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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 30/06/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1586/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore
Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1586/2024 promossa da:
, nata a [...], il [...], di nazionalità senegalese, Parte_1
residente in [...], C.F. , rappresentata e C.F._1 difesa dall'avv. Elena Caire, C.F. e domiciliata presso il suo studio in Casale C.F._2
Monferrato, P.za Rattazzi, n. 9 PEC Email_1
CONTRO
nato a [...], il [...], di nazionalità senegalese, residente CP_1 in Montechiaro d'Acqui (AL) via Nazionale 52, C.F. C.F._3
CONVENUTO/CONTUMACE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica che ha concluso come in atti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha così concluso:
“…Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
1) Affidare la minore nata ad [...] il [...] c.f. Persona_1 C.F._4
esclusivamente alla madre sig.ra nata a [...] il [...], di Parte_1
nazionalità senegalese, C.F. con esercizio della potestà genitoriale in via C.F._1
esclusiva, sia con riferimento alle decisioni ordinarie che a quelle di maggiore interesse e rilevanza.
pagina 1 di 6 2) Stabilire e fissare la residenza stabile della minore presso la madre sig.ra . Parte_1
3) Stabilire la possibilità per il padre di mantenere contatti telefonici settimanali con la figlia e visite diurne con preavviso di almeno 3 giorni.
4) Determinare obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia con versamento alla madre di euro 250 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo 2018 del Tribunale di
Vercelli….”.
Il resistente non si costituiva in giudizio e all'udienza del 13 maggio 2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 20 maggio 2025, veniva escusso un informatore e la causa trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riferisce la ricorrente che la sig.ra contraeva matrimonio con il sig. Parte_1 CP_1
in data 23/06/2015 in MA LL (Gambia) come da certificato di matrimonio n. 0432892 emesso dalla Corte Islamica di Banjul (Repubblica della Gambia) prodotto dalla ricorrente in copia tradotta e legalizzata (sub doc. 2).
I coniugi entravano insieme in Italia in data 8 giugno 2015 e, a novembre 2016, si stabilivano nel comune di Morbello (AL) dove trovavano lavoro entrambi presso la cooperativa con sede a CP_2
Vercelli (VC) per gli anni dal 2016 al 2018.
La coppia concepiva un figlio e, in data 19/11/2019, ad Alessandria, nasceva la figlia Persona_1
attualmente residente con la madre in Casale Monferrato (doc. 3 – estratto atto di nascita con paternità e maternità).
Il padre, però, manifestava assoluto disinteresse verso la piccola e non contribuiva in alcun modo al suo mantenimento.
Ciò provocava una situazione di attrito che portava, ad agosto del 2020, ad un temporaneo allontanamento volontario del sig. in altra abitazione nel comune di Visone (AL). CP_1
Il sig. rientrava poi a casa nel mese di ottobre, ma, nonostante il periodo di separazione, il CP_1
ménage familiare ritornava esattamente come in precedenza ed ogni cosa gravava interamente sulla ricorrente.
Nel marzo 2023 il sig. si trasferiva in patria e lasciava la famiglia senza alcun sostegno salvo CP_1 inviare, solo una volta, l'importo di euro 100; la situazione della ricorrente con i figli è stata critica, addirittura dal punto di vista alimentare, e con la necessità di ricorrere a prestiti in denaro.
pagina 2 di 6 Durante la permanenza in patria il sig. , all'insaputa della ricorrente, chiedeva ed otteneva in data CP_1
14/06/2023 lo scioglimento del matrimonio, registrato dalla Corte Islamica di Banjul il 13/07/2023: la ricorrente aveva notizia di ciò solo successivamente e, atteso il diniego del sig. di consegnare la CP_1
documentazione, si attivava a settembre 2023 per reperire certificato del Consolato della Repubblica della Gambia cui è allegato certificato di divorzio n. 0042727 della Corte Islamica di Banjul e relativa dichiarazione notarile di autentica, entrambi tradotti e legalizzati (doc. 4). Nulla veniva statuito riguardo la figlia neppure citata nel documento. Per_1
La ricorrente, nel mese di giugno 2023, si trasferiva con i figli in Casale Monferrato, ove risiedono sue conoscenti: ad oggi la minore risiede insieme alla Madre e al fratello Persona_1 Parte_1
maggiore (figlio di altro padre) in Casale Monferrato, Via Lanza 105 (doc. 4 certificato Persona_2
contestuale di stato di famiglia e di stato libero).
, pur mantenendo la residenza anagrafica a Montechiaro d'Acqui (doc. 6), si è reso di CP_1
fatto irreperibile;
nel corso del 2023 ha visto la figlia solo a ottobre quando è venuto a prenderla a casa, ma dopo mezz'ora già la riaccompagnava.
Da notizie apprese della famiglia di origine, la ricorrente ha saputo che il sig. alla fine del 2023 CP_1
è rientrato in Africa, ma senza dare notizie di sé alla ricorrente, salvo inviare 150 euro nel mese di luglio
2023 e 150 euro nel mese di agosto 2023; il sig. ha parlato telefonicamente con la figlia per CP_1
pochi minuti con cadenza mensile salvo intensificare le chiamate nella primavera del 2024 sino a chiedere di vederla lunedì 8 aprile, dopo sei mesi di assoluta assenza, per meno di un'ora, e giovedì 4 maggio in piazza Mazzini a Casale Monferrato dalle ore 15.30 alle 19.00 circa.
La pressoché totale assenza del padre -sotto ogni profilo- interrotta da limitate e improvvise “apparizioni” ha causato alla madre numerosi e gravi problemi anche per la gestione scolastica e di salute della figlia: ogni documento che richieda il consenso paterno non può essere rilasciato e così pure per le attività scolastiche ed extra scolastiche della minore (il padre, nonostante fosse richiesto dalla scuola, non ha firmato l'iscrizione all'istituto, né la delega a terzi per il ritiro da scuola) sia per le esigenze mediche, tutto ciò con evidente danno per la minore stessa.
Inoltre, la madre non può fare rientro in visita alla famiglia di origine con la figlia senza il consenso del padre al viaggio.
Notevoli problemi sono occorsi per la salute di alla quale, causa frequenti infezioni alle vie Per_1 respiratorie, è stata prescritta l'asportazione di tonsille e adenoidi. Senonchè il necessario consenso del padre per il prericovero del 09/10/2024 è stato promesso, ma mai concesso: le richieste per telefono e messaggi sfociavano in litigi e, in ultimo, l'8 di ottobre il padre si è presentato a Casale, ma senza pagina 3 di 6 documenti e quindi senza possibilità di averne copia necessaria per il consenso atteso che i padre non intendeva essere presente al prericovero.
Neppure il padre si è presentato il 23/10/2024 giorno dell'intervento.
La minore, dopo la tonsillectomia, ha accusato un'emorragia ed è stata operata nuovamente d'urgenza dalle 18:00 alle 21:30, quindi trasferita in terapia intensiva e intubata e tutto ciò senza che il padre avesse mai chiesto notizie della sua salute: ciononostante la madre gli scriveva per informarlo. A questo punto il padre si è presentato in ospedale, ma solo per pochi minuti, dicendo che sarebbe tornato a trovarla il giorno successivo (24 ottobre).
Nei giorni successivi il padre ha effettuato qualche chiamata, ma non si è mai presentato a trovare la figlia che non ha visto fino al 10 novembre 2024.
Successivamente, dopo oltre un mese dall'intervento, la minore è rientrata a scuola, ma il padre non sa neppure quale scuola frequenti a Casale non avendo firmato l'iscrizione né altra documentazione scolastica, nonostante le richieste della madre, tanto che l'istituto scolastico ha acconsentito a che per la minore sottoscriva, ove necessario, la sola madre.
La teste escussa all'udienza del 20 maggio 2025 ha, di fatto, confermato quanto dedotto dalla ricorrente.
La residenza stabile della minore va, dunque, fissata presso la madre sig.ra . Parte_1
Quanto all'affidamento della minore, il Collegio reputa che il contegno del convenuto induca a disporre l'affido esclusivo con concentrazione delle competenze genitoriali in capo alla ricorrente.
L'attuale stato delle cose lascia emergere un contegno del padre che è in totale distonia anche con l'affido in concreto attuato, in quanto risulta nel padre una marcata “condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593), tale da rendere opportuno rimettere al genitore affidatario ex art. 337-quater comma III c.c anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale, con riguardo alle questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale).
La concentrazione di genitorialità in capo alla sola madre rappresenta un modulo tutelante per la minore: invero mentre per la madre è possibile formulare una prognosi favorevole, essendosi occupata del bambino con continuità fino ad oggi, e ciò non solo dal punto di vista morale, ma anche materiale, il padre ha serbato un atteggiamento non solo assente, ma anche irresponsabile e poco tutelante.
Del resto, il resistente, restando contumace, non si è mostrato in alcun modo disponibile o comunque in grado di assumere nei confronti del figlio condotte di accudimento, evidenziando così il proprio totale disinteresse anche al semplice confronto con l'altro genitore, il quale si trova già da tempo di fatto da solo nell'esercizio di tutte le funzioni della responsabilità genitoriale.
pagina 4 di 6 L'affido esclusivo alla madre, con esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, alla madre sia inibita ogni azione, a causa del disinteresse e della assenza del padre, essendo preminente l'interesse del bambino ad avere un solo centro decisionale - ma tempestivo e funzionante- piuttosto che quello alla bigenitorialità.
La concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
In ragione della mancata soppressione della responsabilità genitoriale, è specifico onere del genitore non affidatario, quello di continuare a contribuire al mantenimento del figlio.
Sulla questione ritiene il Collegio che, in ragione del regime di visita paterno, del tutto insussistente, e che implica una permanenza della minore in via totalmente prevalente presso la madre, il contributo al mantenimento indiretto a carico del padre può essere fissato in euro 250 mensili, fermo il contributo al
50% delle spese straordinarie, con rinvio alla disciplina del Protocollo del Tribunale di Vercelli, da intendersi qui integralmente riportato.
Il padre, qualora vorrà farlo, potrà mantenere contatti telefonici settimanali con la figlia e visite diurne con preavviso di almeno 3 giorni alla madre.
Trattandosi di contumace e di provvedimenti indispensabili per l'interesse dei minori le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli, in composizione collegiale, così provvede:
DISPONE che la figlia minore, sia affidato in modo esclusivo alla madre, ex art. 337- Persona_1
quater comma III c.c..
La minore avrà collocamento prevalente e residenza abituale con la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la bambina relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore potranno essere adottate dalla madre, in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
DISPONE che versi a entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al CP_1 Persona_1 mantenimento indiretto della figlia minore, l'importo mensile di euro 250,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche non coperte da SSN e di quelle scolastiche e ludico- sportive straordinarie, come indicate nel relativo Protocollo del Tribunale di Vercelli.
pagina 5 di 6 DISPONE che Il padre, qualora vorrà farlo, potrà mantenere contatti telefonici settimanali con la figlia ed effettuare visite diurne con preavviso di almeno 3 giorni alla madre.
COMPENSA TRA LE PARTI LE SPESE DI LITE
Così deciso in Vercelli, in camera di consiglio, il 25 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice est.
Dott. Andrea PADALINO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore
Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1586/2024 promossa da:
, nata a [...], il [...], di nazionalità senegalese, Parte_1
residente in [...], C.F. , rappresentata e C.F._1 difesa dall'avv. Elena Caire, C.F. e domiciliata presso il suo studio in Casale C.F._2
Monferrato, P.za Rattazzi, n. 9 PEC Email_1
CONTRO
nato a [...], il [...], di nazionalità senegalese, residente CP_1 in Montechiaro d'Acqui (AL) via Nazionale 52, C.F. C.F._3
CONVENUTO/CONTUMACE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica che ha concluso come in atti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha così concluso:
“…Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
1) Affidare la minore nata ad [...] il [...] c.f. Persona_1 C.F._4
esclusivamente alla madre sig.ra nata a [...] il [...], di Parte_1
nazionalità senegalese, C.F. con esercizio della potestà genitoriale in via C.F._1
esclusiva, sia con riferimento alle decisioni ordinarie che a quelle di maggiore interesse e rilevanza.
pagina 1 di 6 2) Stabilire e fissare la residenza stabile della minore presso la madre sig.ra . Parte_1
3) Stabilire la possibilità per il padre di mantenere contatti telefonici settimanali con la figlia e visite diurne con preavviso di almeno 3 giorni.
4) Determinare obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia con versamento alla madre di euro 250 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo 2018 del Tribunale di
Vercelli….”.
Il resistente non si costituiva in giudizio e all'udienza del 13 maggio 2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 20 maggio 2025, veniva escusso un informatore e la causa trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riferisce la ricorrente che la sig.ra contraeva matrimonio con il sig. Parte_1 CP_1
in data 23/06/2015 in MA LL (Gambia) come da certificato di matrimonio n. 0432892 emesso dalla Corte Islamica di Banjul (Repubblica della Gambia) prodotto dalla ricorrente in copia tradotta e legalizzata (sub doc. 2).
I coniugi entravano insieme in Italia in data 8 giugno 2015 e, a novembre 2016, si stabilivano nel comune di Morbello (AL) dove trovavano lavoro entrambi presso la cooperativa con sede a CP_2
Vercelli (VC) per gli anni dal 2016 al 2018.
La coppia concepiva un figlio e, in data 19/11/2019, ad Alessandria, nasceva la figlia Persona_1
attualmente residente con la madre in Casale Monferrato (doc. 3 – estratto atto di nascita con paternità e maternità).
Il padre, però, manifestava assoluto disinteresse verso la piccola e non contribuiva in alcun modo al suo mantenimento.
Ciò provocava una situazione di attrito che portava, ad agosto del 2020, ad un temporaneo allontanamento volontario del sig. in altra abitazione nel comune di Visone (AL). CP_1
Il sig. rientrava poi a casa nel mese di ottobre, ma, nonostante il periodo di separazione, il CP_1
ménage familiare ritornava esattamente come in precedenza ed ogni cosa gravava interamente sulla ricorrente.
Nel marzo 2023 il sig. si trasferiva in patria e lasciava la famiglia senza alcun sostegno salvo CP_1 inviare, solo una volta, l'importo di euro 100; la situazione della ricorrente con i figli è stata critica, addirittura dal punto di vista alimentare, e con la necessità di ricorrere a prestiti in denaro.
pagina 2 di 6 Durante la permanenza in patria il sig. , all'insaputa della ricorrente, chiedeva ed otteneva in data CP_1
14/06/2023 lo scioglimento del matrimonio, registrato dalla Corte Islamica di Banjul il 13/07/2023: la ricorrente aveva notizia di ciò solo successivamente e, atteso il diniego del sig. di consegnare la CP_1
documentazione, si attivava a settembre 2023 per reperire certificato del Consolato della Repubblica della Gambia cui è allegato certificato di divorzio n. 0042727 della Corte Islamica di Banjul e relativa dichiarazione notarile di autentica, entrambi tradotti e legalizzati (doc. 4). Nulla veniva statuito riguardo la figlia neppure citata nel documento. Per_1
La ricorrente, nel mese di giugno 2023, si trasferiva con i figli in Casale Monferrato, ove risiedono sue conoscenti: ad oggi la minore risiede insieme alla Madre e al fratello Persona_1 Parte_1
maggiore (figlio di altro padre) in Casale Monferrato, Via Lanza 105 (doc. 4 certificato Persona_2
contestuale di stato di famiglia e di stato libero).
, pur mantenendo la residenza anagrafica a Montechiaro d'Acqui (doc. 6), si è reso di CP_1
fatto irreperibile;
nel corso del 2023 ha visto la figlia solo a ottobre quando è venuto a prenderla a casa, ma dopo mezz'ora già la riaccompagnava.
Da notizie apprese della famiglia di origine, la ricorrente ha saputo che il sig. alla fine del 2023 CP_1
è rientrato in Africa, ma senza dare notizie di sé alla ricorrente, salvo inviare 150 euro nel mese di luglio
2023 e 150 euro nel mese di agosto 2023; il sig. ha parlato telefonicamente con la figlia per CP_1
pochi minuti con cadenza mensile salvo intensificare le chiamate nella primavera del 2024 sino a chiedere di vederla lunedì 8 aprile, dopo sei mesi di assoluta assenza, per meno di un'ora, e giovedì 4 maggio in piazza Mazzini a Casale Monferrato dalle ore 15.30 alle 19.00 circa.
La pressoché totale assenza del padre -sotto ogni profilo- interrotta da limitate e improvvise “apparizioni” ha causato alla madre numerosi e gravi problemi anche per la gestione scolastica e di salute della figlia: ogni documento che richieda il consenso paterno non può essere rilasciato e così pure per le attività scolastiche ed extra scolastiche della minore (il padre, nonostante fosse richiesto dalla scuola, non ha firmato l'iscrizione all'istituto, né la delega a terzi per il ritiro da scuola) sia per le esigenze mediche, tutto ciò con evidente danno per la minore stessa.
Inoltre, la madre non può fare rientro in visita alla famiglia di origine con la figlia senza il consenso del padre al viaggio.
Notevoli problemi sono occorsi per la salute di alla quale, causa frequenti infezioni alle vie Per_1 respiratorie, è stata prescritta l'asportazione di tonsille e adenoidi. Senonchè il necessario consenso del padre per il prericovero del 09/10/2024 è stato promesso, ma mai concesso: le richieste per telefono e messaggi sfociavano in litigi e, in ultimo, l'8 di ottobre il padre si è presentato a Casale, ma senza pagina 3 di 6 documenti e quindi senza possibilità di averne copia necessaria per il consenso atteso che i padre non intendeva essere presente al prericovero.
Neppure il padre si è presentato il 23/10/2024 giorno dell'intervento.
La minore, dopo la tonsillectomia, ha accusato un'emorragia ed è stata operata nuovamente d'urgenza dalle 18:00 alle 21:30, quindi trasferita in terapia intensiva e intubata e tutto ciò senza che il padre avesse mai chiesto notizie della sua salute: ciononostante la madre gli scriveva per informarlo. A questo punto il padre si è presentato in ospedale, ma solo per pochi minuti, dicendo che sarebbe tornato a trovarla il giorno successivo (24 ottobre).
Nei giorni successivi il padre ha effettuato qualche chiamata, ma non si è mai presentato a trovare la figlia che non ha visto fino al 10 novembre 2024.
Successivamente, dopo oltre un mese dall'intervento, la minore è rientrata a scuola, ma il padre non sa neppure quale scuola frequenti a Casale non avendo firmato l'iscrizione né altra documentazione scolastica, nonostante le richieste della madre, tanto che l'istituto scolastico ha acconsentito a che per la minore sottoscriva, ove necessario, la sola madre.
La teste escussa all'udienza del 20 maggio 2025 ha, di fatto, confermato quanto dedotto dalla ricorrente.
La residenza stabile della minore va, dunque, fissata presso la madre sig.ra . Parte_1
Quanto all'affidamento della minore, il Collegio reputa che il contegno del convenuto induca a disporre l'affido esclusivo con concentrazione delle competenze genitoriali in capo alla ricorrente.
L'attuale stato delle cose lascia emergere un contegno del padre che è in totale distonia anche con l'affido in concreto attuato, in quanto risulta nel padre una marcata “condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593), tale da rendere opportuno rimettere al genitore affidatario ex art. 337-quater comma III c.c anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale, con riguardo alle questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale).
La concentrazione di genitorialità in capo alla sola madre rappresenta un modulo tutelante per la minore: invero mentre per la madre è possibile formulare una prognosi favorevole, essendosi occupata del bambino con continuità fino ad oggi, e ciò non solo dal punto di vista morale, ma anche materiale, il padre ha serbato un atteggiamento non solo assente, ma anche irresponsabile e poco tutelante.
Del resto, il resistente, restando contumace, non si è mostrato in alcun modo disponibile o comunque in grado di assumere nei confronti del figlio condotte di accudimento, evidenziando così il proprio totale disinteresse anche al semplice confronto con l'altro genitore, il quale si trova già da tempo di fatto da solo nell'esercizio di tutte le funzioni della responsabilità genitoriale.
pagina 4 di 6 L'affido esclusivo alla madre, con esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, alla madre sia inibita ogni azione, a causa del disinteresse e della assenza del padre, essendo preminente l'interesse del bambino ad avere un solo centro decisionale - ma tempestivo e funzionante- piuttosto che quello alla bigenitorialità.
La concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
In ragione della mancata soppressione della responsabilità genitoriale, è specifico onere del genitore non affidatario, quello di continuare a contribuire al mantenimento del figlio.
Sulla questione ritiene il Collegio che, in ragione del regime di visita paterno, del tutto insussistente, e che implica una permanenza della minore in via totalmente prevalente presso la madre, il contributo al mantenimento indiretto a carico del padre può essere fissato in euro 250 mensili, fermo il contributo al
50% delle spese straordinarie, con rinvio alla disciplina del Protocollo del Tribunale di Vercelli, da intendersi qui integralmente riportato.
Il padre, qualora vorrà farlo, potrà mantenere contatti telefonici settimanali con la figlia e visite diurne con preavviso di almeno 3 giorni alla madre.
Trattandosi di contumace e di provvedimenti indispensabili per l'interesse dei minori le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli, in composizione collegiale, così provvede:
DISPONE che la figlia minore, sia affidato in modo esclusivo alla madre, ex art. 337- Persona_1
quater comma III c.c..
La minore avrà collocamento prevalente e residenza abituale con la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la bambina relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore potranno essere adottate dalla madre, in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
DISPONE che versi a entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al CP_1 Persona_1 mantenimento indiretto della figlia minore, l'importo mensile di euro 250,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche non coperte da SSN e di quelle scolastiche e ludico- sportive straordinarie, come indicate nel relativo Protocollo del Tribunale di Vercelli.
pagina 5 di 6 DISPONE che Il padre, qualora vorrà farlo, potrà mantenere contatti telefonici settimanali con la figlia ed effettuare visite diurne con preavviso di almeno 3 giorni alla madre.
COMPENSA TRA LE PARTI LE SPESE DI LITE
Così deciso in Vercelli, in camera di consiglio, il 25 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice est.
Dott. Andrea PADALINO
pagina 6 di 6