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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 06/06/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2336/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Terme Vigliatore (Me), Via Maceo n. 254 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Mandanici che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Fabbi per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via Garibaldi n. 122/A, resistente,
Oggetto: Altre ipotesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'1 dicembre 2023 proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29520239002459426000, notificata il 4 luglio 2023, limitatamente alla cartella di pagamento n. 29520020008578312000 con la quale l aveva chiesto il pagamento della somma di € 27.023,56 a titolo CP_1 di rate premio, sanzioni civili e supplementi rate premio per gli anni
1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995 e 2001. Eccepiva la prescrizione della pretesa contributiva in quanto, anche considerando la validità della notifica della cartella (avvenuta il 22 maggio 2002), alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 4 luglio 2023, era già decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Nella resistenza dell all'udienza del 5 giugno 2025 la causa CP_1 veniva assunta in decisione.
L'opposizione non merita accoglimento.
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 22/3/2023 n. 8198, ha riaffermato il principio, invero già consolidato, secondo cui “in tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d. l. n.
78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo”. Ed altrettanto costantemente ha affermato che la mancata proposizione dell'opposizione avverso l'avviso di addebito nel termine perentorio di
40 giorni dalla sua notificazione, previsto dall'art. 24, co. 5, D. Lgs.
46/1999 (dettato con riferimento alla cartella di pagamento, ed esteso all'avviso di addebito emesso dall' dall'art. 30, co. 14, D.L.
78/2019, conv. in L. 122/2019), determina la decadenza dall'impugnazione del titolo e produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (giurisprudenza costante a partire da
Cass. 18145/2012), sicché il debitore perde la possibilità di far valere sia i vizi formali del titolo sia ogni contestazione circa il merito della pretesa, ivi compresa la prescrizione.
La mancata opposizione - precisa pure la Cassazione - all'avviso di addebito preclude l'esame del merito della pretesa creditoria, quale che sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore e, dunque, non consente al Giudice l'esame dell'eccezione di prescrizione del credito maturata nel periodo antecedente alla notificazione dell'avviso di addebito.
Ancora sugli effetti dell'irretrattabilità del credito, in mancanza di impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito nel termine ex art. 24 d.lgs. 46/99, con conseguente impossibilità di far valere la prescrizione maturata in epoca anteriore, va richiamata la sentenza Cass. 6713/22 secondo cui : “allo spirare del termine di quaranta giorni per l'impugnazione la cartella è divenuta irretrattabile, con la conseguenza che in sede di opposizione all'intimazione, quest'ultima notificata entro il termine di cinque anni, non può più farsi questione della prescrizione asseritamente maturata in epoca antecedente alla cartella (nel senso che l'omessa impugnazione della cartella nel prescritto termine perentorio produce
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo vedi pure Cass. n. 23397 del 17/11/2016)”.
Ancor più chiaramente la Corte di Cassazione ha statuito che
“qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (Cass. 29 novembre 2021, n. 37259).
Nella specie il ricorrente, per potere far valere la prescrizione del credito maturata in periodo precedente alla notifica dell'intimazione di pagamento – pacificamente avvenuta il 4 luglio 2023 – avrebbe dovuto proporre opposizione nel termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 d. lgs. 46/99.
Non avendo rispettato detto termine e depositato il ricorso l'1 dicembre 2023 e dunque ben oltre 40 giorni dopo detta notifica, non ha più tale possibilità, essendosi prodotto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, con la preclusione di ogni possibilità di far valere la prescrizione (cfr. Corte d'Appello di Messina, sentenza n.
173/2024 su fattispecie identica).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo in misura prossima ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 (in considerazione della semplicità della questione sul rilievo tardivo dell'eccezione di prescrizione), seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna al pagamento in favore dell delle Parte_1 CP_1 spese del giudizio, liquidate in € 4.700,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 6 giugno 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino