con ricorso depositato in data 20.09.2023 dinanzi al Tribunale di Bologna, Parte_1 chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto
[...] con in data 18.04.2010, matrimonio dal quale sono nati i figli Controparte_1 Per_1
Per_ (23.04.2008) e (30.11.2011), dando atto di essere separato dal coniuge dal 2021, con sentenza resa su conclusioni congiunte che aveva previsto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli con assegno mensile di € 600,00, oltre il
100% delle spese sanitarie e il 50% delle altre spese straordinarie, nonché di versare la somma mensile di € 250,00 per il contributo di mantenimento alla moglie.
Il ricorrente, direttore di filiale di banca, rappresentando un peggioramento delle sue condizioni economiche (allegava maggiori costi per il carburante dell'auto, a seguito del suo trasferimento in una filiale più distante;
l'incremento della rata di mutuo per la casa coniugale da € 420,00 a € 670,00; rate di circa € 160,00 per il finanziamento dell'auto a lui intestata, ma in uso esclusivo alla moglie;
l'aumento dei tassi di interesse per il fido contratto per far fronte alle esigenze familiari;
il canone di locazione di € 350,00 per l'appartamento in cui si è trasferito dopo aver lasciato la casa familiare) ed allegando al contempo un miglioramento del quadro economico della moglie, chiedeva fissarsi in €
450,00 mensili l'assegno di mantenimento per i minori, oltre il 50% delle spese straordinarie, con affido condiviso, collocamento dei figli presso la madre e regolamentazione del diritto di visita, nonché la revoca dell'assegno stabilito per la moglie.
Si costituiva in giudizio concordando con la domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio e sulle richieste di affido condiviso e collocazione dei minori, ma chiedendo un assegno di mantenimento per entrambi i minori in misura pari ad
€ 1.000,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché un assegno divorzile in proprio favore pari ad € 450,00 rivalutabili.
In corso di causa veniva pronunciata sentenza parziale sul vincolo n.1097/2024.
In data 01.04.2025 il Tribunale di Bologna pronunciava sentenza definitiva n. 830/2025, con cui confermava le condizioni di separazione quanto ad affidamento e collocazione dei minori e assegnazione della casa coniugale;
poneva a carico del padre l'obbligo di versare alla la somma di € 800,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario CP_1 della prole, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 100% delle spese mediche se coperte da assicurazione, dovendosi dividere l'esubero al 50%, nonché il 50% pag. 2/8 delle spese straordinarie;
statuiva in capo al ricorrente l'obbligo di versare in favore dell'ex coniuge l'assegno divorzile di € 250,00 mensili annualmente rivalutabile.
In particolare i Tribunale rilevava la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della posto che, oltre al netto divario tra le CP_1 situazioni economiche delle parti, era pacifico che la avesse sacrificato la sua attività CP_1 lavorativa per dedicarsi alla famiglia, posto che, dopo la nascita della figlia, aveva lasciato la sua occupazione, con uno stipendio di circa € 1.450,00, e aveva poi ripreso dal 2017 attività lavorativa part-time, con decisione assunta di comune accordo tra i coniugi, al fine di meglio assolvere i compiti relativi alla cura e alla crescita dei figli, sollevando il padre dagli incombenti familiari.
2.- Avverso detta sentenza ha proposto appello, chiedendo la revoca Parte_1 dell'assegno divorzile posto a suo carico di € 250,00 mensili;
in subordine, la sua riduzione ad € 100,00 mensili, con condanna della a restituire le differenze percepite medio CP_1 tempore in esecuzione della sentenza di primo grado;
con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Con il primo motivo, l'appellante lamentava la violazione degli artt. 337-ter, co. 4, c.c. e
116 c.p.c., per aver il giudice erroneamente rilevato una sperequazione reddituale tra gli ex coniugi, rilevando che la durante la vita matrimoniale, ha deciso di non lavorare per CP_1 libera scelta e all'attualità ha un'occupazione stabile, con contratto a tempo indeterminato, con numerosi benefit e agevolazioni che incrementano significativamente la base reddituale fissa di € 1.000,00 mensili;
rileva inoltre che la stessa non sostiene alcuna spesa per la casa e per l'auto, essendo entrambe a carico dell'ex marito, mentre le utenze di luce e gas sono molto basse poiché l'abitazione dispone della massima classe di efficienza energetica ed è dotata di impianto fotovoltaico;
il luogo di lavoro della è inoltre vicino alla sua CP_1 residenza mentre il deve affrontare giornalmente 98 km per recarsi sul suo Parte_1 posto di lavoro. Il deduce che l'asserito aumento della propria retribuzione non Parte_1
è provato e comunque risulta fondato su un presupposto erroneo, ovvero il nuovo contratto collettivo per i bancari, in forza del quale l'aumento effettivo sul suo stipendio mensile è di soli € 158,00, del tutto irrilevante se rapportato all'aumento del costo della vita e alle numerose spese su di lui gravanti;
inoltre, riguardo all'aumento delle rate di mutuo, il giudice ha condotto una valutazione meramente ipotetica e priva di riscontro probatorio, pag. 3/8 posto che ogni previsione in merito ad un possibile calo dei tassi di interesse si basa su scenari incerti e condizionati da una molteplicità di fattori che possono mutare repentinamente;
il giudice non avrebbe tenuto conto che il mutuo in oggetto è a tasso variabile con soglia del 2%, con durata quarantennale e scadenza al 2048 né che la rata ha subito un sensibile aumento, passando da € 420,00 mensili a € 600,00. Allega, altresì, una serie di spese fisse che erodono notevolmente il suo stipendio mensile (carburante, finanziamento dell'auto, canone di locazione per l'appartamento di residenza, utenze elevate, mantenimento ordinario dei figli, assicurazione sanitaria).
In secondo luogo, contesta le valutazioni del giudice di prime cure in merito all'asserita sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile sul piano della funzione perequativo-compensativa, posto che la decisione della di dimettersi non è CP_1 stata assunta di comune intesa col marito, poiché il suo contratto di lavoro stipulato con l'Ascom di Bologna per il periodo compreso tra il 17.09.2007 e il 16.09.2008 si era risolto per naturale scadenza e mancato rinnovo da parte del datore;
la aveva dunque deciso CP_1 in autonomia di non riprendere a lavorare e le conseguenze di tale decisione erano unicamente riconducibili alla sua responsabilità, tenuto altresì conto che egli le aveva spesso offerto opportunità di lavoro, rinvenute tramite conoscenti e colleghi, che la ex moglie non aveva mai preso in considerazione e che tali circostanze trovavano riscontro nelle deposizioni dei testi escussi all'udienza del 24.09.2024. Non risultavano inoltre provate le occasioni di carriera a cui la aveva rinunciato per dedicarsi alla vita familiare e CP_1
l'attribuzione della casa familiare all'ex coniuge soddisfaceva interamente ogni funzione compensativo-perequativa dell'assegno divorzile. Aggiungeva inoltre di aver sempre rivestito un ruolo endofamiliare importante, prendendosi attivamente cura dei figli e partecipando anche ai lavori domestici.
In terzo luogo l'appellante deduceva l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile nella sua funzione assistenziale, posto che la non versava in CP_1 stato di bisogno e godeva di una capacità economica complessivamente aumentata rispetto ai tempi della separazione.
3.- Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello poiché Controparte_1 infondato e la conferma integrale della sentenza impugnata.
pag. 4/8 Sugli avversi motivi deduceva che la controparte aveva fornito un'erronea rappresentazione della realtà, avendo il nettamente migliorato la propria capacità economica Parte_1 rispetto al tempo della separazione a seguito della sottoscrizione del nuovo contratto dei bancari. In particolare, l'aumento del costo della vita dedotto ex adverso incideva molto di più sulla sua situazione a fronte delle maggiori esigenze dei figli, divenuti nel frattempo adolescenti, e la perdita di occasioni di crescita lavorativa era certamente riconducibile a scelte familiari adottate di comune accordo col marito, posto che prima della nascita della figlia la moglie lavorava presso l'Ascom di Bologna, con uno stipendio netto di circa Per_1
€ 1.450,00 e con prospettiva certa di crescita professionale. Deduceva inoltre che le spese per le utenze domestiche erano sempre state da lei sostenute, e che con il suo attuale lavoro da guardarobiera part-time percepiva circa € 600,00/€ 700,00 mensili (e non € 1.000,00 come asserito da controparte).
Rilevava inoltre che la scelta di lavorare part-time era dettata essenzialmente dall'esigenza seguire e gestire i minori nella loro educazione ed attività extrascolastiche, oltre che da motivi di salute, avendo subito un intervento chirurgico di mastectomia nel maggio 2023 a seguito della scoperta di un tumore al seno che le provocava stanchezza e difficoltà di movimento.
Rilevava infine che la sentenza appellata aveva ricostruito correttamente le posizioni delle parti e in particolare il quadro economico del , direttore di banca, con stipendio Parte_1 di oltre € 3.600,00 mensili, cui si aggiungevano tredicesima, premi di produttività e numerosi benefit, evidenziando che la decisione di occuparsi delle esigenze della famiglia, assunta in accordo col marito, aveva consentito a quest'ultimo di dedicarsi alla sua carriera.
4.- Il Pm interveniva.
5.- L'appello va accolto.
La controversia concerne esclusivamente il riconoscimento dell'assegno divorzile riconosciuto dal primo giudice con funzione perequativo- compensativa.
La ratio dell'assegno divorzile è da individuare nella solidarietà post coniugale ove, in presenza di una marcata disparità tra le condizioni economico-reddituali delle parti,
l'assegno svolge una funzione equilibratrice dei redditi, finalizzata non già alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del pag. 5/8 contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale.
Superando la rigida distinzione sviluppatasi nel tempo tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile, le Sezioni Unite hanno quindi rimarcato la necessità di una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori di cui all'art. 5 L. Div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla vita familiare, reddito delle parti, durata del matrimonio, età del richiedente), evidenziando le plurime funzioni proprie dell'assegno, ovvero assistenziale (in considerazione dell'assenza di reddito e di mezzi adeguati in capo al richiedente e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive), compensative-perequative (considerata la necessità di riconoscere un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento di un'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione del patrimonio comune e individuale, sulla base di scelte condivise, considerato il legame tra le capacità professionali e reddituali del coniuge forte e l'apporto fornito e i sacrifici sopportati dall'altro in costanza di matrimonio anche in rapporto alla sua durata e all'età del richiedente) e risarcitoria (in considerazione dell'eventuale responsabilità del coniuge
“forte” nella definitiva crisi del rapporto coniugale). (Cass. Sez. Un. 18287/2018).
L'assegno di divorzio, che ove riconosciuto con funzione perequativa-compensativa presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, in assenza di detto presupposto può quindi essere giustificato anche solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass. 26520/2024, Cassazione civile sez. I, 30/09/2025, (ud. 10/09/2025, dep.
30/09/2025), n.26392.
Nel caso di specie, premesso che è incontroverso che non sussistano i presupposti per un assegno assistenziale, la sperequazione reddituale tra i coniugi è incontestata, lì dove i redditi mensili del sono pari quasi al triplo di quelli della controparte (anche a Parte_1 prescindere dalla questione dell'effettivo aumento dello stipendio del di circa € Parte_1
300,00 rispetto all'epoca della separazione). pag. 6/8 È dimostrato che la moglie nel corso del matrimonio, durato circa 11 anni, dopo aver smesso di lavorare alla nascita della prima figlia (per scadenza del contratto a tempo determinato allora in essere al 30.6.2007) ha ripreso a lavorare solo dopo circa sette anni, con un contratto part-time, ed anche dopo la separazione (nel 2021) ha proseguito con detto contratto nonostante l'età raggiunta dai figli, la sua giovane età (anni 44) e la buona salute dell'epoca.
Se la mancanza di lavoro nei primi anni di matrimonio, nonostante alcune proposte lavorative reperite tramite suo marito, potrebbe essere interpretata comunque a sostegno della necessità del riconoscimento di un assegno con funzione perequativa-compensativa in ragione dell'indiscusso beneficio al menage familiare offerto dalla dedizione della madre alla cura della famiglia, con il risparmio di aiuti esterni, in questa sede la Corte ritiene che oggi non sussistano presupposti per detto riconoscimento, in considerazione dell'intervenuta intestazione della metà della casa familiare acquistata solo con denaro del marito nel 2008 al prezzo di € 332.800,00, di cui € 131.405,00 versati direttamente dal e il residuo mediante mutuo a lui esclusivamente intestato, circostanza non Parte_1 contestata, casa sulla quale sono stati anche effettuati importanti interventi di ristrutturazione energetica dal marito che comportano oggi rimborsi in favore della CP_1 odierna assegnataria della casa ove vive unitamente ai figli, come documentato sia per il
2024 sia per il 2025; la stessa risulta inoltre utilizzare in via esclusiva un'automobile acquistata dal marito con finanziamento a suo esclusivo carico con rata mensile di € 160,00.
Tra le spese sostenute oggi dal rilevano peraltro la rata di mutuo sull'abitazione Parte_1 coniugale (passata da circa € 420,00 ai tempi della separazione ad € 600,00 circa) e i costi di locazione di un nuovo immobile da lui abitato.
Peraltro, la mancata accettazione di proposte di lavoro offerte tramite amici di suo marito nei primi anni di matrimonio è stata confermata da tutti i testi escussi con dichiarazioni concordanti (cfr. testi , Tes_1 CP_3 Tes_2 Testimone_3 [...]
) e dimostra come, comunque, al di là delle considerazioni di cui al punto che Tes_4 precede, la scelta di non lavorare in quegli anni sia stata sostanzialmente unilaterale.
Per tutti questi motivi la Corte ritiene di dover escludere l'assegno divorzile a carico del così come riconosciuto dal Tribunale. Parte_1
pag. 7/8 Merita inoltre accoglimento la domanda del di restituzione delle somme medio Parte_1 tempore versate a tale titolo, dopo la sentenza di primo grado, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza (Cassazione civile sez. un., 08/11/2022, n.32914) secondo cui nell'ambito dei rapporti patrimoniali tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato — e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti — dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali o della prima sentenza impugnata
(come nel caso di specie), nel caso in cui vi sia una rivalutazione della condizione “del richiedente o avente diritto”, ove si accerti l'insussistenza “ab origine” dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile opera la “condictio indebiti”, ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, situazione che ricorre nell'ipotesi in esame.
All'accoglimento dell'appello e valutata la soccombenza in modo unitario tra primo e secondo grado in relazione alle varie domande proposte dalle parti questa Corte ritiene di compensare integralmente le spese di lite per la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di (GIA' Parte_1 Controparte_1 CP_2
, costituita, con l'intervento del Procuratore Generale, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Bologna n. 830/2025, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, in parziale riforma della sentenza impugnata così provvede: rigetta la domanda di assegno divorzile e per l'effetto dispone la restituzione di quanto finora versato dal a tale titolo dopo la sentenza di primo grado;
Parte_1 compensa le spese per entrambi i gradi.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte d'Appello di
Bologna il 13.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
AN NO IO IO SI
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BO
I Sezione Civile
R.G. 770/2025
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
IO IO SI Presidente
AN NO Consigliere relatore
Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FALVO TIZIANA con domicilio eletto in VIA ALTABELLA 15 40126
BO appellante e
(GIA' (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), assistito e difeso dall'Avv. ALVISI ROBERTO con C.F._2 domicilio eletto in VIA BELFIORE 3 40123 BO appellato
PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.- Con ricorso depositato in data 20.09.2023 dinanzi al Tribunale di Bologna, Parte_1 chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto
[...] con in data 18.04.2010, matrimonio dal quale sono nati i figli Controparte_1 Per_1
Per_ (23.04.2008) e (30.11.2011), dando atto di essere separato dal coniuge dal 2021, con sentenza resa su conclusioni congiunte che aveva previsto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli con assegno mensile di € 600,00, oltre il
100% delle spese sanitarie e il 50% delle altre spese straordinarie, nonché di versare la somma mensile di € 250,00 per il contributo di mantenimento alla moglie.
Il ricorrente, direttore di filiale di banca, rappresentando un peggioramento delle sue condizioni economiche (allegava maggiori costi per il carburante dell'auto, a seguito del suo trasferimento in una filiale più distante;
l'incremento della rata di mutuo per la casa coniugale da € 420,00 a € 670,00; rate di circa € 160,00 per il finanziamento dell'auto a lui intestata, ma in uso esclusivo alla moglie;
l'aumento dei tassi di interesse per il fido contratto per far fronte alle esigenze familiari;
il canone di locazione di € 350,00 per l'appartamento in cui si è trasferito dopo aver lasciato la casa familiare) ed allegando al contempo un miglioramento del quadro economico della moglie, chiedeva fissarsi in €
450,00 mensili l'assegno di mantenimento per i minori, oltre il 50% delle spese straordinarie, con affido condiviso, collocamento dei figli presso la madre e regolamentazione del diritto di visita, nonché la revoca dell'assegno stabilito per la moglie.
Si costituiva in giudizio concordando con la domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio e sulle richieste di affido condiviso e collocazione dei minori, ma chiedendo un assegno di mantenimento per entrambi i minori in misura pari ad
€ 1.000,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché un assegno divorzile in proprio favore pari ad € 450,00 rivalutabili.
In corso di causa veniva pronunciata sentenza parziale sul vincolo n.1097/2024.
In data 01.04.2025 il Tribunale di Bologna pronunciava sentenza definitiva n. 830/2025, con cui confermava le condizioni di separazione quanto ad affidamento e collocazione dei minori e assegnazione della casa coniugale;
poneva a carico del padre l'obbligo di versare alla la somma di € 800,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario CP_1 della prole, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 100% delle spese mediche se coperte da assicurazione, dovendosi dividere l'esubero al 50%, nonché il 50% pag. 2/8 delle spese straordinarie;
statuiva in capo al ricorrente l'obbligo di versare in favore dell'ex coniuge l'assegno divorzile di € 250,00 mensili annualmente rivalutabile.
In particolare i Tribunale rilevava la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della posto che, oltre al netto divario tra le CP_1 situazioni economiche delle parti, era pacifico che la avesse sacrificato la sua attività CP_1 lavorativa per dedicarsi alla famiglia, posto che, dopo la nascita della figlia, aveva lasciato la sua occupazione, con uno stipendio di circa € 1.450,00, e aveva poi ripreso dal 2017 attività lavorativa part-time, con decisione assunta di comune accordo tra i coniugi, al fine di meglio assolvere i compiti relativi alla cura e alla crescita dei figli, sollevando il padre dagli incombenti familiari.
2.- Avverso detta sentenza ha proposto appello, chiedendo la revoca Parte_1 dell'assegno divorzile posto a suo carico di € 250,00 mensili;
in subordine, la sua riduzione ad € 100,00 mensili, con condanna della a restituire le differenze percepite medio CP_1 tempore in esecuzione della sentenza di primo grado;
con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Con il primo motivo, l'appellante lamentava la violazione degli artt. 337-ter, co. 4, c.c. e
116 c.p.c., per aver il giudice erroneamente rilevato una sperequazione reddituale tra gli ex coniugi, rilevando che la durante la vita matrimoniale, ha deciso di non lavorare per CP_1 libera scelta e all'attualità ha un'occupazione stabile, con contratto a tempo indeterminato, con numerosi benefit e agevolazioni che incrementano significativamente la base reddituale fissa di € 1.000,00 mensili;
rileva inoltre che la stessa non sostiene alcuna spesa per la casa e per l'auto, essendo entrambe a carico dell'ex marito, mentre le utenze di luce e gas sono molto basse poiché l'abitazione dispone della massima classe di efficienza energetica ed è dotata di impianto fotovoltaico;
il luogo di lavoro della è inoltre vicino alla sua CP_1 residenza mentre il deve affrontare giornalmente 98 km per recarsi sul suo Parte_1 posto di lavoro. Il deduce che l'asserito aumento della propria retribuzione non Parte_1
è provato e comunque risulta fondato su un presupposto erroneo, ovvero il nuovo contratto collettivo per i bancari, in forza del quale l'aumento effettivo sul suo stipendio mensile è di soli € 158,00, del tutto irrilevante se rapportato all'aumento del costo della vita e alle numerose spese su di lui gravanti;
inoltre, riguardo all'aumento delle rate di mutuo, il giudice ha condotto una valutazione meramente ipotetica e priva di riscontro probatorio, pag. 3/8 posto che ogni previsione in merito ad un possibile calo dei tassi di interesse si basa su scenari incerti e condizionati da una molteplicità di fattori che possono mutare repentinamente;
il giudice non avrebbe tenuto conto che il mutuo in oggetto è a tasso variabile con soglia del 2%, con durata quarantennale e scadenza al 2048 né che la rata ha subito un sensibile aumento, passando da € 420,00 mensili a € 600,00. Allega, altresì, una serie di spese fisse che erodono notevolmente il suo stipendio mensile (carburante, finanziamento dell'auto, canone di locazione per l'appartamento di residenza, utenze elevate, mantenimento ordinario dei figli, assicurazione sanitaria).
In secondo luogo, contesta le valutazioni del giudice di prime cure in merito all'asserita sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile sul piano della funzione perequativo-compensativa, posto che la decisione della di dimettersi non è CP_1 stata assunta di comune intesa col marito, poiché il suo contratto di lavoro stipulato con l'Ascom di Bologna per il periodo compreso tra il 17.09.2007 e il 16.09.2008 si era risolto per naturale scadenza e mancato rinnovo da parte del datore;
la aveva dunque deciso CP_1 in autonomia di non riprendere a lavorare e le conseguenze di tale decisione erano unicamente riconducibili alla sua responsabilità, tenuto altresì conto che egli le aveva spesso offerto opportunità di lavoro, rinvenute tramite conoscenti e colleghi, che la ex moglie non aveva mai preso in considerazione e che tali circostanze trovavano riscontro nelle deposizioni dei testi escussi all'udienza del 24.09.2024. Non risultavano inoltre provate le occasioni di carriera a cui la aveva rinunciato per dedicarsi alla vita familiare e CP_1
l'attribuzione della casa familiare all'ex coniuge soddisfaceva interamente ogni funzione compensativo-perequativa dell'assegno divorzile. Aggiungeva inoltre di aver sempre rivestito un ruolo endofamiliare importante, prendendosi attivamente cura dei figli e partecipando anche ai lavori domestici.
In terzo luogo l'appellante deduceva l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile nella sua funzione assistenziale, posto che la non versava in CP_1 stato di bisogno e godeva di una capacità economica complessivamente aumentata rispetto ai tempi della separazione.
3.- Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello poiché Controparte_1 infondato e la conferma integrale della sentenza impugnata.
pag. 4/8 Sugli avversi motivi deduceva che la controparte aveva fornito un'erronea rappresentazione della realtà, avendo il nettamente migliorato la propria capacità economica Parte_1 rispetto al tempo della separazione a seguito della sottoscrizione del nuovo contratto dei bancari. In particolare, l'aumento del costo della vita dedotto ex adverso incideva molto di più sulla sua situazione a fronte delle maggiori esigenze dei figli, divenuti nel frattempo adolescenti, e la perdita di occasioni di crescita lavorativa era certamente riconducibile a scelte familiari adottate di comune accordo col marito, posto che prima della nascita della figlia la moglie lavorava presso l'Ascom di Bologna, con uno stipendio netto di circa Per_1
€ 1.450,00 e con prospettiva certa di crescita professionale. Deduceva inoltre che le spese per le utenze domestiche erano sempre state da lei sostenute, e che con il suo attuale lavoro da guardarobiera part-time percepiva circa € 600,00/€ 700,00 mensili (e non € 1.000,00 come asserito da controparte).
Rilevava inoltre che la scelta di lavorare part-time era dettata essenzialmente dall'esigenza seguire e gestire i minori nella loro educazione ed attività extrascolastiche, oltre che da motivi di salute, avendo subito un intervento chirurgico di mastectomia nel maggio 2023 a seguito della scoperta di un tumore al seno che le provocava stanchezza e difficoltà di movimento.
Rilevava infine che la sentenza appellata aveva ricostruito correttamente le posizioni delle parti e in particolare il quadro economico del , direttore di banca, con stipendio Parte_1 di oltre € 3.600,00 mensili, cui si aggiungevano tredicesima, premi di produttività e numerosi benefit, evidenziando che la decisione di occuparsi delle esigenze della famiglia, assunta in accordo col marito, aveva consentito a quest'ultimo di dedicarsi alla sua carriera.
4.- Il Pm interveniva.
5.- L'appello va accolto.
La controversia concerne esclusivamente il riconoscimento dell'assegno divorzile riconosciuto dal primo giudice con funzione perequativo- compensativa.
La ratio dell'assegno divorzile è da individuare nella solidarietà post coniugale ove, in presenza di una marcata disparità tra le condizioni economico-reddituali delle parti,
l'assegno svolge una funzione equilibratrice dei redditi, finalizzata non già alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del pag. 5/8 contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale.
Superando la rigida distinzione sviluppatasi nel tempo tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile, le Sezioni Unite hanno quindi rimarcato la necessità di una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori di cui all'art. 5 L. Div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla vita familiare, reddito delle parti, durata del matrimonio, età del richiedente), evidenziando le plurime funzioni proprie dell'assegno, ovvero assistenziale (in considerazione dell'assenza di reddito e di mezzi adeguati in capo al richiedente e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive), compensative-perequative (considerata la necessità di riconoscere un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento di un'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione del patrimonio comune e individuale, sulla base di scelte condivise, considerato il legame tra le capacità professionali e reddituali del coniuge forte e l'apporto fornito e i sacrifici sopportati dall'altro in costanza di matrimonio anche in rapporto alla sua durata e all'età del richiedente) e risarcitoria (in considerazione dell'eventuale responsabilità del coniuge
“forte” nella definitiva crisi del rapporto coniugale). (Cass. Sez. Un. 18287/2018).
L'assegno di divorzio, che ove riconosciuto con funzione perequativa-compensativa presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, in assenza di detto presupposto può quindi essere giustificato anche solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass. 26520/2024, Cassazione civile sez. I, 30/09/2025, (ud. 10/09/2025, dep.
30/09/2025), n.26392.
Nel caso di specie, premesso che è incontroverso che non sussistano i presupposti per un assegno assistenziale, la sperequazione reddituale tra i coniugi è incontestata, lì dove i redditi mensili del sono pari quasi al triplo di quelli della controparte (anche a Parte_1 prescindere dalla questione dell'effettivo aumento dello stipendio del di circa € Parte_1
300,00 rispetto all'epoca della separazione). pag. 6/8 È dimostrato che la moglie nel corso del matrimonio, durato circa 11 anni, dopo aver smesso di lavorare alla nascita della prima figlia (per scadenza del contratto a tempo determinato allora in essere al 30.6.2007) ha ripreso a lavorare solo dopo circa sette anni, con un contratto part-time, ed anche dopo la separazione (nel 2021) ha proseguito con detto contratto nonostante l'età raggiunta dai figli, la sua giovane età (anni 44) e la buona salute dell'epoca.
Se la mancanza di lavoro nei primi anni di matrimonio, nonostante alcune proposte lavorative reperite tramite suo marito, potrebbe essere interpretata comunque a sostegno della necessità del riconoscimento di un assegno con funzione perequativa-compensativa in ragione dell'indiscusso beneficio al menage familiare offerto dalla dedizione della madre alla cura della famiglia, con il risparmio di aiuti esterni, in questa sede la Corte ritiene che oggi non sussistano presupposti per detto riconoscimento, in considerazione dell'intervenuta intestazione della metà della casa familiare acquistata solo con denaro del marito nel 2008 al prezzo di € 332.800,00, di cui € 131.405,00 versati direttamente dal e il residuo mediante mutuo a lui esclusivamente intestato, circostanza non Parte_1 contestata, casa sulla quale sono stati anche effettuati importanti interventi di ristrutturazione energetica dal marito che comportano oggi rimborsi in favore della CP_1 odierna assegnataria della casa ove vive unitamente ai figli, come documentato sia per il
2024 sia per il 2025; la stessa risulta inoltre utilizzare in via esclusiva un'automobile acquistata dal marito con finanziamento a suo esclusivo carico con rata mensile di € 160,00.
Tra le spese sostenute oggi dal rilevano peraltro la rata di mutuo sull'abitazione Parte_1 coniugale (passata da circa € 420,00 ai tempi della separazione ad € 600,00 circa) e i costi di locazione di un nuovo immobile da lui abitato.
Peraltro, la mancata accettazione di proposte di lavoro offerte tramite amici di suo marito nei primi anni di matrimonio è stata confermata da tutti i testi escussi con dichiarazioni concordanti (cfr. testi , Tes_1 CP_3 Tes_2 Testimone_3 [...]
) e dimostra come, comunque, al di là delle considerazioni di cui al punto che Tes_4 precede, la scelta di non lavorare in quegli anni sia stata sostanzialmente unilaterale.
Per tutti questi motivi la Corte ritiene di dover escludere l'assegno divorzile a carico del così come riconosciuto dal Tribunale. Parte_1
pag. 7/8 Merita inoltre accoglimento la domanda del di restituzione delle somme medio Parte_1 tempore versate a tale titolo, dopo la sentenza di primo grado, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza (Cassazione civile sez. un., 08/11/2022, n.32914) secondo cui nell'ambito dei rapporti patrimoniali tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato — e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti — dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali o della prima sentenza impugnata
(come nel caso di specie), nel caso in cui vi sia una rivalutazione della condizione “del richiedente o avente diritto”, ove si accerti l'insussistenza “ab origine” dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile opera la “condictio indebiti”, ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, situazione che ricorre nell'ipotesi in esame.
All'accoglimento dell'appello e valutata la soccombenza in modo unitario tra primo e secondo grado in relazione alle varie domande proposte dalle parti questa Corte ritiene di compensare integralmente le spese di lite per la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di (GIA' Parte_1 Controparte_1 CP_2
, costituita, con l'intervento del Procuratore Generale, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Bologna n. 830/2025, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, in parziale riforma della sentenza impugnata così provvede: rigetta la domanda di assegno divorzile e per l'effetto dispone la restituzione di quanto finora versato dal a tale titolo dopo la sentenza di primo grado;
Parte_1 compensa le spese per entrambi i gradi.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte d'Appello di
Bologna il 13.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
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