Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 31/03/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 564/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 564/2025 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Montesilvano (PE) alla Parte_1 C.F._1
Via Adige n.3 presso e nello studio dell'Avv. DI DONATO MARCO che la rappresenta e difende, giusta procura in atti e
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Cappelle sul Tavo (PE) Parte_2 C.F._2 alla Via Leopardi n.20 presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Salvatore Giuliano che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio pagina 1 di 3
Con ricorso depositato in data 19.02.2025 e esponevano di essere genitori Parte_1 Parte_2
di , nato da genitori non uniti in matrimonio. Persona_1
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
L'udienza del 26.03.2025 era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte in cui i ricorrenti si riportavano all'accordo come da scrittura privata depositata in atti.
Il Giudice riservava di riferire al Collegio per la decisione.
ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti e , provvede come segue: Parte_1 Parte_2
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione dell'affido del minore alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) affidamento condiviso tra le parti con collocazione presso l'odierna comune casa familiare sita in
Pescara alla Strada Pandolfi n. 11, e, nell'eventuale cambio di residenza della ricorrente, presso la propria nuova residenza di quest'ultima;
2) il resistente potrà vedere il minore quando vorrà, compatibilmente ai propri impegni lavorativi, previo accordo tra le parti ed in ogni caso quest'ultimo potrà tenerlo con sé continuativamente a fine settimana alterni, nonché tre settimane continuative in estate ed una settimana a Natale o Pasqua alternati con la madre. I genitori trascorreranno possibilmente insieme i compleanni del proprio figlio.
Resta inteso tra le parti che, indipendentemente dalla futura residenza del minore, verrà garantita ad entrambi ogni frequentazione e relazione di vita con il figlio. Resta altresì inteso che i genitori si riconoscono fin d'ora una certa flessibilità nell'applicazione del descritto calendario, in relazione ad eventuali esigenze contingenti, come, a titolo meramente esemplificativo, malattia o impegni lavorativi o familiari dell'uno o dell'altro genitore, nell'ottica di mantenere inalterato nella sostanza il rapporto di frequentazione con il figlio. In caso di malattia del minore, parti fin d'ora s'impegnano a collaborare tra loro nel migliore interesse del figlio ed a consentirsi l'accesso presso i rispettivi domicili per visitarla o presso tutti gli altri luoghi dove è presente. Resta inteso, inoltre, che entrambi i pagina 2 di 3 genitori si assicurano incondizionato accesso telefonico e che concorderanno ogni aspetto concreto dei loro rapporti e frequentazioni con il figlio, tenendo in preminente considerazione le esigenze e le preferenze degli stessi;
3) Il resistente verserà alla ricorrente entro il 25 di ogni mese € 600,00 (euro seicento/00) a titolo di concorso al mantenimento per il figlio minore, annualmente rivalutabile in relazione agli aumenti del costo della vita come da indice ISTAT;
4) Le spese scolastiche, mediche, ludico, sportive, straordinarie e quelle voluttuarie in genere saranno poste a carico di entrambi genitori in egual misura in ossequio alle linee giuda del C.N.F. che si allega
(doc. D13);
5) La ricorrente è autorizzata ad esercitare, nell'eventualità, la richiesta dell'assegno per il proprio nucleo familiare sulla posizione tutelata dell'ex convivente / genitore del minore a norma dell'art. 211 della Legge n. 151/1975 e/o di ogni altra richiesta presso tutti gli Enti pubblici (compresa la richiesta delle carte d'identità e/o dei passaporti entrambi validi per l'espatrio con inserimento delle stesso sul passaporto della ricorrente) o privati per ogni eventuale altra richiesta di sussidi o benefici economici riferibili al minore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara, il 27 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3