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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/01/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
13/01/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 3821/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti GRECO GIUSEPPE EMANUELE E Parte_1
PECORARO UGO)
ricorrente
CONTRO
(CONTUMACE) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Dichiara che la parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario legittimante l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 01/11/2023;
◊ Pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento CP_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento,
compensando le restanti spese di lite.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 13/3/2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle CP_1
condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione della pensione di inabilità o in subordine dell'assegno mensile di assistenza e della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992, negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_2
convenuto rimaneva contumace;
ritenuto che l'opposizione sia parzialmente fondata nei limiti delle considerazioni che seguono, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU
nominato ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione del solo assegno mensile di assistenza e solo a decorrere dal
01/11/2023, e ciò sulla scorta di una accurata disamina della parte ricorrente e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
ritenuto che, in ragione della parziale soccombenza e della limitata decorrenza della sola prestazione riconosciuta, si rende necessaria l'integrale compensazione delle spese di lite, ponendo a carico esclusivo dell' solo le spese delle due CP_1
CCTTUU, la prima delle quali già liquidata nella precedente fase del giudizio e la seconda liquidata con separato decreto di pagamento;
p.q.m.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 16/01/2025
- 3 -
LLAA GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
13/01/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 3821/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti GRECO GIUSEPPE EMANUELE E Parte_1
PECORARO UGO)
ricorrente
CONTRO
(CONTUMACE) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Dichiara che la parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario legittimante l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 01/11/2023;
◊ Pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento CP_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento,
compensando le restanti spese di lite.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 13/3/2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle CP_1
condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione della pensione di inabilità o in subordine dell'assegno mensile di assistenza e della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992, negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_2
convenuto rimaneva contumace;
ritenuto che l'opposizione sia parzialmente fondata nei limiti delle considerazioni che seguono, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU
nominato ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione del solo assegno mensile di assistenza e solo a decorrere dal
01/11/2023, e ciò sulla scorta di una accurata disamina della parte ricorrente e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
ritenuto che, in ragione della parziale soccombenza e della limitata decorrenza della sola prestazione riconosciuta, si rende necessaria l'integrale compensazione delle spese di lite, ponendo a carico esclusivo dell' solo le spese delle due CP_1
CCTTUU, la prima delle quali già liquidata nella precedente fase del giudizio e la seconda liquidata con separato decreto di pagamento;
p.q.m.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 16/01/2025
- 3 -
LLAA GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
Tribunale di Palermo sez. Lavoro