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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 30/10/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto Spagnuolo Presidente
Dr. Aida Sabbato Consigliere rel.
Dr. Rosa Larocca Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 9 ottobre 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 167 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2023
TRA
Parte_1
in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per notar di Fiumicino del 23.01.2023, Rep. Persona_1
N. 37590/7131, dall' Avv.to Vito Dinoia, unitamente al quale elettivamente
1 domicilia in Potenza, alla via Pretoria, n.277 presso l'Avvocatura Regionale
I.N.P.S.;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_1
rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce alla Controparte_2
moria di costituzione di secondo grado, dall'avv.to Luigi salerno ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Salerno, alal Piazza Alario, n.1.
APPELLATI nonché APPELLANTI INCIDENTALI
[...]
Controparte_3
, in persona del Direttore p.t., contumace
OGGETTO: Impugnazione verbali accertamento Appello avverso la Pt_1
sentenza n. 255/2023 del 30 marzo 2023 emessa dal Giudice del lavoro del
Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante Pt_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in accoglimento dell'appello ed
in riforma dell'impugnata sentenza, respingere le domande azionate con il
2 ricorso di primo grado, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado
del giudizio”;
Per gli appellati/appellanti incidentali:
“Voglia l'On.le Corte d'Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvedere: a) dichiarare inammissibile e/o respingere l'avverso appello ed, in accoglimento di quello incidentale spiegato, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento con cui è stata richiesta l'ìiscrizione
d'ufficio della società ell'albo delle imprese artigiane, con vittoria CP_1
delle spese del doppio grado del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7 luglio 2021, la società in CP_1
persona del legale rappresentante p.t., e in proprio, Controparte_2
impugnavano i verbali di accertamento ispettivo n.2019015215 del 21 Pt_1
settembre 2020 e n.2020006792 del 21 settembre 2021, richiamati nella lettera di diffida notificata in data 30 settembre 2020, con cui l richiedeva a Pt_1
l pagamento della somma di euro 1.128,96 a titolo di contribuzione CP_1
dovuta per il lavoratore in relazione al primo verbale ed euro Persona_2
78.218,94, a a titolo di contributi ed accessori dovuti per Controparte_2
l'iscrizione della stessa e dei suoi familiari, marito e figlio, quali CP_2
collaboratori conviventi, nella gestione artigiani.
3 Chiedevano, pertanto, annullarsi gli impugnati verbali di accertamento , Pt_1
così dichiarando ed accertando la non debenza delle somme richieste nell'atto di diffida, come scaturite dagli accertamenti ispettivi operati dall'istituto.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, l depositava memoria Pt_1
difensiva, in cui concludeva per il rigetto delle domende come azionate, vinte le spese.
Restava contumace l . CP_3
All'udienza di discussione del 30 marzo 2023, il giudice adito accoglieva parzialmente il ricorso proposto ed, accertata incidentalmente l'illegittimità del secondo verbale di accertamento n.2020006792 del 21 settembre 2020,
dichiarava non dovuti gli importi rivendicati con la diffida del 25 settembre
2020 e quelli rivendicati dall con la nota del 19 gennaio 2021. CP_3
Compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Nella motivazione della sentenza, il giudice riteneva provata la debenza da parte di della somma di euro 1.128,96 a titolo di contribuzione CP_1
per il lavoratore , per avere la società usufruito delle Persona_2
agevolazioni contributive previste dalla Legge n.190/2014 in assenza dei presupposti normativamente previsti, per aver avuto lo stesso lavoratore, nei sei mesi precedenti all'assunzione in altro rapporto di lavoro CP_1
terminato il 19 dicembre 2014.
Quanto al contenuto del secondo verbale ispettivo, per effetto del quale era stato richiesto il pagamento della somma di euro 78.218,94 a , Controparte_2
4 riteneva il giudicante come l' non avesse provato, da una parte, che Pt_1
quale amministratrice unica della avesse Controparte_2 CP_1
partecipato direttamente al lavoro aziendale, in maniera abituale e prevalente e, quanto alla posizione del marito e del figlio della lavoratori CP_2
subordinati di che essi fossero, al contrario, collaboratori artigiani CP_1
della stessa . Controparte_2
Avverso tale sentenza l' in Parte_2
persona del Presidente p.t., proponeva appello nei confronti di CP_1
in persona del legale rappresentante p.t. e di , nonché nei Controparte_2
confronti di , con ricorso depositato il 29 agosto 2023, censurando la CP_3
pronuncia medesima, definita palesemente erronea e, quindi, da annullare e riformare.
Chiedeva, pertanto, all'adita Corte di Appello di Potenza, Sezione Lavoro, di voler provvedere nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente, con decreto ritualmente notificato unitamente all'atto di appello, l'udienza di discussione, si costituivano tempestivamente nel giudizio di gravame in persona del legale rappresentante p.t. e CP_1 CP_2
con memoria difensiva depositata il 28 giugno 2024 (per l'udienza del
[...]
11 luglio 2024, spiegando appello incidentale, a loro volta concludendo come in epigrafe.
Disposto lo svolgimento a trattazione scritta dell'odierna udienza, lette le note autorizzate, la Corte si pronunciava, come da dispositivo in atti.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è fondato e, pertanto, deve essere accolto alla luce Pt_1
delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , stante agli atti la prova CP_3
dell'avvenuta notifica nei suoi confronti dell'atto di appello in data 4 settembre
2023.
Prima di passare all'esame del merito, deve evidenziarsi che si è formato il giudicato sulla ritenuta non debenza degli importi rivendicati da con la CP_3
nota del 19 gennaio 2021, stante la mancata costituzione in giudizio di CP_3
e la mancata proposizione di appello incidentale sul punto, nonstante il vizio di ultrapetizione in cui è incorso il primo giudice, non avendo i ricorrenti in primo grado, nelle conclusioni formulate nell'atto intorduttivo, specificamente chiesto al giudice di accertare e dichiarare la non debenza della somma di euro
7.721,00 richiesta dall' con la nota del 19 gennaio 2021 per effetto della CP_3
variazione del rapporto assicurativo nella gestione artigiani con decorrenza dal
1° giugno 2015.
Passando all'esame del merito, va premesso, circa la valenza dei verbali di accertamento redatti dagli ispettori dell' così come di quelli stilati dagli Pt_1
ispettori del lavoro, che detti verbali - com'è, ormai, principio consolidato -
fanno fede fino a querela di falso delle dichiarazioni in essi contenute e degli altri fatti che il pubblico ufficiale verbalizzante attesti essere avvenuti in sua
6 presenza o essere stati da lui compiuti, mentre una fede privilegiata non può
essere in alcun modo attribuita ai giudizi valutativi che esulano dall'efficacia probatoria propria dell'atto pubblico e che, di conseguenza, possono essere soltanto liberamente valutati dal giudice di merito, il quale, in assenza di seria prova contraria, che valga ad inficiarne l'attendibilità, può anche fondare interamente su di essi la propria decisione (v., in proposito, Cass., S.U., 25
novembre 1992, n. 12545; Cass. civ., sez. lav., 1.3.2000, n. 2275 e 10.12.2002,
n. 17555 e, più recentemente, 8.6.2005, n. 11946 e 22.2.2005, n. 3525,
N.23800/2014).
Del resto, il nostro ordinamento processuale si fonda, com'è noto, sul principio del libero convincimento del giudice (v. art. 116 c.p.c.), dal quale deriva la regola generale secondo cui il giudice stesso, all'esito d'un rigoroso vaglio critico, può scegliere, entro il materiale probatorio acquisito al giudizio, gli elementi di prova su cui fondare la propria decisione.
Nel caso in esame, pur aderendo all'orientamento espresso in maniera consolidata dalla Suprema Corte, secondo cui l'onere della prova circa la debenza dei contributi oggetto di esazione ricade esclusivamente sull' , Pt_1
mentre sul soggetto interessato dalla procedura esattiva grava il solo e diverso onere probatorio di dimostrare la sussistenza di situazioni eccettuative rispetto all'obbligo di pagamento della contribuzione pretesa (Cass. n.5358/2025;
n.10058/2024), ritiene il Collegio, contrariamente all'assunto del primo giudice, che in maniera apodittica ha ritenuto non assolto l'onere gravante
7 sull'istituto, che nel caso in esame particolare valenza probatoria deve essere attribuita proprio alle dichiarazioni rese agli ispettori da e dai Controparte_2
suoi familiari.
La prima, sentita il 10 luglio 2020, come da dichiarazione a sua firma allegata al fascicolo di primo grado dell' , dichiarava: “Sono amministratrice della Pt_1
società dal gennaio 2016. Ci sono 7 dipendenti, tra cui 6 operai e un'amministrativa. Nell'azienda lavora in qualità di direttore tecnico
, mio marito. Tutta la gestione dell'attività aziendale, dai Persona_3
contratti con i fornitori, con le banche, con gli Enti vari, alla gestione del personale, alla firma dei contratti e presa in carico dei lavori spetta a me”.
, marito convivente di sentito il 20 luglio Persona_3 Controparte_2
2020 dichiarava: “Sono dipendente dal 2014 con contratto a tempo indeterminato e parziale per 4 ore al giorno. Sono direttore tecnico, mi occupo della supervisione dei cantieri. L'attività è gestita da mia Controparte_2
moglie. Lei si occupa di tutto quanto necessario dal punto di vista gestionale e amministrativo. Dal 2019 non percepisco lo stipendio”.
ha, invece, dichiarato agli ispettori di lavorare con contratto Persona_4
di lavoro a tempo indeterminato full time e, come, il padre, di non ricevere la retribuzione del 2019.
Ponendo l'accento sul contenuto incrociato delle due dichiarazioni, rese dai dipendenti, come riportate, premesso che ai sensi dell'art.1, co 208, della Legge
n.662/96 l'iscrizione alla gestione Commercianti o Artigiani è dovuta se
8 Contr l'amministratore della partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve porsi in luce, nel caso in esame, che dalle dichiarazioni rese da marito convivente della Persona_3
e da , figlio della , non somo emersi CP_2 Persona_4 CP_2
elementi idonei per ritenere la natura subordinata dei loro rapporti di lavoro.
Non hanno riferito circa l'osservanza di un orario di lavoro, la sottoposizione al potere direttivo e di controllo di , amministratore unico della Controparte_2
Co
o di altro soggetto terzo, dovendosi, inoltre, porre l'accento sulla circostanza che l'altro socio di minoranza della è la figlia di e, quindi, CP_1 Controparte_2
rispettivamente figlia e sorella dei lavoratori . Per_3
Inoltre, particolare significatività deve essere attribuita al fatto che entrambi i lavoratori subordinati hanno dichiarato di non ricevere la retribuzione da circa un anno precedente la loro audizione e che se è vero che per i familiari conviventi e dipedenti di società di capitali non scatta la presunzione di gratuità
della prestazione lavorativa, essendo la società di capitali soggetto autonomo rispetto ai soci, dall'esame delle buste paga allegate alla produzione di parte appellata si evince che i due lavoratori hanno ricevuto somme di denaro non coerenti rispetto alle retribuzioni dovute in ragione dei vigenti contratti collettivi di settore.
era inquadrato nel IV categoria, attuale C2, per il quale era Persona_3
prevista una retribuzione lorda full time di euro 1.722,41, categoria questa non compatibile con le dichiarate mansioni di direttore tecnico.
9 Anche era inquadrato nella quarta categoria e, pur essendo Persona_4
lavoratore full time, dall'esame delle buste paga risultano al netto somme inferiori ai minimi tabellari.
La fittizietà dei denunciati rapporti di lavoro subordinato non è tale da poter concludere in termini di assoluta inesistenza dell'attività lavorativa prestata e,
quindi, nel caso in esame, si è posto per gli ispettori verbalizzanti un problema di qualificazione giuridica della stessa e, allora, dovendosi escludere la natura subordinata dei rapporti di lavoro in esame, corretta risulta la qualificazione di collaboratori della srl artigiana, caratterizzata dalla presenza di due soli soci,
al 95% e la figlia al 5% del capitale sociale. Controparte_2
L'art. 13 della legge 5 marzo 2001, n. 57, integrando l'articolo 5 della legge 8
agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato), prevede che un'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione all'Albo
provinciale, a condizione che: a) operi secondo gli scopi e nei limiti dimensionali previsti per l'impresa artigiana;
b) la maggioranza numerica dei soci (ovvero uno nel caso di due soci): b.1) svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e, quindi rispetti uno dei requisiti di qualifica essenziali riconducibili alla figura dell'imprenditore artigiano;
b.2) conferisca e detenga la maggioranza del capitale sociale non solo nella fase di costituzione della società ma anche nel successivo esercizio della stessa, rispetto agli altri soci di capitale;
b.3) detenga “la maggioranza degli
10 organi deliberanti” garantendo la rappresentanza della maggioranza del capitale sociale nell'assemblea, nonché la maggioranza numerica nel consiglio di amministrazione (laddove costituito) ovvero nell'organo deputato alla funzione dell'amministrazione, e, comunque, assicurando l'esercizio delle funzioni decisionali e di amministrazione. Mentre i requisiti previsti alla lettera a)
riguardano l'impresa, quelli concernenti la lettera b) attengono alla figura dei
“soci artigiani”. Tali requisiti sono essenziali al fine di far conseguire la qualifica artigiana alla S.r.l. e, pertanto, devono trovare un preciso riscontro ravvisabile nel caso in esame.
ha, come da dichiarazione surriportata, affermato di occuparsi Controparte_2
della gestione del personale, che non è attività che spetta ex se
Co all'amministratore unico di il quale, in termini generali, oltre ad avere la rappresentanza legale della società, si occupa della sua gestione straordinaria ed ordinaria, quale acquisto di beni, investimenti, finanziamenti, prende le decisioni strategiche per il futuro dell'azienda e supervisiona le attività
operative, cioè quello poste in essere dal marito che, come detto, non ha fatto alcun riferimento alla sua sottoposizone al potere direttivo e di controllo della moglie, controlla la gestione contabile ed amministrativa, definisce programmi e dà direttive operative.
Allora, viene in rilievo l'organizzazione della on una sola dipendente CP_1
amministrativa e sei operai, con la conseguenza che non è possibile ritenere che l'attività della sia stata solo gestoria senza che vi fosse un contributo CP_2
11 personale, abituale e prevalente, in attività esulanti da quelle prettamente gestorie, tenuto conto, altresì, che nessuna prova concreta è stata fornita circa l'effettività della presenza della solo dichiarata dipendente amministrativa,
neanche specificamente indicata, con la conseguenza che è possibile ritenere che la si sia occupata di tutta l'attività dell'impresa artigiana, a CP_2
conduzione familiare, iscrivendosi nella gestione separata solo a febbraio 2018.
Il marito dell'attività di controllo sui cantieri edili con la collaborazione del figlio, quest'utimo solo per il periodo dal giugno 2015 al dicembre 2018.
Per le considerazioni espresse, quindi, l'appello va accolto e, in parziale riforma della sentenza gravata che va confermata nel resto, ritenuto, così, assorbito l'appello incidentale spiegato dalla società appellata circa il suo inquadramento nella gestione artigiana, va respinta la domanda con cui la CP_1 CP_2
anche in proprio, in primo grado, chiedevano accertarsi la non debenza
[...]
delle somme richieste e relative al verbale di accertamento n.2020006792 del
21 settembre 2020.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D. M. n.147/2022 scaglione da euro 52.001,00 fino ad euro
260.000,00 parametro minimo epurato della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n. 167 del ruolo generale appelli
12 lavoro dell'anno 2023, promosso dall' Parte_1
, in persona del Presidente p.t., nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. e CP_1 Controparte_2
anche in proprio, e dell' Controparte_3
in persona del Direttore p.t.,
[...]
avverso la sentenza n.255/2023 del 30 marzo 2023 del Giudice del lavoro del
Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, che conferma nel resto, ritenuto, così, assorbito l'appello incidentale proposto, respinge l'azionata domanda;
2) Condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che Pt_1
liquida, quanto al primo grado, in complessivi euro 4.201,00, oltre IVA,
CPA e RF come per legge e, quanto al presnete grado, in complessivi euro
4.997,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge;
3) Dichiara gli appellati, in solido tra loro, tenuti al versamento di un'ulteriore somma, pari al contributo unificato già versato, ai sensi dell'art.13 comma
1 quater del DPR n.115/2002.
Potenza, 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
13 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto Spagnuolo Presidente
Dr. Aida Sabbato Consigliere rel.
Dr. Rosa Larocca Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 9 ottobre 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 167 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2023
TRA
Parte_1
in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per notar di Fiumicino del 23.01.2023, Rep. Persona_1
N. 37590/7131, dall' Avv.to Vito Dinoia, unitamente al quale elettivamente
1 domicilia in Potenza, alla via Pretoria, n.277 presso l'Avvocatura Regionale
I.N.P.S.;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_1
rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce alla Controparte_2
moria di costituzione di secondo grado, dall'avv.to Luigi salerno ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Salerno, alal Piazza Alario, n.1.
APPELLATI nonché APPELLANTI INCIDENTALI
[...]
Controparte_3
, in persona del Direttore p.t., contumace
OGGETTO: Impugnazione verbali accertamento Appello avverso la Pt_1
sentenza n. 255/2023 del 30 marzo 2023 emessa dal Giudice del lavoro del
Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante Pt_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in accoglimento dell'appello ed
in riforma dell'impugnata sentenza, respingere le domande azionate con il
2 ricorso di primo grado, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado
del giudizio”;
Per gli appellati/appellanti incidentali:
“Voglia l'On.le Corte d'Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvedere: a) dichiarare inammissibile e/o respingere l'avverso appello ed, in accoglimento di quello incidentale spiegato, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento con cui è stata richiesta l'ìiscrizione
d'ufficio della società ell'albo delle imprese artigiane, con vittoria CP_1
delle spese del doppio grado del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7 luglio 2021, la società in CP_1
persona del legale rappresentante p.t., e in proprio, Controparte_2
impugnavano i verbali di accertamento ispettivo n.2019015215 del 21 Pt_1
settembre 2020 e n.2020006792 del 21 settembre 2021, richiamati nella lettera di diffida notificata in data 30 settembre 2020, con cui l richiedeva a Pt_1
l pagamento della somma di euro 1.128,96 a titolo di contribuzione CP_1
dovuta per il lavoratore in relazione al primo verbale ed euro Persona_2
78.218,94, a a titolo di contributi ed accessori dovuti per Controparte_2
l'iscrizione della stessa e dei suoi familiari, marito e figlio, quali CP_2
collaboratori conviventi, nella gestione artigiani.
3 Chiedevano, pertanto, annullarsi gli impugnati verbali di accertamento , Pt_1
così dichiarando ed accertando la non debenza delle somme richieste nell'atto di diffida, come scaturite dagli accertamenti ispettivi operati dall'istituto.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, l depositava memoria Pt_1
difensiva, in cui concludeva per il rigetto delle domende come azionate, vinte le spese.
Restava contumace l . CP_3
All'udienza di discussione del 30 marzo 2023, il giudice adito accoglieva parzialmente il ricorso proposto ed, accertata incidentalmente l'illegittimità del secondo verbale di accertamento n.2020006792 del 21 settembre 2020,
dichiarava non dovuti gli importi rivendicati con la diffida del 25 settembre
2020 e quelli rivendicati dall con la nota del 19 gennaio 2021. CP_3
Compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Nella motivazione della sentenza, il giudice riteneva provata la debenza da parte di della somma di euro 1.128,96 a titolo di contribuzione CP_1
per il lavoratore , per avere la società usufruito delle Persona_2
agevolazioni contributive previste dalla Legge n.190/2014 in assenza dei presupposti normativamente previsti, per aver avuto lo stesso lavoratore, nei sei mesi precedenti all'assunzione in altro rapporto di lavoro CP_1
terminato il 19 dicembre 2014.
Quanto al contenuto del secondo verbale ispettivo, per effetto del quale era stato richiesto il pagamento della somma di euro 78.218,94 a , Controparte_2
4 riteneva il giudicante come l' non avesse provato, da una parte, che Pt_1
quale amministratrice unica della avesse Controparte_2 CP_1
partecipato direttamente al lavoro aziendale, in maniera abituale e prevalente e, quanto alla posizione del marito e del figlio della lavoratori CP_2
subordinati di che essi fossero, al contrario, collaboratori artigiani CP_1
della stessa . Controparte_2
Avverso tale sentenza l' in Parte_2
persona del Presidente p.t., proponeva appello nei confronti di CP_1
in persona del legale rappresentante p.t. e di , nonché nei Controparte_2
confronti di , con ricorso depositato il 29 agosto 2023, censurando la CP_3
pronuncia medesima, definita palesemente erronea e, quindi, da annullare e riformare.
Chiedeva, pertanto, all'adita Corte di Appello di Potenza, Sezione Lavoro, di voler provvedere nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente, con decreto ritualmente notificato unitamente all'atto di appello, l'udienza di discussione, si costituivano tempestivamente nel giudizio di gravame in persona del legale rappresentante p.t. e CP_1 CP_2
con memoria difensiva depositata il 28 giugno 2024 (per l'udienza del
[...]
11 luglio 2024, spiegando appello incidentale, a loro volta concludendo come in epigrafe.
Disposto lo svolgimento a trattazione scritta dell'odierna udienza, lette le note autorizzate, la Corte si pronunciava, come da dispositivo in atti.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è fondato e, pertanto, deve essere accolto alla luce Pt_1
delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , stante agli atti la prova CP_3
dell'avvenuta notifica nei suoi confronti dell'atto di appello in data 4 settembre
2023.
Prima di passare all'esame del merito, deve evidenziarsi che si è formato il giudicato sulla ritenuta non debenza degli importi rivendicati da con la CP_3
nota del 19 gennaio 2021, stante la mancata costituzione in giudizio di CP_3
e la mancata proposizione di appello incidentale sul punto, nonstante il vizio di ultrapetizione in cui è incorso il primo giudice, non avendo i ricorrenti in primo grado, nelle conclusioni formulate nell'atto intorduttivo, specificamente chiesto al giudice di accertare e dichiarare la non debenza della somma di euro
7.721,00 richiesta dall' con la nota del 19 gennaio 2021 per effetto della CP_3
variazione del rapporto assicurativo nella gestione artigiani con decorrenza dal
1° giugno 2015.
Passando all'esame del merito, va premesso, circa la valenza dei verbali di accertamento redatti dagli ispettori dell' così come di quelli stilati dagli Pt_1
ispettori del lavoro, che detti verbali - com'è, ormai, principio consolidato -
fanno fede fino a querela di falso delle dichiarazioni in essi contenute e degli altri fatti che il pubblico ufficiale verbalizzante attesti essere avvenuti in sua
6 presenza o essere stati da lui compiuti, mentre una fede privilegiata non può
essere in alcun modo attribuita ai giudizi valutativi che esulano dall'efficacia probatoria propria dell'atto pubblico e che, di conseguenza, possono essere soltanto liberamente valutati dal giudice di merito, il quale, in assenza di seria prova contraria, che valga ad inficiarne l'attendibilità, può anche fondare interamente su di essi la propria decisione (v., in proposito, Cass., S.U., 25
novembre 1992, n. 12545; Cass. civ., sez. lav., 1.3.2000, n. 2275 e 10.12.2002,
n. 17555 e, più recentemente, 8.6.2005, n. 11946 e 22.2.2005, n. 3525,
N.23800/2014).
Del resto, il nostro ordinamento processuale si fonda, com'è noto, sul principio del libero convincimento del giudice (v. art. 116 c.p.c.), dal quale deriva la regola generale secondo cui il giudice stesso, all'esito d'un rigoroso vaglio critico, può scegliere, entro il materiale probatorio acquisito al giudizio, gli elementi di prova su cui fondare la propria decisione.
Nel caso in esame, pur aderendo all'orientamento espresso in maniera consolidata dalla Suprema Corte, secondo cui l'onere della prova circa la debenza dei contributi oggetto di esazione ricade esclusivamente sull' , Pt_1
mentre sul soggetto interessato dalla procedura esattiva grava il solo e diverso onere probatorio di dimostrare la sussistenza di situazioni eccettuative rispetto all'obbligo di pagamento della contribuzione pretesa (Cass. n.5358/2025;
n.10058/2024), ritiene il Collegio, contrariamente all'assunto del primo giudice, che in maniera apodittica ha ritenuto non assolto l'onere gravante
7 sull'istituto, che nel caso in esame particolare valenza probatoria deve essere attribuita proprio alle dichiarazioni rese agli ispettori da e dai Controparte_2
suoi familiari.
La prima, sentita il 10 luglio 2020, come da dichiarazione a sua firma allegata al fascicolo di primo grado dell' , dichiarava: “Sono amministratrice della Pt_1
società dal gennaio 2016. Ci sono 7 dipendenti, tra cui 6 operai e un'amministrativa. Nell'azienda lavora in qualità di direttore tecnico
, mio marito. Tutta la gestione dell'attività aziendale, dai Persona_3
contratti con i fornitori, con le banche, con gli Enti vari, alla gestione del personale, alla firma dei contratti e presa in carico dei lavori spetta a me”.
, marito convivente di sentito il 20 luglio Persona_3 Controparte_2
2020 dichiarava: “Sono dipendente dal 2014 con contratto a tempo indeterminato e parziale per 4 ore al giorno. Sono direttore tecnico, mi occupo della supervisione dei cantieri. L'attività è gestita da mia Controparte_2
moglie. Lei si occupa di tutto quanto necessario dal punto di vista gestionale e amministrativo. Dal 2019 non percepisco lo stipendio”.
ha, invece, dichiarato agli ispettori di lavorare con contratto Persona_4
di lavoro a tempo indeterminato full time e, come, il padre, di non ricevere la retribuzione del 2019.
Ponendo l'accento sul contenuto incrociato delle due dichiarazioni, rese dai dipendenti, come riportate, premesso che ai sensi dell'art.1, co 208, della Legge
n.662/96 l'iscrizione alla gestione Commercianti o Artigiani è dovuta se
8 Contr l'amministratore della partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve porsi in luce, nel caso in esame, che dalle dichiarazioni rese da marito convivente della Persona_3
e da , figlio della , non somo emersi CP_2 Persona_4 CP_2
elementi idonei per ritenere la natura subordinata dei loro rapporti di lavoro.
Non hanno riferito circa l'osservanza di un orario di lavoro, la sottoposizione al potere direttivo e di controllo di , amministratore unico della Controparte_2
Co
o di altro soggetto terzo, dovendosi, inoltre, porre l'accento sulla circostanza che l'altro socio di minoranza della è la figlia di e, quindi, CP_1 Controparte_2
rispettivamente figlia e sorella dei lavoratori . Per_3
Inoltre, particolare significatività deve essere attribuita al fatto che entrambi i lavoratori subordinati hanno dichiarato di non ricevere la retribuzione da circa un anno precedente la loro audizione e che se è vero che per i familiari conviventi e dipedenti di società di capitali non scatta la presunzione di gratuità
della prestazione lavorativa, essendo la società di capitali soggetto autonomo rispetto ai soci, dall'esame delle buste paga allegate alla produzione di parte appellata si evince che i due lavoratori hanno ricevuto somme di denaro non coerenti rispetto alle retribuzioni dovute in ragione dei vigenti contratti collettivi di settore.
era inquadrato nel IV categoria, attuale C2, per il quale era Persona_3
prevista una retribuzione lorda full time di euro 1.722,41, categoria questa non compatibile con le dichiarate mansioni di direttore tecnico.
9 Anche era inquadrato nella quarta categoria e, pur essendo Persona_4
lavoratore full time, dall'esame delle buste paga risultano al netto somme inferiori ai minimi tabellari.
La fittizietà dei denunciati rapporti di lavoro subordinato non è tale da poter concludere in termini di assoluta inesistenza dell'attività lavorativa prestata e,
quindi, nel caso in esame, si è posto per gli ispettori verbalizzanti un problema di qualificazione giuridica della stessa e, allora, dovendosi escludere la natura subordinata dei rapporti di lavoro in esame, corretta risulta la qualificazione di collaboratori della srl artigiana, caratterizzata dalla presenza di due soli soci,
al 95% e la figlia al 5% del capitale sociale. Controparte_2
L'art. 13 della legge 5 marzo 2001, n. 57, integrando l'articolo 5 della legge 8
agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato), prevede che un'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione all'Albo
provinciale, a condizione che: a) operi secondo gli scopi e nei limiti dimensionali previsti per l'impresa artigiana;
b) la maggioranza numerica dei soci (ovvero uno nel caso di due soci): b.1) svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e, quindi rispetti uno dei requisiti di qualifica essenziali riconducibili alla figura dell'imprenditore artigiano;
b.2) conferisca e detenga la maggioranza del capitale sociale non solo nella fase di costituzione della società ma anche nel successivo esercizio della stessa, rispetto agli altri soci di capitale;
b.3) detenga “la maggioranza degli
10 organi deliberanti” garantendo la rappresentanza della maggioranza del capitale sociale nell'assemblea, nonché la maggioranza numerica nel consiglio di amministrazione (laddove costituito) ovvero nell'organo deputato alla funzione dell'amministrazione, e, comunque, assicurando l'esercizio delle funzioni decisionali e di amministrazione. Mentre i requisiti previsti alla lettera a)
riguardano l'impresa, quelli concernenti la lettera b) attengono alla figura dei
“soci artigiani”. Tali requisiti sono essenziali al fine di far conseguire la qualifica artigiana alla S.r.l. e, pertanto, devono trovare un preciso riscontro ravvisabile nel caso in esame.
ha, come da dichiarazione surriportata, affermato di occuparsi Controparte_2
della gestione del personale, che non è attività che spetta ex se
Co all'amministratore unico di il quale, in termini generali, oltre ad avere la rappresentanza legale della società, si occupa della sua gestione straordinaria ed ordinaria, quale acquisto di beni, investimenti, finanziamenti, prende le decisioni strategiche per il futuro dell'azienda e supervisiona le attività
operative, cioè quello poste in essere dal marito che, come detto, non ha fatto alcun riferimento alla sua sottoposizone al potere direttivo e di controllo della moglie, controlla la gestione contabile ed amministrativa, definisce programmi e dà direttive operative.
Allora, viene in rilievo l'organizzazione della on una sola dipendente CP_1
amministrativa e sei operai, con la conseguenza che non è possibile ritenere che l'attività della sia stata solo gestoria senza che vi fosse un contributo CP_2
11 personale, abituale e prevalente, in attività esulanti da quelle prettamente gestorie, tenuto conto, altresì, che nessuna prova concreta è stata fornita circa l'effettività della presenza della solo dichiarata dipendente amministrativa,
neanche specificamente indicata, con la conseguenza che è possibile ritenere che la si sia occupata di tutta l'attività dell'impresa artigiana, a CP_2
conduzione familiare, iscrivendosi nella gestione separata solo a febbraio 2018.
Il marito dell'attività di controllo sui cantieri edili con la collaborazione del figlio, quest'utimo solo per il periodo dal giugno 2015 al dicembre 2018.
Per le considerazioni espresse, quindi, l'appello va accolto e, in parziale riforma della sentenza gravata che va confermata nel resto, ritenuto, così, assorbito l'appello incidentale spiegato dalla società appellata circa il suo inquadramento nella gestione artigiana, va respinta la domanda con cui la CP_1 CP_2
anche in proprio, in primo grado, chiedevano accertarsi la non debenza
[...]
delle somme richieste e relative al verbale di accertamento n.2020006792 del
21 settembre 2020.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D. M. n.147/2022 scaglione da euro 52.001,00 fino ad euro
260.000,00 parametro minimo epurato della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n. 167 del ruolo generale appelli
12 lavoro dell'anno 2023, promosso dall' Parte_1
, in persona del Presidente p.t., nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. e CP_1 Controparte_2
anche in proprio, e dell' Controparte_3
in persona del Direttore p.t.,
[...]
avverso la sentenza n.255/2023 del 30 marzo 2023 del Giudice del lavoro del
Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, che conferma nel resto, ritenuto, così, assorbito l'appello incidentale proposto, respinge l'azionata domanda;
2) Condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che Pt_1
liquida, quanto al primo grado, in complessivi euro 4.201,00, oltre IVA,
CPA e RF come per legge e, quanto al presnete grado, in complessivi euro
4.997,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge;
3) Dichiara gli appellati, in solido tra loro, tenuti al versamento di un'ulteriore somma, pari al contributo unificato già versato, ai sensi dell'art.13 comma
1 quater del DPR n.115/2002.
Potenza, 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
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