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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/03/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 7469/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
27/12/2024 da:
Parte_1
con l'avv. DAL CORSO LUCA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. DOLFI CRISTINA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/03/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] Parte_1
il 29/01/1974 e nato a [...] il [...], matrimonio Parte_2
contratto il 30/08/2003 e trascritto al n. 242, Parte I, Anno 2003 del registro degli atti di matrimonio del Comune di PADOVA, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2) La sig.ra rimarrà a vivere presso la casa, in locazione, sita in IO VE (TV) Via Parte_1
Per_ Sabotino n. 34 unitamente alle figlie e che ivi manterranno la loro stabile residenza Per_1
con collocazione prevalente presso la madre, mentre il sig. ha già trasferito altrove la propria Pt_2
residenza e precisamente a Tarzo in Loc. Introvigne n. 21. Quest'ultimo si impegna ad asportare, entro
30 giorni dal deposito del ricorso, quanto di sua proprietà attualmente ricoverato presso l'abitazione della madre della sig.ra sita in Fregona (TV) Via Cansiglio n. 27; Pt_1
3) Le figlie verranno affidate ad entrambi i genitori, i quali congiuntamente eserciteranno la
Per_ responsabilità genitoriale e ne cureranno l'educazione, l'istruzione e la crescita. e Per_1
continueranno a rimanere con il padre, come avviene da circa un anno a questa parte ovvero dal trasferimento dello stesso, dalla domenica a tutto il martedì; il mercoledì mattina il padre le accompagnerà nelle rispettive scuole durante il periodo scolastico, ovvero dalla madre o nei diversi
2 luoghi concordati durante le vacanze;
le figlie poi rimarranno con la madre sino a tutto il sabato;
i genitori concordano, comunque, possano essere presi diversi accordi tra gli stessi laddove intervenissero circostanze occasionali per impegni di lavoro e/o legate anche alle esigenze delle figlie.
Nei giorni di propria pertinenza i genitori continueranno a farsi carico di accompagnare le figlie nei luoghi preposti allo svolgimento degli impegni scolastici/sportivi/extrascolastici delle stesse. Nel caso di impegni delle figlie che si prolunghino oltre le h. 23.00 i genitori concordano fin d'ora che sia il padre - per ovvie ragioni di sicurezza - ad andare a prenderle indipendentemente dal giorno di pertinenza, sempre salvo impossibilità del padre da comunicare con congruo anticipo.
4) I genitori, inoltre, si danno fin d'ora il reciproco assenso a che le figlie possano trascorrere anche l'intero fine settimana o con la madre o col padre, prevedendo una permanenza di durata analoga nelle settimane seguenti con l'altro genitore;
al pari i genitori confermano la propria disponibilità allo scambio del giorno del sabato con quello della domenica. Tali variazioni andranno, comunque, concordate tra i genitori con congruo anticipo e tenendo sempre in considerazione il principale interesse delle figlie. I genitori si impegnano, in particolare durante il periodo scolastico, a garantire i medesimi ritmi giornalieri a tutela del benessere e della buona crescita psicofisica delle figlie. In linea generale si impegnano, altresì, a modificare il minimo possibile l'organizzazione settimanale sopra individuata, per garantire anche in questo caso una routine settimanale favorevole al benessere delle figlie.
5) Il padre si impegna ad adeguare la propria abitazione con spazi adatti alle necessità delle figlie, nonché a dotare la loro camera da letto di una libreria, di una cassettiera/armadio e di due letti distinti.
6) Durante il periodo di vacanze estive i genitori concordano che le figlie trascorrano sino a 15 giorni anche non consecutivi di vacanze con ciascuno di loro da concordare e comunicare entro il mese di maggio di ogni anno. I genitori si impegnano a fornire l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno le figlie, nonché date di partenza e di ritorno. I sigg.ri e si impegnano, Pt_1 Pt_2
comunque, ad effettuare le comunicazioni riguardanti le figlie a mezzo messaggistica telefonica.
3 7) Durante le altre festività scolastiche infra annuali i genitori concordano che le figlie mantengano la divisione settimanale sopra descritta, salvo per i giorni festivi principali: il 25/12 le figlie saranno a pranzo con l'uno e a cena con l'altro; il 26/12, il 31/12, l'1/01 e il 6/01 saranno suddivisi equamente tra entrambi i genitori e si alterneranno di anno in anno, salvo diversi accordi dovessero intervenire tra i genitori. Verranno suddivise tra i genitori anche le vacanze pasquali con pranzo del giorno di
Pasqua con l'uno e la cena con l'altro ad anni alterni ed alternando altresì il giorno di Pasquetta di anno in anno, salvo diversi accordi dovessero intervenire tra i genitori.
Per_ 8) Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento delle figlie e in misura Per_1
proporzionale al reddito ed al patrimonio di ognuno;
avendo comunque le figlie collocazione prevalente presso la madre (4 giorni) e in previsione della eventuale richiesta di una maggiore permanenza delle figlie presso la stessa nel fine settimana, il padre si obbliga a corrispondere un contributo per il loro mantenimento, pari ad € 200,00 (duecento/00) mensili ciascuna, somma rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT. Il contributo verrà versato entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra alle seguenti Parte_1
coordinate bancarie [...], a far data dal deposito del ricorso;
i ricorrenti, inoltre, concordano che a far data dal 01.01.2025 il sig. esserà di pagare il canone di locazione Pt_2
dell'immobile di IO VE, Via Sabotino n. 34, rimanendo così da tale data il canone ad esclusivo carico della signora così come le utenze domestiche. Pt_1
9) Entrambi i genitori si impegnano a contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per le figlie così come previsto nel protocollo d'intesa del Tribunale di Treviso. In particolare, per quanto riguarda visite specialistiche, ovvero percorsi terapeutici, dovessero necessitare alle figlie, sulla scorta di precise indicazioni rese da parte di specialisti deputati, ambedue i genitori si impegnano, fin d'ora, a far seguire puntualmente le prescrizioni che verranno di volta in volta redatte da detti specialisti. Relativamente alle suddette spese, in ogni caso il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto (anche a mezzo
4 messaggistica telefonica) entro 10 giorni;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole.
10) I genitori concordano che sia la sig.ra ad essere beneficiaria al 100% dell'Assegno Unico o Pt_1
quel diverso contributo a sostegno della famiglia dovesse entrare in vigore;
in ogni caso entrambi i genitori si impegnano a fornire la documentazione necessaria per eventuali ulteriori richieste di contributi o benefici a favore delle figlie.
11) Entrambi i genitori si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto nulla viene richiesto,
a titolo di contributo al mantenimento, l'uno nei confronti dell'altro.
12) Entrambi hanno in uso un'autovettura in proprietà e la signora ha in proprietà una seconda Pt_1
autovettura; il signor è proprietario di un immobile al 50% ereditato su Torino nonché per Pt_2
l'intero dell'immobile ove oggi già vive a Tarzo Loc. Introvigne n. 21, mentre la signora in Pt_1
proprietà un'immobile ereditato su Padova per la quota di 2/12.
13) I genitori si danno reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti e per l'ottenimento di tutta la documentazione necessaria per l'espatrio a favore delle figlie.
14) Spese e competenze di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 11/03/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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