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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/07/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2554/2024 R.G.V.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Scioglimento matrimonio),
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. PANETTIERI Parte_1
DEBORAH, come da mandato in atti
E
, rappresentato e difeso dall'avv. PANETTIERI Parte_2
DEBORAH, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 09/08/2024, e Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio in Milano Parte_2
(Mi) in data 11/06/2018, chiedevano pronunziarsi la separazione e il successivo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso ex TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
art 473 bis. 49 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n.727/2024 pubblicata in data 18/12/2024 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e con contestuale ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per il prosieguo.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 11/02/2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 11/06/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e alle successive note scritte, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 09/08/2024 da e Parte_1
, così provvede: Parte_2
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 11/06/2018 in
Milano (Mi) da , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato in [...] il [...], trascritto negli atti Parte_2 dello stato civile del Comune di Milano (Mi) dell'anno 2018, parte 1
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
numero 67;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Milano
(Mi) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16/06/2025
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
3
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2554/2024 R.G.V.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Scioglimento matrimonio),
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. PANETTIERI Parte_1
DEBORAH, come da mandato in atti
E
, rappresentato e difeso dall'avv. PANETTIERI Parte_2
DEBORAH, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 09/08/2024, e Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio in Milano Parte_2
(Mi) in data 11/06/2018, chiedevano pronunziarsi la separazione e il successivo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso ex TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
art 473 bis. 49 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n.727/2024 pubblicata in data 18/12/2024 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e con contestuale ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per il prosieguo.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 11/02/2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 11/06/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e alle successive note scritte, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 09/08/2024 da e Parte_1
, così provvede: Parte_2
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 11/06/2018 in
Milano (Mi) da , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato in [...] il [...], trascritto negli atti Parte_2 dello stato civile del Comune di Milano (Mi) dell'anno 2018, parte 1
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
numero 67;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Milano
(Mi) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16/06/2025
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
3