Ordinanza collegiale 1 aprile 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 12/06/2025, n. 11552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11552 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11552/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11094/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11094 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Allavena, Angelo Raffaele Cassano, Alessandro Salustri e Alessandro Pierucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Raffaele Cassano in Roma, via Vittorio Colonna, 39;
contro
il Ministero delle imprese e del made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi e Sonia Caldarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 47;
-OMISSIS- in liquidazione, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, Direzione generale servizi di vigilanza - Divisione VII - Società fiduciarie e di revisione, a firma del Direttore generale, del 20 settembre 2024, prot. n. 77732, avente ad oggetto “-OMISSIS-. Istanza di accesso agli atti e documenti relativi agli accertamenti ispettivi effettuati presso la società -OMISSIS-”, notificata a mezzo PEC in data 20.9.2024, recante diniego dell’istanza di accesso ai documenti proposta dalla ricorrente in data 9 agosto 2024;
di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso e, segnatamente, della lettera di trasmissione del predetto provvedimento del 20.9.2024;
nonché per l’accertamento:
del diritto della ricorrente, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 7 agosto 1990 n. 241, e D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, di accedere alle risultanze dell’ispezione effettuata dalla competente direzione del Ministero nei confronti della società -OMISSIS-;
nonché per la condanna:
del Ministero all’esibizione mediante estrazione di copia dei documenti oggetto della predetta istanza entro un congruo termine, con contestuale nomina di un Commissario ad acta affinché provveda in luogo del Ministero in caso di infruttuoso scadere del termine all’uopo assegnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle imprese e del made in Italy e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Giulia La Malfa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero delle imprese e del made in Italy ha respinto la sua istanza di accesso agli atti relativi al procedimento ispettivo svolto nei confronti della società -OMISSIS-
2. In particolare, ha esposto di aver proposto, nella qualità di socio della -OMISSIS- dettaglianti Soc. coop., ricorso ai sensi degli artt. 2409 c.c. e 2545- quinquiedecies c.c. avanti il Tribunale di Bologna, domandando l’accertamento della sussistenza di gravi irregolarità gestionali all’interno del consorzio.
Le accuse erano scaturite dalla notizia per cui il Gruppo -OMISSIS- (ossia il partner di-OMISSIS- nell’operazione di acquisto degli assets italiani del Gruppo -OMISSIS-) avrebbe pagato 10 milioni di Euro, a titolo di consulenze per la gestione di alcuni investimenti, in favore di tale -OMISSIS-, costituita dalla fiduciaria -OMISSIS-, i cui fiducianti sarebbero -OMISSIS- (presumibilmente imparentati con -OMISSIS-, rispettivamente ex Amministratore delegato e Direttore finanziario di-OMISSIS-).
Su impulso del Tribunale, il Ministero ha avviato un’ispezione straordinaria nei confronti di-OMISSIS- da cui è scaturita la dichiarazione di improcedibilità del giudizio, ai sensi degli artt. degli artt. 2545- quinquiesdecies e 2409 c.c., ai sensi dei quali “ se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate ” possono denunziare i fatti al Tribunale il quale “ può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società” per “accertare se le violazioni sussistono ” e, in caso positivo, “ revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci ” e “ nominare un amministratore giudiziario” il quale “può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori ”.
Conclusa l’ispezione, la ricorrente ha avuto accesso alla documentazione relativa al procedimento ispettivo avviato nei confronti della convenuta-OMISSIS-, apprendendo così che l’ispezione era stata estesa nei confronti della fiduciaria -OMISSIS-.
3. Non avendo ricevuto riscontro circa l’esito di questa seconda ispezione, ha presentato istanza per avere accesso anche agli atti del procedimento riguardante -OMISSIS-, in particolare con riferimento al “ verbale dell’ispezione straordinaria completo di tutte le sue sezioni e dei relativi allegati, nonché alle eventuali richieste di integrazioni, supplementi di verifica, successive diffide a sanare irregolarità o provvedimenti sanzionatori che fossero stati irrogati a seguito della predetta ispezione ”. A fondamento dell’istanza ha dedotto di avere interesse a conoscere se: “ (a) il Cav. -OMISSIS- e/o soggetti legati da vincoli di parentela, coniugio o affinità con tali soggetti erano i titolari/soci effettivi di -OMISSIS- (di cui -OMISSIS- era fiduciaria); e, comunque, (b) -OMISSIS- abbia trasferito gli utili e le riserve distribuite da -OMISSIS- al Cav. -OMISSIS- e/o a soggetti ad essi legati da vincoli di parentela, coniugio o affinità ”.
4. L’istanza è stata rigettata Ministero che ha invocato, a sostegno del diniego: i) l’estraneità di -OMISSIS- rispetto al secondo procedimento ispettivo, disposto dall’Autorità di vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione con lo scopo di verificare la permanenza dei requisiti per il mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria, distinto e autonomo rispetto all’ispezione avviata nei confronti di-OMISSIS- su impulso della ricorrente, condotta dalla diversa Autorità di vigilanza sulle società cooperative, finalizzata all’accertamento dei requisiti mutualistici; ii) la genericità della domanda, con cui era chiesto l’accesso generalizzato ed esteso a tutta la documentazione ispettiva; iii) le esigenze di riservatezza connesse all’esercizio di un’attività fiduciaria.
Avverso il diniego, -OMISSIS- ha spiegato l’odierno ricorso, affidato a tre motivi di gravame, con cui la ricorrente ha contestato le ragioni opposte dal Ministero, deducendo di essere titolare di un interesse giuridicamente tutelato, diretto, concreto e attuale all’ostensione della documentazione richiesta.
5. Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle imprese e del made in Italy e la controinteressata -OMISSIS-, chiedendo il rigetto del ricorso.
6. Con ordinanza 6558 del 1 aprile 2025 il Collegio ha ordinato l’integrazione del contraddittorio, nei confronti di -OMISSIS- quale controinteressata rispetto alla richiesta di accesso.
La ricorrente ha adempiuto all’incombente, notificando il ricorso alla società con pec del 15 aprile 2025.
7. Nelle more del giudizio, il fascicolo ispettivo è stato acquisito dalla Procura della Repubblica di Bologna, che ha messo a disposizione di -OMISSIS- gli atti del procedimento penale.
Conseguentemente, la ricorrente ha dichiarato di non avere interesse alla definizione del giudizio.
8. All’udienza dell’11 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il Collegio deve, pertanto, prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata in atti dalla parte ricorrente e dichiarare, di conseguenza, l’improcedibilità del ricorso.
10. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite, attesa la concorde richiesta delle parti e considerata la novità delle questioni sottese al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti e gli altri soggetti menzionati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Marianna Scali, Primo Referendario
Giulia La Malfa, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giulia La Malfa | Francesco Mele |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.