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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 2132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2132 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
X SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e in persona del Giudice Onorario dr.ssa Maria Corvino ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5237/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto risarcimento dei danni, pendente
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
e tutti in proprio Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
e nella loro qualità di eredi aventi diritto di elettivamente domiciliati in AP, via Persona_1
Piccinni n.6, presso lo studio degli Avvocati Gaetano Scuotto e Carmen Scuotto, che li rappresentano e difendono giusta procura in atti;
ATTORI
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AP presso cui ope legis domicilia, in via Diaz n.11;
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato i IGg. , , Parte_1 Parte_5 Parte_6
e , in qualità di figli della IG.ra , nata il [...] e
[...] Parte_7 Persona_1 deceduta il 27.03.2013, e , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_8 Parte_9
, e in qualità di nipoti della suddetta, Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 convenivano in giudizio il chiedendo la condanna al risarcimento dei danni iure Controparte_1 proprio e iure hereditatis patiti a seguito del decesso di verificatosi per un aggravamento Persona_1
(cirrosi epatica) di un'epatopatia (HCV) contratta a seguito di emotrasfusioni di sangue subite nei periodi
1978/1979.
A fondamento delle domande, gli odierni attori premettevano che la loro congiunta, deceduta il 27.03.2013 con causa iniziale di “epatopatia HCV”, causa intermedia “cirrosi epatica” e causa terminale di “scompenso idroelettrolitico-insufficienza cardiorespiratoria”, era stata sottoposta a numerose emotrasfusioni nel corso del ricovero presso gli Ospedali Riuniti di AP da dicembre 1978 a gennaio 1979.
Riferivano poi che, a seguito della loro domanda, datata 26.07.2016, di attribuzione dell'indennizzo una tantum di cui all'art. 2, comma 3, della legge 210/92, la Sesta Commissione Medica Ospedaliera di Roma, con Verbale n. A61708683 del 27.09.2017, nell'esprimere parere favorevole per la concessione dell'indennità richiesta, aveva riconosciuto il nesso causale tra la patologia epatica della e le Per_1 trasfusioni in precedenza indicate.
Ascrivevano quindi la responsabilità del decesso della IG.ra al comportamento omissivo del Per_1
per colposa inosservanza dei suoi doveri istituzionali di sorveglianza e vigilanza in Controparte_1 materia sanitaria evidenziando, sul punto, come dalle richiamate fonti normative emergesse l'attribuzione in capo al dei poteri di approvvigionamento, controllo e vigilanza nella produzione e CP distribuzione del sangue e dei suoi derivati da destinare al consumo umano.
In ragione, pertanto, della condotta illecita della controparte assumevano doversi loro riconoscere i patiti danni iure proprio - quali danni non patrimoniali da identificarsi nello stato di afflizione e di profondo turbamento conseguente alla perdita di uno stretto familiare - e iure hereditatis (danno biologico) e ne chiedevano il risarcimento sulla base delle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di
Milano, aggiornate all'anno 2018.
Sulla scorta di tali Tabelle, indicavano in € 780.387,00 il danno iure hereditario ed in € 2.956.770,00 il danno da perdita parentale - esteso, oltre che ai figli della , anche ai suoi nipoti – oltre rivalutazione Per_1 monetaria ed interessi legali dall'insorgenza del diritto fino all'effettivo soddisfo.
Con comparsa di risposta del 07.04.2020 si costituiva il eccependo in via preliminare Controparte_1 la prescrizione della richiesta risarcitoria avanzata da controparte.
Rimarcava al riguardo come la decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo dovesse individuarsi non nel momento dell'acquisizione dell'assoluta certezza dell'attribuibilità della condotta altrui all'evento lamentato (parere della commissione medica indicante la sussistenza del nesso di causalità) ma - come da copiosa giurisprudenza - nel momento in cui poteva essere ben percepita, con l'ordinaria diligenza ed alla luce delle conoscenze scientifiche, la malattia quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo del terzo.
Nel caso de quo, osservava il comparente , atteso che a partire dal 1990 i casi di diffusione del CP contagio dell'HCV venivano a conoscenza dell'opinione pubblica avendo la comunità scientifica individuato il virus dell'epatite C e successivamente elaborato il test diagnostico, la data della conoscenza del danno da parte attrice poteva certamente farsi risalire ai primi esami di laboratorio - senz'altro anteriori alla data del decesso - per cui la ricorrente, alla luce di tali esami, aveva piena consapevolezza di aver contratto il virus e di averlo contratto a seguito di emotrasfusione infetta.
Quanto al merito, parte convenuta eccepiva l'infondatezza della domanda attorea stante la ivi attribuzione al di una responsabilità omissiva di una doverosa condotta, in tesi omessa, di fatto all'epoca, CP secondo la scienza e l'esperienza, non esistente posto che il virus HCV sarebbe stato noto alla comunità scientifica solo dal 1989; in altri termini, alla data delle trasfusioni non solo il virus era ignoto ma nemmeno identificabile con le strumentazioni tecniche esistenti.
Per quanto osservato, il convenuto deduceva la non riscontrabilità del nesso di causalità tra la CP condotta omissiva del e l'evento del contagio ribadendo, nel contempo, che alcuna CP CP condotta, posta in essere, avrebbe scongiurato l'evento.
Relativamente all'azione risarcitoria azionata, chiedeva infine che, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate da parte attrice, fossero state sottratte le somme eventualmente percepite o da percepire a titolo di indennizzo ex Lege n. 210/1992, pena un ingiustificato arricchimento conseguente al godimento di due diverse attribuzioni patrimoniali aventi causa dal medesimo fatto, sulla base della compensatio lucri cum damno.
Tanto osservato e dedotto, concludeva per il rigetto delle domande ex adverso proposte, in quanto prescritte ed infondate, con condanna alle spese di lite;
in via gradata, di accogliere le domande con espressa deduzione delle somme corrisposte e da corrispondere a titolo di indennizzo ex lege 210/1992, con compensazione delle spese di lite.
Concessi i termini dell'art. 183 VI comma c.p.c., all'udienza del 27.01.2022 il G.U. conferiva incarico al
CTU Dott. che depositava l'elaborato peritale in data 08.02.2023. Persona_2
All'udienza del 18.11.2024 la causa veniva rimessa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, depositate, per parte attrice, rispettivamente in data 20.01.2025 e 10.02.2025.
Nella comparsa conclusionale gli istanti si riportavano ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate fatta eccezione per la sola richiesta risarcitoria per danno iure hereriditario , in tale sede rimodulata, sulla base delle Tabelle di Milano aggiornate al 2024, nella misura di € 1.072.826,00, fermo restando la richiesta di € 2.956.770,00 per i danni iure proprio.
Sul merito
Tali essendo, in sintesi, i fatti per cui è causa, è ora possibile passare al merito della controversia esaminando, preliminarmente. le questioni di carattere pregiudiziale.
Preliminarmente va respinta l'eccezione sollevata dall'odierno convenuto in ordine alla presunta prescrizione delle pretese attoree. Giova sul punto premettere che la responsabilità per i danni da trasfusione di sangue infetto ha natura extracontrattuale sicché il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., comma 1, non essendo ipotizzabili figure di reato (epidemia colposa o lesioni colpose plurime) tali da innalzare il termine ai sensi dell'art. 2947 c.c., comma 3; ne consegue che in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento “iure hereditatis”, trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto), mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima “iure proprio” in quanto il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale alla data del fatto (cfr., da ultimo, fra le tante,
Cass. 22 agosto 2018 n. 20882).
Tanto chiarito, in ordine alla prescrizione costituisce questione di particolare rilevanza l'individuazione del momento dal quale essa inizia a decorrere e, quindi, entro che termini il danneggiato da emotrasfusione o i suoi eredi debbano intraprendere le relative azioni.
Circa l'individuazione del dies a quo della prescrizione estintiva del diritto al risarcimento per danno c.d. lungolatente i giudici di legittimità hanno più volte enunciato il principio di diritto secondo il quale, in caso di contagio da emotrasfusione, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui la malattia viene percepita come danno ingiusto conseguente alla condotta della struttura sanitaria, o possa essere percepita come tale usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto delle conoscenze scientifiche a disposizione (cfr. Cass. Sez.
III, 24 aprile 2022 n. 12966; 17 febbraio 2023 n. 5119).
In particolare, la tematica della decorrenza del diritto al risarcimento dei danni subiti, in proprio, dal familiare di un soggetto deceduto a causa delle complicazioni di una patologia contratta a seguito di trasfusioni di sangue subite in una struttura sanitaria è stata, di recente, affrontata dalla Suprema Corte che, con Ordinanza n. 11228 del 2024, ha innanzitutto richiamato il principio applicabile al diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto patologie conseguenti ad emotrasfusione con sangue infetto per fatto doloso o colposo di un terzo, diritto che inizia a decorrere “ dal momento in cui il danneggiato percepisce o può percepire, con l'ordinaria diligenza e tenuto conto delle informazioni in suo possesso e della diffusione delle conoscenze scientifiche, la malattia come danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo responsabile”.
La Corte ha ribadito che “tale momento coincide, di regola, con la presentazione della domanda amministrativa di indennizzo, salvo che il responsabile dimostri che il danneggiato ne fosse già consapevole in epoca anteriore”.
Con l'indicata pronuncia la Cassazione ha esteso la portata di questo principio anche al danno c.d. parentale, ovvero a quello subito dai familiari del soggetto contagiato, deceduto a causa, o per concausa, dell'aggravarsi della patologia post-trasfusionale affermando che “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni iure proprio spettanti ai congiunti decorre dal momento in cui essi percepiscono o possono percepire il decesso come danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, dovendo farsi riferimento non al momento della verificazione materiale dell'evento di danno bensì a quello della conoscibilità del danno nella sua dimensione giuridica…..Analogamente, nel caso di pretesa risarcitoria iure hereditario per il danno non patrimoniale subito dalla vittima, la fissazione dell'exordium praescriptionis deve considerare ….. la conoscibilità della patologia virale”.
Anche la decorrenza dei termini di prescrizione del diritto al risarcimento di tali danni va dunque fissata, di regola, alla data di presentazione della domanda amministrativa di indennizzo in assenza di allegazione da parte avversa di elementi certi tali da far ritenere che i congiunti fossero in possesso di informazioni idonee a consentire il collegamento causale della patologia esiziale alla trasfusione.
Conforme a tale consolidato orientamento anche la pronuncia della Cass. Civ. Sez. III, n. 14129/2023 secondo la quale “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto decorre dalla data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, salvo che la controparte non dimostri che il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza della malattia e della sua riconducibilità causale alla trasfusione in epoca anteriore. Tale conoscenza non può essere desunta da meri contatti del paziente con ambienti sanitari o da diagnosi generiche della patologia, essendo necessario che emergano circostanze obiettivamente certe, e non mere ipotesi o congetture, idonee a far ritenere che il danneggiato fosse effettivamente a conoscenza del nesso causale tra la trasfusione e la malattia contratta”.
Facendo applicazione di tali principi al caso che ci occupa l'eccezione di prescrizione delle pretese attoree sollevata da parte convenuta risulta infondata vista la domanda, datata 26.07.2016, con la quale la IG.ra
, nella qualità di erede della IG.ra ha chiesto l'attribuzione Parte_1 Persona_1 dell'indennizzo una tantum previsto dall'art. 2, comma 3, della L. 210/92, domanda cui ha fatto seguito, nel febbraio 2020, la presente azione del risarcimento danni dinanzi all' Intestato Tribunale, non avendo trovato riscontro alcuno la precedente richiesta risarcitoria in via amministrativa.
Da parte sua il , nell'eccepire l'intervenuta prescrizione di tale richiesta sull'assunto che la CP
, già in epoca di gran lunga anteriore alla data del suo decesso, aveva certamente contezza di aver Per_1 contratto il virus HCV a seguito di emotrasfusione, avrebbe dovuto allegare e provare (tenuto conto che non era in contestazione la presentazione da parte degli attori danneggiati della domanda di indennizzo ex
L. 210/92) - tale circostanza, ossia il “fatto temporale”, costitutivo dell'eccezione, determinante l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art 2935 c.c.; in altre parole, avrebbe dovuto provare – in maniera non astratta - la dedotta conoscenza pregressa da parte della della malattia e della sua Per_1 riconducibilità causale alle trasfusioni subite, non limitandosi a mere ipotesi e/o congetture non supportate da alcuna evidenza documentale.
Di fatto, l'unico elemento cronologico certo, rinvenibile dalle risultanze istruttorie, al quale è possibile far risalire la compiuta conoscenza da parte degli attori di tutti gli elementi della fattispecie lesiva è individuabile solo nel responso della Sesta Commissione Medica Ospedaliera di Roma – Ministero della
Difesa – Dipartimento Militare di Medicina Legale (cfr. Verbale del 27.09.2017).
Dagli atti di causa, infatti, non si rinvengono ulteriori elementi per accertare se la fosse a Per_1 conoscenza (o comunque poteva acquisire conoscenza con diligenza) sia di aver contratto una malattia sia che la stessa fosse eziologicamente collegata alle trasfusioni o che le fossero state fornite informazioni idonee a consentire il collegamento con la causa della sua patologia nè il ha depositato CP documentazione medica risalente che attestasse ufficialmente la patologia dell'ammalata ed, eventualmente, la sua genesi.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione nei limiti di seguito delineati.
La sottoposizione della alle trasfusioni di sangue durante il ricovero presso gli Ospedali Riuniti Per_1 di AP (ora “A. Cardarelli”) è provata dalla copia delle cartelle cliniche prodotte dagli attori.
Il nesso causale tra le trasfusioni subite e la contrazione del virus epatite C risulta provato dal Verbale della
Sesta Commissione Medica Ospedaliera di Roma - relativo alla seduta del 27.09.2017 - con il quale viene riconosciuta l'esistenza del nesso eziologico tra le suddette trasfusioni e il virus HCV presente nell'organismo della , Verbale che testualmente recita: “Vista la storia clinica e la documentazione Per_1 presentata, tenuto conto che la principale via elettiva di trasmissione di tale virus è quella parenterale attraverso emotrasfusioni, visto che all'epoca degli eventi trasfusivi non era obbligatorio testare gli emocomponenti per il virus HCV, non essendo oggi noto lo stato sierologico del /dei donatore/i e non potendosi escludere che esso/i si trovassero al momento della donazione nel cosiddetto periodo finestra, la
C.M.O. ritiene che l'infermità causa del decesso (…) è in diretto rapporto causale con l'infermità, in quanto trattasi di evoluzione clinica della malattia epatica, pertanto si esprime parere favorevole per la concessione dell'indennità una tantum” (cfr. Verbale n. A61708683 del 27.09.2017).
In ordine al valore probatorio del Verbale della C.M.O. va richiamato il principio di recente enunziato dalla
Corte di Cassazione in forza del quale “ in tema di danni da emotrasfusioni, nel giudizio promosso dal danneggiato contro il , l'accertamento della riconducibilità del contagio ad una Controparte_1 emotrasfusione, compiuto dalla Commissione di cui all'art. 4 della L. n. 210 del 1992, in base al quale è stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi di detta legge, non può essere messo in discussione dal , CP quanto alla riconducibilità del contagio alla trasfusione o alle trasfusioni individuate come causative di esso, ed il giudice deve ritenere detto fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, in quanto, essendo la Commissione organo dello Stato, l'accertamento è da ritenere imputabile allo stesso .” (cfr. CP
Cass. 15.06.2018, n. 15734; in senso conforme Cass. 04.03.2021, n. 5878, Cass. Civ. Sez. VI n.
13008/2020).
Per quanto il detto orientamento riguardi domande di risarcimento avanzate dalla persona che ha contratto il virus a causa delle trasfusioni di sangue infetto, esso è applicabile anche alle domande risarcitorie proposte dagli stretti congiunti della vittima primaria, atteso che l'accertamento della Commissione assume valore oggettivo di riconoscimento del nesso da parte del . CP
In ogni caso, sempre secondo la Corte di Cassazione, il verbale che accerta il nesso causale costituisce, nel giudizio risarcitorio, un elemento istruttorio avente efficacia presuntiva circa la derivazione eziologica del virus dalla trasfusione, sicché, in mancanza di prova contraria da parte del , (non fornita nel CP presente giudizio), il nesso può considerarsi sussistente sia pure in via presuntiva (cfr. Cass. 20.03.2018, n.
6843), oltre al suo valore di documento proveniente da una Commissione istituita dallo stesso CP per la verifica delle domande nella fase amministrativa e assumendo il valore quindi di atto della parte non contestato, valutabile dal Giudice anche ai sensi dell' art. 115 cpc.
Restano da valutare ai fini del nesso di causalità le peculiari conclusioni cui è pervenuto il CTU, che ancorché avesse riportato nel capitolo “Considerazioni medico-legali” che “La defunta fu affetta da cirrosi epatica HCV correlata scompensata “forse causata dalle emotrasfusioni praticate … presso l'ospedale in corso di anemia emolitica “, in esito a conformi quesiti, pur indicando “le trasfusioni di sangue o emoderivati come la più importante via di trasmissione del virus HCV”, ha rappresentato in modo contraddittorio che “dalla documentazione sanitaria non è possibile riconoscere il nesso di causalità in quanto non è documentato la presenza degli anticorpi HCV durante la malattia fino al decesso” e che
“dalla documentazione in atti non è possibile accertare il nesso di causalità tra l'infezione HCV e le emotrasfusioni ricevute durante il ricovero presso il Cardarelli in quanto agli atti non esiste esame per la ricerca degli anticorpi HCV positivo”
Orbene, sull'incertezza delle conclusioni cui è pervenuto il ctu (nonostante avesse poi nell' anamnesi riconosciuto la somministrazione di emoderivati per anemia) e tenuto conto del valore probatorio delle cartelle cliniche acquisite al processo e del verbale della CMO che aveva invece espresso un parere positivo sulla dipendenza da contagio dell' infermità contratta, il Tribunale, in difformità rispetto alla Ctu, è propenso ad aderire all' orientamento secondo cui : in materia di accertamento del nesso causale tra emotrasfusione e contagio occorre operare una scelta comparativa tra le ipotesi di possibile causa dell'infezione da epatite e tra queste individuare poi quella “più probabile che non” scegliendo, dunque,
“l'ipotesi che riceve il supporto relativamente maggiore sulla base degli elementi di prova complessivamente disponibili” così da valutare se “il comportamento omissivo del convenuto (per non aver compiuto gli accertamenti necessari sul donatore) si presentava con maggiore probabilità eziologica rispetto ad altri elementi alternativi, se esistenti”. (cfr. Cass. Civ. Sez. III n. 7778/2018).
Nel caso che ci occupa, alla luce degli esiti della Commissione Medica Ospedaliera di Roma – basati sulle risultanze delle indagini epidemiologiche relative alle unità ematiche trasfuse trasmesse dall'ospedale - questo Giudice, nella valutazione del nesso di causalità, improntandone l'accertamento al criterio della
“preponderanza dell'evidenza”, ritiene che la probabilità che il danno ( derivante da contagio da virus HCV) sia conseguenza della condotta della struttura sanitaria pregressa sulla defunta (emotrasfusioni infette) in un periodo temporale 1978/1979, come refertato nelle cartelle allegate in un epoca in cui era del tutto carente ogni forma di controllo degli emoderivati, sia prevalente rispetto alla possibilità che non lo sia, circostanza peraltro non esclusa dallo stesso CTU laddove indica le trasfusioni di sangue come la più importante via di trasmissione del virus HCV e riferisce che “ in atti non esistono altri dati che possono far ipotizzare altre vie di contagio”, né sul punto risulta acquisita al processo prova contraria di altre ipotesi, come occasioni di contagio ( esempio svolgimento di un attività lavorativa pregressa della de cujus a rischio) tale da escludere la presunzione che siano state le trasfusioni subite dalla defunta e documentate nelle cartelle a determinare ( in modo più probabile che non) l ' insorgenza del virus e l' evoluzione della patologia fino all' exitus.
Posto dunque che può ritenersi più probabile che non che la avesse contratto il virus epatite C a Per_1 seguito delle trasfusioni di sangue ricevute presso le strutture ospedaliere come da ricoveri certificati nelle cartelle cliniche e una volta accertato che il suo decesso, verificatosi in data 27.03.2013, è conseguenza delle malattie epatiche causate dal virus, come d altronde confermato dal certificato necroscopico allegato in cui la patologia prevalente del decesso è dipendente dall'involuzione peggiorativa della patologia virale,
( cfr certificato necroscopico) è ora necessario individuare la fonte normativa che consente di ascrivere la responsabilità al . Controparte_1
In numerosi precedenti giurisprudenziali è stato assodato che nel corso degli anni '70 e '80 il suddetto ente pubblico non ha vigilato in ordine all'adozione di quei controlli, all'epoca possibili, atti ad accertare che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazioni delle transaminasi (cfr., ex multis, Cass. Sez. Un. 11.06.2008, n. 581; Cass.
11.07.2017, n. 17084; Cass. 13.07.2018, n. 18520; Cass. 31.01.2019, n. 2790; Cass. 27.09.2019, n. 24163).
Tali omissioni integrano l'elemento della colpa in quanto costituiscono violazioni di specifiche norme di attribuzione di controllo e di vigilanza in materia di trasfusioni di sangue. Tra le disposizioni normative concernenti il settore di cui si discorre vanno richiamate: – gli artt. 1, 20, 21 e 22 della Legge n. 592 del
14.07.1967 - “Raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano” – il D.P.R. 1256 del 24.08.1971 recante norme concernenti i poteri di controllo e vigilanza in materia del e contemplante (art.4) CP
l'obbligo di controllare se il donatore di sangue sia affetto da epatite virale, vietando in tal caso la trasfusione;
- la legge n. 519 del 07.08.1973 – Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto Superiore Sanità (per un elenco completo della disciplina relativa ai compiti del in CP materia, vedi Cass. 06.05.2020, n. 8495).
Peraltro, alcunché è stato dedotto e allegato dal in ordine ad eventuali misure adottate nel corso CP degli anni al fine di eliminare o ridurre il rischio di somministrare ai pazienti sangue infetto,
Sempre con riferimento all'elemento della colpa, va richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n.5954 del 14.03.2014 secondo cui “in tema di patologie conseguenti ad infezioni con i virus HBV (epatite B), HIV
(AIDS) e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, per l'unicità dell'evento lesivo consistente nella lesione dell'integrità fisica, vi è la presunzione di responsabilità del per il contagio verificatosi negli anni tra il 1979 e il 1989, stante Controparte_1
l'avvenuta scoperta scientifica della prevedibilità delle relative infezioni, individuabile nel 1978, con il conseguente obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e di distribuzione di sangue umano per uso terapeutico, presunzione che può essere vinta solo se viene fornita dallo stesso la prova CP dell'adozione di condotte e misure necessarie per evitare la contagiosità, a prescindere dalla conoscenza di strumenti di prevenzione specifica”.
Al riguardo è opportuno riportare i seguenti principi, ormai consolidati nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione, in materia di danno da emotrasfusione, principi ribaditi, di recente, dalla sentenza della sesta sezione 12.11.2020, n. 25458:
-in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HVC, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del Controparte_1 anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985 e 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus che la provocano, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul - in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e Controparte_1 controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1988 - l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fossero esenti da virus e che i donatori non presentassero alterazioni da transaminasi;
-in caso di patologie contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, il rapporto eziologico tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la specifica patologia insorta viene apprezzato sulla base delle cognizioni scientifiche acquisite al tempo della valutazione, le quali hanno consentito di identificare e nominare le malattie tipiche (HBV, HIV e HCV), ma ciò che rileva ai fini del giudizio sul nesso causale è l'evento obiettivo dell'infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione, a prescindere dalla specificazione della prima in termini di malattia tipica;
-il dovere del di vigilare attentamente sulla preparazione ed utilizzazione del sangue Controparte_1
e degli emoderivati postula l'osservanza di un comportamento informato a diligenza particolarmente qualificata, specificamente in relazione all'impiego delle misure necessarie per verificarne la sicurezza, atteso che il è tenuto ad evitare o ridurre i rischi connessi a tali attività; CP
-la colpa della P.A. rimane integrata anche in ragione della violazione dei dovuti comportamenti di vigilanza e controllo imposti dalle fonti normative costituenti limiti esterni alla sua attività discrezionale ed integranti la norma primaria del “neminem laedere” di cui all'art. 2043 c.c., norma in base alla quale essa è tenuta ad un comportamento attivo di vigilanza, sicurezza ed attivo controllo in ordine all'effettiva attuazione da parte delle strutture sanitarie addette al servizio di emotrasfusione di quanto ad esse prescritto al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto (….), non potendo invero considerarsi esaustiva delle incombenze attribuite in materia alla medesima la mera attività di normazione
(emanazione di decreti, circolari, ecc..) ravvisandosi, così, il comportamento omissivo e comunque non diligente del nei controlli e nell'assolvimento dei compiti affidatigli, anche nel mancato CP assolvimento degli adempimenti relativi all'attuazione del “Piano sangue”, previsto dalla L. n. 592 del 1967
(….) e realizzato solo nel 1994.
In conclusione, alla luce di quanto precede, deve valutarsi il diritto degli attori, ed in particolare quello avanzato dai figli a conseguire da parte del , ex art. 2043 c.c., il risarcimento dei danni Controparte_1
a causa del decesso della loro stretta congiunta.
Della liquidazione del danno
Passando ora all'esame delle poste di danno allegate in citazione, i figli legittimi come individuati anche sulla base dello stato storico di famiglia della de cujus, hanno diritto al ristoro del danno non patrimoniale, in quanto il fatto illecito imputabile al convenuto integra il reato previsto dall'art. 589 cod. pen. (cfr. combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p.) e incide su interessi relativi alla persona umana tutelati dalla Costituzione.
Il pregiudizio alla sfera personale lamentato da una parte degli istanti consiste nella perdita del rapporto parentale. Con tale formula descrittiva si individuano quelle conseguenze negative di carattere esistenziale che derivano dalla morte di uno stretto congiunto.
Tale evento lede, in modo irreparabile, l'interesse “all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia” e quello “alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia” (cfr. Cass. n.8827 del 31.05.2003).
I pregiudizi che in concreto possono derivare dalla lesione del rapporto parentale con la madre (danno conseguenza) consistono principalmente : - nello sconvolgimento, in senso peggiorativo, delle abitudini di vita del congiunto superstite;
- nel turbamento irreparabile dell'armonia familiare;
- nella sofferenza patita nel periodo immediatamente successivo all'evento luttuoso (danno definito “morale” dall'orientamento tradizionale della giurisprudenza); - nella sofferenza che accompagnerà il familiare superstite nel corso dell'intera sua esistenza.
Si tratta di conseguenze lesive tra loro intimamente connesse, che devono essere ristorate mediante l'attribuzione di un'unica somma di denaro al fine di evitare duplicazioni risarcitorie (cfr. Cass., Sez. Un.,
n, 26972 dell'11.11.2008).
La prova dei danni summenzionati può essere desunta, in via presuntiva e salvo la prova contraria, nel caso in esame solo dallo stretto rapporto di parentela esistente tra la vittima primaria e coloro che agiscono per il risarcimento (cfr. Cass. n. 10823 dell'11.05.2007, Cass. n. 16018 del 07.07.2010, Cass. n. 10527 del
13.05.2011). Infatti, “l'intensità del vincolo familiare può già di per sé costituire un utile elemento presuntivo su cui basare la prova dell'esistenza del menzionato danno morale, in assenza di elementi contrari, mentre l'accertata mancanza di convivenza dei soggetti danneggiati con il congiunto deceduto può rappresentare soltanto un idoneo elemento indiziario da cui desumere un più ridotto danno morale ”
(cfr. Cass. n. 20188 del 22.07.2008; nello stesso senso, Cass. n. 1203 del 19.01.2007, Cass. n. 16018 del
07.07.2010, Cass. n. 3767 del 15.02.2018), ovvero escluderlo in difetto di prova che non sia soltanto legata al vincolo consanguineo se non diretto ma derivato.
Dunque, il danno in esame, secondo i principi testè esposti può ritenersi sufficientemente e presuntivamente provato in considerazione del rapporto di filiazione diretta che legava a , Persona_1 Parte_1
, e , figli superstiti della defunta. Parte_5 Parte_6 Parte_7
Per la liquidazione del danno, il Tribunale si avvale della Tabella del Tribunale di Milano dell'anno 2024: come osservato dal giudice di legittimità, quest'ultima costituisce un valido parametro di riferimento a cui ancorare la valutazione, necessariamente equitativa, del pregiudizio in esame (cfr. Cass. n. 10924 del
09.06.2020, Cass. n. 29495 del 14.11.2019, Cass. n. 27953 del 07.12.2020).
La suddetta Tabella prevede l'attribuzione di una somma quale multiplo del punto di invalidità, pari ad €
3.911,00, che è calcolata sulla base di un punteggio che varia in ragione del rapporto di parentela, dell'età della vittima e dell'avente diritto, del numero dei parenti stretti superstiti e della sussistenza del rapporto di convivenza.
Per stabilire gli importi in concreto spettanti agli attori occorre considerare che al momento del decesso aveva 73 anni mentre i figli , , e avevano, Persona_1 Parte_1 Pt_5 Pt_6 Parte_7 rispettivamente, 52 anni, 53 anni, 47 anni e 43 anni;
in assenza dell'allegazione del certificato di famiglia di , , e , e di quello di residenza, è verosimile ritenere che gli stessi Pt_1 Pt_5 Pt_6 Parte_7 in ragione dell'età vivessero autonomamente e avessero costituito da tempo un loro autonomo nucleo familiare, con conseguente anche allontanamento stabile dalla vita della de cujus e affievolimento del rapporto tra congiunti dato dalla convivenza stabile e quotidiana. Considerata quindi l'assenza della prova riguardo il rapporto di coabitazione e tenuto conto che i suddetti non hanno allegato o dimostrato quelli che sono considerati ulteriori particolari riflessi negativi nella loro sfera esistenziale a seguito del decesso, atti a giustificare la liquidazione massima appare congruo riconoscere a , , e il risarcimento nella misura minima prevista dalle Pt_1 Pt_5 Pt_6 Parte_7
Tabelle di Milano del 2024.
Con l'applicazione della richiamata Tabella si perviene ad una valutazione che tiene conto del rapporto di parentela con la defunta e dell' età della vittima e di quelle dei superstiti riconoscendo la somma di €
215.105,00 per e cadauno, mentre per e Parte_1 Parte_5 Parte_6 [...]
la somma di € 219.016,00 cadauno in relazione al valore attribuito cadauno moltiplicato Parte_7 per il punto base.
Relativamente alla domanda proposta per il risarcimento iure proprio anche in favore dei nipoti della IG.ra
, si premette che, secondo l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, il risarcimento danni Per_1 in seguito ad una “lesione parentale” potrebbe abbracciare anche i nipoti della vittima.
La relazione nonni-nipoti, infatti, sebbene non “diretta”, rientra comunque tra quelle prossime e di conseguenza può presuntivamente concernere un danno morale serio ed apprezzabile, a nulla rilevando peraltro il requisito della convivenza (cfr. Cass., Sez. III, n.21230/2016) - presupposto invece ritenuto da giurisprudenza risalente (cfr. Cass. n.4253/2012) essenziale per il riconoscimento del danno – essendo sufficiente che venga fornita la prova rigorosa degli elementi idonei a provare la lamentata lesione e
l'entità dei danni e che tale prova sia correttamente valutata dal Giudice.
Invero, secondo la Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. III Civ, ordinanza n. 7743/2020), in continuità all'orientamento di cui alla richiamata pronuncia n. 21230/2016 “ in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta “iure proprio” dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., nell'ambito ristretto della sola cd “famiglia nucleare”, il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (da ultimo, Cass., Sez.3, n.
29332 del 07/12/2017); …il Giudice .. nel valutare il profilo del quantum provvederà a prendere in esame le risultanze della prova testimoniale al fine di valutare, in maniera specifica, il profilo della specificità o genericità delle dichiarazioni testimoniali, quello dell'attendibilità delle stesse, della provenienza delle fonti di prova e della eventuale contraddittorietà. All'esito di tali valutazioni doverose, provvederà a definire l'ampiezza e la profondità del pregiudizio per la scomparsa del familiare deceduto”.
Nello stesso senso la pronuncia della Cass. Civ. n. 5452/2020 secondo la quale “il fatto illecito costituito dalla uccisione del congiunto dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno (sentenza 16 marzo 2012, n. 4253). Tale principio è stato sostanzialmente ribadito anche in seguito, sia pure con la precisazione che la prova del danno non deve necessariamente essere collegata al dato della convivenza (sentenza 20 ottobre 2016, n. 21230); ma comunque,
l'insegnamento di questa Corte è nel senso che, rispetto ai nipoti, il diritto al risarcimento deve fondarsi sulla prova positiva dell'esistenza di un vincolo affettivo, prova che è invece presunta per i familiari legati alla vittima da uno stretto legame di parentela (genitori, coniuge, figli o fratelli (sentenza 14 giugno 2016,
n. 12146 e ordinanza 15 febbraio 2018 n. 3767)”.
In estrema sintesi, qualora la liquidazione del danno viene richiesta da soggetti appartenenti alla famiglia nucleare, può presumersi la sussistenza di un intenso vincolo affettivo e di un progetto di vita comune tale da cagionare quella sofferenza e quell'alterazione dell'esistenza che normalmente si accompagnano alla perdita di una persona tanto cara;
quando invece il risarcimento è richiesto da soggetti diversi da quelli appartenenti alla famiglia nucleare, deve essere provata l'esistenza di un saldo vincolo affettivo che consenta di presumere il pregiudizio non patrimoniale patito in conseguenza della scomparsa del congiunto, a prescindere dal requisito della convivenza con quest'ultimo che comunque nel caso in esame non è stato provato;
in particolare, il legame tra nonno e nipote, in quanto giuridicamente rilevante, consente di presumere che il nipote potrebbe subire un pregiudizio non patrimoniale per la morte del nonno anche in difetto di convivenza, fatta però salva la necessità di provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno. (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 29332/2017), che nel caso in esame non è stata fornita.
Infatti la domanda risarcitoria proposta dai nipoti della IG.ra , limitatasi sul punto a mere Per_1 enunciazioni generiche ed astratte (…per la perdita della loro cara, la quale è stata una figura di riferimento, sempre presente nella loro vita, e con la quale avevano un rapporto costante), è del tutto sfornita sia in termini di allegazioni certificative e assertive non essendo consentito al Giudice, sulla base di una chiara e puntuale esposizione argomentativa individuare con precisione se i soggetti indicati siano in effetti i nipoti della de cujus, difettando la prova della loro qualità di nipoti, non risultando neanche il rapporto cosiddetto anagrafico che confermi il rapporto tra defunta e coloro che in atti sono indicati come nipoti. All' omissione assertiva e allegativa cui erano tenuti questi attori, si aggiunge il difetto della prova volta ad evidenziare la sussistenza concreta di un vincolo affettivo di particolare intensità con la vittima dell'evento lesivo;
in assenza, pertanto, di concreti elementi di prova in ordine alle caratteristiche del rapporto con la de cuius (nonna) e di una rigorosa dimostrazione - anche, in via presuntiva- della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dai danneggiati, questo Giudice non ritiene meritevole di tutela il diritto al risarcimento del danno lamentato da coloro che si qualificano come nipoti.
Peraltro laddove si impone alle parti l'onere di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, di tale onere costituisce infatti la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale "deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti.
Dalla lettura della suddetta disposizione, in combinazione con quella degli artt. 163 e 167 cod. proc. civ.
(per il rito ordinario) e degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ. (per il rito del lavoro), si desume agevolmente che l'onere di allegazione comporta (sia per l'attore sia per il convenuto) la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate (e la richiesta dell'assunzione dei relativi mezzi di prova).
Tale onere, quindi, ha ad oggetto elementi che devono essere specifici e determinati proprio allo scopo di consentire al giudice di esercitare il necessario compito di valutazione onde pervenire ad una decisione sulla controversia, pur se non tali da dimostrare, di per sé, la fondatezza delle pretese, rispettivamente, fatte valere dalle parti, spettando al giudice - sulla base dei dati forniti dalle parti in applicazione del principio dispositivo, da contemperare, ex art. 111 Cost., con il principio c.d. "di acquisizione probatoria" - di verificare in concreto e con riguardo alle singole fattispecie se e quale tra le diverse istanze sia fondata ed in che termini. L'allegazione espositiva e assertiva dei fatti e dei documenti, sia per l'attore che per il convenuto, è un'attività imprescindibile nell'esercizio dell'azione e nella formulazione dell'eccezione, tanto più anche il silenzio di una parte sui fatti allegati dall'altra, non è scevro di conseguenze, stanti gli effetti del principio di non contestazione (tempestiva e specifica), oggi codificato a seguito della modifica del citato art. 115, primo comma, cod. proc. civ..
Il descritto regime di allegazione è peraltro inderogabile, in quanto il processo civile di cognizione si fonda su preclusioni rigide, che non possono essere modificate su accordo delle parti, nemmeno con il consenso del giudice, posto che l'interesse sotteso non è di natura privatistica bensì ha carattere pubblicistico, in quanto condiziona il celere e regolare andamento del processo, funzionale al raggiungimento del principio costituzionale della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.). Tali principi sono stati, ancor recentemente, ribaditi dalla Suprema Corte con una pronuncia resa proprio in materia di azione risarcitoria per responsabilità da fatto illecito ovvero da inadempimento contrattuale (cfr.
Cass. n. 13328/2015).
Nella parte motiva di tale pregevole arresto è dato testualmente leggere: “In tema di risarcimento del danno da fatto illecito o da inadempimento contrattuale, la "cosa" oggetto della domanda è il pregiudizio di cui si invochi il ristoro, e gli "elementi di fatto" costitutivi della pretesa sono rappresentati dalla descrizione della perdita che l'attore lamenti di avere patito. L'onere di allegare i fatti costitutivi della pretesa è preordinato:
a consentire al convenuto l'esercizio del diritto di difesa;
a consentire al giudice di individuare il thema decidendum. dunque la parte non ha certamente l'onere di designare con un preciso nomen iuris il danno di cui chiede il risarcimento;
nè ha l'onere di quantificarlo al centesimo: tali adempimenti non sono infatti strettamente necessari nè per delimitare il thema decidendum, nè per mettere il convenuto in condizioni di difendersi. viceversa ha invece il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti, atti materiali che assume essere stati fonte di danno. E dunque in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale;
in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale;
con quali criteri di calcolo dovrà essere computato. Questi principi sono stati ripetutamente affermati da questa Corte. Già Sez. U, Sentenza 11353 del 17/06/2004, Rv. 574223, che stabilì che l'onere di contestazione gravante sul convenuto, e quello di allegazione gravante sull'attore, sono tra loro speculari e complementari: sicchè il mancato assolvimento del secondo, non fa sorgere il primo.
Più di recente, Sentenza n. 10527 del 13/05/2011, Rv. 618210 ha affermato che "l'onere di allegazione va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche". ( Sentenza n. 691 del 18/01/2012, Rv. 621357, ha stabilito che "le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo" (nello stesso senso
Sentenza n. 17408 del 12/10/2012, Rv. 624080).”
Nel caso di specie dalla lettura del libello introduttivo non è risultata agevole neanche la loro effettiva identificazione limitata solo all' indicazione di nomi, quali attori, senza precisare la relazione diretta di parentela per essere figli dei figli della de cujus e pertanto il loro diritto al risarcimento al di fuori della famiglia nucleare ( genitori figli), concretandosi sostanzialmente in mere petizioni di principio riguardante il diritto alla perdita del legame nonna nipoti;
sicché, in difetto di prova specifica neanche articolata sia riguardo al rapporto di parentela né di un pregresso periodo temporale di coabitazione con la defunta non potrebbero neppure essere prese in considerazione dal giudicante neanche per presunzioni. Ed infatti in assenza delle indispensabili specificazioni allegative e assertive l'azione proposta si pone in contrasto, oltre che con i principi del processo civile, che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda specifica che si vuole proporre (art. 163c.p.c.), anche con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., in quanto impedisce all'avversario una difesa giudiziale ed efficace e nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda, con conseguente rigetto della domanda di coloro che si qualificano come nipoti della de cujus.
Alle somme liquidate a titolo di danno iure proprio ai figli della IG.ra andrebbero detratte le Per_1 somme eventualmente loro già corrisposte dal a titolo di indennizzo ex lege n. 210 del 1992, per CP il principio consolidato della compensatio lucri cum damno.
Ed infatti, nel giudizio risarcitorio promosso contro il per omessa adozione delle Controparte_1 dovute cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensatio lucri cum damno) venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il ) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto CP lesivo.
In particolare, l'eccezione di compensatio lucri cum damno è un'eccezione in senso lato, vale a dire non l'adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio (sentenze 14 gennaio 2014, n. 533, 24 settembre, n. 20111, e 24 novembre 2020 n. 26757).
Nel caso che ci occupa, tuttavia, non è emerso dagli atti se l'indennizzo in parola sia stato effettivamente versato per cui non può darsi luogo direttamente ad opera del Tribunale alla dichiarazione di compensazione.
“Nel giudizio promosso dal danneggiato contro il per il risarcimento del danno Controparte_1 conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla legge n.
210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno
(compensatio lucri cum damno) solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il “lucrum” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 20909/2018) (7)
Passando ad esaminare il danno risarcibile iure hereditatis, trattasi del c.d. danno biologico terminale il quale, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, viene liquidato in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso sulla base delle tabelle relative all'inabilità temporanea (cfr. Cass. 31 ottobre 2014 n, 23183; 20 giugno 2019, n. 16592; 28 giugno 2019 n. 17577).
Ai fini della corretta qualificazione e quantificazione del danno terminale nella documentazione medica in atti non si rinviene il momento in cui fu formulata la diagnosi di epatite C - momento cui andrebbe ricollegata l'insorgenza del danno – né si rinvengono dati clinici inerenti al decorso della patologia, pertanto non è possibile procedere a tale accertamento e quantificazione del periodo di inabilità temporanea totale, peraltro neanche posto a base della domanda.
Viceversa il CTU, in ordine al quesito del giudice indicato al n.° 8) “indichi quale fosse dopo il contagio e prima dell'innescarsi di altre patologie il grado percentuale di danno biologico permanente subito dalla
” ha invece ritenuto di quantificare la misura di danno biologico, inteso come danno alla salute Per_1 nello stadio più avanzato della malattia (V stadio di epatopatia connotato da segni e sintomi gravi), calcolandola nella misura del 65% di danno biologico, con conseguente diritto alla liquidazione del danno residuato permanentemente alla de cujus, che secondo le tabelle di Milano aggiornate al 2024 è calcolato nella misura minima nella somma pari a € 363.702,00, tenuto conto dell' età della vittima e della percentuale di danno biologico, senza poter riconoscere ulteriore maggiorazione per l' incremento per sofferenza fisica o anche per danno non patrimoniale o per personalizzazione massima, in difetto di documentazione relativa all' evolversi della malattia e delle attività svolte in vita dalla de cujus.
Tale somma omnicomprensiva di danno biologico deve essere riconosciuta complessivamente ai figli.
In definitiva, sulla base dell'analisi sin qui svolta, il va condannato al pagamento a titolo di danno CP iure proprio in favore di e di € 215.105,00 ciascuno ed in favore di e Pt_1 Parte_5 Pt_6
di € 219.016,00 ciascuno. Parte_7
Inoltre, il va condannato anche al pagamento della somma complessiva di € 363.702,00 a titolo CP di danno biologico della de cujus da liquidarsi jure hereditate, complessivamente in favore dei figli
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica dei c.d. interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. 17 febbraio 1995 n. 1712 nonché Cass. 10 marzo 2000 n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, questo Giudicante ritiene equo ordinare il pagamento in favore degli attori degli interessi, al tasso legale, dalla data del decesso di (27.03.2013), su Persona_1 ciascuno degli importi sopra indicati a titolo di danno iure proprio (€ 215.105,00 per e Parte_1
ed € 219.016,00 e ) e iure hereditario (€ Parte_5 Parte_6 Parte_7
363.702,00 che deve essere devalutata, in base agli indici ISTAT, al 27.03.2013 – quale momento in cui è insorto il danno iure proprio ed è stato acquistato il danno iure hereditario - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 27.03.2013, e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulle somme sopra liquidate all'attualità gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ. (cfr. in tal senso, Cass.
3 dicembre 1999 n. 13470; Cass. 21 aprile 1998 n. 4030).
Sulle spese
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, trattandosi di accoglimento parziale esse sono compensate per un terzo e per il residuo seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal DM 55 del 2014 come modificato dal DM 147 del 2022 per lo scaglione di valore fino € 1.000.000,00 riducendo ai minimi i compensi per la fase istruttoria in considerazione della attività svolta, salvo poi riconoscere un incremento del 30% dell' importo delle competenze professionali ai procuratori degli attori per la difesa di più soggetti aventi la stessa posizione processuale.
Le spese di CTU rimangono definitivamente a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di AP, X sez. civ., in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Corvino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5237/2020 del R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1.accoglie parzialmente le domande proposte dagli attori, nei confronti del in persona Controparte_1 del CP_2 per l'effetto
2.condanna il , in persona del al pagamento a titolo di danno iure proprio Controparte_1 CP_2
a e della somma di € 215.105,00 cadauno, ed al pagamento per il Parte_1 Parte_5 medesimo titolo a e della somma di € euro 219.016,00 cadauno;
Parte_6 Parte_7
3.rigetta le ulteriori domande risarcitorie degli attori indicati come nipoti in difetto di allegazione assertiva e documentale in ordine alla prova del vincolo parentale con la de cujus, convivenza e sofferenza relativa alla perdita del rapporto parentale con la stessa, e come meglio descritto in motivazione.
4.condanna il , in persona del Ministro p.t., al pagamento a titolo di danno iure Controparte_1 hereditatis in favore degli attori della somma di € 363.072,00 quale danno biologico della de cujus, somma da liquidarsi complessivamente ai figli;
5.condanna il alla corresponsione degli interessi al tasso legale dalla data del decesso Controparte_1 di (27.03.2013) e fino al deposito della presente sentenza, su ciascuno degli importi Persona_1 liquidati ai capi 2. e 4., ma devalutati, in base agli indici ISTAT, alla data del 27.03.2013 e, quindi, anno per anno, e fino al momento del deposito della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate;
6.condanna, altresì, il , in persona del al pagamento, in favore degli Controparte_1 CP_2 attori, degli interessi al saggio legale sulle somme di cui ai capi 2. e 4. dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
7. compensa le spese di lite per un terzo e per il residuo, condanna il , in persona del Controparte_1
p.t., al pagamento delle spese processuali in favore degli attori che liquida in complessivi € CP_2
11.500,00 per competenze professionali, aumentate del 30% per la difesa di più attori e pertanto pari €
14.950,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge da attribuire ai procuratori dichiaratisi antistatari;
8.pone definitivamente le spese di CTU a carico del convenuto come da decreto di Controparte_1 liquidazione.
Così deciso in AP, il 28.02.2024 Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Corvino