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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/04/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 131/23 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
18/12/2024
d a
OGGETTO: rappresentata e difesa dall'avv. LAZZARI Parte_1
Morte LV elettivamente domiciliata in VIA T. TARAMELLI, 2, 24121
BERGAMO presso il difensore avv. LAZZARI LV, come da procura per atto Notaio ell'Armi di Treviso del 18 dicembre 2014 ( rep.n. 186906 – Per_1
racc. n. 30368)
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 31
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
contro
, , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, rappresentati e difesi dall'avv. FUSTINONI MARCO,
[...]
elettivamente domiciliato in VIA ZELASCO 10 24122 BERGAMO presso il difensore avv. FUSTINONI MARCO, come da procura allegata
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
contro
anche quale rappresentante legale della figlia Controparte_5
rappresentata e difesa dall'avv. DE COBELLI MARCO e Controparte_6
dall'avv. LOCATELLI MARIA CRISTINA ( ) VIA C.F._1
LOCATELLI 20/A 24121 BERGAMO;
elettivamente domiciliata in VIA
LOCATELLI, 20/A 24121 BERGAMO presso il difensore avv. DE COBELLI
MARCO, come da procura allegata
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo ( Terza Sezione Civile)
n. 1704/22.
CONCLUSIONI
Dell'appellante principale pagina 2 di 31 “Ferma 1) la responsabilità esclusiva di nella causazione Controparte_1
del sinistro oggetto del presente giudizio:2) accerti e dichiari il diritto di
, , Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 CP_5
ed al risarcimento del danno non patrimoniale in un
[...] Controparte_6
importo inferiore al massimo delle tabelle milanesi a punto del 29.6.22 e,
precisamente, nell'importo come calcolato alle pagg. 36-37-38-40-41-42 del
presente appello o in quella maggiore o minore somma che risulterà di
giustizia. Con conseguente condanna degli appellati alla restituzione a
di quanto risulterà aver incassato in più da Parte_1 Parte_1
Oltre interessi e rivalutazione ed oltre tutte le successive spese
[...]
occorrende. 7) Accerta e dichiara l'inesistenza del diritto di CP_5
al risarcimento del danno patrimoniale per i motivi di fatto e di diritto
[...]
in atto oppure, in subordine, l'esistenza del diritto al risarcimento del danno
patrimoniale ma solo in termini di danno temporaneo e precisamente per gli
anni dal 2011 al 2023 o nella maggiore o minore misura di giustizia previa
correzione degli errori in sentenza gravata. Con conseguente condanna
dell'appellata alla restituzione a di Controparte_5 Parte_1
quanto risulterà aver in più incassato da in esecuzione Parte_1
del qui riformato capo 7 della sentenza 1704/22. Oltre interessi e
rivalutazione ed oltre tutte le successive spese occorrende.8) Accerta e
dichiara il diritto di al risarcimento del danno patrimoniale Controparte_6
che, per i motivi di fatto e di diritto in atto, ricalcola riducendolo ad un
pagina 3 di 31 importo inferiore a quello liquidato nel capo 8) della sentenza riformata. Con
conseguente condanna dell'appellata alla restituzione a Controparte_6
di quanto risulterà aver in più incassato da Parte_1 Controparte_7
esecuzione del qui riformato capo 8 della sentenza 1704/22. Oltre
[...]
interessi e rivalutazione ed oltre tutte le successive spese occorrende.9) Per
effetto della riforma della sentenza, ex art. 91 e 92 CPC, ricalcolato lo
scaglione di riferimento nei valori coerenti con la sentenza d'appello,
compensa le spese di primo grado per un terzo e condanna gli appellati
, e alla restituzione Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
di quanto in più da versato in esecuzione dei capo 10 Parte_1
della sentenza di primo grado ed al pagamento delle spese legali di secondo
grado che seguono la soccombenza. Oltre interessi e rivalutazione ed oltre
tutte le successive spese occorrende.
10) Per effetto della riforma della sentenza, ex art. 91 e 92 CPC, ricalcolato
lo scaglione di riferimento nei valori coerenti con la sentenza d'appello,
compensa le spese di primo grado per un terzo e condanna le appellate
ed alla restituzione di quanto in più da Controparte_5 Controparte_6
versato in esecuzione dei capo 11 della sentenza di Parte_1
primo grado ed al pagamento delle spese legali di secondo grado che seguono
la soccombenza. Oltre interessi e rivalutazione ed oltre tutte le successive
spese occorrende. In ogni caso Con vittoria di spese di lite, comprese quelle
generali, ex art. 15 della tariffa forense del secondo grado di giudizio, con
pagina 4 di 31 distrazione in favore del procuratore dell'appellante”
Degli appellanti incidentali , e Controparte_2 Controparte_4
Controparte_3
“In via principale: rigettare tutti i motivi di appello perché infondati in fatto
ed in diritto;
in via di appello incidentale: per i motivi di cui all'espositiva:
condannare l'appellante e , in accoglimento del motivo Controparte_1
d'appello incidentale n. 1, al versamento a , con Controparte_2
rivalutazione ed interessi, dell'importo dallo stesso corrisposto per il
pagamento delle spese funerarie, pari ad € 5.000,00. 2) in accoglimento del
motivo d'appello incidentale n. 2, ritenuto che l'aumento da applicare ex art.
4 comma 2° del D.M. n. 55/2014 sia del 30% e che tale aumento sia da
effettuare due volte atteso che tre sono i soggetti assistiti dalla scrivente
difesa, rideterminare l'ammontare spese legali di primo grado e, per l'effetto,
condannare l'appellante e , al versamento agli appellanti Controparte_1
incidentali della relativa differenza rispetto a quanto già versato in esecuzione
della sentenza di primo grado. in ogni caso: spese, diritti e onorari dei giudizi
di I° e II° grado integralmente rifusi”.
Delle appellate e per : Controparte_5 Controparte_6
“In via principale: rigettare tutti i motivi di appello perché infondati in fatto
ed in diritto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 5 di 31 Con sentenza n. 1704/18 il Tribunale di Bergamo - uniformandosi al giudicato penale di condanna di per il reato di omicidio colposo ex Controparte_1
art. 589 c.p.c., per il reato di cui all'art. 189, IV comma, Codice della Strada,
per aver omesso di fermarsi e prestare assistenza al signor , a Controparte_8
seguito del sinistro, e, da ultimo, per il reato di cui all'art. 642 c.p.c. perché, al fine di conseguire un vantaggio derivante dal contratto di assicurazione, prima dell'intervento della pattuglia della Polizia Stradale, aveva occultato il trattore e il rimorchio, in quanto entrambi privi di copertura assicurativa, sostituendoli con altro trattore - accertava l'esclusiva responsabilità di Controparte_1
nella causazione del sinistro stradale in cui aveva perso la vita
[...]
; condannava quale impresa territorialmente CP_8 Parte_1
designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in solido con
[...]
, a risarcire a , CP_1 Controparte_2 Controparte_4 [...]
– rispettivamente padre, madre e sorella della vittima – a titolo di CP_3
danno per la perdita del rapporto parentale la somma di euro 350.000,
ciascuno, nonché, per il medesimo titolo, in favore di ed Controparte_5
– rispettivamente compagna e figlia della vittima – la somma Controparte_6
di euro 350.000, ciascuna. Nei confronti di e di CP_5 CP_5 [...]
riconosceva altresì un danno patrimoniale ( danno futuro da lucro CP_6
cessante per la perdita di benefici economici che la vittima avrebbe verosimilmente destinato ) che per la prima veniva liquidato in euro 357.810 e per la seconda in euro 198.739,601; e Parte_1 Controparte_1
pagina 6 di 31 venivano condannati, in solido, a rifondere le spese di lite in favore dei congiunti di . Controparte_8
Nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale il primo giudice, in discontinuità con la giurisprudenza consolidata anche di legittimità, non assumeva quale parametro equitativo le Tabelle di
Milano ritenendo che dette tabelle prospettassero una sorta di rigida gerarchizzazione delle relazioni familiari, con conseguente gerarchia del dolore.
Ritenendo che la liquidazione di tale voce di danno non dovesse trovare fondamento nella natura del vincolo familiare, ma nella profondità del legame affettivo, se (e nei termini in cui) viene dimostrato in corso di causa, a ciascuno dei familiari ( padre, madre, sorella e figlia) e congiunti ( compagna all'epoca del fatto) della vittima veniva liquidato il medesimo importo di euro
350.000, tenuto conto dell'intensità del dolore patito e delle modalità con cui la vittima aveva trovato la morte ( “ trascinato, coperto di letame, lasciato
solo da chi aveva cagionato il sinistro”).
Nel riconoscere il danno da perdita del rapporto parentale in favore di
[...]
, non ancora nata quando il padre è morto, il tribunale dava atto di CP_6
discostarsi dalla giurisprudenza di legittimità che qualifica tale danno come danno futuro ossia come danno che, al momento dell'illecito, non si sa se si verificherà, argomentando che, nella specie, doveva trovare applicazione il pagina 7 di 31 criterio probabilistico dell'elevata credibilità razionale che governa la causalità
giuridica, tenendo conto sulla base dell'id quod plerumque accidit di ciò che con elevata ragionevolezza può affermarsi accadrà nella vita di una bambina,
nata dopo la morte del padre.
Nella determinazione del danno patrimoniale subito dalla compagna e dalla figlia della vittima, il tribunale teneva conto dei verosimili incrementi futuri del reddito di e, a tal fine, assumeva quale paragone Controparte_8
ragionevole la progressione reddituale del padre di che dal 1996 aveva CP_8
svolto il lavoro autonomo di consulente tributario, nel medesimo contesto socio-economico in cui avrebbe operato il figlio, anch'egli, come il padre,
consulente fiscale.
La sentenza è stata gravata da che ha insistito per la Parte_1
riconduzione del danno da perdita del rapporto parentale entro i parametri tabellari, per il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta da e per una diversa quantificazione del danno Controparte_5
patrimoniale risentito dalla figlia della vittima.
, e hanno impugnato, Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
in via incidentale, la sentenza censurando l'omessa pronuncia di condanna di e di al rimborso delle spese funerarie, Parte_1 Controparte_1
sostenute dal padre della vittima, pari a euro 5.000, nonché la liquidazione delle spese legali che, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del DM 55/2014,
pagina 8 di 31 avrebbe dovuto prevedere un incremento del 30%, anziché del 20% come disposto dal primo giudice, del compenso in ragione della difesa di più parti.
All'udienza del 18 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale
Con il primo motivo l'appellante denuncia la violazione del principio secondo cui Iuxta alligata et probata judex judicare debet laddove il tribunale aveva ignorato o travisato plurime circostanze: l'assenza di tracce di trascinamento sul corpo della vittima, la diversità dei redditi del padre di
[...]
rispetto ai redditi da quest'ultimo percepiti sicchè si era errato nel CP_8
considerare i primi al fine di quantificare l'incremento dei secondi,
l'imputazione dei redditi di a percentuale in contrasto con Controparte_8
quanto sostenuto dagli attori secondo cui gli utili venivano divisi,
l'autosufficienza economica della compagna e la Controparte_5
conseguente inesistenza di un danno patrimoniale dalla stessa subito,
l'impossibilità per di conoscere il proprio padre e la conseguente CP_6
inesistenza di un danno da perdita del rapporto parentale.
Denuncia, altresì, la valutazione non prudente di tutte le prove e,
segnatamente, delle dichiarazioni contra se rese dagli attori in sede di interrogatorio libero e, in particolare, l'omessa valutazione del fatto che aveva dichiarato di aver intrapreso una nuova convivenza Controparte_5
pagina 9 di 31 con persona che costituiva una figura di riferimento per la figlia;
si CP_6
duole, inoltre, dell'omessa considerazione che nessuno degli attori aveva mai richiesto di essere sottoposto a perizia medico legale, non avendo lamentato una malattia nella mente o nel corpo.
Con il secondo motivo censura il malgoverno delle presunzioni assumendo che il primo giudice aveva desunto fatti noti da fatti ignoti e da mere emozioni.
In particolare: dalla stipula di un contratto preliminare di compravendita e dall'acquisto di piantine di salvia il primo giudice aveva desunto l'eterno e definitivo progetto di vita di coppia tra e senza considerare CP_8 CP_5
che la coppia non aveva mai convissuto e non avrebbe convissuto neppure dopo la nascita di perché la casa era in costruzione;
dalle dichiarazioni CP_6
rese in sede di interrogatorio non formale riguardanti il benessere di
[...]
aveva, erroneamente, desunto l'intensità della sofferenza di CP_6
quest'ultima; dai redditi del padre aveva, erroneamente, desunto l'incremento dei redditi del figlio.
Con il terzo motivo censura la motivazione solo apparente della sentenza nella quale, a suo dire, non si dà conto dei criteri impiegati per la valutazione della prova, la sua illogicità perchè non si dà conto delle ragioni per cui sono stati ignorati indizi gravi, precisi e concordanti e, ancora, la sua insufficienza laddove non si tengono in considerazione le dichiarazioni rese in sede di pagina 10 di 31 interrogatorio non formale.
Con il quarto motivo denuncia il travisamento della prova laddove viene attribuita rilevanza probatoria a mere emozioni e liquidato il danno patrimoniale sulla base di fatti contrari a documenti e/o a principi giuridici .
Con il quinto motivo denuncia la mancata applicazione della tabella per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, come elaborata dal
Tribunale di Milano o dal Tribunale di Roma, e il superamento dei parametri massimi in esse previsti, così rendendo impossibile il vaglio sulla correttezza del criterio equitativo applicato e violando il principio di uniformità e prevedibilità delle sentenze.
Censura la valorizzazione del “ modo” in cui era morto sia Controparte_8
perché il trascinamento del suo corpo era circostanza non provata e contrastante con le lesioni dallo steso riportate sia perché una siffatta liquidazione del danno era funzionale ad una concezione punitiva della responsabilità civile, incompatibile con l'ordinamento italiano.
Con il sesto motivo censura il riconoscimento in favore di CP_5
ed di un danno patrimoniale futuro da lucro cessante
[...] Controparte_6
perchè fondato su fatti non veri;
critica i criteri in base ai quali era stato calcolato il presumibile incremento di reddito futuro di in Controparte_8
base ai redditi del padre anche in ragione dell'errato raffronto tra CP_2
redditi lordi e redditi netti pagina 11 di 31 Con il sesto motivo censura la statuizione relativa alla sua condanna alle spese ritenendo che se il tribunale avesse applicato la legge avrebbe disposto la compensazione delle stesse.
Appello incidentale
, padre della vittima, ha censurato l'omessa pronuncia sulla Controparte_2
domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale per spese funerarie, pari a euro 5.000, così come documentate.
I genitori e la sorella di hanno, altresì, censurato la Controparte_8
statuizione relativa alla condanna dei convenuti alle spese di lite in quanto il primo giudice aveva disposto un aumento del 20% e non del 30% delle spese predette nonostante la difesa di più parti.
------------------------------
Appello principale
In estrema sintesi, le censure, articolate in motivi ripetitivi e ridondanti, hanno avuto ad oggetto la liquidazione oltre i massimi tabellari del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, riconosciuto in favore di tutti i congiunti di , il riconoscimento del danno patrimoniale in Controparte_8
favore di nonché i criteri impiegati per la quantificazione Controparte_5
di tale voce di danno.
Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
pagina 12 di 31 Nel procedere all'accertamento del danno da perdita del rapporto parentale il primo giudice dichiarava, espressamente, che non avrebbe assunto nella loro integrità, quale parametro equitativo, le Tabelle di Milano o le Tabelle di
Roma perchè elaborate con criteri che riteneva inidonei ad illuminare la specificità delle vicende umane sulle quali l'illecito aveva inciso che, in concreto, desumeva dalle allegazioni delle parti, dalle loro risposte in sede di interrogatorio libero e dalle dichiarazioni dei testi.
Tale compendio probatorio consentiva al tribunale di ritenere provata la disperazione dei genitori e della sorella , visceralmente legata al fratello CP_3
sin dalla più tenera età, la loro incapacità di accettare la perdita, di sopportare il trauma e una quotidianità che, per tutti i familiari della vittima, dalla data del sinistro era ormai connotata da una costante condizione di dolore e di angoscia.
Quanto a che aveva conosciuto a 14 anni, Controparte_5 CP_8
l'intensità della sua sofferenza veniva desunta dal profondo legame sentimentale avuto con la vittima, sin dall'età adolescenziale, mentre lo sconvolgimento della sua esistenza dal fatto che il progetto di vita comune che i due giovani avevano programmato era stato, definitivamente, cancellato dalla morte di . CP_8
Nel quantificare il danno non patrimoniale patito da tutti i congiunti della vittima, il primo giudice valorizzava un'ulteriore circostanza costituita dalla pagina 13 di 31 penosità delle circostanze in cui era morto, trascinato e Controparte_8
lasciato solo, sotto un carretto di letame.
Ciò premesso, l'appellante ha censurato la valutazione del materiale probatorio assumendo che il primo giudice non aveva chiarito il valore attribuito alle dichiarazioni rese dalle parti, nel corso dell'interrogatorio libero,
e a quelle rese contra se da e ha sindacato altresì il Controparte_5
ragionamento presuntivo posto in essere dal primo giudice.
Con riguardo alle risposte date dalle parti in sede di interrogatorio non formale
è noto che esse costituiscono per il giudice una fonte sussidiaria di convincimento, per corroborare le prove già acquisite al processo o per disattenderle, o come presunzioni semplici di legge.
Nella specie, il primo giudice, acquisita una pluralità di elementi ( sia indiziari che provati per testi), emersi nel corso dell'istruzione, li valutava nel loro insieme e gli uni per mezzo degli altri, così come richiesto dalla prova presuntiva, e, quindi, nell'analisi sinergico-valutativa dei plurimi elementi anche indiziari raccolti perveniva a ritenere provati entrambi i profili astrattamente ipotizzabili del danno da perdita del rapporto parentale ossia la sofferenza soggettiva e lo stravolgimento della vita, entrambi connotati da una particolare intensità.
Quanto alla pretesa omessa considerazione di talune dichiarazioni contra se
rese da ( di non aver mai convissuto con Controparte_5 Controparte_8
pagina 14 di 31 e di aver intrapreso una convivenza) occorre muovere dalla constatazione –
che costituisce un dato ormai acquisito nella giurisprudenza di legittimità –
che il danno da perdita del rapporto parentale non postula necessariamente un rapporto di convivenza tra i soggetti suddetti ( Cass. 12146/2016), fermo restando che il congiunto alleghi e dimostri, in concreto, ancorchè mediante il ricorso alla prova presuntiva, l'esistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto la cui perdita evidenzi il danno non patrimoniale e ne consenta la liquidazione, in relazione all'intensità dei rapporti e alle ragionevoli ricadute della loro lesione.
Nel caso di specie, la circostanza che alla data del sinistro in cui perse la vita la sua compagna fosse in attesa della loro figlia, che sarebbe Controparte_8
nata due mesi dopo, non è mai stata contestata;
la circostanza che i due giovani avessero stipulato un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto la casa in cui sarebbero andati a vivere, che avevano già iniziato ad arredare, è stata provata per testimoni, mentre per tabulas è stata provata l'esistenza di un conto corrente cointestato ad entrambi.
Da tali circostanze provate (e non da mere emozioni e/o da piantine di salvia)
il tribunale ha, logicamente, desunto la continuità, l'intensità e la stabilità del rapporto sentimentale tra i due giovani e l'esistenza di un progetto di vita comune, a prescindere da una stabile convivenza fisica.
In relazione al danno riconosciuto in favore della figlia, nata due mesi dopo la pagina 15 di 31 morte del padre, la circostanza, tanto insistita dall'appellante, relativa alla attuale situazione di benessere della minore, non è di per sé idonea ad escludere ciò che, verosimilmente, la giovane proverà nel corso della sua esistenza ossia la sofferenza per essere stata privata della presenza, del supporto e dell'affetto del padre.
Il diritto di credito è infatti vantato dalla figlia in quanto nata orfana del padre,
come tale destinata a vivere senza la figura paterna. La relazione col proprio padre integra, invero, un rapporto affettivo ed educativo che la legge protegge perché è di norma fattore che contribuisce alla formazione della personalità
sicchè il figlio cui sia impedito di svilupparsi in questo rapporto ne può
riportare un pregiudizio che costituisce un danno ingiusto indipendentemente dalla circostanza che egli fosse già nato al momento della morte del padre o che, essendo solo concepito, sia nato successivamente.
Del pari priva di pregio è la censura dell'appellante secondo cui, nella quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, non si era tenuto conto che i familiari della vittima non avevano lamentato una malattia nel corpo o nella psiche, e ciò in ragione della natura del pregiudizio da perdita del rapporto parentale quale peculiare aspetto del danno non patrimoniale,
distinto sia dal danno morale che da quello biologico.
Nella specie, i genitori e la sorella di avevano dedotto non già Controparte_8
di aver patito un danno psichico, inteso come alterazione delle loro facoltà
pagina 16 di 31 mentali, ma, piuttosto, come la morte del figlio/fratello fosse stata per loro devastante, al punto da aver generato un profondo senso di vuoto e messo in dubbio la loro stessa identità.
Di tali circostanze il tribunale ha dovuto tenere conto in base al principio secondo cui il giudice deve giudicare iuxta alligata et probata, corollario del principio dispositivo.
Nell'economia complessiva del gravame, inoltre, un ruolo centrale è
rappresentato dalla censura relativa al superamento dei massimi tabellari nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, riconosciuto in favore di tutti i congiunti di nella misura di euro 350.000; Controparte_8
liquidazione che si assume illegittima perché in contrasto con i parametri,
vincolanti per il giudice, delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, e perché funzionale ad una concezione punitiva della responsabilità civile,
estranea all'ordinamento italiano.
Entrambi gli assunti necessitano di una precisazione.
Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei risarcimenti punitivi (Cass. sent. 16601/2017).
pagina 17 di 31 Ciò che è necessario è, piuttosto, che ogni prestazione patrimoniale di carattere sanzionatorio o deterrente imposta dal giudice italiano trovi il proprio fondamento in una espressa previsione normativa.
A detta dell'appellante la funzione punitiva assegnata alla responsabilità civile nel caso di specie era da ritenersi insita nella valorizzazione del “ modo” in cui era morto. Controparte_8
La circostanza, emergente dal giudicato penale e apprezzata dal primo giudice in ragione della maggior penosità percepita dai congiunti nell'aver appreso come era morto il loro figlio/fratello/ compagno, in realtà, non è di per sé
indicativa della funzione punitiva assegnata al risarcimento sol che si consideri che essa è prevista nelle tabelle milanesi per la liquidazione di tale voce di danno ( lett. E).
La finalità punitiva in tanto si può dire perseguita in quanto il risarcimento si sia concretizzato nell'obbligazione di pagare una somma oltre la normale misura compensativa del pregiudizio, in quanto il risarcimento compensa,
mentre la sanzione punisce sicchè, nel prosieguo, dovrà procedersi a tale verifica.
Quanto, invece, alla presa di distanza rispetto alla standardizzazione tabellare dei precedenti della giurisprudenza è noto che essa è consentita con il solo limite della motivazione, perché la valutazione equitativa del danno si deve identificare con gli argomenti che il giudice espone.
pagina 18 di 31 Nella nota pronuncia n. 10579/2021 con cui venivano censurate le tabelle milanesi cd. “ a forbice”, predisposte per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, la Suprema Corte metteva in evidenza che la tabella elaborata dagli uffici giudiziari “ trattandosi di un'opera di astrazione delle
decisioni della giurisprudenza di merito, non ha la cogenza del dettato
legislativo e consente pertanto la riespansione della clausola generale se le
peculiarità del caso concreto non tollerano la sussunzione nella fattispecie
tabellare”.
Questo spiega perché, secondo la giurisprudenza di legittimità, nell'applicare le Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, nell'effettuare la necessaria personalizzazione del danno, in base alle circostanze del caso concreto, il giudice può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle, ma solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanza di cui il parametro tabellare non possa già aver tenuto conto.
Per verificare se tale superamento vi sia stato e se, di conseguenza, sia stata assegnata alla responsabilità civile una funzione punitiva, si dovrà accertare se, in base alle vigenti tabelle ( 2024) ( Cass. 37009/2022), il danno liquidato dal primo giudice ecceda o meno i parametri dalle stesse tabelle previste e se tale superamento sia stato giustificato dall'esistenza di circostanze non valorizzate nelle tabelle.
pagina 19 di 31 Genitori della vittima: età della vittima primaria: punti 24; età della vittima secondaria: punti 16; convivenza: punti 16; superstiti: punti 12.
Tenuto conto della particolare intensità del rapporto genitori-figlio, degli aspetti particolarmente angoscianti della condizione in cui i genitori hanno vissuto e continuano a vivere, dopo la morte del figlio, del vuoto e della perdita di identità conseguita alla sua perdita – messi in evidenza dalle toccanti dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero -, oltre che per il padre della circostanza dello svolgimento della medesima attività lavorativa del figlio, e per entrambi della penosità delle modalità in cui il giovane era deceduto, solo,
abbandonato sotto ad un rimorchio di letame, si reputa equo attribuire altri 30
punti ( Tabella E) e così complessivamente punti 98; danno da perdita del rapporto parentale: euro 3.911 x 98= euro 383.278; importo superiore a quello liquidato dal primo giudice sicchè la censura è infondata.
Sorella della vittima: età della vittima primaria: punti 18, età della vittima secondaria: punti 16, convivenza: punti 20, superstiti: punti 12; per le medesime ragioni esposte per il danno liquidato in favore dei genitori, anche alla sorella vanno riconosciuti altri 30 punti e così in totale 96 punti;
danno = (
euro 1.698x 96 punti) euro 163.000; importo inferiore a quello liquidato dal primo giudice sicchè la censura è fondata.
Compagna della vittima: età della vittima primaria: punti 24; età della vittima secondaria: punti 24; superstiti 1: punti 14; anche per la compagna valgono le pagina 20 di 31 medesime considerazioni svolte per i familiari relative alla particolare penosità
del modo in cui è morto. Punti: 92 x euro 3.911 = euro Controparte_8
359.812 superiore a quello liquidato dal primo giudice sicchè la censura è
infondata.
Figlia della vittima: età vittima primaria: punti 24; età vittima secondaria:
punti 28; superstiti ( 1): punti: 14; 66 punti X euro 3.911= 258.126, somma inferiore rispetto a quella liquidata dal primo giudice sicchè la censura è
fondata.
La sentenza va pertanto riformata limitatamente alle statuizioni relative alla liquidazione del danno non patrimoniale in favore della sorella e della figlia della vittima perché eccedenti i parametri massimi previsti dalle tabelle, in difetto di motivazione circa l'esistenza di situazioni concrete ulteriori rispetto a quelle già considerate dalla tabella.
In riforma della sentenza gravata e Parte_1 Controparte_1
vanno condannati in solido a pagare in favore di la somma di Controparte_3
euro 163.000 e in favore di ( rappresentata dalla madre) la Controparte_6
somma di euro 258.126, oltre interessi legali da calcolarsi sulle somme predette, devalutate all'epoca del sinistro e via via rivalutate anno per anno.
Dalle somme predette dovranno essere detratti gli acconti versati da
[...]
la quale, tuttavia, non ha specificato le date dei versamenti effettuati Parte_1
così rendendo impossibile procedere allo scomputo degli acconti che, in ogni pagina 21 di 31 caso, dovrà essere effettuato secondo i criteri indicati dalla Suprema Corte (
Cass. n. 24539/2016) secondo cui, qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli a quella della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando gli interessi compensativi -
finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale,
per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.
Danno patrimoniale da lucro cessante.
L'appellante principale censura, innanzitutto, il riconoscimento di un danno patrimoniale da lucro cessante, in favore di consistente Controparte_5
nella perdita dei benefici economici che la vittima, presumibilmente, le avrebbe destinato, assumendo che la compagna, all'epoca della morte di
[...]
, era economicamente autosufficiente e che, successivamente, aveva CP_8
intrapreso una nuova convivenza.
Censura, inoltre, i criteri impiegati per la quantificazione di detto danno in quanto il Tribunale aveva proceduto ad una comparazione tra i redditi netti di con quelli lordi del padre, non aveva tenuto conto, nei presumibili CP_8
pagina 22 di 31 incrementi di reddito, dell'aumento della percentuale di tassazione;
assume,
inoltre, che gli attori non avevano prodotto in giudizio le dichiarazioni dei redditi dell'associazione costituita tra , e sicchè CP_2 CP_3 Controparte_8
non era possibile individuare l'imponibile, indispensabile per una valutazione prognostica.
Ciò premesso, l'orientamento oggi dominante nella giurisprudenza di legittimità riconosce al convivente il diritto al risarcimento del danno patrimoniale a condizione che dimostri la stabilità della convivenza e la
diuturnitas della sovvenzione perché solo in questo caso si può dire che il superstite avesse un'aspettativa di fatto alla prosecuzione dei benefici da parte del partner, aspettativa andata perduta a causa della morte di quest'ultimo.
Nel caso di specie, che non avesse ancora ricevuto, Controparte_5
all'epoca del sinistro, una stabile contribuzione da parte dell'uomo con cui si accingeva a convivere è circostanza incontestata;
ciò che il primo giudice ha ritenuto, riconoscendo tale voce di danno in suo favore, è il fatto che in base ad un giudizio di ragionevole verosimiglianza ciò sarebbe avvenuto in futuro secondo l'id plerumque accidit.
Al fine di accertare, sia pure in via presuntiva, se in futuro Controparte_5
avrebbe beneficiato di una stabile contribuzione da parte del compagno, reputa la Corte che il dato di partenza da considerare sia rappresentato dai redditi dei due giovani, al momento del sinistro, e non quello più alto del triennio pagina 23 di 31 antecedente ad esso perché la norma dettata dal codice delle assicurazioni –
che fa riferimento al reddito più elevato fra quelli dichiarati nell'ultimo triennio ai fini dell'imposta sul reddito - trova applicazione quando si tratta di liquidare il danno in favore della persona che lo ha subito in occasione dell'incidente stradale, mentre si deve escludere che la norma possa essere applicata analogicamente alla liquidazione del danno consistente nella morte della persona coinvolta nell'incidente, ostandovi la natura eccezionale di essa
(Cass. 23.2.2001, n. 2692; Cass. 9.4.2003, n. 5581).
Nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata da veniva Controparte_8
dichiarato un reddito di euro 17.381 – dal quale non vanno detratte le imposte perché egli risulta a credito d'imposta – mentre dal CUD presentato da risulta un reddito di euro 11.195. Controparte_5
Tenuto conto dei redditi di entrambi i giovani e delle spese che essi si accingevano a dover affrontare in vista della nascita della figlia e della vita in comune – mantenimento, istruzione, educazione della minore, pagamento ratei del mutuo, arredi della casa, utenze domestiche, ecc.- è verosimile ritenere che i redditi di entrambi i giovani sarebbero stati messi a disposizione per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non anche che la signora
[...]
avrebbe percepito, costantemente, dei benefici economici dal CP_5
compagno, attesa l'esiguità delle risorse economiche di entrambi.
Alla medesima conclusione si perviene anche tenendo conto dei probabili pagina 24 di 31 incrementi di guadagno in relazione ad un favorevole sviluppo dell'attività
svolta da ( quanto a quelli di non è dato Controparte_8 CP_5 CP_5
sapere non essendo stato neppure allegato la natura dell'attività svolta) in quanto a tali incrementi avrebbero, correlativamente, corrisposto anche maggiori spese anche di mantenimento e di istruzione della figlia.
In riforma della sentenza gravata, pertanto, la domanda, avanzata da CP_5
di condanna al risarcimento del danno patrimoniale deve essere
[...]
respinta.
Discorso diverso deve essere fatto per la figlia che, per legge, avrebbe beneficiato dei contributi di entrambi i genitori per il suo mantenimento.
Tenuto conto del reddito della vittima al momento della morte ( euro 17.381) e degli oneri economici imposti dalla convivenza e dal mantenimento della figlia, si reputa presumibile che il defunto non potesse destinare alle proprie esigenze alcuna quota del suo reddito ( cd. quota sibi).
Stimato in euro 350 mensili il contributo per il mantenimento della figlia,
dalla data della sua nascita sino alla data della presente pronuncia, deve distinguersi, nell'ambito del danno patrimoniale da lucro cessante,il danno passato dal danno futuro.
Dal maggio 2011 – nascita di – ad oggi sono trascorsi 14 anni sicchè il CP_6
danno passato ossia il danno già prodottosi al momento della liquidazione, in conseguenza delle elargizioni perdute dalla figlia, dal momento della sua pagina 25 di 31 nascita ad oggi, risulta essere pari a euro ( 350x12x14) 58.800.
Tale danno deve essere liquidato rivalutandolo sicchè, sulla somma predetta,
devalutata alla data della nascita di e via via rivalutata anno per anno, CP_6
vanno corrisposti gli interessi legali da una data intermedia che si individua nell'anno 2017 così ottenendo la somma di euro 77.457.
Tenuto conto del verosimile incremento dei redditi del padre, a partire dall'anno 2025 si può presumere che il contributo destinato alla figlia sarebbe stato di euro 500 mensili e che tale contributo sarebbe stato erogato sino al raggiungimento del 24° anno.
Tale voce di danno va invece liquidata mediante il metodo della capitalizzazione ossia moltiplicandolo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite temporanee corrispondente alla durata, presumibile, per la quale sarebbe proseguito il sostegno economico, che nella specie viene individuato in dieci anni ( coeff. 8,110) essendo ragionevole ritenere che, in mancanza dell'illecito, la figlia avrebbe continuato a godere del sostegno economico del padre defunto per tale periodo, coincidente con la fine di un corso universitario e/o con il raggiungimento dell'indipendenza economica.
Il danno futuro risulta, pertanto, pari ad euro 500x12X8,110 = 48.660
Il danno patrimoniale complessivo risulta pertanto essere pari a euro 126.117,
somma inferiore rispetto a quella liquidata dal primo giudice ( euro 198.739)
sicchè la censura è fondata.
pagina 26 di 31 Appello incidentale ha censurato l'omessa pronuncia sulla domanda di Controparte_2
condanna al risarcimento del danno patrimoniale per spese funerarie,
documentate in euro 5.000.
La censura è fondata sicchè e vanno Parte_1 Controparte_1
condannati, in solido, a pagare a la somma di euro 5.000, Controparte_2
oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma predetta, devalutata alla data del pagamento, e via via rivalutata anno per anno.
La seconda censura è infondata.
All'epoca in cui il tribunale ha pronunciato la sentenza gravata ( 5 luglio
2022) era in vigore l'art. 4, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55 nel testo successivo alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lettera c), del d.m. 8
marzo 2018, n. 37, ed anteriore alle modifiche successivamente apportate dall'art. 2, comma 1, lettera c) del d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
Tale norma recitava: “quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti
aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere
aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino
a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i
primi dieci, fino a un massimo di trenta”.
La disposizione richiamata stabilisce il principio c.d. “del compenso unico”
pagina 27 di 31 vale a dire che l'onorario dovuto all'avvocato il quale ha difeso più parti
“aventi la stessa posizione processuale” va liquidato una sola volta, come se avesse difeso una sola parte, e poi maggiorato di un tot percentuale per ciascuna parte assistita, fino ad un massimo di trenta (art. 4, comma 2, d.m.
55/14).
La questione se l'aumento per l'assistenza di più parti sia obbligatorio o facoltativo è stata risolta dal legislatore: l'aumento previsto dall'art. 4, comma
2, d.m. 55/14 nel caso di assistenza di più parti deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il 23
ottobre 2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera b),
6 e 7 d.m. 13.08.2022, n. 147.
Nel caso di specie, in cui la sentenza gravata è stata depositata prima di tale data la maggiorazione del compenso era rimessa alla discrezionalità del giudicante e come tale non è censurabile.
In considerazione della prevalente soccombenza, , quale Parte_1
impresa territorialmente designata dal Fondo Vittime della Strada, e
[...]
vanno condannati, in solido, a rifondere in favore di CP_1 [...]
, le spese di entrambi i gradi CP_2 CP_4 CP_4 Controparte_3
del giudizio che si liquidano – tenuto conto, quanto al valore della causa della domanda di valore più alto ( Cass. 10367/2024) -per il primo grado, in complessivi euro 22.457 ( di cui euro 3.544 per la fase di studio, euro 2.338
pagina 28 di 31 per la fase introduttiva, euro 10.411 per la fase istruttoria e euro 6.164 per la fase decisoria), oltre aumento del 30% ,ex art. 4 comma 2, d.m. 55/14, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 14.239 ( di cui euro 4.389 per la fase di studio,
euro 2.552 per la fase introduttiva e euro 7.298 per la fase decisoria), oltre aumento 30% ex art. 4 comma 2, d.m. 55/14, oltre accessori di legge.
Nel rapporto processuale tra e anche Parte_1 Controparte_5
in qualità di legale rappresentante della figlia minore, la prevalente soccombenza della prima comporta la sua condanna alla rifusione in favore della seconda delle spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, per il primo grado, in complessivi euro 22.457 ( di cui euro 3.544 per la fase di studio, euro 2.338 per la fase introduttiva, euro 10.411 per la fase istruttoria e euro 6.164 per la fase decisoria), oltre accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 14.239 ( di cui euro 4.389 per la fase di studio,
euro 2.552 per la fase introduttiva e euro 7.298 per la fase decisoria), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma della sentenza gravata,
condanna e , in solido, a pagare in Parte_1 Controparte_1
pagina 29 di 31 favore di la somma di euro 163.000 e in favore di Controparte_3 [...]
la somma di euro 258.126, a titolo di danno non patrimoniale per CP_6
perdita del rapporto parentale, oltre interessi legali da calcolarsi come in parte motiva, detratti gli acconti già ricevuti da scomputarsi come indicato in parte motiva;
condanna e , in solido, a pagare in Parte_1 Controparte_1
favore di la somma di euro 5.000, oltre interessi legali da Controparte_2
calcolarsi come in parte motiva;
rigetta la domanda di di condanna di Controparte_5 [...]
e di al risarcimento del danno Controparte_9 Controparte_1
patrimoniale da lucro cessante;
condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
in qualità di legale rappresentante di , la Controparte_5 Controparte_6
somma di euro 126.117, a titolo di danno patrimoniale;
conferma nel resto la sentenza gravata;
condanna e , in solido, a rifondere in Parte_1 Controparte_1
favore di , e le spese Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in parte motiva;
condanna e , in solido, a rifondere in Parte_1 Controparte_1
favore di anche in qualità di legale rappresentante della Controparte_5
figlia minore, le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in parte pagina 30 di 31 motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 31 di 31
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 131/23 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
18/12/2024
d a
OGGETTO: rappresentata e difesa dall'avv. LAZZARI Parte_1
Morte LV elettivamente domiciliata in VIA T. TARAMELLI, 2, 24121
BERGAMO presso il difensore avv. LAZZARI LV, come da procura per atto Notaio ell'Armi di Treviso del 18 dicembre 2014 ( rep.n. 186906 – Per_1
racc. n. 30368)
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 31
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
contro
, , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, rappresentati e difesi dall'avv. FUSTINONI MARCO,
[...]
elettivamente domiciliato in VIA ZELASCO 10 24122 BERGAMO presso il difensore avv. FUSTINONI MARCO, come da procura allegata
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
contro
anche quale rappresentante legale della figlia Controparte_5
rappresentata e difesa dall'avv. DE COBELLI MARCO e Controparte_6
dall'avv. LOCATELLI MARIA CRISTINA ( ) VIA C.F._1
LOCATELLI 20/A 24121 BERGAMO;
elettivamente domiciliata in VIA
LOCATELLI, 20/A 24121 BERGAMO presso il difensore avv. DE COBELLI
MARCO, come da procura allegata
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo ( Terza Sezione Civile)
n. 1704/22.
CONCLUSIONI
Dell'appellante principale pagina 2 di 31 “Ferma 1) la responsabilità esclusiva di nella causazione Controparte_1
del sinistro oggetto del presente giudizio:2) accerti e dichiari il diritto di
, , Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 CP_5
ed al risarcimento del danno non patrimoniale in un
[...] Controparte_6
importo inferiore al massimo delle tabelle milanesi a punto del 29.6.22 e,
precisamente, nell'importo come calcolato alle pagg. 36-37-38-40-41-42 del
presente appello o in quella maggiore o minore somma che risulterà di
giustizia. Con conseguente condanna degli appellati alla restituzione a
di quanto risulterà aver incassato in più da Parte_1 Parte_1
Oltre interessi e rivalutazione ed oltre tutte le successive spese
[...]
occorrende. 7) Accerta e dichiara l'inesistenza del diritto di CP_5
al risarcimento del danno patrimoniale per i motivi di fatto e di diritto
[...]
in atto oppure, in subordine, l'esistenza del diritto al risarcimento del danno
patrimoniale ma solo in termini di danno temporaneo e precisamente per gli
anni dal 2011 al 2023 o nella maggiore o minore misura di giustizia previa
correzione degli errori in sentenza gravata. Con conseguente condanna
dell'appellata alla restituzione a di Controparte_5 Parte_1
quanto risulterà aver in più incassato da in esecuzione Parte_1
del qui riformato capo 7 della sentenza 1704/22. Oltre interessi e
rivalutazione ed oltre tutte le successive spese occorrende.8) Accerta e
dichiara il diritto di al risarcimento del danno patrimoniale Controparte_6
che, per i motivi di fatto e di diritto in atto, ricalcola riducendolo ad un
pagina 3 di 31 importo inferiore a quello liquidato nel capo 8) della sentenza riformata. Con
conseguente condanna dell'appellata alla restituzione a Controparte_6
di quanto risulterà aver in più incassato da Parte_1 Controparte_7
esecuzione del qui riformato capo 8 della sentenza 1704/22. Oltre
[...]
interessi e rivalutazione ed oltre tutte le successive spese occorrende.9) Per
effetto della riforma della sentenza, ex art. 91 e 92 CPC, ricalcolato lo
scaglione di riferimento nei valori coerenti con la sentenza d'appello,
compensa le spese di primo grado per un terzo e condanna gli appellati
, e alla restituzione Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
di quanto in più da versato in esecuzione dei capo 10 Parte_1
della sentenza di primo grado ed al pagamento delle spese legali di secondo
grado che seguono la soccombenza. Oltre interessi e rivalutazione ed oltre
tutte le successive spese occorrende.
10) Per effetto della riforma della sentenza, ex art. 91 e 92 CPC, ricalcolato
lo scaglione di riferimento nei valori coerenti con la sentenza d'appello,
compensa le spese di primo grado per un terzo e condanna le appellate
ed alla restituzione di quanto in più da Controparte_5 Controparte_6
versato in esecuzione dei capo 11 della sentenza di Parte_1
primo grado ed al pagamento delle spese legali di secondo grado che seguono
la soccombenza. Oltre interessi e rivalutazione ed oltre tutte le successive
spese occorrende. In ogni caso Con vittoria di spese di lite, comprese quelle
generali, ex art. 15 della tariffa forense del secondo grado di giudizio, con
pagina 4 di 31 distrazione in favore del procuratore dell'appellante”
Degli appellanti incidentali , e Controparte_2 Controparte_4
Controparte_3
“In via principale: rigettare tutti i motivi di appello perché infondati in fatto
ed in diritto;
in via di appello incidentale: per i motivi di cui all'espositiva:
condannare l'appellante e , in accoglimento del motivo Controparte_1
d'appello incidentale n. 1, al versamento a , con Controparte_2
rivalutazione ed interessi, dell'importo dallo stesso corrisposto per il
pagamento delle spese funerarie, pari ad € 5.000,00. 2) in accoglimento del
motivo d'appello incidentale n. 2, ritenuto che l'aumento da applicare ex art.
4 comma 2° del D.M. n. 55/2014 sia del 30% e che tale aumento sia da
effettuare due volte atteso che tre sono i soggetti assistiti dalla scrivente
difesa, rideterminare l'ammontare spese legali di primo grado e, per l'effetto,
condannare l'appellante e , al versamento agli appellanti Controparte_1
incidentali della relativa differenza rispetto a quanto già versato in esecuzione
della sentenza di primo grado. in ogni caso: spese, diritti e onorari dei giudizi
di I° e II° grado integralmente rifusi”.
Delle appellate e per : Controparte_5 Controparte_6
“In via principale: rigettare tutti i motivi di appello perché infondati in fatto
ed in diritto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 5 di 31 Con sentenza n. 1704/18 il Tribunale di Bergamo - uniformandosi al giudicato penale di condanna di per il reato di omicidio colposo ex Controparte_1
art. 589 c.p.c., per il reato di cui all'art. 189, IV comma, Codice della Strada,
per aver omesso di fermarsi e prestare assistenza al signor , a Controparte_8
seguito del sinistro, e, da ultimo, per il reato di cui all'art. 642 c.p.c. perché, al fine di conseguire un vantaggio derivante dal contratto di assicurazione, prima dell'intervento della pattuglia della Polizia Stradale, aveva occultato il trattore e il rimorchio, in quanto entrambi privi di copertura assicurativa, sostituendoli con altro trattore - accertava l'esclusiva responsabilità di Controparte_1
nella causazione del sinistro stradale in cui aveva perso la vita
[...]
; condannava quale impresa territorialmente CP_8 Parte_1
designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in solido con
[...]
, a risarcire a , CP_1 Controparte_2 Controparte_4 [...]
– rispettivamente padre, madre e sorella della vittima – a titolo di CP_3
danno per la perdita del rapporto parentale la somma di euro 350.000,
ciascuno, nonché, per il medesimo titolo, in favore di ed Controparte_5
– rispettivamente compagna e figlia della vittima – la somma Controparte_6
di euro 350.000, ciascuna. Nei confronti di e di CP_5 CP_5 [...]
riconosceva altresì un danno patrimoniale ( danno futuro da lucro CP_6
cessante per la perdita di benefici economici che la vittima avrebbe verosimilmente destinato ) che per la prima veniva liquidato in euro 357.810 e per la seconda in euro 198.739,601; e Parte_1 Controparte_1
pagina 6 di 31 venivano condannati, in solido, a rifondere le spese di lite in favore dei congiunti di . Controparte_8
Nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale il primo giudice, in discontinuità con la giurisprudenza consolidata anche di legittimità, non assumeva quale parametro equitativo le Tabelle di
Milano ritenendo che dette tabelle prospettassero una sorta di rigida gerarchizzazione delle relazioni familiari, con conseguente gerarchia del dolore.
Ritenendo che la liquidazione di tale voce di danno non dovesse trovare fondamento nella natura del vincolo familiare, ma nella profondità del legame affettivo, se (e nei termini in cui) viene dimostrato in corso di causa, a ciascuno dei familiari ( padre, madre, sorella e figlia) e congiunti ( compagna all'epoca del fatto) della vittima veniva liquidato il medesimo importo di euro
350.000, tenuto conto dell'intensità del dolore patito e delle modalità con cui la vittima aveva trovato la morte ( “ trascinato, coperto di letame, lasciato
solo da chi aveva cagionato il sinistro”).
Nel riconoscere il danno da perdita del rapporto parentale in favore di
[...]
, non ancora nata quando il padre è morto, il tribunale dava atto di CP_6
discostarsi dalla giurisprudenza di legittimità che qualifica tale danno come danno futuro ossia come danno che, al momento dell'illecito, non si sa se si verificherà, argomentando che, nella specie, doveva trovare applicazione il pagina 7 di 31 criterio probabilistico dell'elevata credibilità razionale che governa la causalità
giuridica, tenendo conto sulla base dell'id quod plerumque accidit di ciò che con elevata ragionevolezza può affermarsi accadrà nella vita di una bambina,
nata dopo la morte del padre.
Nella determinazione del danno patrimoniale subito dalla compagna e dalla figlia della vittima, il tribunale teneva conto dei verosimili incrementi futuri del reddito di e, a tal fine, assumeva quale paragone Controparte_8
ragionevole la progressione reddituale del padre di che dal 1996 aveva CP_8
svolto il lavoro autonomo di consulente tributario, nel medesimo contesto socio-economico in cui avrebbe operato il figlio, anch'egli, come il padre,
consulente fiscale.
La sentenza è stata gravata da che ha insistito per la Parte_1
riconduzione del danno da perdita del rapporto parentale entro i parametri tabellari, per il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta da e per una diversa quantificazione del danno Controparte_5
patrimoniale risentito dalla figlia della vittima.
, e hanno impugnato, Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
in via incidentale, la sentenza censurando l'omessa pronuncia di condanna di e di al rimborso delle spese funerarie, Parte_1 Controparte_1
sostenute dal padre della vittima, pari a euro 5.000, nonché la liquidazione delle spese legali che, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del DM 55/2014,
pagina 8 di 31 avrebbe dovuto prevedere un incremento del 30%, anziché del 20% come disposto dal primo giudice, del compenso in ragione della difesa di più parti.
All'udienza del 18 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale
Con il primo motivo l'appellante denuncia la violazione del principio secondo cui Iuxta alligata et probata judex judicare debet laddove il tribunale aveva ignorato o travisato plurime circostanze: l'assenza di tracce di trascinamento sul corpo della vittima, la diversità dei redditi del padre di
[...]
rispetto ai redditi da quest'ultimo percepiti sicchè si era errato nel CP_8
considerare i primi al fine di quantificare l'incremento dei secondi,
l'imputazione dei redditi di a percentuale in contrasto con Controparte_8
quanto sostenuto dagli attori secondo cui gli utili venivano divisi,
l'autosufficienza economica della compagna e la Controparte_5
conseguente inesistenza di un danno patrimoniale dalla stessa subito,
l'impossibilità per di conoscere il proprio padre e la conseguente CP_6
inesistenza di un danno da perdita del rapporto parentale.
Denuncia, altresì, la valutazione non prudente di tutte le prove e,
segnatamente, delle dichiarazioni contra se rese dagli attori in sede di interrogatorio libero e, in particolare, l'omessa valutazione del fatto che aveva dichiarato di aver intrapreso una nuova convivenza Controparte_5
pagina 9 di 31 con persona che costituiva una figura di riferimento per la figlia;
si CP_6
duole, inoltre, dell'omessa considerazione che nessuno degli attori aveva mai richiesto di essere sottoposto a perizia medico legale, non avendo lamentato una malattia nella mente o nel corpo.
Con il secondo motivo censura il malgoverno delle presunzioni assumendo che il primo giudice aveva desunto fatti noti da fatti ignoti e da mere emozioni.
In particolare: dalla stipula di un contratto preliminare di compravendita e dall'acquisto di piantine di salvia il primo giudice aveva desunto l'eterno e definitivo progetto di vita di coppia tra e senza considerare CP_8 CP_5
che la coppia non aveva mai convissuto e non avrebbe convissuto neppure dopo la nascita di perché la casa era in costruzione;
dalle dichiarazioni CP_6
rese in sede di interrogatorio non formale riguardanti il benessere di
[...]
aveva, erroneamente, desunto l'intensità della sofferenza di CP_6
quest'ultima; dai redditi del padre aveva, erroneamente, desunto l'incremento dei redditi del figlio.
Con il terzo motivo censura la motivazione solo apparente della sentenza nella quale, a suo dire, non si dà conto dei criteri impiegati per la valutazione della prova, la sua illogicità perchè non si dà conto delle ragioni per cui sono stati ignorati indizi gravi, precisi e concordanti e, ancora, la sua insufficienza laddove non si tengono in considerazione le dichiarazioni rese in sede di pagina 10 di 31 interrogatorio non formale.
Con il quarto motivo denuncia il travisamento della prova laddove viene attribuita rilevanza probatoria a mere emozioni e liquidato il danno patrimoniale sulla base di fatti contrari a documenti e/o a principi giuridici .
Con il quinto motivo denuncia la mancata applicazione della tabella per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, come elaborata dal
Tribunale di Milano o dal Tribunale di Roma, e il superamento dei parametri massimi in esse previsti, così rendendo impossibile il vaglio sulla correttezza del criterio equitativo applicato e violando il principio di uniformità e prevedibilità delle sentenze.
Censura la valorizzazione del “ modo” in cui era morto sia Controparte_8
perché il trascinamento del suo corpo era circostanza non provata e contrastante con le lesioni dallo steso riportate sia perché una siffatta liquidazione del danno era funzionale ad una concezione punitiva della responsabilità civile, incompatibile con l'ordinamento italiano.
Con il sesto motivo censura il riconoscimento in favore di CP_5
ed di un danno patrimoniale futuro da lucro cessante
[...] Controparte_6
perchè fondato su fatti non veri;
critica i criteri in base ai quali era stato calcolato il presumibile incremento di reddito futuro di in Controparte_8
base ai redditi del padre anche in ragione dell'errato raffronto tra CP_2
redditi lordi e redditi netti pagina 11 di 31 Con il sesto motivo censura la statuizione relativa alla sua condanna alle spese ritenendo che se il tribunale avesse applicato la legge avrebbe disposto la compensazione delle stesse.
Appello incidentale
, padre della vittima, ha censurato l'omessa pronuncia sulla Controparte_2
domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale per spese funerarie, pari a euro 5.000, così come documentate.
I genitori e la sorella di hanno, altresì, censurato la Controparte_8
statuizione relativa alla condanna dei convenuti alle spese di lite in quanto il primo giudice aveva disposto un aumento del 20% e non del 30% delle spese predette nonostante la difesa di più parti.
------------------------------
Appello principale
In estrema sintesi, le censure, articolate in motivi ripetitivi e ridondanti, hanno avuto ad oggetto la liquidazione oltre i massimi tabellari del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, riconosciuto in favore di tutti i congiunti di , il riconoscimento del danno patrimoniale in Controparte_8
favore di nonché i criteri impiegati per la quantificazione Controparte_5
di tale voce di danno.
Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
pagina 12 di 31 Nel procedere all'accertamento del danno da perdita del rapporto parentale il primo giudice dichiarava, espressamente, che non avrebbe assunto nella loro integrità, quale parametro equitativo, le Tabelle di Milano o le Tabelle di
Roma perchè elaborate con criteri che riteneva inidonei ad illuminare la specificità delle vicende umane sulle quali l'illecito aveva inciso che, in concreto, desumeva dalle allegazioni delle parti, dalle loro risposte in sede di interrogatorio libero e dalle dichiarazioni dei testi.
Tale compendio probatorio consentiva al tribunale di ritenere provata la disperazione dei genitori e della sorella , visceralmente legata al fratello CP_3
sin dalla più tenera età, la loro incapacità di accettare la perdita, di sopportare il trauma e una quotidianità che, per tutti i familiari della vittima, dalla data del sinistro era ormai connotata da una costante condizione di dolore e di angoscia.
Quanto a che aveva conosciuto a 14 anni, Controparte_5 CP_8
l'intensità della sua sofferenza veniva desunta dal profondo legame sentimentale avuto con la vittima, sin dall'età adolescenziale, mentre lo sconvolgimento della sua esistenza dal fatto che il progetto di vita comune che i due giovani avevano programmato era stato, definitivamente, cancellato dalla morte di . CP_8
Nel quantificare il danno non patrimoniale patito da tutti i congiunti della vittima, il primo giudice valorizzava un'ulteriore circostanza costituita dalla pagina 13 di 31 penosità delle circostanze in cui era morto, trascinato e Controparte_8
lasciato solo, sotto un carretto di letame.
Ciò premesso, l'appellante ha censurato la valutazione del materiale probatorio assumendo che il primo giudice non aveva chiarito il valore attribuito alle dichiarazioni rese dalle parti, nel corso dell'interrogatorio libero,
e a quelle rese contra se da e ha sindacato altresì il Controparte_5
ragionamento presuntivo posto in essere dal primo giudice.
Con riguardo alle risposte date dalle parti in sede di interrogatorio non formale
è noto che esse costituiscono per il giudice una fonte sussidiaria di convincimento, per corroborare le prove già acquisite al processo o per disattenderle, o come presunzioni semplici di legge.
Nella specie, il primo giudice, acquisita una pluralità di elementi ( sia indiziari che provati per testi), emersi nel corso dell'istruzione, li valutava nel loro insieme e gli uni per mezzo degli altri, così come richiesto dalla prova presuntiva, e, quindi, nell'analisi sinergico-valutativa dei plurimi elementi anche indiziari raccolti perveniva a ritenere provati entrambi i profili astrattamente ipotizzabili del danno da perdita del rapporto parentale ossia la sofferenza soggettiva e lo stravolgimento della vita, entrambi connotati da una particolare intensità.
Quanto alla pretesa omessa considerazione di talune dichiarazioni contra se
rese da ( di non aver mai convissuto con Controparte_5 Controparte_8
pagina 14 di 31 e di aver intrapreso una convivenza) occorre muovere dalla constatazione –
che costituisce un dato ormai acquisito nella giurisprudenza di legittimità –
che il danno da perdita del rapporto parentale non postula necessariamente un rapporto di convivenza tra i soggetti suddetti ( Cass. 12146/2016), fermo restando che il congiunto alleghi e dimostri, in concreto, ancorchè mediante il ricorso alla prova presuntiva, l'esistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto la cui perdita evidenzi il danno non patrimoniale e ne consenta la liquidazione, in relazione all'intensità dei rapporti e alle ragionevoli ricadute della loro lesione.
Nel caso di specie, la circostanza che alla data del sinistro in cui perse la vita la sua compagna fosse in attesa della loro figlia, che sarebbe Controparte_8
nata due mesi dopo, non è mai stata contestata;
la circostanza che i due giovani avessero stipulato un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto la casa in cui sarebbero andati a vivere, che avevano già iniziato ad arredare, è stata provata per testimoni, mentre per tabulas è stata provata l'esistenza di un conto corrente cointestato ad entrambi.
Da tali circostanze provate (e non da mere emozioni e/o da piantine di salvia)
il tribunale ha, logicamente, desunto la continuità, l'intensità e la stabilità del rapporto sentimentale tra i due giovani e l'esistenza di un progetto di vita comune, a prescindere da una stabile convivenza fisica.
In relazione al danno riconosciuto in favore della figlia, nata due mesi dopo la pagina 15 di 31 morte del padre, la circostanza, tanto insistita dall'appellante, relativa alla attuale situazione di benessere della minore, non è di per sé idonea ad escludere ciò che, verosimilmente, la giovane proverà nel corso della sua esistenza ossia la sofferenza per essere stata privata della presenza, del supporto e dell'affetto del padre.
Il diritto di credito è infatti vantato dalla figlia in quanto nata orfana del padre,
come tale destinata a vivere senza la figura paterna. La relazione col proprio padre integra, invero, un rapporto affettivo ed educativo che la legge protegge perché è di norma fattore che contribuisce alla formazione della personalità
sicchè il figlio cui sia impedito di svilupparsi in questo rapporto ne può
riportare un pregiudizio che costituisce un danno ingiusto indipendentemente dalla circostanza che egli fosse già nato al momento della morte del padre o che, essendo solo concepito, sia nato successivamente.
Del pari priva di pregio è la censura dell'appellante secondo cui, nella quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, non si era tenuto conto che i familiari della vittima non avevano lamentato una malattia nel corpo o nella psiche, e ciò in ragione della natura del pregiudizio da perdita del rapporto parentale quale peculiare aspetto del danno non patrimoniale,
distinto sia dal danno morale che da quello biologico.
Nella specie, i genitori e la sorella di avevano dedotto non già Controparte_8
di aver patito un danno psichico, inteso come alterazione delle loro facoltà
pagina 16 di 31 mentali, ma, piuttosto, come la morte del figlio/fratello fosse stata per loro devastante, al punto da aver generato un profondo senso di vuoto e messo in dubbio la loro stessa identità.
Di tali circostanze il tribunale ha dovuto tenere conto in base al principio secondo cui il giudice deve giudicare iuxta alligata et probata, corollario del principio dispositivo.
Nell'economia complessiva del gravame, inoltre, un ruolo centrale è
rappresentato dalla censura relativa al superamento dei massimi tabellari nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, riconosciuto in favore di tutti i congiunti di nella misura di euro 350.000; Controparte_8
liquidazione che si assume illegittima perché in contrasto con i parametri,
vincolanti per il giudice, delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, e perché funzionale ad una concezione punitiva della responsabilità civile,
estranea all'ordinamento italiano.
Entrambi gli assunti necessitano di una precisazione.
Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei risarcimenti punitivi (Cass. sent. 16601/2017).
pagina 17 di 31 Ciò che è necessario è, piuttosto, che ogni prestazione patrimoniale di carattere sanzionatorio o deterrente imposta dal giudice italiano trovi il proprio fondamento in una espressa previsione normativa.
A detta dell'appellante la funzione punitiva assegnata alla responsabilità civile nel caso di specie era da ritenersi insita nella valorizzazione del “ modo” in cui era morto. Controparte_8
La circostanza, emergente dal giudicato penale e apprezzata dal primo giudice in ragione della maggior penosità percepita dai congiunti nell'aver appreso come era morto il loro figlio/fratello/ compagno, in realtà, non è di per sé
indicativa della funzione punitiva assegnata al risarcimento sol che si consideri che essa è prevista nelle tabelle milanesi per la liquidazione di tale voce di danno ( lett. E).
La finalità punitiva in tanto si può dire perseguita in quanto il risarcimento si sia concretizzato nell'obbligazione di pagare una somma oltre la normale misura compensativa del pregiudizio, in quanto il risarcimento compensa,
mentre la sanzione punisce sicchè, nel prosieguo, dovrà procedersi a tale verifica.
Quanto, invece, alla presa di distanza rispetto alla standardizzazione tabellare dei precedenti della giurisprudenza è noto che essa è consentita con il solo limite della motivazione, perché la valutazione equitativa del danno si deve identificare con gli argomenti che il giudice espone.
pagina 18 di 31 Nella nota pronuncia n. 10579/2021 con cui venivano censurate le tabelle milanesi cd. “ a forbice”, predisposte per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, la Suprema Corte metteva in evidenza che la tabella elaborata dagli uffici giudiziari “ trattandosi di un'opera di astrazione delle
decisioni della giurisprudenza di merito, non ha la cogenza del dettato
legislativo e consente pertanto la riespansione della clausola generale se le
peculiarità del caso concreto non tollerano la sussunzione nella fattispecie
tabellare”.
Questo spiega perché, secondo la giurisprudenza di legittimità, nell'applicare le Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, nell'effettuare la necessaria personalizzazione del danno, in base alle circostanze del caso concreto, il giudice può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle, ma solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanza di cui il parametro tabellare non possa già aver tenuto conto.
Per verificare se tale superamento vi sia stato e se, di conseguenza, sia stata assegnata alla responsabilità civile una funzione punitiva, si dovrà accertare se, in base alle vigenti tabelle ( 2024) ( Cass. 37009/2022), il danno liquidato dal primo giudice ecceda o meno i parametri dalle stesse tabelle previste e se tale superamento sia stato giustificato dall'esistenza di circostanze non valorizzate nelle tabelle.
pagina 19 di 31 Genitori della vittima: età della vittima primaria: punti 24; età della vittima secondaria: punti 16; convivenza: punti 16; superstiti: punti 12.
Tenuto conto della particolare intensità del rapporto genitori-figlio, degli aspetti particolarmente angoscianti della condizione in cui i genitori hanno vissuto e continuano a vivere, dopo la morte del figlio, del vuoto e della perdita di identità conseguita alla sua perdita – messi in evidenza dalle toccanti dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero -, oltre che per il padre della circostanza dello svolgimento della medesima attività lavorativa del figlio, e per entrambi della penosità delle modalità in cui il giovane era deceduto, solo,
abbandonato sotto ad un rimorchio di letame, si reputa equo attribuire altri 30
punti ( Tabella E) e così complessivamente punti 98; danno da perdita del rapporto parentale: euro 3.911 x 98= euro 383.278; importo superiore a quello liquidato dal primo giudice sicchè la censura è infondata.
Sorella della vittima: età della vittima primaria: punti 18, età della vittima secondaria: punti 16, convivenza: punti 20, superstiti: punti 12; per le medesime ragioni esposte per il danno liquidato in favore dei genitori, anche alla sorella vanno riconosciuti altri 30 punti e così in totale 96 punti;
danno = (
euro 1.698x 96 punti) euro 163.000; importo inferiore a quello liquidato dal primo giudice sicchè la censura è fondata.
Compagna della vittima: età della vittima primaria: punti 24; età della vittima secondaria: punti 24; superstiti 1: punti 14; anche per la compagna valgono le pagina 20 di 31 medesime considerazioni svolte per i familiari relative alla particolare penosità
del modo in cui è morto. Punti: 92 x euro 3.911 = euro Controparte_8
359.812 superiore a quello liquidato dal primo giudice sicchè la censura è
infondata.
Figlia della vittima: età vittima primaria: punti 24; età vittima secondaria:
punti 28; superstiti ( 1): punti: 14; 66 punti X euro 3.911= 258.126, somma inferiore rispetto a quella liquidata dal primo giudice sicchè la censura è
fondata.
La sentenza va pertanto riformata limitatamente alle statuizioni relative alla liquidazione del danno non patrimoniale in favore della sorella e della figlia della vittima perché eccedenti i parametri massimi previsti dalle tabelle, in difetto di motivazione circa l'esistenza di situazioni concrete ulteriori rispetto a quelle già considerate dalla tabella.
In riforma della sentenza gravata e Parte_1 Controparte_1
vanno condannati in solido a pagare in favore di la somma di Controparte_3
euro 163.000 e in favore di ( rappresentata dalla madre) la Controparte_6
somma di euro 258.126, oltre interessi legali da calcolarsi sulle somme predette, devalutate all'epoca del sinistro e via via rivalutate anno per anno.
Dalle somme predette dovranno essere detratti gli acconti versati da
[...]
la quale, tuttavia, non ha specificato le date dei versamenti effettuati Parte_1
così rendendo impossibile procedere allo scomputo degli acconti che, in ogni pagina 21 di 31 caso, dovrà essere effettuato secondo i criteri indicati dalla Suprema Corte (
Cass. n. 24539/2016) secondo cui, qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli a quella della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando gli interessi compensativi -
finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale,
per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.
Danno patrimoniale da lucro cessante.
L'appellante principale censura, innanzitutto, il riconoscimento di un danno patrimoniale da lucro cessante, in favore di consistente Controparte_5
nella perdita dei benefici economici che la vittima, presumibilmente, le avrebbe destinato, assumendo che la compagna, all'epoca della morte di
[...]
, era economicamente autosufficiente e che, successivamente, aveva CP_8
intrapreso una nuova convivenza.
Censura, inoltre, i criteri impiegati per la quantificazione di detto danno in quanto il Tribunale aveva proceduto ad una comparazione tra i redditi netti di con quelli lordi del padre, non aveva tenuto conto, nei presumibili CP_8
pagina 22 di 31 incrementi di reddito, dell'aumento della percentuale di tassazione;
assume,
inoltre, che gli attori non avevano prodotto in giudizio le dichiarazioni dei redditi dell'associazione costituita tra , e sicchè CP_2 CP_3 Controparte_8
non era possibile individuare l'imponibile, indispensabile per una valutazione prognostica.
Ciò premesso, l'orientamento oggi dominante nella giurisprudenza di legittimità riconosce al convivente il diritto al risarcimento del danno patrimoniale a condizione che dimostri la stabilità della convivenza e la
diuturnitas della sovvenzione perché solo in questo caso si può dire che il superstite avesse un'aspettativa di fatto alla prosecuzione dei benefici da parte del partner, aspettativa andata perduta a causa della morte di quest'ultimo.
Nel caso di specie, che non avesse ancora ricevuto, Controparte_5
all'epoca del sinistro, una stabile contribuzione da parte dell'uomo con cui si accingeva a convivere è circostanza incontestata;
ciò che il primo giudice ha ritenuto, riconoscendo tale voce di danno in suo favore, è il fatto che in base ad un giudizio di ragionevole verosimiglianza ciò sarebbe avvenuto in futuro secondo l'id plerumque accidit.
Al fine di accertare, sia pure in via presuntiva, se in futuro Controparte_5
avrebbe beneficiato di una stabile contribuzione da parte del compagno, reputa la Corte che il dato di partenza da considerare sia rappresentato dai redditi dei due giovani, al momento del sinistro, e non quello più alto del triennio pagina 23 di 31 antecedente ad esso perché la norma dettata dal codice delle assicurazioni –
che fa riferimento al reddito più elevato fra quelli dichiarati nell'ultimo triennio ai fini dell'imposta sul reddito - trova applicazione quando si tratta di liquidare il danno in favore della persona che lo ha subito in occasione dell'incidente stradale, mentre si deve escludere che la norma possa essere applicata analogicamente alla liquidazione del danno consistente nella morte della persona coinvolta nell'incidente, ostandovi la natura eccezionale di essa
(Cass. 23.2.2001, n. 2692; Cass. 9.4.2003, n. 5581).
Nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata da veniva Controparte_8
dichiarato un reddito di euro 17.381 – dal quale non vanno detratte le imposte perché egli risulta a credito d'imposta – mentre dal CUD presentato da risulta un reddito di euro 11.195. Controparte_5
Tenuto conto dei redditi di entrambi i giovani e delle spese che essi si accingevano a dover affrontare in vista della nascita della figlia e della vita in comune – mantenimento, istruzione, educazione della minore, pagamento ratei del mutuo, arredi della casa, utenze domestiche, ecc.- è verosimile ritenere che i redditi di entrambi i giovani sarebbero stati messi a disposizione per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non anche che la signora
[...]
avrebbe percepito, costantemente, dei benefici economici dal CP_5
compagno, attesa l'esiguità delle risorse economiche di entrambi.
Alla medesima conclusione si perviene anche tenendo conto dei probabili pagina 24 di 31 incrementi di guadagno in relazione ad un favorevole sviluppo dell'attività
svolta da ( quanto a quelli di non è dato Controparte_8 CP_5 CP_5
sapere non essendo stato neppure allegato la natura dell'attività svolta) in quanto a tali incrementi avrebbero, correlativamente, corrisposto anche maggiori spese anche di mantenimento e di istruzione della figlia.
In riforma della sentenza gravata, pertanto, la domanda, avanzata da CP_5
di condanna al risarcimento del danno patrimoniale deve essere
[...]
respinta.
Discorso diverso deve essere fatto per la figlia che, per legge, avrebbe beneficiato dei contributi di entrambi i genitori per il suo mantenimento.
Tenuto conto del reddito della vittima al momento della morte ( euro 17.381) e degli oneri economici imposti dalla convivenza e dal mantenimento della figlia, si reputa presumibile che il defunto non potesse destinare alle proprie esigenze alcuna quota del suo reddito ( cd. quota sibi).
Stimato in euro 350 mensili il contributo per il mantenimento della figlia,
dalla data della sua nascita sino alla data della presente pronuncia, deve distinguersi, nell'ambito del danno patrimoniale da lucro cessante,il danno passato dal danno futuro.
Dal maggio 2011 – nascita di – ad oggi sono trascorsi 14 anni sicchè il CP_6
danno passato ossia il danno già prodottosi al momento della liquidazione, in conseguenza delle elargizioni perdute dalla figlia, dal momento della sua pagina 25 di 31 nascita ad oggi, risulta essere pari a euro ( 350x12x14) 58.800.
Tale danno deve essere liquidato rivalutandolo sicchè, sulla somma predetta,
devalutata alla data della nascita di e via via rivalutata anno per anno, CP_6
vanno corrisposti gli interessi legali da una data intermedia che si individua nell'anno 2017 così ottenendo la somma di euro 77.457.
Tenuto conto del verosimile incremento dei redditi del padre, a partire dall'anno 2025 si può presumere che il contributo destinato alla figlia sarebbe stato di euro 500 mensili e che tale contributo sarebbe stato erogato sino al raggiungimento del 24° anno.
Tale voce di danno va invece liquidata mediante il metodo della capitalizzazione ossia moltiplicandolo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite temporanee corrispondente alla durata, presumibile, per la quale sarebbe proseguito il sostegno economico, che nella specie viene individuato in dieci anni ( coeff. 8,110) essendo ragionevole ritenere che, in mancanza dell'illecito, la figlia avrebbe continuato a godere del sostegno economico del padre defunto per tale periodo, coincidente con la fine di un corso universitario e/o con il raggiungimento dell'indipendenza economica.
Il danno futuro risulta, pertanto, pari ad euro 500x12X8,110 = 48.660
Il danno patrimoniale complessivo risulta pertanto essere pari a euro 126.117,
somma inferiore rispetto a quella liquidata dal primo giudice ( euro 198.739)
sicchè la censura è fondata.
pagina 26 di 31 Appello incidentale ha censurato l'omessa pronuncia sulla domanda di Controparte_2
condanna al risarcimento del danno patrimoniale per spese funerarie,
documentate in euro 5.000.
La censura è fondata sicchè e vanno Parte_1 Controparte_1
condannati, in solido, a pagare a la somma di euro 5.000, Controparte_2
oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma predetta, devalutata alla data del pagamento, e via via rivalutata anno per anno.
La seconda censura è infondata.
All'epoca in cui il tribunale ha pronunciato la sentenza gravata ( 5 luglio
2022) era in vigore l'art. 4, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55 nel testo successivo alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lettera c), del d.m. 8
marzo 2018, n. 37, ed anteriore alle modifiche successivamente apportate dall'art. 2, comma 1, lettera c) del d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
Tale norma recitava: “quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti
aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere
aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino
a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i
primi dieci, fino a un massimo di trenta”.
La disposizione richiamata stabilisce il principio c.d. “del compenso unico”
pagina 27 di 31 vale a dire che l'onorario dovuto all'avvocato il quale ha difeso più parti
“aventi la stessa posizione processuale” va liquidato una sola volta, come se avesse difeso una sola parte, e poi maggiorato di un tot percentuale per ciascuna parte assistita, fino ad un massimo di trenta (art. 4, comma 2, d.m.
55/14).
La questione se l'aumento per l'assistenza di più parti sia obbligatorio o facoltativo è stata risolta dal legislatore: l'aumento previsto dall'art. 4, comma
2, d.m. 55/14 nel caso di assistenza di più parti deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il 23
ottobre 2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera b),
6 e 7 d.m. 13.08.2022, n. 147.
Nel caso di specie, in cui la sentenza gravata è stata depositata prima di tale data la maggiorazione del compenso era rimessa alla discrezionalità del giudicante e come tale non è censurabile.
In considerazione della prevalente soccombenza, , quale Parte_1
impresa territorialmente designata dal Fondo Vittime della Strada, e
[...]
vanno condannati, in solido, a rifondere in favore di CP_1 [...]
, le spese di entrambi i gradi CP_2 CP_4 CP_4 Controparte_3
del giudizio che si liquidano – tenuto conto, quanto al valore della causa della domanda di valore più alto ( Cass. 10367/2024) -per il primo grado, in complessivi euro 22.457 ( di cui euro 3.544 per la fase di studio, euro 2.338
pagina 28 di 31 per la fase introduttiva, euro 10.411 per la fase istruttoria e euro 6.164 per la fase decisoria), oltre aumento del 30% ,ex art. 4 comma 2, d.m. 55/14, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 14.239 ( di cui euro 4.389 per la fase di studio,
euro 2.552 per la fase introduttiva e euro 7.298 per la fase decisoria), oltre aumento 30% ex art. 4 comma 2, d.m. 55/14, oltre accessori di legge.
Nel rapporto processuale tra e anche Parte_1 Controparte_5
in qualità di legale rappresentante della figlia minore, la prevalente soccombenza della prima comporta la sua condanna alla rifusione in favore della seconda delle spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, per il primo grado, in complessivi euro 22.457 ( di cui euro 3.544 per la fase di studio, euro 2.338 per la fase introduttiva, euro 10.411 per la fase istruttoria e euro 6.164 per la fase decisoria), oltre accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 14.239 ( di cui euro 4.389 per la fase di studio,
euro 2.552 per la fase introduttiva e euro 7.298 per la fase decisoria), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma della sentenza gravata,
condanna e , in solido, a pagare in Parte_1 Controparte_1
pagina 29 di 31 favore di la somma di euro 163.000 e in favore di Controparte_3 [...]
la somma di euro 258.126, a titolo di danno non patrimoniale per CP_6
perdita del rapporto parentale, oltre interessi legali da calcolarsi come in parte motiva, detratti gli acconti già ricevuti da scomputarsi come indicato in parte motiva;
condanna e , in solido, a pagare in Parte_1 Controparte_1
favore di la somma di euro 5.000, oltre interessi legali da Controparte_2
calcolarsi come in parte motiva;
rigetta la domanda di di condanna di Controparte_5 [...]
e di al risarcimento del danno Controparte_9 Controparte_1
patrimoniale da lucro cessante;
condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
in qualità di legale rappresentante di , la Controparte_5 Controparte_6
somma di euro 126.117, a titolo di danno patrimoniale;
conferma nel resto la sentenza gravata;
condanna e , in solido, a rifondere in Parte_1 Controparte_1
favore di , e le spese Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in parte motiva;
condanna e , in solido, a rifondere in Parte_1 Controparte_1
favore di anche in qualità di legale rappresentante della Controparte_5
figlia minore, le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in parte pagina 30 di 31 motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 31 di 31