Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 04/04/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.259/2020
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 259/2020 R.G di appello avverso la sentenza n. 388/2020 del Tribunale civile di
Campobasso in composizione monocratica, pubblicata il 17.08.2020 a conclusione del giudizio n.
436/2017 R.G. avente ad oggetto: “responsabilità da fatto illecito”, vertente tra
, c.f. , elettivamente domiciliata in Campobasso, v. Angelo Parte_1 C.F._1
Scatolone n.9, v. presso lo studio dell'avv. Tana Gaetana Gentile che la rappresenta e difende per procura alle liti in calce all'atto di appello.
CP_1
e c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Tivoli, v. Del Seminario n.11, presso lo studio dell'avv. Domenico Di
Lisa che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
CP_3
[..
c.f. e P.iva in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Campobasso, v. XXIV Maggio n. 137, presso lo studio dell'avv. Michele
Coromano che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
-APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da note, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che si richiamano integralmente, depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 25.09.2024 entro i termini perentori assegnati per la trattazione scritta del procedimento.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 26.09.2024, con assegnazione alle parti dei termini per memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
FATTO
Con atto di citazione del 14.01.2017, conveniva, innanzi al Tribunale di Parte_1
Campobasso, il onde ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniale e non Controparte_4
patrimoniali, prudenzialmente quantificati nell' importo non inferiore ad € 28.394,00, oltre accessori del credito, subiti a causa delle lesioni personali riportate in occasione dell'infortunio occorsole all'interno dei locali del Ristorante, il 18.06.2016.
Si esponeva nel libello introduttivo che, in tale data, alle ore 17.00 circa, l'attrice si trovava presso il
, nella qualità di invitata al matrimonio di una coppia di amici quando, nel Controparte_4
percorrere la sala grande per recarsi dal tavolo ove era seduta verso l'uscita, scivolava rovinosamente terra, a causa della pavimentazione della sala bagnata o a causa di condensa formatasi o, comunque della presenza di liquidi non rimossi dal personale addetto alle pulizie.
Si costituiva la Società convenuta e, in rito, eccepiva la nullità della citazione per difetto della edictio
actionis, (eccezione che il primo giudice disattendeva), e contestava la domanda anche nel merito per difetto dei presupposti necessari per il riconoscimento della sua responsabilità, chiedendo ed ottenendo, comunque, di chiamare in garanzia la , con la quale aveva in essere un contratto CP_2
di assicurazione per i rischi derivanti dalla responsabilità civile.
Si costituiva pertanto la Compagnia assicuratrice che, in via preliminare, eccepiva la inoperatività
della polizza;
nel merito la Società chiamata contestava la domanda stessa.
All'esito della fase istruttoria, che vedeva ammessi ed assunti gli interrogatori formali dell'attrice e del legale rappresentante della società convenuta, e prove testimoniali, nonché Controparte_5
l'espletamento di una C.T.U. medico - legale sulla persona dell'attrice, il Tribunale di Campobasso
emetteva sentenza di rigetto della domanda, con condanna dell'attrice alle spese di lite e di c.t.u.
Avverso la predetta sentenza, è stato proposto appello dall'attrice con atto notificato in data
2.10.2020; la Compagnia assicuratrice, con comparsa di costituzione del 5.02.2021, ha contestato il gravame avversario, riproponendo, comunque, le eccezioni di inoperatività della polizza dedotte in primo grado, nel caso di accoglimento dell'appello.
Parimenti l'altra appellata, con comparsa del 29.11.2021 ha chiesto il rigetto Controparte_6
dell'appello ex adverso proposto e, in via subordinata, nella ipotesi in cui la Corte, in accoglimento anche parziale dell'appello, riconoscesse una qualche responsabilità a carico dell'appellata nella causazione dell'infortunio oggetto di causa, dichiarare la stessa indenne da ogni eventuale condanna,
in virtù della polizza stipulata con la CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
La esplicita quattro motivi di gravame, il primo dei quali si incentra nella contestazione della Parte_1
interpretazione delle prove, come eseguita dal giudice di primo grado, mentre gli altri attengono sostanzialmente alla regolazione delle spese.
Dunque, l'appellante, nel primo motivo, sostiene, per l'appunto, che il Tribunale abbia errato nell'apprezzamento delle prove fornite dalle parti, per cui occorre ripercorrerle partitamente, avuto riguardo alle ragioni di censura dell'impugnante.
a) – INTERROGATORIO FORMALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA
[...]
, . Pt_2 Controparte_5 Il primo giudice, secondo la avrebbe errato dando valenza di prova alle dichiarazioni rese Parte_1
in sede di interrogatorio dal legale rappresentante della società convenuta, interrogatorio che l'appellante deduce essere anche mendace.
Senonchè, contrariamente a quanto assume la il Tribunale non ha elevato a valore di prova Parte_1
le risposte rese dal CP_5
Proprio l'obiettività dei fatti sui quali sono state rese le dichiarazioni della parte in sede di interrogatorio formale, ovverossia che: ”il giorno 18.06.2016 io ero nel locale da me gestito, mai
alcuno si lamentò o mi riferì di incidenti occorsi alla nel corso della festa di matrimonio che Parte_1
si stava svolgendo, nemmeno alcuno del personale lavorante mi riferì di eventuali incidenti occorsi
agli ospiti”, ha reso la valutazione di tali dichiarazioni ben valida e corretta, proprio perchè
confrontate e riscontrate con le altre prove e con i dati oggettivi presenti agli atti. Valutazione, poi,
sostenuta da motivazione congrua e logica, per cui la stessa non appare censurabile (Cass.
3244/2009).
Dunque, tali dichiarazioni, attenendo al piano di valutazione della prova, ancorchè prive di valore confessorio proprio, ben possono costituire il fondamento del convincimento del giudice di merito,
al quale è riservata la valutazione, come detto, non censurabile nemmeno in Cassazione (Cass. n.
27407/2014).
b) - PROVA TESTIMONIALE DI PARTE CONVENUTA CON IL Controparte_7
.
[...]
Il primo giudice avrebbe errato nell'attribuire valenza probatoria alle dichiarazioni rese dal teste , a dire dell'attrice incapace a testimoniare e inattendibile. Controparte_7
Premesso come il teste sia pienamente capace a deporre, non avendo alcun interesse specifico e proprio all'esito del giudizio o che possa legittimare una sua partecipazione allo stesso,
anche la valutazione di tale deposizione appare esente da vizi e legittima, in quanto completa e coerente e anch'essa riscontrata con gli altri elementi probatori. Infatti, il prefato teste, cameriere addetto al controllo della sala, ha dichiarato che il pavimento non presentava alcuna anomalia, né di acqua e né di condensa “in quanto svolgevo il lavoro
di cameriere e viene costantemente controllato il pavimento anche per noi stessi…”,
aggiungendo che nessuno degli altri camerieri gli aveva riferito di lamentele sollevate da altri invitati circa le condizioni precarie del pavimento.
c) – INTERROGATORIO FORMALE DELL'ATTRICE
Secondo l'appellante, il giudice a quo avrebbe errato, al contrario, nel non concedere valenza di prova a tutto quanto riferito dall'attrice, in sede di interrogatorio.
Anche tale contestazione si palesa inaccoglibile.
Il primo giudice, al riguardo, ha riportato che: “L'interrogatorio formale reso dalla ha Parte_1
consentito di accertare che, oltre l'evento come dedotto nell'atto di citazione, sarebbe stata coinvolta
in un altro episodio nello stesso contesto, precisando, in particolare, che sarebbe caduta a terra
dopo essere stata strattonata da altro invitato” rilevando, dunque, la contraddittorietà di quanto dall'attrice riferito con l'intero quadro istruttorio e ne ha dato la giusta rilevanza.
c) PROVA TESTIMONIALE DI PARTE CONVENUTA CON IL DEL CP_8
Contr VECCHIO - perito
Il giudice, avrebbe errato, sempre a dire dell'appellante, nel dare credito alle dichiarazioni
Contr testimoniali del il quale, nella sua qualità di perito della , non avrebbe Tes_1
dovuto essere escusso in quanto, sostanzialmente incapace a testimoniare, avendo un interesse all'esito del giudizio.
Sul punto, è bene precisare come risulti che il teste non abbia alcun rapporto di dipendenza
Contr con la ed alcun interesse all'esito del giudizio, per cui legittima appare la sua testimonianza, nella quale ha riferito sulle indagini espletate in merito all'evento per conto della Compagnia, evidenziando le contraddizioni emerse tra quanto dichiarato dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio e, quanto, invece, dichiarato dalla stessa attrice in occasione del ricovero del 19.06.2016. Perciò, prive di pregio si palesano le contestazioni mosse con il motivo, che vorrebbero portare all' elisione del primo referto del pronto soccorso e della dichiarazione resa, spontaneamente e senza alcuna costrizione, ai medici presenti, dall'attrice stessa.
Il Tribunale quindi ha evidenziato, anche alla luce della produzione documentale, la palese contraddizione tra le dichiarazioni rese dalla al suo arrivo presso il P.S. Parte_1
dell'Ospedale A. Cardarelli di Campobasso, laddove dichiarava di essere caduta spinta da un altro invitato mentre ballava, e le dichiarazioni rese in un secondo momento, ove riferiva di essere caduta a causa della presenza di condensa sulla pavimentazione del Parte_3
.
[...]
“A parere di questo Giudice la
storico non appare verosimile per le modalità e i tempi in cui veniva resa: non si giustifica la
necessità e l'urgenza (ore 00,40) di dover riferire all'autorità giudiziaria, in un momento
successivo, un fatto – reato (lesioni) che andava, invece, già refertato entro le 48 ore dal
primo ricovero del 18.06.2016, né appare altrettanto plausibile il ricorso della alla Parte_1
guardia medica U.O.C. di Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza il 25.06.2026,
quando, a quella data, la stessa risultava ancora ricoverata presso l'Unità Operativa di
Ortopedia e Traumatologia perché dimessa il giorno dopo (26.06.2016)”.
.Dunque, il Giudice di primo grado non ha lasciato nulla al caso nell'emettere una sentenza di rigetto della domanda, in alcun modo emendabile;
difficilmente può essere contrastato un tale elemento di oggettiva incertezza e contrasto nelle dichiarazioni rese.
d) PROVA TESTIMONIALE DI PARTE ATTRICE CON LA Controparte_9
madre dell'attrice.
Riferisce l'appellante che il Giudice avrebbe errato nel non dare credito alla testimonianza della
: in effetti la scarsa rilevanza delle dichiarazioni rese da costei, non presente all'accaduto, CP_9
per cui nulla ha potuto riferire sull'evento, non appare fondante un motivo di contestazione della sentenza, e il primo giudice l'ha emarginata nella giusta rilevanza. e) PROVA TESTIMONIALE DI PARTE CONVENUTA CON LA SIGNORA CP_10
– sposa in sala.
[...]
La oppone come il Tribunale abbia errato nel dare maggiore credito alle affermazioni Parte_1
rese dalla teste , rispetto a quanto questa avesse effettivamente riferito. CP_10
Al contrario la , del tutto disinteressata, ha riferito circostanze fondamentali e CP_10
contrastanti con quanto sostenuto dalla in primo grado, e si continua a sostenere in Parte_1
fase di gravame, ovvero che ella non notò la presenza di acqua sul pavimento e che l'aria condizionata in sala era funzionante.
Anche di tale testimonianza, il primo giudice ha dato corretta e giusta rilevanza.
f) PROVA TESTIMONIALE DI PARTE ATTRICE CON IL Controparte_11
fidanzato della Parte_1
Deduce l'appellante che il primo giudice avrebbe errato nel non considerare la giusta valenza delle dichiarazioni rese dal teste correttamente e giustamente, reputa il Collegio. CP_11
Questo è stato l'unico teste, ben indotto e condizionato dal rapporto affettivo con l'attrice, ad avere confermato la caduta della per come descritta in citazione, e la presenza di Parte_1
umidità sul pavimento.
A quanto sembra, solo il ha visto la cadere ed ha visto l'umidità del locale CP_11 Parte_1
ed addirittura il cameriere fare qualcosa per asciugare il pavimento bagnato.
Dunque, nulla si può imputare al primo giudice e ciò dimostra la labilità dei motivi di impugnazione.
Le asserzioni e contestazioni formulate da parte appellante si palesano parziali e frutto di una personale e soggettiva interpretazione dei fatti e delle prove assunte, con il solo intento di ribaltare un quadro probatorio chiaro ed univoco.
Sul punto, infatti, è chiara la motivazione fornita dal primo giudice, laddove ha correttamente rilevato come: “Dall'esame delle prove testimoniali e dell'interrogatorio formale del
rappresentante legale della società convenuta e dell'attrice, non può che essere rilevata una certa contraddittorietà in ordine alla ricostruzione dell'accaduto ed, in particolare, in ordine
alle modalità di verificazione dell'incidente occorso a parte attrice.”
Dopo di che il Tribunale ha minuziosamente vagliato tutto quanto emergente dalle testimonianze,
effettuando una analisi oggettiva delle prove, ed ha così concluso: ”Ebbene, da quello che risulta
dalla disamina dell'istruttoria non è chiaro, in termini di prospettazione delle cause determinanti la
caduta, se l'attrice sia scivolata mentre si trovava in compagnia del proprio compagno, ovvero se
sia caduta a terra dopo essere stata spinta da altro invitato, ovvero ancora se ha perso l'equilibrio,
ma in questa occasione era riuscita a non cadere grazie all'aiuto del compagno di il quale CP_11
però non confermava la circostanza. Da quanto sopra appare evidente che la rappresentazione dei
fatti descritta dall'attrice sua dubbia, essendo, infatti, incerta la dinamica dell'infortunio, non è
possibile accertare invero se la stessa sia caduta per la presenza di condensa sul pavimento della
sala, ovvero se la caduta sia stata provocata a seguito della spinta ricevuta da altro invitato. La
contraddittorietà, circa le riportate modalità in cui si sarebbe perpretato l'infortunio, viene
ulteriormente suffragata dalla documentazione medica esibita: 1) nel verbale di pronto soccorso
dell'Ospedale Cardarelli di Campobasso del 18.06.2016 (stesso giorno dell'infortunio), la Parte_1
nulla dichiarava ai Sanitari circa le cause dell'evento; 2) nella cartella clinica del medesimo
nosocomio, presso cui il giorno dopo l'odierna attrice era ricoverata, sono state riportate modalità
del sinistro completamente contrastanti con quelle che poi sono emerse nel corso del presente
giudizio. Infatti, la stessa a seguito del ricovero del 19.06.2016, ha dichiarato al personale Parte_1
medico che l'assisteva, che il danno occorso era conseguenza di una spinta ricevuta da una persona
mentre stava ballando;
3) con referto del 26.06.2016 ore 00.40 il medico di guardia dell'U.O.C. di
Medicina e Chirurgia, evidentemente su richiesta della attestava che <
dell'anno 2016 alle ore 20,26, è stata visitata in questo ospedale civile la sig.ra Parte_1
… causa dichiarata all'accettazione: il Pz. riferisce di essere scivolata sul pavimento bagnato presso
il locale dimissioni a domicilio: dimessa il 25.06.2016 alle ore 21,35>>. A parere di Parte_4
questo giudice la
00,40) di dover riferire all'autorità giudiziaria, in un momento successivo, un fatto – reato (lesioni)
he andava, invece, già refertato entro le 48 ore dal primo ricovro del 18.06.2016, né appare
altrettanto plausibile il ricorso della alla guardia medica U.O.C. di Medicina e Chirurgia Parte_1
di Accettazione e di Urgenza il 25.06.2026 quando, a quella data, la stessa risultava ancora
ricoverata presso l'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia perchè dimessa il giorno dopo
(26.06.2016; 4) con ulteriore dichiarazione dell'11.07.2016, il personale sanitario di Ortopedia e
Traumatologia dell'Ospedale Cardarelli confermava la modifica apportata alla dichiarazione resa
dalla rispetto a quanto dichiarato in occasione del primo ricovero. Osserva queto giudice Parte_1
che le due dichiarazioni non divergono solo dal punto di vista formale ma risultano totalmente
differenti anche dal punto di vista sostanziale, assolutamente incompatibili tra di loro, prospettando
una causa dell'infortunio diametralmente opposto che rendono impossibile dissipare ogni dubbio
circa le modalità dell'accadimento”.
Quindi il Tribunale conclude: “Il contrasto tra le dichiarazioni dei testimoni escussi reso ancor più
insanabile dalla documentazione medica prodotta dall'attrice, deve condurre alla declaratoria
dell'insufficienza della prova nei confronti della parte tenuta alla dimostrazione dei fatti costituenti
fondamento della domanda risarcitoria proposta, ossia parte attrice.
L'istruttoria svolta, difatti, non ha fornito elementi idonei e sufficienti a far ritenere ascrivibile alla
società convenuta la responsabilità per l'infortunio patito dalla non essendo stato Parte_1
dimostrato con sufficiente certezza le modalità dell'evento né il relativo nesso di causalità.
Trattandosi di una domanda di risarcimento del danno proposta a titolo di responsabilità
extracontrattuale, l'onere della prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile dedotto a
fondamento dell'obbligazione risarcitoria della quale si chiede l'accertamento incombe sul
danneggiato, tanto ai sensi dell'art. 2024 c.c., quanto, come nel caso di specie, ai sensi dell'art. 2051
c.c.”. Dunque, alla luce dell'insufficiente dimostrazione fornita dall'attrice in merito alle reali cause dell'infortunio occorsole, secondo le emergenze istruttorie, correttamente e motivatamente apprezzate da Tribunale, questi non poteva che respingere la domanda attorea.
Contr L'attrice, in altro punto del motivo addita la convenuta di comportamento scorretto, per non aver versato in atti la perizia e le foto dello stato dei luoghi effettuata dal perito , ancorchè Tes_1
avesse avanzato richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.,, riproposta anche nell'atto di appello: tale produzione, sostiene la sarebbe stata fondamentale per l'attività più corretta e imparziale. Parte_1
Senonchè, diversamente da quanto assume l'appellante, tale documentazione è irrilevante ai fini della decisione, per diversi motivi.
In primo luogo, le foto scattate durante il sopralluogo dal perito, successivamente all'accaduto, non rappresentano lo stato dei luoghi al momento del sinistro.
In secondo luogo, non è mai stato sostenuto in nessun modo ed in nessun atto (né dell'appellante, né
dell'Assicurazione) che la caduta si sarebbe verificata a causa del tipo di materiale del pavimento.
Anche sulle deduzioni del CTU medico – legale parte appellante formula un'eccezione al fine di far ritener dimostrato il nesso causale tramite una semplice dichiarazione del consulente.
Per vero, il CTU, nella propria relazione, dichiara semplicemente che la diagnosi posta risultava
“compatibile” con un incidente da caduta a terra su pavimento bagnato, non, come sostiene l'appellante, che la caduta era “certamente” stata causata dal pavimento bagnato. In nessun modo quindi la CTU conferma che l'attrice avesse assolto il proprio onere probatorio, indispensabile a dimostrare il nesso causale tra il danno e l'evento.
In conclusione si può affermare che il primo giudice, contrariamente a quanto asserito nell'atto di appello, ha correttamente ed analiticamente valutato ogni elemento di prova e, così, ha formato il suo convincimento, che ha poi portato al provvedimento di rigetto della domanda. Le motivazioni appaiono ben strutturate e poggiate su solide basi oggettive e normative ed alcuna norma appare essere stata violata dal Tribunale, per cui corretta e non emendabile è la sentenza impugnata, ragioni per le quali il primo motivo di appello è destituito di fondamento. Ad analoga conclusione si perviene relativamente al secondo ove l'appellante lamenta l'erronea liquidazione delle spese di lite, poste a suo carico.
Si sostiene come questa, ammessa al patrocinio a carico dello Stato, non potesse subire la condanna alle spese, in caso di soccombenza, che debbono essere imputate, invece, anch'esse a carico dell'Erario.
L'assunto è infondato.
Di vero, il cittadino in gravi difficoltà economiche che si trova a dover affrontare un processo civile,
può richiedere il patrocinio a spese dello Stato che gli permette di agire o difendersi davanti all'autorità giudiziaria senza versare le relative spese.
La parte richiedente viene ammessa al beneficio quando le sue ragioni risultino fondate (la legge richiede che le sue ragioni siano “non manifestamente infondate”).
In caso di sconfitta della parte ammessa al gratuito patrocinio è questa stessa a dover pagare la controparte nel caso in cui il giudice la condanni alle spese.
Lo Stato, dunque, offre copertura solo per quanto riguarda il pagamento del proprio avvocato, ma non quello di controparte in caso di soccombenza.
Ciò detto, la tuttavia, si duole anche del fatto che il primo giudice abbia posto a suo carico Parte_1
pure le spese di CTU e, in questa parte, la decisione è in effetti errata, atteso che il compenso unitamente alle spese liquidate al nominato CTU vanno poste a carico dello Stato, essendo annoverabili tra le spese anticipate dall'Erario.
Ed infatti, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 217 del 15.06.2019 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, recante:<
giustizia. (Testo A)>> , nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano dall'Erario. Dunque, in tali sensi la sentenza di primo grado va riformata.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia del giudice in merito alla domanda di condanna per la violazione della normativa sulla negoziazione assistita. Sostiene infatti, come la mancata partecipazione all'invito della negoziazione e la mancata consegna
Contr di documenti utili all'esito del giudizio, ma in possesso della , costituiscano motivo di condanna al pagamento delle spese di lite.
Tale censura è priva di pregio.
Premesso che la norma invocata prevede come dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice possa desumere argomenti di prova ex art. 116,
comma 2, c.p.c., deve rilevarsi come la non avesse alcun obbligo di partecipazione alla CP_2
mediazione, atteso che l'attrice difettava di titolo per agire nei confronti dell'assicuratore del dedotto responsabile, dovendo, semmai, questo rispondere solo all'assicurato, per cui appare giustificata la mancata partecipazione della Compagnia assicurativa alla mediazione.
Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante sostiene la illegittimità della condanna alle spese in favore della convenuta , essendo stata respinta l'eccezione di nullità della citazione CP_12
da questa sollevata, per cui l'eccipiente andava condannato al pagamento delle spese in favore dell'attrice.
Il motivo non merita accoglimento.
Si rammenta che la è rimasta integralmente soccombente nel giudizio da ella proposto, ed Parte_1
il limitato “peso”, nell'economia complessiva del giudizio, della eccezione di nullità disattesa, non costituisce valido motivo per cui il primo giudice dovesse discostarsi, nella regolazione delle spese processuali, da quanto dispone l'art. 91 c.p.c.
L'appello per tali ragioni va accolto in minima misura.
Attesa la soluzione adottata, occorre procedere alla nuova regolamentazione delle spese processuali in conseguenza della parziale modifica della sentenza appellata.
Considerato l'esito complessivo ed unitario del giudizio, che vede l'appello accolto solo in minima parte, si dispone la compensazione per 1/5 fra le parti delle spese processuali del doppio grado del giudizio, mentre i residui 4/5 rimangono a carico dell'appellante per il principio di soccombenza. Quanto alla liquidazione delle spese, rimane ferma quella operata dal primo giudice, mentre per le spese del grado, come liquidate in dispositivo, si fa riferimento al D.M. n. 147/2022 parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al
disputatum (€ 28.394,00).
Non ricorrono i requisiti della mala fede o colpa grave per l'accoglimento delle reciproche domande di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – Collegio civile – definitivamente decidendo nel giudizio civile n. 259/2020 R.G. proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_2
della con citazione notificata il 2.10.2020, sull'appello avverso la sentenza
[...] Parte_2
n. 388/2020 del Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica, pubblicata il
17.08.2020 a conclusione del giudizio n. 436/2017 R.G., ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, dispone che le spese relative alla C.T.U., come liquidate in primo grado, siano anticipate dall'Erario;
2) Compensa per 1/5 fra le parti le spese processuali del doppio grado del giudizio, e condanna l'appellante al rimborso dei residui 4/5 che, nell'intero, per il primo grado, si liquidano, in favore di ciascuna delle parti appellate, in € 3.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge;
e che,
nell'intero, per il secondo grado, si liquidano, in favore di ciascuna delle parti appellate, in €
7.493,50 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del
15% del compenso, Iva e Cpa come per legge, con distrazione delle spese del secondo grado in favore dell'avv. Michele Coromano, dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 20.03.2025
Il consigliere est. Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico