Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/04/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Treviso
Seconda Sezione Civile
Verbale d'udienza con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nel giudizio n. 3896/2023 r.g. promosso da
, c.f. con l'Avv. Michele Bianchini Parte_1 C.F._1
ATTORE nei confronti di
, c.f. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggi, 03/04/2025, davanti al giudice Clarice Di Tullio compaiono il sig. e Parte_1
l'avv. Bianchini.
L'avv. Bianchini si riporta agli atti;
rileva che dalle testimonianze assunte e dal fatto che la convenuta non è comparsa per rendere l'interrogatorio formale è emersa la prova degli assunti attorei;
precisa le conclusioni, nel merito, come da memoria del 12 aprile
2024 e, in via istruttoria, come da memoria del 30 aprile 2024 limitatamente alle istanze non accolte;
insiste per l'accoglimento dell'istanza di rimessioni in termini formulata il
30 gennaio 2025.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito della camera di consiglio, il giudice pronuncia sentenza definitiva del giudizio, dando lettura della motivazione e del dispositivo, in assenza del procuratore attoreo allontanatosi dall'aula d'udienza.
***
ha agito in giudizio nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
domandato la condanna della convenuta al ritiro dei beni depositati presso l'abitazione dell'attore ed al pagamento della somma di euro 300,00 mensili a titolo di occupazione senza titolo dell'immobile nonché alla restituzione di una sedia marca Stokke concessale in comodato d'uso.
La convenuta, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
e di cui in atti e per l'effetto condannarsi la sig.ra Parte_1 CP_1
(c.f. ), anagraficamente residente in [...]
[...] C.F._2
Cervi, n. 16 – 20068 Peschiera Borromeo (MI) nel termine che verrà indicato dal
Giudice ex art. 1771, secondo comma, C.C., sotto pena di esecuzione forzata in difetto di spontaneo adempimento, al ritiro di detti beni e/o ad accettare la restituzione degli stessi;
condannarsi la signora (c.f. ), Controparte_1 C.F._2
anagraficamente residente in [...] – 20068 Peschiera Borromeo
(MI) al pagamento nei confronti dell'attore, sig. , nato a [...]_1
Soligo (TV) il 26 luglio 1963, c.f. , residente in [...]
4/a – 31020 San Fior (TV), della somma di Euro 300,00= mensili con decorrenza gennaio 2023 fino all'effettivo ritiro, a titolo di occupazione senza titolo e/o risarcimento del danno, contrattuale e/o extracontrattuale, per l'indisponibilità dei magazzini e/o locali presso cui sono custoditi i beni oggetto di causa;
condannarsi la signora (c.f. ), anagraficamente Controparte_1 C.F._2
residente in [...] – 20068 Peschiera Borromeo (MI) alla restituzione della sedia marca Stokke modello Duo Balans Gravity concessale in comodato d'uso dal sig. che ha quindi diritto alla restituzione della Parte_1
stessa o in subordine condannarsi, a titolo di risarcimento del danno, la convenuta al pagamento del controvalore monetario pari ad Euro 1.200,00= oltre rivalutazione ed interessi;
spese, diritti ed onorari di lite interamente rifusi”) e, in via istruttoria, come da seconda memoria integrativa.
***
Le domande meritano accoglimento nei termini che seguono.
Risulta dimostrato il fatto che l'odierna convenuta abbia depositato presso un magazzino di proprietà dell'attore gli scatoloni et similia rappresentati nelle fotografie di cui ai documenti n. 1 e 2 del fascicolo attoreo, con l'intesa che il li Parte_1 custodisse temporaneamente, e che la stessa non abbia provveduto al loro sgombero, pur richiestane.
Depongono in questo senso:
- la testimonianza di , il quale ha riferito di avere curato il trasporto degli Tes_1
scatoloni (che il teste ha confermato essere quelli ritratti nelle fotografie prodotte dall'attore) da “Peschiera Borromeo alla casa del a San Fior” (verbale Parte_1
d'udienza del 12.12.2024);
- il fatto che l'ultima residenza conosciuta della convenuta sia a Peschiera Borromeo;
- la testimonianza di di Collalto, il quale ha confermato, per averlo Testimone_2
constatato di persona, che il magazzino di proprietà dell'attore è occupato dagli scatoloni numerati di cui alle fotografie citate e, per averlo sentito dire dalla stessa
, che gli scatoloni in questione erano suoi e contenevano cose di sua proprietà CP_1
e che “non appena possibile” li avrebbe portati via e “che l'occupazione si sarebbe protratta per poco tempo” (verbale d'udienza del 30 gennaio 2025);
- il fatto che la convenuta non sia comparsa per rendere l'interrogatorio formale ammesso con ordinanza ritualmente notificatale e che, non essendosi nemmeno costituita in giudizio, non abbia dimostrato di avere ritirato i beni in questione.
Sono, questi, tutti elementi che consentono di ritenere che gli scatoloni in questione siano stati affidati in deposito al dalla convenuta e che questa non abbia Parte_1
provveduto al loro ritiro.
In ragione di ciò, merita accoglimento la domanda del , di condanna della Parte_1
convenuta all'asporto degli scatoloni.
In ragione del tempo già trascorso, non v'è luogo per l'assegnazione di un termine: la condanna va disposta con immediata efficacia esecutiva.
Devono invece essere dimostrate, per difetto di prova, le ulteriori domande dell'attore.
Dei danni dedotti non è stata fornita dimostrazione.
E nemmeno è stata dimostrata l'allegazione relativa al comodato della poltrona Stokke: il teste nulla ha saputo riferire sul punto, mentre il teste ha riportato – Tes_1 Tes_2
peraltro in modo generico – circostanze apprese dall'attore. Mancano, quindi, elementi di prova utilmente valorizzabili ai sensi dell'art. 232, comma 1, c.p.c.
Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza della convenuta e sono liquidate con applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento
(indeterminabile – complessità bassa) per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e del valore minimo per quella decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando all'udienza del 3 aprile 2025 sulle domande proposte da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1
provvede: in parziale accoglimento delle domande, per il resto rigettate, condanna CP_1
ad asportare, a propria cura e spese, dall'abitazione dell'attore gli scatoloni e i
[...]
beni di sua proprietà ivi depositati;
condanna alla rifusione, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali che liquida in euro 545,00 per anticipazioni ed in euro 6.164,00 per compenso professionale oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Treviso 3 aprile 2025
Il giudice
Clarice Di Tullio