Art. 6. Modalita' relative ai concorsi per l'accesso in carriera
I concorsi di ammissione di cui agli articoli 3 e 4, sono indetti con decreto del Ministro per le finanze.
I concorsi per esami comprendono:
tre prove scritte ed una orale per l'accesso alle carriere direttive;
due prove scritte ed una orale per l'accesso alle carriere di concetto nonche' a quelle esecutive tecnica e d'ordine;
una prova scritta ed una orale, nonche' una prova pratica di dattilografia o stenodattilografia per l'accesso al ruolo del personale di dattilografia.
Nel bando di concorso di cui al presente articolo l'Amministrazione indica lo speciale titolo di studio necessario a seconda delle esigenze del servizio, nonche' i programmi di esame, in base a determinazione adottata dal Consiglio di amministrazione.
I concorsi di ammissione di cui agli articoli 3 e 4, sono indetti con decreto del Ministro per le finanze.
I concorsi per esami comprendono:
tre prove scritte ed una orale per l'accesso alle carriere direttive;
due prove scritte ed una orale per l'accesso alle carriere di concetto nonche' a quelle esecutive tecnica e d'ordine;
una prova scritta ed una orale, nonche' una prova pratica di dattilografia o stenodattilografia per l'accesso al ruolo del personale di dattilografia.
Nel bando di concorso di cui al presente articolo l'Amministrazione indica lo speciale titolo di studio necessario a seconda delle esigenze del servizio, nonche' i programmi di esame, in base a determinazione adottata dal Consiglio di amministrazione.