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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 27/03/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 771 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2018, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
(P.I. , in persona del suo titolare e Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ) e (C.F. )
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Giuseppe Sardo, presso il cui studio sito in Lamezia Terme
(CZ) alla via A. Volta n. 21, hanno eletto domicilio;
-Opponenti-
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del l.r.p.t., quale società originata dalla fusione per incorporazione di vari Istituti
Bancari che sono stati incorporati alla Controparte_2
, la quale a seguito della fusione, ha modificato la sua denominazione
[...]
sociale in , Controparte_3
rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Emilia
Francesca Arturi, presso e nel cui studio sito in Cosenza, via Panebianco n. 326, ha eletto domicilio;
-Opposta-
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni opponenti impugnavano il decreto ingiuntivo n. 97/2018 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme su richiesta di
[...] la quale, all'esito della Controparte_2
incorporazione per fusione di altri e distinti Istituti di Credito, ha attualmente mutato la propria denominazione in Controparte_3
[...]
A fondamento della ingiunzione, pari ad una somma totale di euro 46.817,14, oltre spese della procedura monitoria, notificata alla quale Parte_1
debitore principale, e ai Sigg.ri quali suoi fideiussori nei limiti delle garanzie Pt_2
prestate, la Banca sosteneva la decadenza della principale obbligata per inottemperanza alle plurime obbligazioni di pagamento pretendendo la restituzione delle rate scadute, maggiorate dagli interessi maturati, dai coobbligati.
Avverso tale ingiunzione di pagamento veniva dunque incardinata la presente opposizione.
Deducono gli opponenti: a) la inidoneità della documentazione prodotta ex adverso a fondare il presunto credito;
b) la nullità e la natura contra legem delle clausole regolanti i contratti sottesi i rapporti bancari dedotti;
c) l'applicazione di interessi in misura ultralegale.
Si costituiva in giudizio parte opposta, in persona del l.r.p.t., impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto.
Concludeva, quindi, come in atti.
Instauratosi il contraddittorio;
svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali e consulenza tecnico-contabile; precisate le conclusioni all'udienza del 29.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità della domanda, essendo stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, conclusosi negativamente.
2. Nel merito, appare opportuno specificare quanto segue.
2.1. La doglianza inerente all'inidoneità della documentazione prodotta dall'Istituto bancario a fondare il credito azionato è infondata e va rigettata.
2 Infatti, parte opposta ha versato in atti, sin dalla fase monitoria, copia del contratto di apertura di credito, del contratto di mutuo, del contratto di conto corrente, delle fideiussioni e delle certificazioni ex art. 50 T.U.B. (cfr. allegati al fascicolo monitorio).
Ciò è sufficiente, da solo, a determinare il rigetto della doglienza.
2.2. Le doglianze inerenti alla nullità e alla natura contra legem delle clausole regolanti i contratti sottesi i rapporti bancari dedotti, nonché all'applicazione di interessi in misura ultralegale possono essere esaminate congiuntamente.
Tali doglianze risultano essere fondate in parte qua, per le motivazioni di seguito meglio esplicitate.
Dalle risultanze della esperita C.T.U. tecnico-contabile, dalle cui conclusioni non si ritiene in questa sede di doversi discostare, emerge esplicitamente che, dall'esame dei documenti versati in atti, risulta l'esistenza di due distinti rapporti finanziari, consistenti nel conto corrente ordinario con apertura di credito n. 130378 ed il mutuo n. 003/103476/74.
2.2.1. Con specifico riferimento al contratto di conto corrente, in merito alle modificazioni unilaterali delle condizioni economiche da parte della banca, sulla base della documentazione versata in atti non risultano comunicazioni al cliente a norma del T.U.B
e, pertanto, ai fini dei ricalcoli è stato tenuto conto esclusivamente delle variazioni economiche migliorative (cfr. C.T.U. pag. 4).
Per quel che riguarda l'usura, non sono stati versati in atti i D.M. vigenti pro tempore relativi all'individuazione delle soglie e, di conseguenza, non si è proceduto ad alcun accertamento in tal senso (cfr. C.T.U. pag. 5).
Per quanto attiene alla Commissione di massimo scoperto, dalla data di stipula
(07.05.2009) alla data di entrata in vigore della L. n. 214 del 2011, il contratto disciplinava la el rispetto delle condizioni della previgente L. n. 2 del 2009 e, pertanto, non è Pt_4
stato necessario procedere ad alcun ricalcolo.
Invece, per il periodo intercorrente dalla entrata in vigore della predetta L. n. 214 del 2011 alla data di passaggio a sofferenza (13.04.2016), risulta in atti convenuto solo un tasso debitore e, di conseguenza, ogni onere a tale titolo incamerato dalla deve CP_2
considerarsi non valido per la mancanza della pattuizione ex art.
6-bis della L. n. 214 del
2011.
Quanto al computo del T.E.G.M. ai fini dell'usura, come già detto in precedenza, non sono stati versati in atti i D.M. vigenti pro tempore relativi all'individuazione delle soglie e, di conseguenza, non si è proceduto ad alcun accertamento in tal senso (cfr. C.T.U. pag. 7).
3 Non risulta essere stata convenuta alcuna spesa di tenuta conto;
invece, per quanto attiene alla capitalizzazione degli interessi, deve essere mantenuta la capitalizzazione dalla data di stipula (07.05.2009) a quella dell'entrata in vigore della L. n. 147 del 2013, venendo, al contrario, defalcata ogni capitalizzazione successiva all'entrata in vigore della predetta norma.
Il contratto di conto corrente non contiene alcuna condizione del computo degli interessi passivi, essendo tale clausola stata convenuta soltanto nel contratto di apertura di credito del 09.12.2009 e, di conseguenza, sino a tale data si è resa necessaria l'applicazione dei tassi sostitutivi, ex art. 117 T.U.B.
In definitiva, il complessivo ricalcolo dei rapporti di dare-avere, inerenti al rapporto di conto corrente ordinario con apertura di credito n. 130378, deve quantificarsi in euro
7.361,77 a debito del cliente, e non nella maggior somma di euro 18.901,65, come richiesto dall'Istituto bancario (cfr. C.T.U. pag. 12).
2.2.2. Con specifico riferimento al rapporto di mutuo n. 003/103476/74, si rileva che risultano essere stati versati in atti i D.M. vigenti pro tempore al fine di calcolare il tasso soglia usura.
Dai ricalcoli effettuati, emerge come il T.E.G.M. sia pari al 12,76%, mentre il tasso soglia si attesti al 19,95%.
Ne consegue che il tasso degli interessi moratori è inferiore alla soglia usura (cfr. C.T.U. pag. 21).
In definitiva, il complessivo ricalcolo dei rapporti di dare-avere, inerenti al rapporto di mutuo n. 003/103476/74, deve quantificarsi in euro 28.015,40 a debito del cliente.
3. Sulla base di tutto quanto esposto, in conclusione, si evince dalle risultanze della espletata consulenza tecnico-contabile che parte opponente è debitore della somma di euro
7.361,77 (conto corrente) e della somma di euro 28.015,40 (mutuo), per un totale a debito pari ad euro 35.377,12.
4. La differenza tra la somma ingiunta e quella accertata nel presente giudizio giustifica la revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
Tuttavia, all'esito del presente giudizio si accerta e dichiara che il debitore principale
[...]
è debitore, nei confronti del creditore Parte_1 [...]
della somma di euro 35.377,12. Controparte_4
Ne consegue la condanna al pagamento di detta somma, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria.
4 Ne consegue in via ulteriore che i fideiussori e sono tenuti a Parte_2 Parte_3
prestare le relative garanzie, nei limiti di quanto dedotto in obbligazione.
5. Le spese di C.T.U. sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
La reciproca soccombenza determina, ex art. 92, c. 2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 771/2018, pendente tra e Parte_1 Parte_2 [...]
, contro in persona Parte_3 Controparte_4
del l.r.p.t., ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione in parte qua, come meglio specificato in motivazione, e, per l'effetto:
a1) revoca il decreto ingiuntivo impugnato;
a2) accerta e dichiara che è debitore, nei confronti Parte_1
del creditore della somma di Controparte_4
euro 35.377,12;
a3) accerta e dichiara che i fideiussori e sono tenuti a prestare Parte_2 Parte_3
le relative garanzie, nei limiti di quanto dedotto in obbligazione;
a4) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 CP_2
della predetta somma;
Controparte_4
b) pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti, in solido tra loro;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 27.03.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 771 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2018, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
(P.I. , in persona del suo titolare e Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ) e (C.F. )
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Giuseppe Sardo, presso il cui studio sito in Lamezia Terme
(CZ) alla via A. Volta n. 21, hanno eletto domicilio;
-Opponenti-
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del l.r.p.t., quale società originata dalla fusione per incorporazione di vari Istituti
Bancari che sono stati incorporati alla Controparte_2
, la quale a seguito della fusione, ha modificato la sua denominazione
[...]
sociale in , Controparte_3
rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Emilia
Francesca Arturi, presso e nel cui studio sito in Cosenza, via Panebianco n. 326, ha eletto domicilio;
-Opposta-
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni opponenti impugnavano il decreto ingiuntivo n. 97/2018 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme su richiesta di
[...] la quale, all'esito della Controparte_2
incorporazione per fusione di altri e distinti Istituti di Credito, ha attualmente mutato la propria denominazione in Controparte_3
[...]
A fondamento della ingiunzione, pari ad una somma totale di euro 46.817,14, oltre spese della procedura monitoria, notificata alla quale Parte_1
debitore principale, e ai Sigg.ri quali suoi fideiussori nei limiti delle garanzie Pt_2
prestate, la Banca sosteneva la decadenza della principale obbligata per inottemperanza alle plurime obbligazioni di pagamento pretendendo la restituzione delle rate scadute, maggiorate dagli interessi maturati, dai coobbligati.
Avverso tale ingiunzione di pagamento veniva dunque incardinata la presente opposizione.
Deducono gli opponenti: a) la inidoneità della documentazione prodotta ex adverso a fondare il presunto credito;
b) la nullità e la natura contra legem delle clausole regolanti i contratti sottesi i rapporti bancari dedotti;
c) l'applicazione di interessi in misura ultralegale.
Si costituiva in giudizio parte opposta, in persona del l.r.p.t., impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto.
Concludeva, quindi, come in atti.
Instauratosi il contraddittorio;
svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali e consulenza tecnico-contabile; precisate le conclusioni all'udienza del 29.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità della domanda, essendo stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, conclusosi negativamente.
2. Nel merito, appare opportuno specificare quanto segue.
2.1. La doglianza inerente all'inidoneità della documentazione prodotta dall'Istituto bancario a fondare il credito azionato è infondata e va rigettata.
2 Infatti, parte opposta ha versato in atti, sin dalla fase monitoria, copia del contratto di apertura di credito, del contratto di mutuo, del contratto di conto corrente, delle fideiussioni e delle certificazioni ex art. 50 T.U.B. (cfr. allegati al fascicolo monitorio).
Ciò è sufficiente, da solo, a determinare il rigetto della doglienza.
2.2. Le doglianze inerenti alla nullità e alla natura contra legem delle clausole regolanti i contratti sottesi i rapporti bancari dedotti, nonché all'applicazione di interessi in misura ultralegale possono essere esaminate congiuntamente.
Tali doglianze risultano essere fondate in parte qua, per le motivazioni di seguito meglio esplicitate.
Dalle risultanze della esperita C.T.U. tecnico-contabile, dalle cui conclusioni non si ritiene in questa sede di doversi discostare, emerge esplicitamente che, dall'esame dei documenti versati in atti, risulta l'esistenza di due distinti rapporti finanziari, consistenti nel conto corrente ordinario con apertura di credito n. 130378 ed il mutuo n. 003/103476/74.
2.2.1. Con specifico riferimento al contratto di conto corrente, in merito alle modificazioni unilaterali delle condizioni economiche da parte della banca, sulla base della documentazione versata in atti non risultano comunicazioni al cliente a norma del T.U.B
e, pertanto, ai fini dei ricalcoli è stato tenuto conto esclusivamente delle variazioni economiche migliorative (cfr. C.T.U. pag. 4).
Per quel che riguarda l'usura, non sono stati versati in atti i D.M. vigenti pro tempore relativi all'individuazione delle soglie e, di conseguenza, non si è proceduto ad alcun accertamento in tal senso (cfr. C.T.U. pag. 5).
Per quanto attiene alla Commissione di massimo scoperto, dalla data di stipula
(07.05.2009) alla data di entrata in vigore della L. n. 214 del 2011, il contratto disciplinava la el rispetto delle condizioni della previgente L. n. 2 del 2009 e, pertanto, non è Pt_4
stato necessario procedere ad alcun ricalcolo.
Invece, per il periodo intercorrente dalla entrata in vigore della predetta L. n. 214 del 2011 alla data di passaggio a sofferenza (13.04.2016), risulta in atti convenuto solo un tasso debitore e, di conseguenza, ogni onere a tale titolo incamerato dalla deve CP_2
considerarsi non valido per la mancanza della pattuizione ex art.
6-bis della L. n. 214 del
2011.
Quanto al computo del T.E.G.M. ai fini dell'usura, come già detto in precedenza, non sono stati versati in atti i D.M. vigenti pro tempore relativi all'individuazione delle soglie e, di conseguenza, non si è proceduto ad alcun accertamento in tal senso (cfr. C.T.U. pag. 7).
3 Non risulta essere stata convenuta alcuna spesa di tenuta conto;
invece, per quanto attiene alla capitalizzazione degli interessi, deve essere mantenuta la capitalizzazione dalla data di stipula (07.05.2009) a quella dell'entrata in vigore della L. n. 147 del 2013, venendo, al contrario, defalcata ogni capitalizzazione successiva all'entrata in vigore della predetta norma.
Il contratto di conto corrente non contiene alcuna condizione del computo degli interessi passivi, essendo tale clausola stata convenuta soltanto nel contratto di apertura di credito del 09.12.2009 e, di conseguenza, sino a tale data si è resa necessaria l'applicazione dei tassi sostitutivi, ex art. 117 T.U.B.
In definitiva, il complessivo ricalcolo dei rapporti di dare-avere, inerenti al rapporto di conto corrente ordinario con apertura di credito n. 130378, deve quantificarsi in euro
7.361,77 a debito del cliente, e non nella maggior somma di euro 18.901,65, come richiesto dall'Istituto bancario (cfr. C.T.U. pag. 12).
2.2.2. Con specifico riferimento al rapporto di mutuo n. 003/103476/74, si rileva che risultano essere stati versati in atti i D.M. vigenti pro tempore al fine di calcolare il tasso soglia usura.
Dai ricalcoli effettuati, emerge come il T.E.G.M. sia pari al 12,76%, mentre il tasso soglia si attesti al 19,95%.
Ne consegue che il tasso degli interessi moratori è inferiore alla soglia usura (cfr. C.T.U. pag. 21).
In definitiva, il complessivo ricalcolo dei rapporti di dare-avere, inerenti al rapporto di mutuo n. 003/103476/74, deve quantificarsi in euro 28.015,40 a debito del cliente.
3. Sulla base di tutto quanto esposto, in conclusione, si evince dalle risultanze della espletata consulenza tecnico-contabile che parte opponente è debitore della somma di euro
7.361,77 (conto corrente) e della somma di euro 28.015,40 (mutuo), per un totale a debito pari ad euro 35.377,12.
4. La differenza tra la somma ingiunta e quella accertata nel presente giudizio giustifica la revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
Tuttavia, all'esito del presente giudizio si accerta e dichiara che il debitore principale
[...]
è debitore, nei confronti del creditore Parte_1 [...]
della somma di euro 35.377,12. Controparte_4
Ne consegue la condanna al pagamento di detta somma, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria.
4 Ne consegue in via ulteriore che i fideiussori e sono tenuti a Parte_2 Parte_3
prestare le relative garanzie, nei limiti di quanto dedotto in obbligazione.
5. Le spese di C.T.U. sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
La reciproca soccombenza determina, ex art. 92, c. 2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 771/2018, pendente tra e Parte_1 Parte_2 [...]
, contro in persona Parte_3 Controparte_4
del l.r.p.t., ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione in parte qua, come meglio specificato in motivazione, e, per l'effetto:
a1) revoca il decreto ingiuntivo impugnato;
a2) accerta e dichiara che è debitore, nei confronti Parte_1
del creditore della somma di Controparte_4
euro 35.377,12;
a3) accerta e dichiara che i fideiussori e sono tenuti a prestare Parte_2 Parte_3
le relative garanzie, nei limiti di quanto dedotto in obbligazione;
a4) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 CP_2
della predetta somma;
Controparte_4
b) pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti, in solido tra loro;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 27.03.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
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